Gazzetta n. 168 del 20 luglio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI |
DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 2000 |
Programmi di iniziativa comunitaria concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle citta' e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile - URBAN II. |
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IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art.54 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112 sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che, tra le funzioni mantenute allo Stato, individua la "promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato, di intesa con la conferenza unificata"; Visto il Regolamento (CE) n. 1260/99 del 21 giugno 99, recante disposizioni generali sui fondi strutturali; Visto il regolamento della Commissione Europea per i Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale FESR n. 1261/1999 del 21 giugno 1999; Vista la comunicazione agli Stati membri della Commissione Europea del 28 aprile 2000 n. 2000/C141/04, pubblicata su Gazzetta ufficiale della Comunita' Europea, serie C 141/8, del 19 maggio 2000, recante gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle citta' e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile, URBAN II; Vista la legge del 16 aprile 1987, n. 183 concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante norme sul riordino delle competenze del CIPE; Visto la deliberazione del CIPE del 6 agosto 1999 relativa al "Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE", che, all'art.2, punto b), devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, e nel rispetto delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri edel Ministro per il coordinamento delle politiche dell' Unione europea, nell'ambito delle direttive generali quote dettate dal Cipe ai sensi dell' art. 2, comma1, lett b della legge 16 aprile 1987, n. 183"; Visto il D.M. del 23 novembre 1998, n. 11339/487 di assegnazione delle competenze in materia di programmi comunitari alla Direzione generale del coordinamento territoriale; Vista l'intesa con la Conferenza unificata raggiunta in data 6 luglio 2000; Viste le disposizioni in materia contenute nelle leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome; Visto il Programma di Sviluppo Del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006 approvato con deliberazione del CIPE del 6 agosto 1999 n. 139/1999; Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000 concernente l' "Attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge 183/87 per gli interventi di politica comunitaria"; Vista la deliberazione assunta dal Cipe in data 22 giugno 2000, in corso di pubblicazione, con la quale sono stati stabiliti, tra l' altro, i criteri di finanziamento della quota nazionale pubblica del programma UrbanII per il periodo 2000/20006; Visto il Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006 approvato dalla Commissione Europea con decisione di principio del 14 aprile 2000; Vista la richiesta avanzata dai comuni partecipanti al programma URBAN Italia 1994-1999, in sede di Comitato di Sorveglianza tenutosi a Roma il 4 giugno 1999, di costituire una rete di citta' urban; Decreta Art. 1 1. Le disponibilita' finanziarie di cui alla comunicazione agli Stati membri della Commissione Europea del 28 aprile 2000 n. 2000/C141/04 sono utilizzate per la promozione e per la realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano finalizzati alla rivitalizzazione economica e sociale delle citta' e delle zone adiacenti in crisi per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. 2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono pari a 700 milioni di euro per l'intero programma comunitario e lo stanziamento per lo Stato italiano risulta pari, indicativamente, a 108 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. 3. Alla promozione dei programmi di cui al comma 1 sono, altresi', destinate le disponibilita' finanziarie del cofinanziamento nazionale pubblico, che sono pari, indicativamente, alla quota messa a disposizione dalla Commissione Europea. 4. La quota nazionale pubblica e' costituita per il 70% da risorse provenienti dal fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e per il restante 30% da finanziamenti locali pubblici |
| Art. 2 1. I finanziamenti di cui all'art.1 attivano sul territorio nazionale, un numero complessivo di otto programmi, di cui quattro nelle regioni interessate dal Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006 e quattro nelle restanti regioni. |
| Art. 3 1. I programmi hanno l'obiettivo di promuovere l'elaborazione e l'attuazione di strategie particolarmente innovative ai fini della rivitalizzazione economica e sociale sostenibile dei centri urbani o dei quartieri degradati delle grandi citta' e di favorire lo sviluppo e lo scambio di conoscenze ed esperienze sulla rivitalizzazione e lo sviluppo urbano sostenibile nell'Unione Europea. 2. Possono presentare programmi i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti ricompresi nel territorio provinciale delle citta' metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 3 agosto 1999, n. 265. 3. Le modalita' di presentazione e di selezione dei programmi sono disciplinate dal bando allegato al presente decreto. |
| Art. 4 1. Presso la Direzione generale del coordinamento territoriale e' istituito, per l'applicazione delle norme del Regolamento (CE) n. 1260/99 del 21giugno 99, titolo III, e per la verifica, il monitoraggio e la diffusione dei risultati della sperimentazione dell'iniziativa comunitaria, in attuazione del punto 8 b) della comunicazione agli Stati membri della Commissione Europea del 28 aprile 2000 n. 2000/C141/04, un tavolo permanente di confronto composto dai seguenti membri: - un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, con funzioni di presidente; - due rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui uno per il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (I.G.R.U.E) per i rapporti finanziari con l'Unione europea, uno per il Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione- Servizio fondi strutturali; - un rappresentante del Ministero dell'interno; - un rappresentante del Ministero dell'ambiente; - un rappresentante del Ministero dei beni culturali ed ambientali; - un rappresentante del Dipartimento delle pari opportunita'; - due rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui uno del Dipartimento del Turismo; - due rappresentanti della Conferenza dei Presidenti, di cui uno delle Regioni dell'obiettivo 1 e uno delle altre Regioni; - un rappresentante delle Province designato dall' Upi; - due rappresentante dei Comuni designati dall' Anci , - due rappresentanti della costituenda rete delle citta' del programma Urban 1994-1999 - due rappresentanti delle citta' che attueranno il programma Urban 2000-2006. 2. Potranno, inoltre, partecipare ai lavori del Comitato, su indicazione del Comitato medesimo, in qualita' di membri non permanenti, i rappresentanti di altre amministrazioni centrali, regionali e locali, istituzioni, enti eventualmente interessati alla realizzazione dei programmi. |
| Art. 5 1. La Direzione generale del coordinamento territoriale, per il perseguimento dell'obiettivo di cui al punto 8 b) della comunicazione agli Stati membri della Commissione Europea del 28 aprile 2000 n. 2000/C141/04 e per le attivita' di cui all'art.4 del presente decreto, elabora, in accordo con la costituenda rete delle citta' del programma Urban 1994-1999, un programma di comunicazione, scambio e diffusione delle buone pratiche tramite azioni a rete per accedere ai finanziamenti comunitari previsti al punto 32 della medesima comunicazione della Commissione Europea. 2. In tale caso il relativo cofinanziamento nazionale pubblico e' disciplinato con una delibera generale del CIPE. |
| Art. 6 1. Il presente decreto e l'allegato bando sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 luglio 2000 Il Ministro: Nesi |
| MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE Bando Art. 1 Disponibilita' finanziarie 1. La comunicazione agli Stati membri della Commissione Europea del 28 aprile 2000 n. 2000/C141/04 prevede uno stanziamento complessivo dei Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale pari a 700 milioni di euro e, indicativamente, uno stanziamento per l'Italia di 108 milioni di euro per la promozione e per la realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano finalizzati alla rivitalizzazione economica e sociale delle citta' e delle zone adiacenti in crisi per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. 2. Alla realizzazione dei programmi di cui al comma 1 sono, altresi', destinate le disponibilita' finanziarie di cofinanziamento nazionale pubblico, che sono pari, indicativamente, alla quota messa a disposizione dalla Commissione Europea. Art. 2 Obiettivi del programma 1. L'iniziativa comunitaria deve fornire un valore aggiunto specifico e deve essere complementare rispetto ad altri programmi d'iniziativa europea e dell'Amministrazione centrale o locale. 2. I programmi hanno l'obiettivo di promuovere l'elaborazione e l'attuazione di strategie particolarmente innovative ai fini della rivitalizzazione economica e sociale sostenibile dei centri urbani o dei quartieri degradati delle grandi citta' e di favorire lo sviluppo e lo scambio di conoscenze ed esperienze sulla rivitalizzazione e lo sviluppo urbano sostenibile nell'Unione Europea. 3. I programmi devono avere carattere dimostrativo e rappresentativo, elaborare e attuare specifiche strategie innovative di rivitalizzazione sociale ed economica sostenibile, che promuovano mutamenti visibili nelle aree di intervento, nonche' costituire uno strumento di divulgazione e di illustrazione delle buone pratiche, anche ai fini di favorire il passaggio dalla fase innovativa a quella consolidata. Art. 3 Principi generali 1. Per la realizzazione degli obiettivi sopra menzionati le strategie di rivitalizzazione urbana devono rispettare i principi di cui al punto 9 della comunicazione agli Stati membri della Commissione Europea del 28 aprile 2000 n. 2000/C141/04. 2. I programmi devono rispettare, inoltre, i seguenti principi: a) congruenza con la programmazione nazionale e regionale e sinergia, ove possibile, con i programmi di riqualificazione e di sviluppo urbano di iniziativa comunitaria, nazionale e locale; b) sviluppo delle potenzialita' tecnologiche della societa' dell'informazione. Art. 4 Ambito d'intervento e criteri di ammissibilita' 1. I programmi devono interessare aree urbane aventi ciascuna di norma almeno 20.000 abitanti. 2. In casi eccezionali, debitamente giustificati, in cui le problematiche da affrontare hanno connessione con la programmazione sovraordinata, un unico programma puo' interessare non piu' di cinque comuni, appartenenti allo stesso contesto territoriale e con problematiche omogenee, e l'area d'intervento, per ciascun comune, deve comprendere almeno 10.000 abitanti. 3. L'area d'intervento deve risultare omogenea dal punto di vista geografico, funzionale e dei problemi esistenti. 4. Sono ammissibili all'iniziativa i comuni, di cui all'art. 7, il cui territorio e' ricompreso nelle regioni interessate dal Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006 e nelle restanti regioni, che soddisfino almeno tre dei sotto elencati fattori di criticita' e comunque almeno uno tra i fattori di criticita' di cui alle lettere a), c), e) g) e i): a) elevato tasso di disoccupazione di lunga durata; b) scarsa attivita' economica; c) notevole poverta' ed emarginazione; d) esigenza specifica di riconversione a seguito di problemi socioeconomici locali; e) forte presenza di immigrati, gruppi etnici e minoranze, profughi; f) basso livello d'istruzione, carenze significative di specializzazione e tassi elevati di abbandono scolastico; g) elevata criminalita'; h) andamento demografico precario; i) ambiente particolarmente degradato. 5. Gli indicatori da utilizzare e le soglie di ammissibilita' sono riportate nell'allegato B, parte integrante del presente bando. 6. Il Sindaco del comune sottoscrive nella sez.3 del modello allegato A il valore di criticita' per ciascun fattore, sulla base degli indicatori riportati nell'allegato B. La rispondenza ai criteri di ammissibilita' sara' basata sul confronto tra il dato statistico che risulta individuato con fonte ufficiale alla piu' bassa scala territoriale disponibile e il dato, di cui all'allegato B, relativo alla macro-ripartizione geografica in cui e' localizzato il Comune. 7. In casi eccezionali, debitamente giustificati, a prescindere dalla rispondenza di cui al comma 6, sono ammissibili all'iniziativa programmi per i quali l'area d'intervento soddisfa almeno tre dei fattori di criticita' e comunque almeno uno tra i fattori di criticita' di cui alle lettere a), c), e) g) e i) del comma 4. 8. Nel caso previsto al comma 7, il Sindaco del comune sottoscrive nella sez.3 del modello allegato A il valore di criticita' per ciascun fattore, sulla base degli indicatori riportati nell'allegato B, indicando, altresi', le fonti e il percorso seguito per la definizione degli stessi. 9. Ai fini dell'ammissibilita' e' sufficiente che per ogni criterio sia soddisfatto almeno un indicatore, purche' correlato alla strategia d'intervento. Art. 5 Aree d'intervento 1. Le aree d'intervento possono ricomprendere: a) centri storici in declino, contraddistinti da situazioni di disagio sociale e abitativo, crisi demografica (invecchiamento, fuga della popolazione, ecc.), difficolta' di integrazione delle nuove popolazioni straniere, criminalita' e insicurezza, degrado del patrimonio edilizio; b) aree urbane investite da processi consistenti di crisi produttiva (declino dell'economia locale e dei settori produttivi di specializzazione tradizionale e difficolta' di conversione), forti squilibri tra domanda e offerta di lavoro, condizioni di disoccupazione di lungo periodo, disagio sociale, declino della qualita' abitativa e situazioni di emergenza ambientale; c) quartieri ad alta densita' abitativa, pubblici e non, nei quali sono rilevabili condizioni diffuse di marginalita' sociale, disagio abitativo, elevata disoccupazione, insicurezza sociale, problemi di integrazione tra popolazioni. d) periferie urbane e centri urbani ricadenti nelle province delle citta' metropolitane, esito di processi di sub-urbanizzazione, che hanno determinato situazioni di congestione, degrado ambientale, marginalita' sociale, poverta', bassi tassi di attivita' economica e di partecipazione al mercato del lavoro, elevati tassi di disoccupazione (in particolare giovanile e femminile) e) aree di insediamenti diffusi, contraddistinte da gravi carenze di infrastrutture e di servizi alle persone, da problemi di qualita' ambientale e abitativa (eventualmente associati a forme di abusivismo), da bassi livelli di istruzione e forti tassi di abbandono scolastico. Art. 6 Assi e azioni prioritarie 1. Nell'ambito del programma sono individuate strategie in grado di ottimizzare l'impatto e la visibilita' dei risultati nelle zone prescelte e il ruolo specifico dell'azione proposta rispetto al programma medesimo. 2. Tali strategie tengono conto della programmazione regionale e in particolare delle iniziative avviate o da avviare con i fondi strutturali 2000-2006, rispettando le priorita' di cui al punto 12 della comunicazione agli Stati membri della Commissione Europea del 28 aprile 2000 n. 2000/C141/04. 3. Nella scelta tra le priorita' di cui al comma 2, le strategie devono essere finalizzate alla riorganizzazione, alla gestione partecipata, al rafforzamento dei poteri locali e alla costituzione di un potenziale trasferibile ad altri programmi in ambito locale e a livello piu' ampio. 4. Ciascun programma deve inoltre prevedere azioni che contribuiscono allo sviluppo delle conoscenze e allo scambio e divulgazione di esperienze e di buone pratiche in materia di rivitalizzazione socioeconomica delle zone urbane e di sviluppo urbano sostenibile. 5. Nell'allegato C e' riportato un elenco di misure sovvenzionabili. Tale elenco e' indicativo e non esaustivo. Art. 7 Soggetti che partecipano al programma 1. I comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti nonche' i comuni con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti ricompresi nel territorio provinciale delle citta' metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 3 agosto 1999, n. 265, promuovono i programmi in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale, ove esistenti, e assicurano l'integrazione e la concertazione con le politiche settoriali assunte dagli altri enti pubblici competenti per territorio. 2. I dati sulla popolazione residente sono riferiti a quelli pubblicati dall'Istat nel volume "Popolazione e movimento anagrafico dei comuni 1998". 3. Ogni comune puo' presentare una sola proposta di programma. 4. In caso di non compatibilita' con gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale, i comuni si impegnano a conseguire la suddetta coerenza e a promuovere le procedure negoziali previste dall'ordinamento, pena la non ammissibilita' del programma. 5. I soggetti promotori, per la composizione dei programmi, attivano ampie e efficaci forme di partenariato e, per l'attuazione dei programmi medesimi, favoriscono la piu' ampia partecipazione da parte di enti pubblici territoriali, di altre amministrazioni pubbliche, di soggetti privati, di organizzazioni non governative e di altri organismi pertinenti di cui all'art.8 del Regolamento (CE) n. 1260/99 del 21giugno 99, nonche' di soggetti gia' operanti nell'ambito d'intervento prescelto. 6. Ai fini dell'individuazione degli assi e delle azioni prioritarie di cui all'art.6 i soggetti promotori favoriscono la piu' ampia partecipazione all'attuazione dei programmi da parte di soggetti pubblici e privati. 7. Ai soggetti promotori compete il compito di verificare la compatibilita' e la coerenza dei programmi con le norme comunitarie e nazionali. Art. 8 Modalita' di finanziamento 1. I finanziamenti di cui all'art.1, comma 1, sono impegnati ed erogati secondo le norme comunitarie e nazionali, nella misura e con le modalita' determinate dall'apposita deliberazione del CIPE citata in premessa, in corso di pubblicazione 2. Il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale puo' contribuire per una quota massima del 60% del costo totale pubblico nelle regioni ricomprese nell'obiettivo 1 e del 40% nelle altre regioni. 3. La quota nazionale pubblica e' costituita, indicativamente, per il 70% dal fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e per il restante 30% da finanziamenti comunali o di altri enti pubblici territoriali, quali Regioni e Province. 4. La quota messa a disposizione dal fondo di rotazione concorre fino al 35% del finanziamento totale pubblico di ciascun programma. 5. All'attuazione dei programmi possono essere destinate, oltre alle quantita' finanziarie di cui ai commi precedenti, altre risorse pubbliche e private. 6. La concorrenza delle risorse di cui ai commi 3 e 5 e' formalizzata, per la parte pubblica, da appositi atti di impegno o atti di intesa tra le parti e, per la parte privata, da un'offerta resa a firma autentica e data certa con l'indicazione della durata di validita', nonche' da idonee garanzie fideiussorie pari al 2% del valore delle risorse finanziarie stesse. 7. Al fine dell'ammissibilita' e della valutazione sono considerati solo i finanziamenti formalizzati con le modalita' di cui al comma 6. Art. 9 Caratteristiche economiche del programma 1. I programmi devono prevedere una spesa minima per abitante di 500 euro. Tale spesa puo' comprendere finanziamenti di provenienza sia pubblica sia privata. 2. La spesa minima di 500 euro per abitante e' da considerare quale livello indicativo per il corretto dimensionamento finanziario dei programmi. 3. Nel caso che un programma presenti una quota di spesa per abitante significativamente superiore alla soglia minima fissata, il comune deve garantire un proporzionale incremento della quota di finanziamento, con le modalita' di cui all'art.8, comma 6, da parte della stessa amministrazione comunale o di altri enti pubblici territoriali o di altri soggetti pubblici locali o di privati. 4. Il costo totale pubblico del programma determinato dal contributo FESR e dalla quota di cofinanziamento nazionale pubblico, prevista dalla delibera CIPE 22 giugno 2000, non deve essere superiore a 24 Meuro. Il costo totale pubblico, per ciascun programma, verra' variato in maniera proporzionale, in relazione al numero finale di programmi accolto dalla Commissione europea, di cui all' art. 14 comma 2 5. Nel caso di un programma il cui costo totale pubblico sia superiore a 24 Meuro, il differenziale rispetto al limite sopra fissato dovra' essere coperto facendo esclusivamente ricorso a ulteriori risorse, garantite con le modalita' di cui all'art.8, comma 6, di provenienza della stessa amministrazione comunale o di altri enti pubblici territoriali o di altri soggetti pubblici locali e privati, oltre le risorse fissate dall'art.8, comma 3. 6. Il comune individua ulteriori risorse, gia' impegnate per la realizzazione di opere ed azioni ricadenti nell'ambito oggetto d'intervento, compatibili con le norme comunitarie e nazionali, e ne indica l'importo, la percentuale sull'importo complessivo del programma e i relativi atti formali a garanzia nella sez.5, punti 5.7. e 5.7.1. del modello allegato A al bando. Art. 10 Documentazione da trasmettere. 1. I programmi dovranno pervenire entro le ore 14 del giorno 19 settembre 2000 al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale, in un plico recante la dicitura: "Programma Urban 2, comune di................" e devono avere contenuto analogo a quello del documento unico di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento della Commissione Europea per i Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale FESR n. 1260/1999 del 21 giugno 1999. 2. I Comuni trasmettono entro la stessa data , il programma alla Regione di appartenenza. La Regione entro i successivi venti giorni, e non oltre il 9 ottobre 2000 invia al Ministero dei lavori pubblici- Dicoter-, una nota sulla conformita' del programma alla programmazione regionale, trascorso tale termine, si applica il silenzio assenzo. 3. La documentazione relativa al programma e' costituita: a) modulo allegato A adeguatamente compilato sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico (salvato rtf); b) relazione descrittiva contenente: - la valutazione ex ante di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento della Commissione Europea per i Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale FESR n. 1260/1999 del 21 giugno 1999, con particolare riguardo ai punti di forza e di debolezza dell'area d'intervento e ai risultati che si prevede di raggiungere, in particolare per quanto concerne i profili ambientali e quelli relativi alle pari opportunita'; - i fattori di criticita' rilevanti ai fini dell'ammissione del programma precisando per ognuno, i valori di riferimento, le modalita' e le fonti attraverso cui si e' pervenuti alla loro individuazione; - la procedura di programmazione, la coerenza con le strategie nazionali e locali e con le previsioni degli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale, le sinergie attivate con altri programmi comunitari, nazionali e locali, con particolare riferimento a quanto previsto dalla programmazione dei fondi strutturali 2000-2006; - le disposizioni per la consultazione delle parti, indicazione dei soggetti individuati e coinvolti nell'attuazione del programma, ruolo e asse d'intervento; - gli estremi degli atti che comprovano l'impegno assunto dai diversi soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella realizzazione delle azioni, da cui si evinca ampiezza, significativita' e solidita' del partenariato; - la strategia e gli assi prioritari individuati per lo sviluppo sostenibile dell'area oggetto del programma (priorita', obiettivi specifici e quantificati, risultati previsti) tenuto conto degli orientamenti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999; - le misure e le azioni previste per la realizzazione dei programmi e la relativa quantizzazione, ove possibile, comprese le informazioni necessarie per la verifica della conformita' ai regimi di aiuti, di cui all'articolo 87 del trattato di Amsterdam entrato in vigore il 1o maggio 1999; - azioni previste per la pubblicita' e la diffusione del programma, volte ad ottimizzare la visibilita' del programma stesso; - individuazione degli ambiti urbani e territoriali (rilevanza ed ampiezza di tali ambiti), ove e' trasferibile l'esperienza compiuta sul programma proposto; - modalita' operative e strumentazione destinata alla diffusione e riproducibilita' dell'esperienza proposta attraverso l'attuazione del programma (meccanismi di consolidamento dell'innovazione e delle buone pratiche, scambi strutturali di esperienze); c) piano finanziario, predisposto ai sensi degli artt.28 e 29 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 e degli artt.8 e 9 del presente bando, specificando l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del FESR e, ove previsto, della BEI e dell'importo totale dei finanziamenti ammissibili pubblici e privati; d) cartografia con l'individuazione dell'area interessata dal programma e la localizzazione dei principali interventi in esso previsti; e) cronoprogramma; f) disposizioni per garantire l'attuazione del programma, oltre a quanto previsto al punto 18, comma 7 della comunicazione agli Stati membri della Commissione Europea del 28 aprile 2000 n. 2000/C141/04: - indicazioni metodologiche per il rispetto dei tempi e delle fasi procedurali; - eventuali procedure attuative innovative (percorso operativo e normative di riferimento); - individuazione dell'autorita' di gestione; - struttura organizzativa preposta alla gestione del programma, indicazione dell'eventuale struttura di assistenza tecnica. 3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere contenuta in 30 cartelle dattilo scritte, una tavola di cartografia e il modulo compilato, allegato A al bando, e ordinata secondo le lettere e i sottopunti di cui al medesimo comma 2. 4. La documentazione eccedente nei contenuti e nella misura quanto richiesto non e' considerata ai fini della valutazione. Art. 11 Individuazione dei programmi da finanziare 1. La Direzione generale del Coordinamento territoriale, individua i programmi ritenuti ammissibili, li valutata secondo i criteri stabiliti dall'art. 13 ed elabora con i soggetti promotori dei quattro programmi ricompresi nelle regioni interessate dal Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006 e dei quattro nelle restanti regioni risultati primi nelle relative graduatorie i quadri finanziari definitivi dei programmi. 2. Alle attivita' di cui al comma 1, partecipa con propri funzionari il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica- Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione. 3. Entro il 19 novembre 2000, a seguito della ridefinizione dei quadri finanziari di cui al comma 1, la Direzione generale del coordinamento territoriale procede all'invio dei programmi alla Commissione Europea. Art. 12 Valutazione dei programmi 1. I programmi conformi agli obiettivi e ai requisiti generali come indicati nel presente bando sono valutati in base a: a) qualita', carattere innovativo e provata capacita' di affrontare i problemi e di sviluppare tutte le potenzialita' individuate ai fini della sostenibilita' urbana e del miglioramento della qualita' della vita; b) specifiche caratteristiche economiche, sociali e ambientali; c) capacita' di migliorare la qualita' ambientale, di valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico; d) capacita' di contribuire alla riduzione delle emissioni dei gas serra regolamentati dal protocollo di Kyoto, con l'inserimento nei programmi di interventi quali l'aumento dell'efficienza energetica dell'edilizia, l'uso delle fonti rinnovabili, la mobilita' urbana; e) capacita' di attrarre investimenti produttivi e di sviluppare iniziative economiche e imprenditoriali in grado di garantire una ricaduta socio-economica positiva stabile e duratura, con particolare riferimento all'attuazione di politiche per le pari opportunita'; f) capacita' di massimizzare gli effetti diretti e indiretti degli investimenti utilizzando metodologie progettuali e di intervento qualitative basate su logiche di risultato; g) capacita' di implementazione delle azioni e delle iniziative previste nei programmi in relazione alla copertura finanziaria e alla fattibilita' amministrativa degli interventi; h) congruenza dei programmi con piani e politiche di settore nazionali e regionali; i) capacita' di sviluppare complementarieta' e sinergie rispetto ad altri interventi previsti dai Fondi strutturali e da altri programmi locali, nazionali e comunitari; j) possibilita' di trasformare le strategie in programmi rappresentativi e trasferibili, a livello nazionale ed europeo, nonche' capacita' di agevolare la diffusione delle buone pratiche negli Stati membri e in altre parti del territorio europeo. Art. 13 Procedure per la valutazione dei programmi 1. La valutazione e' finalizzata all'attribuzione di un punteggio complessivo di 100 punti cosi' suddivisi: a) 25 punti attribuiti sulla base delle priorita' riferite ai fattori di criticita' di cui all'art.4, alle aree di intervento di cui all'art.5 e agli assi e alle azione prioritarie di cui all'art.6; b) 30 punti attribuiti sulla base della capacita' dei programmi di implementare le azioni e le iniziative previste in relazione alla copertura finanziaria; c) 45 punti attribuiti sulla base della capacita' dei programmi di rispondere alle esigenze espresse. 2. I punti di cui al comma 1, lett.a) sono cosi' suddivisi: a) fattori di criticita', fino a 9 punti, con riferimento: - alla notevole poverta' ed emarginazione; - alla forte presenza di immigrati, gruppi etnici e minoranze, profughi; - all'elevata criminalita'; - al forte degrado ambientale ed edilizio; b) assi e azioni prioritarie, fino a 10 punti, con riferimento: - ad azioni finalizzate alla riurbanizzazione plurifunzionale e compatibile con l'ambiente di spazi del territorio urbano (compresa la tutela e la ristrutturazione di edifici e spazi aperti in zone degradate nonche' la conservazione del patrimonio culturale e storico) ai fini della creazione di possibilita' occupazionali sostenibili, della maggiore integrazione delle comunita' locali e delle minoranze etniche, del reinserimento degli emarginati, della maggiore sicurezza e prevenzione della delinquenza nonche' di una minore spinta all'urbanizzazione delle zone verdi e alle espansione urbana incontrollata; - ad azioni finalizzate allo sviluppo dell'imprenditorialita' e patti per l'occupazione, comprese iniziative per l'occupazione in ambito locale e possibilita' occupazionali connesse in particolare a misure di prevenzione dell'impatto ambientale negativo e a favore del miglioramento e della tutela dell'ambiente, conservazione e diffusione del patrimonio culturale nonche' offerta di servizi, tra cui quelli di assistenza alternativa, in base alla mutata situazione demografica (con particolare rilievo all'obiettivo delle pari opportunita'); - a strategie di lotta contro l'esclusione e la discriminazione attraverso azioni che favoriscano le pari opportunita' e si rivolgano in particolare a gruppi quali le donne, gli immigrati ed i rifugiati; - alla definizione di sistemi di trasporti pubblici integrati significativamente piu' funzionali, economicamente efficienti ed ecocompatibili, di itinerari ciclabili e pedonali e di sistemi di comunicazione intelligenti che riducano gli spostamenti con autoveicoli privati; - allo sviluppo di tutte le potenzialita' tecnologiche della societa' dell'informazione per aumentare l'offerta di servizi di interesse pubblico alle piccole imprese e ai privati, favorendo cosi' l'integrazione, l'innovazione e la rivitalizzazione economica, le politiche e la gestione delle risorse umane e delle possibilita' occupazionali, nonche' la gestione efficiente di servizi nel campo della sanita', dell'istruzione e della formazione dei servizi di prossimita'; c) aree d'intervento, fino a 6 punti, con riferimento alla localizzazione: - in periferie di citta' metropolitane e di comuni che ricadono nelle province delle citta' metropolitane, esito di processi incontrollati di sub-urbanizzazione, che hanno determinato situazioni di congestione, degrado ambientale, marginalita' sociale, poverta', bassi tassi di attivita' economica e di partecipazione al mercato del lavoro, elevati tassi di disoccupazione (in particolare giovanile e femminile); - in centri storici in declino, contraddistinti da situazioni di disagio sociale e abitativo, crisi demografica (invecchiamento, fuga della popolazione, ecc.), difficolta' di integrazione delle nuove popolazioni straniere, criminalita' e insicurezza, degrado del patrimonio edilizio e storico artistico. 3. I punti di cui al comma 1, lett. b) sono cosi' suddivisi: a) finanziamenti comunali disponibili oltre la quota di cui all'art. 8 commi 3 e 4: fino a 10 (punti 1 per ciascun miliardo di investimento); b) finanziamenti regionali disponibili oltre la quota di cui all'art. 8 commi 3 e 4: fino a 5 punti (punti 1 per ciascun miliardo di investimento); c) altri finanziamenti pubblici disponibili oltre la quota di cui all'art. 8 commi 3 e 4: fino a 5 punti (punti 1 per ciascun miliardo di investimento); d) finanziamenti privati disponibili, solo se garantiti con idonee garanzie fideiussorie pari al 2% del valore delle risorse finanziarie stesse: fino a 10 punti ( punti 1 per ciascun miliardo di investimento); 4. I punti di cui al comma 1, lett.c) sono cosi' suddivisi: a) fattibilita' del programma, fino a 15 punti, con riferimento. - all'ampiezza e significativita' e solidita' del partenariato; - ai particolari accorgimenti adottati per il governo dei tempi; - all'attivazione di procedure innovative; - alla definizione della struttura organizzativa garante dell'efficienza (autorita' di gestione, struttura operativa, assistenza tecnica, strumentazione disponibile ecc.); b) garanzia dell'effettivo raggiungimento dei risultati previsti, fino a 20 punti, con riferimento: - alla capacita' di incidenza e validita' delle soluzione adottate; - alla coerenza delle soluzioni intraprese (emergenze/risultati); - al grado di integrazione tra i diversi ambiti di intervento; - all'innovazione delle proposte tecnico-operative; - alla coerenza con gli altri strumenti di programmazione, di intervento e finanziari; - alle connessioni tra le strategie d'intervento e le politiche sovraordinate; - alle sinergie con altri programmi comunitari nazionali e locali; - all'individuazione e quantificazione dei risultati (fisici e di impatto specifico e generale); c) la trasferibilita' dell'esperienza condotta e il suo valore innovativo, fino a 10 punti, con riferimento: - agli ambiti di riproducibilita' (individuazione contesti urbani e loro caratteristiche); - alle modalita' del trasferimento (strumentazione tecnica, giuridica, amministrativa, di comunicazione e pubblicita'). 4. A parita' di punteggio complessivo, titolo di priorita' e' rappresentato dalla quantita' di finanziamenti gia' impegnati per la realizzazione di opere ed azioni ricadenti nell'ambito oggetto d'intervento, compatibili con le norme comunitarie e nazionali 5. Il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale - ed il Ministero del tesoro - Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione, Servizio dei fondi strutturali -, nell'ambito del procedimento di cui all'art.11, comma 1 stabiliscono preventivamente, per ciascun fattore di criticita' di cui al punto1.a) la griglia di punteggi da attribuire a ciascun fattore e, per quanto attiene ai punti 1.b) e 1.c) i criteri operativi per l'attribuzione dei punteggi. La griglia di punteggi e i criteri operativi sono definiti entro il 19 settembre 2000. Art. 14 Modalita' di ammissione a finanziamento 1. I programmi da ammettere ai finanziamenti di cui all'art.1, comma 1, sono cosi' individuati: a) i primi quattro che hanno conseguito il punteggio piu' elevato ricadenti nelle regioni interessate dal Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006 e i primi quattro ricadenti nelle restanti regioni; b) i restanti programmi ammessi e valutati saranno utilmente collocati in una graduatoria generale. 2. Compatibilmente con i quadri finanziari finali sono eventualmente proposti all'esame della Commissione Europea, ai sensi del punto 28, comma 4, della comunicazione agli Stati membri della Commissione Europea del 28 aprile 2000 n. 2000/C141/04, ulteriori programmi, secondo l'ordine della graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1, purche' rispettino il limite di 500 euro pro capite di cui all'art.9 del bando e il limite di 20.000 abitanti di cui all'art.4, comma1. Art. 15 Complemento di programmazione 1. I comuni ammessi a finanziamento predispongono il complemento di programmazione con le modalita' previste dai punti 20 e 21 della comunicazione agli Stati membri della Commissione Europea del 28 aprile 2000 n. 2000/C141/04.
----> Vedere Allegati da Pag. 17 a Pag. 39 del S.O. <---- |
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