IL DIRETTORE REGIONALE del Dipartimento delle entrate del Veneto Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate prot. n. 1/7998/UDG in data 10 ottobre 1997 con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, ai sensi della norma succitata, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti; Vista la nota prot. n. 5978 in data 20 giugno 2000 con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Conegliano ha chiesto, in vista dell'attivazione dell'ufficio delle entrate di Conegliano prevista per il 30 giugno p.v. ed al fine, quindi, di completare le operazioni di trasloco degli uffici interessati, di consentire al suddetto ufficio ed a quello del registro di rimanere chiusi al pubblico nei giorni 27, 28 e 29 giugno e fino alle ore 11 del giorno 30 giugno; Decreta il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Conegliano nei giorni 27, 28 e 29 giugno nonche' l'irregolare funzionamento nel giorno 30 giugno fino alle ore 11. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Venezia, 27 giugno 2000 Il direttore regionale f.f.: Rizzo |