Gazzetta n. 168 del 20 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 25 maggio 2000, n. 201
Regolamento recante norme sulle modalita' di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l'articolo 4;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e in particolare l'articolo 1, commi 72 e 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare gli articoli 14 e 15;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota del 17 maggio 2000, n. 8803 U/L L.P.1674);
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Disponibilita' di posti e tipologia di supplenze

1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti
d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico. b) supplenze temporanee sino al termine delle attivita' didattiche
per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti,
di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al
termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non
concorrano a costituire cattedre o posti orario. c) supplenze temporanee per ogni altra necessita' di supplenza
diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato
all'articolo 7.
2. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche, si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 2; per l'attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5.
3. In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attivita' didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilita', utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.
4. L'individuazione del destinatario della supplenza e' operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle graduatorie permanenti e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto.
5. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:
per le supplenze annuali il 31 agosto;
per le supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attivita' didattiche;
per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
6. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti, in nessun caso, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge, mediante assunzione di personale docente non di ruolo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124, recante: "Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
10 maggio 1999, e' il seguente:
"Art. 4 (Supplenze). - 1. Alla copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente
vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che
rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno
scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il
personale docente di ruolo delle dotazioni organiche
provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in
soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato
gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si
provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento non vacanti che si rendano di fatto
disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento
di supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che
non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2
si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non
possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione
di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura
prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana
un regolamento per la disciplina del conferimento delle
supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di
cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee sino al termine delle attivita'
didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui
all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma
6 dell'art. 1 della presente legge.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di
cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di
istituto. I criteri, le modalita' e i termini per la
formazione di tali graduatorie sono improntati a principi
di semplificazione e snellimento delle procedure con
riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli
aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie
permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come
sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto,
nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento
delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in
cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti
di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta
e' attribuita limitatamente alle classi di concorso nella
cui graduatoria permanente si e' inseriti.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per
l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano
stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano
superato la prova facoltativa di accertamento della
conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla
precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui
titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente
lingua straniera.
10. Il conferimento delle supplenze temporanee e'
consentito esclusivamente per il periodo di effettiva
permanenza delle esigenze di servizio. La relativa
retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva
delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al
personale della terza qualifica di cui all'art. 51 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
scuola, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si
utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per
titoli di cui all'art. 554 del testo unico.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano altresi' al personale docente ed ATA delle
accademie e dei conservatori.
13. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio
di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di
conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel
supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17 della predetta
legge:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali. che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, reca: "Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica". Si riportano
i commi 72 e 78 dell'art. 1 della predetta legge:
"72. I provveditori agli studi, sulla base
dell'organico complessivo fissato al comma 71, determinano,
l'organico funzionale di ciascun circolo didattico in
relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle
classi, al sostegno necessario per l'integrazione degli
alunni portatori di handicap, alla distribuzione delle
scuole sul territorio e alle relative situazioni
socio-ambientali nonche' alla diffusione dell'insegnamento
della lingua straniera e alle esigenze di scolarizzazione a
tempo pieno espresse dall'utenza. E' garantita la
continuita' del sostegno per gli alunni portatori di
handicap. Le modalita' saranno definite previa
contrattazione decentrata, ove prevista. Gli organi
competenti, sulla base dei principi generali di cui
all'art. 128 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, deliberano, nel limite
delle risorse professionali disponibili, su tutte le
esigenze inerenti l'organizzazione dell'attivita'
didattica, ivi compresi l'insegnamento della lingua
straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario, - la
sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori
a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico.
E' abrogato il comma 5 dell'art. 131 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".
"78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere
alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi
strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico
e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di
flessibilita' dell'organizzazione dell'orario didattico;
alla sostituzione del personale assente con docenti gia' in
servizio nella medesima istituzione scolastica. Le
eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio
in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili
nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di
funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali
esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 152/L, reca
"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge
15 marzo 1997, n. 59". Si riportano gli articoli 14 e 15:
"Art. 14 (Attribuzione di funzioni alle istituzioni
scolastiche). - 1. A decorrere dal 1o settembre 2000 alle
istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni gia' di
competenza dell'amministrazione centrale e periferica
relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli
alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio
e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del
personale non riservate, in base all'art. 15 o ad altre
specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e
periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle
competenze escluse di cui all'art. 15 e a quelle di cui
all'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema
informativo del Ministero della pubblica istruzione.
Restano ferme le attribuzioni gia' rientranti nella
competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal
presente regolamento.
2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono
a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica
degli alunni e disciplinano, nel rispetto della
legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le
certificazioni, la documentazione, la valutazione, il
riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero
ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la
valutazione dei crediti e debiti formativi, la
partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la
realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma
dell'art. 4 del regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano
il regolamento di disciplina degli alunni.
3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla
gestione del bilancio e dei beni e alle modalita' di
definizione e di stipula dei contratti di prestazione
d'opera di cui all'art. 40, comma 1, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche
provvedono in conformita' a quanto stabilito dal
regolamento di contabili di cui all'art. 21, commi 1 e 14,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, che puo' contenere
deroghe alle norme vigenti in materia di contabilita' dello
Stato, nel rispetto dei principi di universalita', unicita'
e veridicita' della gestione e dell'equilibrio finanziario.
Tale regolamento stabilisce le modalita' di esercizio della
capacita' negoziale e ogni adempimento contabile relativo
allo svolgimento dell'attivita' negoziale medesima, nonche'
modalita' e procedure per il controllo dei bilanci della
gestione e dei costi.
4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi
amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto
istituzionale delle scuole e della complessita' dei compiti
ad esse affidati, per garantire all'utenza un' efficace
servizio. Assicurano comunque modalita' organizzative
particolari per le scuole articolate in piu' sedi. Le
istituzioni scolastiche concorrono, altresi', anche con
iniziative autonome, alla specifica formazione e
aggiornamento. culturale e professionale del relativo
personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal
presente regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite
competenze in materia di articolazione territoriale della
scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'art.
4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le
approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle
istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma
1 non sia stato ancora adottato il regolamento di
contabilita' di cui al comma 3, nelle more della sua
adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad
applicarsi gli artt. 26, 27, 28 e 29 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni
scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in
materia di disciplina del personale e degli studenti,
divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data
della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale
termine, chiunque abbia interesse, puo' proporre reclamo
all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi
sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il
quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono
altresi' definitivi a seguito della decisione sul reclamo".
"Art. 15 (Competenze escluse). - 1. Sono escluse
dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti
funzioni in materia di personale, il cui esercizio e'
legato ad un ambito territoriale piu' ampio di quello di
competenza della singola istituzione, ovvero richiede
garanzie particolari in relazione alla tutela della
liberta' di insegnamento:
a) formazione delle graduatorie permanenti riferite
ad ambiti territoriali piu' vasti di quelli della singola
istituzione scolastica;
b) reclutamento del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato;
c) mobilita' esterna alle istituzioni scolastiche e
utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale
di Istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i
quali sia previsto un contingente nazionale; comandi,
utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto
salvo quanto previsto nell'art. 14, comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in materia di
provvedimenti disciplinari nei confronti del personale
docente, amministrativo, tecnico e ausiliario".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dei commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, si veda in nota alle premesse.



 
Art. 2
Graduatorie permanenti

1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge, integrate e aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, di seguito denominato "regolamento sulle graduatorie permanenti".
2. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti puo' rinunciare, in via definitiva o limitatamente a singoli anni scolastici, all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l'assunzione a tempo indeterminato.
3. Al personale incluso nelle graduatorie permanenti di due province sono conferite supplenze soltanto nella provincia per la quale ha espresso la specifica richiesta.
4. Nei confronti del personale che sia gia' di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso la supplenza e' conferita solo se ha esplicitamente dichiarato che l'inserimento nella graduatoria permanente e' finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.
5. Nello scorrimento delle graduatorie permanenti ai fini dell'attribuzione delle supplenze non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a tal fine ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 401 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, recante: "Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado",
pubblicato nel supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale
19 maggio 1994, n. 115, e' il seguente:
"Art. 401 (Concorsi per titoli). - 1. Per l'ammissione
ai concorsi per soli titoli sono richiesti:
a) il superamento delle prove di un precedente
concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche a
soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di
concorso od al medesimo posto:
b) un servizio di insegnamento negli istituti e
scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le
istituzioni scolastiche italiane all'estero, per
insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo, svolti sulla
base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli,
nonche¨ per insegnamenti relativi a classi di concorso, il
servizio deve essere stato prestato per almeno
trecentosessanta giorni; anche non continuativi, nel
triennio precedente, considerandosi cumulabili, da una
parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella
scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle
scuole e negli istituti di istruzione secondaria, il
servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane
all'estero e' utile se effettuato con atto di nomina
dell'Amministrazione degli affari esteri.
2. La partecipazione ai concorsi per titoli e'
consentita per due province, e per tutti i concorsi per i
quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di
ammissione.
3. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli sono
compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da
ciascun concorrente. La nomina a cattedre di scuola
secondaria superiore e' disposta per il contingente del
ruolo provinciale a cui si riferisce la partecipazione al
concorso.
4. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli hanno
carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento
triennale. I nuovi concorrenti sono inclusi nel posto
spettante in base al punteggio complessivo riportato: i
concorrenti gia' compresi in graduatoria, ma non ancora
nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad
ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di
nuovi titoli relativi all'attivita' didattica ed educativa,
nonche' culturale, professionale, scientifica e tecnica,
purche' abbiano presentato apposita domanda di permanenza,
corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di
concorso.
5. A parita' di punteggio e di ogni altra condizione
che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria
permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.
6. Il punteggio da attribuire al superamento di un
precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti
esami anche ai soli fini abilitativi non puo' superare
quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento.
7. La collocazione nella graduatoria dei concorsi per
titoli non costituisce elemento valutabile nei
corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli per
soli titoli.
8. Il servizio riferito ad insegnamento diverso da
quello inerente al concorso non e' valutato.
9. Nei concorsi per soli titoli per l'accesso
all'insegnamento nella scuola elementare e' prevista
l'attribuzione di un punteggio di specifica rilevanza per
la laurea in lingue e letterature straniere, conseguita con
il superamento di almeno due esami in una delle lingue
straniere oggetto di insegnamento.
10. Le graduatone dei concorsi per titoli sono
utilizzabili sino al loro esaurimento, nell'ordine in cui i
candidati vi risultino compresi.
11. Le graduatorie dei concorsi per titoli sono
utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle
corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17
del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e
dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988,
n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli
articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270,
nonche' di eventuali graduatorie ancora valide, di
precedenti concorsi per titoli ed esami.
12. Nel caso di istituzione o modifica di classi di
concorso o di posti di insegnamento nelle scuole ed
istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado
ed artistica, i concorsi per soli titoli per l'accesso alle
relative cattedre e posti di insegnamento, da indire ai
sensi del presente articolo, sono banditi prima della
scadenza triennale di cui al comma 4 e, comunque. entro
novanta giorni dalla predetta istituzione o modifica.
13. Il servizio in precedenza prestato per insegnamenti
o attivita' che vengono compresi nella classe di concorso o
nel posto di insegnamento di cui al comma 12 e' valido sia
ai fini dell'ammissione sia ai fini della valutazione del
punteggio spettante nei relativi concorsi per soli titoli.
14. La nomina in ruolo e' disposta dal provveditore
agli studi per le cattedre ed i posti determinati ai sensi
dell'art. 399, comma 2.
15. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di
cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente
immesso in ruolo mediante concorso per titoli.
16. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la
decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa
e' stata conferita.
17. Ai docenti nominati in ruolo, qualora siano stati
ammessi in base al servizio prestato nelle istituzioni
scolastiche italiane all'estero, si applica il disposto di
cui all'art. 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, circa
la permanenza all'estero ed il compimento del periodo di
prova, purche' essi siano in servizio presso le predette
istituzioni all'atto del conferimento della nomina del
presente comma si applica ai vincitori sia dei concorsi per
titoli ed esami sia dei concorsi per soli titoli.
18. Le norme di cui al presente articolo si' applicano,
con i necessari adattamenti, anche al personale educativo
dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello
Stato e delle altre istituzioni educative".
- Il regolamento approvato con decreto ministeriale
27 marzo 2000, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 maggio 2000, n. 113, reca: "Regolamento recante norme
sulle modalita' di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11
comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124".



 
Art. 3
Conferimento delle supplenze a livello provinciale

1. Al fine di garantire il regolare inizio delle lezioni e di evitare che il conferimento di piu' supplenze allo stesso docente comporti interruzioni dell'attivita' didattica, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche sono annualmente disposte mediante un piano di individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione che, nel rispetto delle posizioni di graduatoria, tenga conto dell'ordine di priorita' indicato dagli aspiranti complessivamente per tutte le graduatorie in cui figurano utilmente inclusi relativamente ai seguenti elementi: a) rilevanza economica del contratto; b) sede; c) graduatorie di insegnamento preferenziali.
2. Gli aspiranti hanno facolta', ogni triennio scolastico, di variare l'ordine di priorita' di cui al comma 1. Nel primo triennio di applicazione del presente regolamento tale facolta' puo' essere esercitata annualmente. I candidati utilmente inclusi nelle graduatorie permanenti in relazione al numero dei posti disponibili sono destinatari di una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato coerente con la posizione in graduatoria e con l'ordine di priorita' indicato.
3. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorita' rispetto alle altre tipologie di insegnamenti.
4. L'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilita' successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti non originariamente interessati dalle precedenti proposte di assunzione.
 
Art. 4
Completamento di orario e cumulabilita'
di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico

1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
2. Nel predetto limite orario il completamento e' conseguibile con piu' rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei seguenti criteri. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra puo' realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilita'. Il completamento d'orario puo' realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.
3. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi scuola, di istitutore, ovvero in qualita' di personale amministrativo tecnico e ausiliario, anche in scuole non statali, purche' non svolti in contemporaneita'.
 
Art. 5
Graduatorie di circolo e di istituto

1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:
prima fascia: comprende gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il medesimo posto o classe di concorso cui e' riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
seconda fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneita' a concorso cui e' riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
terza fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
4. Gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione e del punteggio con cui figurano nella corrispondente graduatoria permanente. Quelli inclusi nella seconda e nella terza fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa al presente regolamento (allegato A).
5. Le graduatorie della prima fascia hanno validita' temporale correlata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie permanenti e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle medesime graduatorie predette. Le graduatorie della seconda e terza fascia hanno validita' triennale.
6. L'aspirante a supplenza puo', per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia fino a un massimo complessivo di trenta istituzioni scolastiche con il limite di dieci circoli didattici.
7. Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie permanenti di due province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
8. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie permanenti di una sola provincia hanno facolta' di scegliere, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie permanenti medesime.
9. Durante il periodo di validita' delle graduatorie, per ogni anno scolastico successivo al primo, ciascuna scuola puo' acquisire ulteriori domande di supplenza da parte di aspiranti che abbiano titolo ad essere inseriti in una delle fasce di cui al comma 3.
10. Le domande di cui al comma 9 possono essere presentate, per una sola provincia e sempre nel limite massimo complessivo di cui al comma 6, da: a) coloro che gia' figurano nelle graduatorie della medesima
provincia e che intendono integrare le precedenti domande fino al
massimo di scuole previsto; b) coloro che gia' figurano nelle graduatorie della medesima
provincia e che intendono sostituire, fino a un massimo di tre
scuole per ciascun anno scolastico, alcune opzioni precedentemente
espresse; c) coloro che gia' figurano nelle graduatorie di altra provincia, con
conseguente cancellazione da tutte le graduatorie della provincia
di provenienza; d) coloro che non risultano inclusi in graduatorie di supplenza in
nessuna provincia.
11. Il personale di cui al comma 10 si inserisce, in ciascun anno scolastico, nelle graduatorie di istituto in coda all'ultimo incluso della fascia cui ha titolo secondo i requisiti posseduti, ai sensi di quanto previsto al comma 3.
12. Gli aspiranti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 10 sono graduati fra loro secondo l'automatica trasposizione degli elementi gia' determinanti la loro posizione nelle graduatorie di precedente inclusione e precedono gli aspiranti di cui alla lettera d), graduati tra loro secondo il punteggio spettante in base alla tabella di valutazione dei titoli annessa al presente regolamento (allegato A).
13. Ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avverso le graduatorie di istituto e' ammesso reclamo, entro il termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione all'albo della scuola, all'organo che ha adottato la graduatoria, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresi' definitivi a seguito della decisione sul reclamo.



Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 14, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si veda
in nota alle premesse.



 
Art. 6
Graduatorie di istituto per la classe
di concorso di strumento musicale nella scuola media

1. Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media la graduatoria di istituto viene costituita secondo i criteri generali indicati nell'articolo 5 e composta come segue:
prima fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media;
seconda fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente forniti di specifica abilitazione all'insegnamento di strumento musicale nella scuola media;
terza fascia: comprende gli aspiranti forniti dei requisiti di accesso da definire a norma dell'articolo 10 del decreto ministeriale 6 agosto 1999.
2. Gli aspiranti della prima fascia sono inclusi in graduatoria d'istituto secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione e del punteggio con cui figurano nella corrispondente graduatoria permanente. Quelli inclusi nella seconda e nella terza fascia sono graduati in base al punteggio spettante secondo una tabella di valutazione dei titoli da adottare con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione.
3. In prima applicazione del presente regolamento, per l'anno scolastico 2000/2001, alla terza fascia si accede con il possesso del diploma specifico di conservatorio. Per tale anno scolastico gli aspiranti inclusi nella seconda e nella terza fascia sono graduati in base al punteggio spettante secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 1996. La valutazione dei titoli artistici viene effettuata dalle medesime commissioni costituite presso i provveditorati agli studi per la compilazione delle graduatorie permanenti.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 5, in quanto compatibili.



Note all'art. 6:
- Il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, reca
"Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad
indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge
3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9". Si riporta l'art.
10 del predetto decreto.
"Art. 10. - Con separato decreto saranno stabiliti le
prove e i programmi di esame per le procedure concorsuali
nonche' i titoli previsti per accedere, a regime, alla
classe di concorso di cui al precedente articolo".
- Il decreto ministeriale 13 febbraio 1996, reca "Nuova
disciplina della sperimentazione nelle scuole medie ad
indirizzo musicale". Si riporta la tabella allegata al
predetto decreto:
"Allegato B
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
I - Titoli culturali:
a) diploma di strumento attinente alla graduatoria:
con votazione fino a 7/10, punti 6;
con votazione fino a 9/10, punti 8;
con votazione fino a 10/10, punti 10;
con votazione di 10/10 e lode, punti 12;
b) altro diploma di strumento. attestato o diploma in
didattica della musica, rilasciato da conservatori statali
di musica o da istituti musicali pareggiati, punti 3;
c) diploma di perfezionamento conseguito presso
l'accademia nazionale di Santa Cecilia relativo allo
strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 3;
d) diploma di perfezionamento conseguito presso
l'accademia nazionale di Santa Cecilia per strumento
diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o
relativo alla musica da camera, punti 1,50;
e) laurea che da' accesso all'esame di abilitazione per
l'insegnamento di educazione musicale, punti 4;
f) laurea diversa da quella che da' accesso all'esame
di abilitazione per rinsegnamento di educazione musicale,
punti 2;
g) diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
punti 1;
h) superamento delle prove di esame nei concorsi per
titoli ed esami nei conservatori di musica, re1ativi allo
specifico strumento cui si riferisce la graduatoria:
abilitazione all'insegnamento di educazione musicale
nellistruzione secondaria di primo grado, punti 6;
i) superamento delle prove di esame nei concorsi per
esami e titoli nei conservatori di musica per strumenti
diversi da quello cui si riferisce la graduatoria:
abilitazione all'insegnamento di educazione musicale
nell'istruzione secondaria di secondo grado, punti 3.
Nota alla categoria I:
Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili
una sola volta per ciascuna tipologia.
II - Titoli didattici:
a) per ogni anno di servizio prestato in qualita' di
docente di ruolo o non di ruolo nei corsi di
sperimentazione musicale nella scuola media per
l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la
graduatoria, punti 18;
per ogni mese o frazione di mese di almeno 16
giorni (fino ad un massimo di punti 18), punti 3;
b) per ogni anno di servizio prestato in qualita' di
docente di ruolo o non di ruolo nei conservatori di musica
o negli istituti musicali pareggiati per l'insegnamento e
dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria,
punti 9;
per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici
giorni (fino ad un massimo di punti 9), punti 1,50;
c) per ogni anno di servizio prestato in qualita' di
docente di ruolo o non di ruolo negli istituti statali di
istruzione secondaria di secondo grado per l'insegnamento
dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria,
punti 6;
per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici
giorni (fino ad un massimo di punti 6), punti 1;
d) per ogni anno di servizio prestato in qualita' di
docente di ruolo o non di ruolo per l'insegnamento di
educazione musicale nella scuola media, punti 4,5;
per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici
giorni (fino ad un massimo di punti 4,50), punti 0,75;
e) per il servizio prestato in qualita' di docente di
strumento nei corsi di cui all'art. 44 della legge
20 maggio 1982, n. 270, punti 3,50.
Nota alla categoria II:
Si valuta come anno intero il periodo di servizio di
almeno centoottanta giorni.
Vanno valutati tutti i periodi di servizio che a norma
delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo
servizio.
Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente
si attribuisce il punteggio piu' favorevole.
III - Titoli artistici (fino ad un massimo di punti 66):
a) attivita' concertistica scolastica e in complessi
da musica da camera (dal duo in poi) per lo stesso
strumento cui si riferisce la graduatoria, da punti 1 a
punti 2;
per strumento diverso da quello cui si riferisce la
graduatoria, da punti 0,5 a punti 1;
b) attivita' professionale, compresa quella di
direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun
anno solare, da punti 1 a punti 6;
c) primo, secondo o terzo premio in concorsi
nazionali od internazionali (per ciascun esito), da punti 1
a punti 3;
d) idoneita' in concorsi per orchestre sinfoniche di
enti lirici o orchestre riconosciute (per ciascuna
idoneita' e fino ad un massimo di punti 6), da punti 1 a
punti 3;
e) composizioni, pubblicazioni, incisioni
discografiche, studi e ricerche di carattere musicale,
metodologico o relative alla didattica strumentale (per
ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6), da punti
0,5 a punti 1;
f) corsi di perfezionamento in qualita' di allievi
effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la
graduatoria, da punti 1 a punti 2;
per strumento diverso da quello cui si riferisce la
graduatoria, da punti 0,5 a punti 1;
g) altre attivita' musicali documentate (per ciascun
titolo), da punti 0,2 a punti 1.
Note alla categoria III:
Tutti i titoli della presente categoria debbono essere
valutati in ragione della loro rilevanza.
Ogni attivita' deve essere adeguatamente documentata e
deve essere fornita la prova che essa sia stata
effettivamente svolta.
Non sono presi in considerazione dattiloscritti,
ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.
Le opere in collaborazione, prive di formali
indicazioni circa il contributo dei singoli interessati,
non sono valutabili".



 
Art. 7
Supplenze conferite utilizzando
le graduatorie di circolo e di istituto

1. I dirigenti scolastici possono conferire supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie: a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche per posti che non sia possibile coprire con il
personale incluso nelle graduatorie permanenti, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3; b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale
temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi
disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun
anno.
2. Per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell'articolo 1, commi 72 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.
3. Per ragioni di continuita' didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o piu' altri, senza soluzione di continuita' o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente gia' in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
4. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente gia' in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
5. Per la sostituzione del personale docente con orario d'insegnamento strutturato su piu' scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
6. Per le scuole ubicate in zone di montagna o in piccole isole, nei casi di necessita' di sostituzione di personale docente assente per periodi non superiori a 15 giorni, le relative supplenze si attribuiscono scorrendo le rispettive graduatorie d'istituto con un criterio di precedenza, operante esclusivamente all'interno di ciascuna fascia della graduatoria di istituto, nei riguardi degli aspiranti effettivamente residenti nello stesso comune della sede scolastica interessata. Nel caso di prosecuzione dell'assenza del titolare si da' luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 3 e 4, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non e' superiore a quindici giorni mentre si procede all'attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie d'istituto ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.
7. Le supplenze da disporsi sui posti di scuola elementare i cui titolari provvedono all'insegnamento di una lingua straniera, sono conferite con precedenza ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera, nonche' ai candidati che hanno superato la medesima prova nella sessione riservata di esami per il conseguimento dell'idoneita' all'insegnamento nella scuola elementare, indetta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge.
8. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorita' e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.



Nota all'art. 7:
- Per il testo dei commi 72 e 78, dell'art. 1, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, si veda in nota alle
premesse.



 
Art. 8
Effetti del mancato perfezionamento
e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

1. L'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti: A) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti:
a) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata
assunzione di servizio comportano la perdita della possibilita' di
conseguire analoghi rapporti sulla base delle graduatorie
permanenti per l'anno scolastico successivo; b) l'abbandono del
servizio comporta sia l'effetto di cui al punto a) sia la perdita
della possibilita' di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza,
conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle
graduatorie di istituto, per l'anno scolastico in corso. B) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e
di istituto: a) la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla
sua proroga o conferma non comporta alcun effetto; b) l'abbandono
della supplenza comporta la perdita della possibilita' di
conseguire qualsiasi tipologia di supplenza conferita sia sulla
base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di
istituto, per l'anno scolastico in corso.
2. Per il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze, secondo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 2, la mancata accettazione, ripetuta per due anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle graduatorie permanenti, comporta, in via definitiva, la perdita della possibilita' di conseguire supplenze.
3. Il personale che non sia gia' in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facolta', nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
4. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facolta' di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato.
 
Art. 9
Disposizioni finali e di rinvio

1. I termini e le modalita' organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione che detta disposizioni anche per l'attuazione progressiva delle relative procedure informatizzate.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate, anche con riguardo all'onere di documentazione a carico degli aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle procedure.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al personale educativo.
4. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 25 maggio 2000
Il Ministro: De Mauro Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti, il 14 luglio 2000
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 237
 
Allegato A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE
DI CIRCOLO E DI ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE
SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE,
SECONDARIA ED ARTISTICA E AL PERSONALE EDUCATIVO

A) Titoli di studio d'accesso.
1) Al titolo di studio richiesto per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione e' attribuito il seguente punteggio: punti 12 piu' punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110 piu' ulteriori punti 4 se il titolo di studio e' stato conseguito con il massimo dei voti.
La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, deve essere rapportata su base 110.
Nelle graduatorie di scuola materna e elementare e' assegnato un punteggio ulteriore di 30 punti per il possesso della laurea in Scienze della formazione primaria di specifico indirizzo, sia che detta laurea costituisca titolo di accesso ovvero altro titolo; in quest'ultimo caso il predetto punteggio assorbe quello di cui al successivo punto C).
Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla relativa documentazione non risulta il voto con cui sono stati conseguiti.
Nei casi in cui il titolo d'accesso e' costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali si attribuisce il punteggio minimo.
Nei casi in cui il titolo di accesso principale e' costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali, purche' congiunto a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo.
Ai titoli conseguiti all'estero, in quanto riconosciuti equipollenti ai titoli di accesso, si attribuisce il punteggio minimo qualora la dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione.
Per le classi di concorso per le quali e' previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio principale mentre l'altro titolo non e' oggetto di alcuna valutazione ne' ai sensi del presente punto A) ne' dei successivi punti della tabella di valutazione. B) Titoli specifici di abilitazione e idoneita'.
1) Per il possesso dell'abilitazione o dell'idoneita' relativa alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, vengono attribuiti fino a un massimo di punti 36.
Nel predetto limite vengono attribuiti - prendendo in considerazione il punteggio complessivo col quale il docente e' stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell'elenco degli abilitati - i seguenti punti:
punti 12 per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59;
punti 15 per il punteggio da 60 a 65;
punti 18 per il punteggio da 66 a 70;
punti 21 per il punteggio da 71 a 75;
punti 24 per il punteggio da 76 a 80;
punti 27 per il punteggio da 81 a 85;
punti 30 per il punteggio da 86 a 90;
punti 33 per il punteggio da 91 a 95;
punti 36 per il punteggio da 96 a 100.
I punteggi diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
E' equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti di istruzione artistica.
Si valuta una sola abilitazione o idoneita'.
2) in aggiunta al punteggio di cui al punto 1), se l'abilitazione o l'idoneita' sono state conseguite tramite il superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami sono attribuiti ulteriori punti 30.
Parimenti se l'abilitazione e' stata conseguita presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) sono attribuiti ulteriori punti 30.
Il punteggio ulteriore di cui al presente punto e' attribuibile una sola volta anche nel caso in cui il candidato possegga entrambi i titoli sopra elencati.
3) Al titolo di formazione professionale riconosciuto ai cittadini dell'Unione europea, ai fini dello svolgimento della funzione docente per la classe di concorso o per il posto cui partecipano sono attribuiti punti 24. La predetta valutazione comprende tutti i titoli di studio e professionali specificatamente elencati nel decreto di riconoscimento che, pertanto, non potranno essere oggetto di ulteriore e separata valutazione ai sensi delle restanti voci della presente tabella. C) Altri titoli di studio, abilitazioni e idoneita' non specifici.
1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti, non utilizzati a sensi del precedente punto B):
punti 3 per ogni titolo, fino a un massimo di punti 12.
2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese. spagnolo tedesco):
punti 6 per ogni titolo, fino a un massimo di punti 12.
La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2 e' alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1). D) Altri titoli culturali e professionali.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi, fino ad un massimo complessivo di punti 12:
1) diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n, 970, ovvero considerati validi dall'articolo 325, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: punti 3;
2) dottorato di ricerca: punti 4 per ogni anno di durata legale del corso;
3) per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o perfezionamento, con esame individuale finale, previsti dall'ordinamento universitario e direttamente attivati da istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale (ivi inclusi gli istituti superiori di educazione fisica) ovvero realizzati dalle predette istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati: punti 1,5 per ogni anno di durata legale del corso;
4) per ogni borsa di studio rilasciata dai predetti istituti universitari e dal Consiglio nazionale delle ricerche: punti 1,5 per ogni anno di durata della borsa di studio.
I punteggi di cui al presente punto D) sono attribuiti esclusivamente previo completamento del relativo corso o della relativa borsa, secondo i rispettivi cicli di durata previsti e previo superamento dell'eventuale esame finale. E) Titoli di servizio.
1) Prima fascia: servizio specifico.
Per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in:
a) scuole materne: statali, delle regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate;
b) scuole elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute;
d) istituzioni convittuali statali:
per ogni anno: punti 12;
per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni: punti 2 (fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico);
2) Seconda fascia: servizio non specifico.
Per il servizio d'insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi delle scuole elencate alle lettere a), b), c) e d) del precedente punto 1):
per ogni anno: punti 6;
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico);
3) Terza fascia: altre attivita' di insegnamento.
Per ogni altra attivita' d'insegnamento o comunque di natura prettamente didattica svolta presso:
a) scuole materne, elementari, secondarie e artistiche diverse da quelle elencate alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1);
b) istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale;
c) istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;
d) accademie;
e) conservatori;
f) scuole presso amministrazioni statali;
g) scuole presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzate e controllate, per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50 (fino ad una massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico). Note al punto E) titoli di servizio
1. Ai fini dell'applicazione della presente tabella il servizio valutabile e' quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.
I periodi, invece, per i quali e' esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternita', servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni e' computato nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
Sono, altresi', valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.
2. Il servizio di insegnamento nelle scuole italiane all'estero, con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalita' di conferimento, e' valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.
3. Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali e' valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.
4 Il servizio di insegnamento effettuato all'estero nei corsi di lingua e cultura italiana ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153, e' valutato come servizio di seconda fascia.
5. Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana e' valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorita' consolare d'intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come servizio di seconda fascia.
6. Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o quello relativo alle attivita' sostitutive dell'insegnamento della religione cattolica e' valutato come servizio di seconda fascia.
7. Il servizio di insegnamento non di ruolo e' valutato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'articolo 11 comma 14 della legge.
8. Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici e' valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui e' conferita la predetta nomina.
9. I servizi di insegnamento resi in scuole o istituti universitari di paesi comunitari sono valutati come servizi di terza fascia.
10. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purche' prestati dopo il conseguimento del titolo (o di piu' titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo.
Ferma la predetta condizione, il servizio militare e' valutato come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie.
Il periodo di servizio militare e' interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico.
11. Il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno nella scuola secondaria e' valutato come servizio di prima fascia per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui e' derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; e' valutato come servizio di seconda fascia per le altre graduatorie.
12. Il servizio di insegnamento su posti di sostegno prestato da docenti non di ruolo in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, e' valutabile anche se reso senza il possesso del prescritto titolo di specializzazione di cui all'articolo 325 del decreto legislativo n. 297/1994.
13. I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilita' di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come servizi di terza fascia.
14. Il servizio prestato in qualita' di istitutore e' valutato come servizio di prima fascia nella corrispondente graduatoria e come servizio di seconda fascia nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di cui al punto 1 della lettera E) e' valutato come servizio di seconda fascia nella graduatoria di istitutore.
15. Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di piu' rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti.
16. La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti e' effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all'ordinamento vigente.
17. I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi di seconda fascia.
18. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi del punto E) della tabella di valutazione dei titoli, danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non puo' comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera piu' favorevole.



Note all'allegato A, lettera D):
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975, n. 970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
1976, n. 104, reca: "Norme in materia di scuole aventi
particolari finalita'". Si riporta l'art. 8 del predetto
decreto:
"Art. 8 (Titolo di specializzazione). - Il personale
direttivo e docente preposto alle istituzioni, sezioni o
classi di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere
fornito di apposito titolo di specializzazione da
conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata
biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal
Ministero della pubblica istruzione. I programmi del
predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per
la pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in
possesso dei requisiti prescritti dal decreto del
presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per
l'accesso ai posti di ruolo cui si riferisce la
specializzazione.
Sono aboliti i corsi di fisiopatologia dello sviluppo
fisico e psichico di cui all'art. 404 del regio decreto
26 aprile 1928, n. 1297.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto per quanto attiene alla validita' di titoli di
specializzazione precedentemente conseguiti. Tali titoli di
specializzazione, purche' gia' conseguiti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono altresi'
validi ai fini dell'ammissione al primo concorso indetto
successivamente alla predetta data di entrata in vigore del
presente decreto".
- Il testo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, pubblicato nel Supplemento ordinario Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, reca "Approvazione del
testo unico delle disposizioni legisla-tive vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado". Si riporta l'art. 325 del predetto decreto
legislativo:
"Art. 325 (Istituzioni abilitate in via transitoria a
rilasciare titoli di specializzazione per l'insegnamento
agli alunni handicappati non vedenti e sordomuti). - 1. Il
personale direttivo e docente preposto alle scuole per non
vedenti e per sordomuti, alle scuole con particolari
finalita' ed alle sezioni e classi delle scuole comuni che
accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito
- fino all'applicazione dell'art. 9 della legge 19 novembre
1990 n. 341 - di apposito titolo di specializzazione da
conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata
biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal
Ministero della pubblica istruzione. I programmi del
predetto concorso sono approvati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
2. Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in
possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai posti di
ruolo a cui si riferisce la specializzazione.
3. Sono validi altresi' quali titoli di
specializzazione i titoli conseguiti in base a norme
vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970,
anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale
data, purche¨ a seguito di corsi indetti prima della data
medesima".
- La legge 3 marzo 1971, n. 153, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1971, n. 96, reca: "Iniziative
scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e
perfezionamento professionali da attuare all'estero a
favore dei lavoratori italiani e loro congiunti".



 
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