Gazzetta n. 168 del 20 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 luglio 2000
Riconoscimento di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del dott. Quimi Cuyuri Edward, nato a Lima (Peru') il 15 maggio 1964, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di "abogado" di cui e' in possesso dall'11 agosto 1993, come attestato dal Colegio de Abogados del Callao (Peru'), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente e' insignito del titolo accademico spagnolo di "bachiller en Derecho y Ciencias Politicas" conseguito il 16 giugno 1993 presso la universidad nacional Mayor de San Marcos (Peru');
Considerato che ha altresi' conseguito il titolo di dottore in giurisprudenza in data 15 maggio 1997 presso l'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma;
Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 115/1992;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2000;
Visto il parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria del 24 maggio 2000;
Decreta:
Art. 1.
Al dott. Quimi Cuyuri Edward, nato a Lima (Peru') il 15 maggio 1964, cittadino peruviano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 7 luglio 2000
Il direttore generale: Hinna Danesi
 
Allegato A
A) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione istituita presso il consiglio nazionale si riunisce, per lo svolgimento della prova di esame, su convocazione del presidente con fissazione del calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
B) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine di consentire allo stesso l'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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