Gazzetta n. 169 del 21 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 20 giugno 2000
Autorizzazione all'organismo "O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l.", in Roma, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e della competitivita'

Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori:
Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Visto il proprio decreto 28 gennaio 1998 con la quale l'organismo "O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l.", e' stato autorizzato in via provvisoria, al rilascio delle certificazioni CE, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
Vista l'istanza del 12 luglio 1999, protocollo n. 757322 con la quale l'organismo "O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l.", con sede in Roma, via Ancona n. 21, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto la conferma dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva n. 95/16/CE;
Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l., e' conforme a quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
Considerato altresi' che l'organismo "O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l.", ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1999, n. 162;
Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
Art. 1.
1. L'organismo "O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l.", e' autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:
allegato V: esame CE del tipo (modulo B);
allegato VI: esame finale;
allegato VIII: garanzia qualita' prodotti (modulo E);
allegato IX: garanzia qualita' totale componenti (Modulo H);
allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);
allegato XI: conformita' al tipo con controllo per campione (modulo C);
allegato XII: garanzia qualita' prodotti per gli ascensori (modulo E);
allegato XIII: garanzia qualita' totale dell'ascensore (modulo H);
allegato XIV: garanzia qualita' produzione (modulo D).
2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
3. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terra' tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
 
Art. 2.
1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha validita' triennale.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
 
Art. 3.
1. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto previsto ai punti 1) e 2), l'Organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2000
Il direttore generale: Visconti
 
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