Gazzetta n. 169 del 21 luglio 2000 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
COMUNICATO |
Modificazioni allo statuto della "Meie assistenza S.p.a.", in Milano |
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Con provvedimento n. 01591 del 5 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Meie assistenza S.p.a., con le modifiche deliberate in data 18 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 16 (Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di: a) tenuta e convocazione del Consiglio di amministrazione: "Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che cio' sia ritenuto necessario dal Presidente o da chi ne fa le veci, o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dal Collegio sindacale" - in luogo della precedente previsione statutaria: "Il Consiglio di Amministrazione si raduna, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, nel luogo da lui fissato. Il Consiglio deve essere convocato quando ne sia fatta domanda da un terzo dei membri in carica"; b) modalita' di convocazione: "La convocazione e' effettuata con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione puo' essere fatta con un preavviso di almeno 24 ore anche a mezzo telegramma, telex o telefax" - in luogo della precedente previsione statutaria: "La convocazione deve essere fatta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine puo' essere ridotto a due giorni e la convocazione deve essere fatta telegraficamente". Nuova disciplina: possibilita' di tenere le adunanze del Consiglio di amministrazione per videoconferenza - condizioni ed effetti. Soppressione degli ex comma finali in tema di presidenza delle riunioni consiliari e di verbalizzazione delle sedute); art. 19 (Nuova disciplina: obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interessi - modalita'. Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di estensione delle facolta' attribuite al Consiglio di amministrazione per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale: "... il Consiglio, nell'osservanza dei limiti di legge puo': - istituire un Comitato esecutivo, determinandone i poteri ed il numero dei componenti; - delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega, ad un Amministratore delegato; - nominare uno o piu' Direttori generali, determinandone le attribuzioni e le facolta'; - nominare mandatari - anche in seno al Consiglio - per operazioni determinate e per una durata limitata di tempo" - in luogo della precedente previsione statutaria: "Il Consiglio di Amministrazione, per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione degli affari sociali, nomina dirigenti e anche Direttori generali, ai sensi dell'articolo 2396 del Codice civile, a seconda delle esigenze, determinandone le qualifiche e i poteri di firma"); art. 20 (Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: "Il Collegio Sindacale e' formato da tre Sindaci effettivi e da due supplenti. Essi restano in carica un triennio e sono rieleggibili, Il Presidente del Collegio sindacale e' nominato dall'Assemblea" - in luogo della precedente previsione statutaria: "La nomina del Collegio sindacale spetta all'Assemblea ordinaria, che ne determina anche i compensi. Il Collegio e' composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge. I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono rieleggibili". Nuova disciplina in materia di: a) situazioni di ineleggibilita' e di decadenza per i membri del Collegio sindacale e limiti al cumulo degli incarichi; b) rimborso delle spese sostenute dai membri del Collegio sindacale in ragione del loro ufficio). |
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