Gazzetta n. 167 del 19 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 21 aprile 2000, n. 199
Regolamento recante condizioni, modalita' e tempi per la concessione di contributi in conto interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti relativi ad esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonche' di esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante: "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, lettera c), e dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modifiche ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170;
Visto in particolare l'articolo 14, commi 1 e 2, del suddetto decreto legislativo n. 143 del 1998, che prevede la concessione di contributi agli interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione di merci, prestazione di servizi nonche' esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero;
Visto l'articolo 14, comma 3, del citato decreto legislativo n. 143 del 1998, ai sensi del quale la tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo agli interessi sono stabilite con delibera del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) e le condizioni, modalita' e tempi della concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;
Visto altresi' l'articolo 19, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 143 del 1998, il quale, fino all'emanazione del decreto interministeriale indicato al citato articolo 14, comma 3, rinvia all'applicazione delle norme attuative vigenti gia' emanate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dell'articolo 19, comma 2 e dell'articolo 24, della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modifiche;
Visto l'articolo 25 del decreto legislativo n. 143 del 1998, soprarichiamato con il quale e' stata, fra l'altro, attribuita alla Societa' italiana per le imprese all'estero S.p.a. (di seguito indicata come Simest), a decorrere dal 1o gennaio 1999, la gestione del Fondo istituito con l'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, relativo agli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alle leggi 24 maggio 1977, n. 227, 24 aprile 1990, n. 100, e all'articolo 14, della legge 3 ottobre 1991, n. 317;
Vista la convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 fra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest per la gestione del predetto Fondo 295/73, che prevede, fra l'altro, la costituzione di un apposito Comitato per la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui alle leggi soprarichiamate (di seguito indicato come "Comitato agevolazioni");
Vista la deliberazione n. 161/99 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1999, n. 265, con la quale il CIPE ha stabilito la tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili all'intervento agevolativo della Simest;
Vista la deliberazione n. 160/99 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 1999, n. 262, con la quale il CIPE, considerata l'opportunita' di adeguare, con carattere di urgenza, il programma agevolativo alle mutate condizioni di mercato, tenuto conto anche dei recenti accordi conclusi in sede internazionale in materia di premi minimi da corrispondere a fronte dell'assicurazione dei rischi politici, ha formulato alcuni elementi di indirizzo per la rideterminazione delle condizioni, modalita' e tempi della concessione dei contributi da stabilire con il citato decreto interministeriale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998;
Ravvisata l'esigenza, allo scopo di riordinare e razionalizzare la disciplina dell'agevolazione di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione, di riunire in un unico testo sia le disposizioni attuative in vigore che si ritiene di poter confermare, sia quelle innovative da adottare ai sensi del citato articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalita' di erogazione;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota in data 23 marzo 2000 n. 201247;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Disposizioni generali

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le condizioni, le modalita' e i termini per la concessione di contributi agli interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 143 del 1998.
2. Le condizioni dell'intervento agevolativo sono definite nel rispetto delle decisioni e direttive comunitarie e degli accordi internazionali in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica alla Simest, in qualita' di gestore del fondo di cui all'articolo 4, le modifiche intervenute e le eventuali disposizioni di applicazione.
3. La Simest predispone apposita circolare operativa concernente i requisiti, le modalita', le condizioni e le soglie minime per l'ammissibilita' all'agevolazione delle operazioni di cui al precedente comma 1, nonche' per l'erogazione, la cessazione e la revoca dell'intervento agevolativo. La circolare operativa e' sottoposta all'approvazione del "Comitato agevolazioni", istituito dalla Convenzione del 16 ottobre 1998 fra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 14, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, vedasi in note alle
premesse.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del
13 maggio 1998. Si riporta il testo dell'art. 14, commi 1,
2 e 3:
"Art. 14. - 1. Il soggetto gestore del Fondo di cui
all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde,
a valere sulle disponibilita' del predetto Fondo,
contributi agli interessi ai soggetti di cui all'art. 15
del presente decreto a fronte di operazioni di
finanziamento di crediti anche nella forma di locazione
finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni
di servizi, nonche' esecuzione di studi, progettazioni e
lavori all'estero.
2. I contributi agli interessi possono essere estesi
anche ai finanziamenti relativi alla fase di approntamento
della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati
dal debitore estero, o di altra idonea documentazione,
prima della effettiva esportazione.
3. La tipologia e le caratteristiche delle operazioni
ammissibili al contributo sono stabilite con delibera del
CIPE su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
del commercio con l'estero. Le condizioni, le modalita' ed
i tempi della concessione dei contributi sono stabiliti con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro del
commercio con l'estero".
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 143 del 1998:
"1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 14,
comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
gia' emanate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ai sensi e per gli effetti
dell'art. 18, quarto comma, dell'art. 19, secondo comma, e
dell'art. 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' della legge
6 marzo 1987, n. 78".
- La legge 24 maggio 1977, n. 227, recante:
"Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei
crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi,
all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla
cooperazione economica e finanziaria in campo
internazionale" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
143 del 27 maggio 1977. Si riporta il testo degli articoli
18, comma 4, 19, comma 2, e 24:
"Art. 18. - 4. Le condizioni, le modalita' ed i tempi
dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni
di cui al primo comma del presente articolo saranno
stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,
tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle
valute nelle quali sono espresse le transazioni e della
variabilita' del costo della provvista".
"Art. 19. - 2. Le operazioni di cui all'art. 18 ed
all'art. 24 della presente legge possono essere compiute o
estese alla fase di approntamento della fornitura a fronte
di titoli di credito rilasciati dal debitore estero prima
della materiale esportazione, anche se depositati presso
una banca nazionale od estera, oppure a fronte di idonea
documentazione. Le modalita' sono stabilite con decreto del
Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio".
"Art. 24. - 1. In estensione a quanto previsto
dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e
successive modificazioni, il Mediocredito centrale potra'
corrispondere agli operatori nazionali che ottengano
finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di
fornitura di merci e servizi nonche' di esecuzione di studi
e lavori un contributo agli interessi, la cui misura sara'
fissata dal Ministro del tesoro, secondo le modalita'
previste al quarto comma dell'art. 18 della presente legge.
Con le stesse modalita' e condizioni di cui al
precedente comma il Mediocredito centrale potra' altresi'
corrispondere:
a) un contributo agli interessi agli acquirenti
esteri di beni e servizi nazionali nonche' ai committenti
esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da
imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate
ai sensi del primo comma dell'art. 16 della presente legge;
b) un contributo agli interessi in favore degli
istituti e delle aziende di credito di cui al regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 37 e successive
modificazioni, limitatamente ai crediti nascenti dalle
operazioni previste alle lettere a), b), c), f) e n) del
precedente art. 19 che detti istituti ed aziende di credito
siano autorizzati ad effettuare per durate superiori a
diciotto mesi;
c) un contributo agli interessi in favore di istituti
e banche estere che finanzino direttamente esportazioni di
beni e servizi prodotti da imprese nazionali, nonche'
l'esecuzione di studi, progettazione e lavori da esse
effettuati".
- Si riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto
legislativo n. 143 del 1998:
"Art. 25 (Razionalizzazione degli interventi di
sostegno finanziario). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999
la gestione degli interventi di sostegno finanziario
all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui
alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre
1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art.
14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita
alla Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data la
gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991,
n. 19, viene attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita
convenzione sono disciplinate le modalita' di
collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.
2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1
la Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il
Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di
determinare i relativi compensi e rimborsi, che non
potranno, comunque, essere superiori a quelli
precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi
interventi.
3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle
attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali
l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di
cui al comma 1 e' titolare in forza di leggi, di
provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla
gestione degli interventi trasferiti.
4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero,
provvede al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e
delle disponibilita' finanziarie previste dalle leggi di
cui al comma 1.
5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e del commercio con
l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalita' e i tempi
per il passaggio dal Mediocredito Centrale S.p.a. alla
Simest S.p.a. delle risorse materiali e del personale
impiegato per la gestione degli interventi trasferiti,
nonche' per la determinazione dell'indennizzo spettante al
precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione
all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale
trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento
giuridico ed economico.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare le
necessarie variazioni di bilancio.
7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 1981, n. 394, e' soppresso a partire dalla data
di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.
8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli
articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.
59, entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme
integrative e correttive delle disposizioni di cui al
presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest
della gestione degli interventi indicati al comma 1".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. Il testo
dell'art. 12, comma 1, e' il seguente:
"Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici o privati sono subordinati alla predeterminazione
ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le
amministrazioni stesse devono attenersi".
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
Conti, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio
1994, n. 10".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della
Presidenza deI Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nella materia di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 -
art. 14, commi 1, 2 e 3 vedi nota alle premesse.



 
Art. 2
Operazioni ammissibili

1. La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili all'intervento agevolativo sono stabilite con delibera del CIPE adottata ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998.
2. Sono ammissibili all'intervento agevolativo le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore o di credito finanziario.
 
Art. 3
Destinatari del contributo

1. I destinatari dei contributi agli interessi sono: a) gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero
anche per il tramite di banche nazionali; b) le banche, nazionali o estere, che concedano finanziamenti agli
operatori nazionali o alla controparte estera; c) gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonche' i
committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi
da imprese nazionali.
 
Art. 4
Forma dell'intervento - Decorrenza

1. L'intervento si esplica nella forma del contributo agli interessi di cui all'articolo 6, a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione. Il contributo e' concesso a valere sul Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nei limiti delle disponibilita' finanziarie destinate a tale attivita' e nel rispetto del criterio cronologico di ricezione delle domande di cui al secondo comma dell'articolo 5.
2. L'intervento decorre dal momento dell'erogazione del finanziamento sempreche' il richiedente abbia trasmesso la necessaria documentazione e la relativa quota di fornitura sia stata eseguita, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, per l'intervento nella fase di approntamento della fornitura.
 
Art. 5
Domanda di contributo

1. La domanda di intervento agevolativo e' presentata alla Simest redatta, a pena di inammissibilita', utilizzando gli appositi moduli approvati dal Comitato agevolazioni o in conformita' ad essi, allegando altresi' la documentazione ivi indicata.
2. La Simest sottopone alle determinazioni del Comitato agevolazioni le richieste di ammissione all'intervento agevolativo, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, entro il termine di tre mesi dalla data di completamento della documentazione necessaria.
3. Le domande presentate alla Simest, ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 16, comma 6, sono inammissibili all'intervento agevolativo per il periodo di tempo ivi indicato.
 
Art. 6
Calcolo del contributo agli interessi

1. Il contributo agli interessi copre la differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento delle operazioni, come determinato ai sensi dell'articolo 9, e gli interessi calcolati al tasso di interesse posto a carico del debitore estero, comunque non inferiore al tasso minimo come definito all'articolo 11.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, per le operazioni con tasso di riferimento basato su raccolta dei fondi a tasso variabile il contributo e' finalizzato alla stabilizzazione del tasso di interesse posto a carico del debitore estero. Pertanto, nel periodo per il quale e' deliberato l'intervento agevolativo, ad ogni scadenza la Simest corrisponde la differenza di cui al precedente comma 1, se positiva, mentre la incassa se negativa.
 
Art. 7
Erogazione del contributo agli interessi

1. I contributi relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e di smobilizzo a tasso variabile sono corrisposti nella stessa valuta di denominazione del finanziamento o dello smobilizzo. I contributi relativi alle operazioni di smobilizzo a tasso fisso sono corrisposti in lire o in euro.
2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'articolo 6, il soggetto richiedente, a seguito del provvedimento di ammissione all'agevolazione ed in relazione a ciascuna erogazione del finanziamento, invia alla Simest apposita richiesta, completa della relativa documentazione e/o dichiarazione dalla quale risulti l'esecuzione dell'operazione commerciale e finanziaria.
3. La Simest, accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta con la richiesta di erogazione, eroga il contributo agli interessi in unica soluzione ovvero in piu' quote in via posticipata in corrispondenza delle scadenze di pagamento degli interessi, a seconda della tipologia dell'operazione agevolata.
4. Nel caso di contributi corrisposti in un'unica soluzione, la Simest provvede all'erogazione del contributo entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, completa della relativa documentazione.
5. Nel caso di contributi corrisposti in piu' quote, la richiesta di erogazione, contenente i dati necessari per l'erogazione medesima, deve essere rinnovata per ciascuna scadenza di pagamento degli interessi; detta richiesta deve essere presentata in un termine congruo per consentire alla Simest l'erogazione del contributo alla scadenza prevista. Qualora per effetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, la differenza interessi sia dovuta a Simest, il relativo pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di incasso delle singole rate interessi in proporzione alle somme incassate.
 
Art. 8
Intervento nelle diverse forme di finanziamento

1. Il contributo agli interessi di cui all'articolo 6, e' riconosciuto: a) alla banca nazionale o estera per i finanziamenti concessi agli
operatori nazionali o alla controparte estera con tasso di
riferimento basato su raccolta dei fondi a tasso variabile; b) alla banca nazionale, per gli smobilizzi di titoli di credito sul
mercato interno, a tasso fisso o variabile; c) all'esportatore o alla banca nazionale intermediaria, per gli
smobilizzi di titoli di credito sul mercato estero a tasso fisso; d) alla banca nazionale intermediaria, per gli smobilizzi di titoli
di credito sul mercato estero a tasso variabile.
2. Quanto previsto ai punti b), c) e d) si applica anche agli smobilizzi di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome e da lettere di credito "stand-by" irrevocabili.
 
Art. 9
Determinazione del tasso di riferimento

1. Ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il calcolo del contributo di cui all'articolo 6, la Simest, fermo restando quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, determina il tasso congruo di finanziamento o di smobilizzo rispetto alle condizioni al momento prevalenti sul mercato, utilizzando le informazioni e gli indicatori piu' opportuni, ivi comprese le condizioni applicate ad operazioni similari, ed escludendo tutte le spese e le commissioni d'uso, incluse quelle relative all'eventuale operazione di conferma per gli smobilizzi di cui al comma 2 dell'articolo 8.
2. Nel caso di smobilizzo di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome e da lettere di credito "stand-by" irrevocabili, il tasso congruo dello smobilizzo non puo' superare quello che, nelle stesse circostanze, sarebbe riconosciuto congruo per uno smobilizzo di titoli di credito.
3. Nelle operazioni con intervento basato sulla raccolta dei fondi a tasso variabile nonche' per le operazioni di smobilizzo con raccolta dei fondi a tasso fisso, per le quali non sia previsto il ricorso all'assicurazione del credito, dovra' essere posta a carico del debitore estero o dell'esportatore, una quota del costo dell'operazione finanziaria, percentualizzata in termini di margine sul costo della raccolta, non inferiore al premio minimo stabilito dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.) per la copertura assicurativa dei rischi politici corrispondenti al Paese del debitore/garante.
4. Ferma restando la verifica di congruita' prevista ai precedenti commi 1 e 2, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui all'articolo 6, per le operazioni con intervento basato su raccolta dei fondi a tasso variabile la quota di margine a carico dell'agevolazione non puo', comunque, essere superiore al 2 per cento.
5. Per gli smobilizzi con raccolta dei fondi a tasso fisso, relativi a operazioni di credito fornitore con periodo di rimborso pari o superiore a due anni dal punto di partenza del credito, la quota di margine a carico dell'agevolazione non puo', comunque, essere superiore al 5 per cento.
6. Per gli smobilizzi con raccolta dei fondi a tasso fisso, relativi a operazioni di credito fornitore con periodo di rimborso compreso tra diciotto e ventitre mesi dal punto di partenza del credito, anche in un'unica rata, la quota di margine a carico dell'agevolazione non puo', comunque, essere superiore al 4 per cento.
 
Art. 10
Tasso di interesse per maggiorazioni

1. Per le operazioni con tasso di riferimento basato su raccolta dei fondi a tasso variabile, le maggiorazioni da corrispondere in caso di ritardato pagamento dei contributi ovvero della differenza negativa di cui all'articolo 6, comma 2, sono calcolate utilizzando il tasso pari alle quotazioni prevalenti sul mercato della valuta nella quale dette somme devono essere corrisposte, rilevato da fonti ufficiali per una durata pari ad un mese, determinato con riferimento al momento in cui le somme stesse sono dovute e aumentato dell'eventuale margine riconosciuto per l'intervento agevolativo; per periodi di maggiorazione superiori al mese, si applica il tasso di pertinenza di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice.
2. Per le operazioni di smobilizzo a tasso fisso, le maggiorazioni da corrispondere in caso di ritardato pagamento dei contributi sono calcolate utilizzando il tasso Euribor a un mese determinato con riferimento al momento in cui detti contributi sono dovuti; per periodi di maggiorazione superiori al mese, si applica il tasso di pertinenza di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice.
 
Art. 11
Tasso minimo di interesse

1. I tassi minimi di interesse sono determinati nelle misure previste dalle decisioni e direttive comunitarie e dagli accordi internazionali.
 
Art. 12
Gare internazionali, co-forniture e sub-forniture
interventi congiunti con altre agenzie

1. Per le operazioni relative a contratti commerciali conseguenti a gare internazionali ad offerta irrevocabile, il contributo di cui all'articolo 6, puo' essere determinato sulla base del tasso di interesse a carico del debitore estero riferito al momento dell'offerta irrevocabile, sempreche' non inferiore al tasso minimo come definito all'articolo 11, fermo restando per le operazioni di credito acquirente il termine di sei mesi dalla data del contratto commerciale per la stipula della convenzione finanziaria.
2. Per le operazioni relative a contratti commerciali di co-fornitura e di sub-fornitura, il contributo di cui all'articolo 6, puo' essere determinato sulla base del tasso di interesse a carico del debitore fissato nel contratto commerciale di fornitura all'acquirente estero finale - stipulato dai co-produttori, da uno solo di essi o dall'ente, anche di diritto estero, deputato alla commercializzazione del prodotto in caso di co-fornitura ovvero dal capocommessa in caso di sub-fornitura - sempreche' non inferiore al tasso minimo come definito all'articolo 11.
3. Per le operazioni relative a contratti commerciali accessori a un contratto principale che prevede la partecipazione di piu' fornitori, anche se ancora da nominare al momento del perfezionamento del contratto medesimo, stipulato con un unico acquirente estero per la realizzazione di un progetto unitario, il contributo di cui all'articolo 6, puo' essere determinato sulla base del tasso di interesse a carico del debitore fissato nel contratto commerciale principale, sempreche' non inferiore al tasso minimo come definito all'articolo 11.
4. Oltre a quanto previsto dai precedenti secondo e terzo comma, per le operazioni di cui ai medesimi commi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero, nel rispetto delle decisioni e delle direttive comunitarie nonche' degli accordi internazionali, puo' autorizzare la Simest ad allineare, in tutto o in parte, le modalita' e le condizioni dell'intervento a quelle praticate da agenzie di credito all'esportazione di altri Paesi negli interventi a sostegno del finanziamento dei contratti di co-fornitura o del contratto stipulato dal capocommessa o del contratto principale.
5. Nel caso di interventi agevolativi effettuati in base ad accordi di cooperazione, preventivamente approvati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stipulati con agenzie di credito all'esportazione di altri Paesi (operazioni congiunte), potranno essere accordate alla quota di fornitura italiana modalita' e condizioni di intervento allineate a quelle adottate dall'agenzia di riferimento, di volta in volta responsabile della conduzione dell'intervento congiunto, sempreche' in linea con le direttive comunitarie e con gli accordi internazionali.
 
Art. 13
Operazioni con tassi di interesse difformi dai tassi minimi

1. Per le operazioni di credito all'esportazione con tasso di interesse a carico del debitore estero difforme dal tasso minimo di cui all'articolo 11, il contributo di cui all'articolo 6 e' determinato sulla base del tasso di interesse comunque non inferiore al suddetto tasso minimo, e calcolato con riferimento all'ammontare della fornitura al netto del differenziale tra detto tasso minimo ed il tasso di interesse a carico del debitore.
 
Art. 14
Intervento nella fase di approntamento della fornitura

1. L'intervento per le operazioni di credito all'esportazione puo' essere esteso anche alla fase di approntamento della fornitura, con decorrenza anteriore alla materiale esportazione, qualora il periodo di approntamento non sia inferiore a sei mesi. Tale intervento ha luogo a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero anche se depositati presso una banca nazionale od estera oppure di idonea documentazione che evidenzi l'impegno ad effettuare pagamenti sulla base della realizzazione della fornitura a termini del contratto di fornitura stesso o della convenzione di credito.
2. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 1, la durata del periodo di approntamento viene calcolata dalla data alla quale risultano sostenuti i primi costi o, se successiva, a partire dalla data di entrata in vigore dei singoli contratti di fornitura sino alla data contrattualmente prevista per il completamento della fornitura.
3. L'intervento decorre dal momento dell'erogazione del finanziamento, sempreche' il richiedente abbia trasmesso la necessaria documentazione e la relativa quota di fornitura sia stata approntata.
4. Nell'ipotesi di mancata esecuzione, totale o parziale, della fornitura, trova applicazione la disciplina dettata al riguardo dal successivo articolo 16.
 
Art. 15
Concorrenza estera e deroghe

1. Qualora gli operatori italiani si trovino in presenza di concorrenza estera, accertabile con idonea documentazione, che pratichi condizioni di credito particolarmente agevolate il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero, nel rispetto delle decisioni e delle direttive comunitarie nonche' degli accordi internazionali, puo' autorizzare la Simest ad allineare, in tutto o in parte, le modalita' e le condizioni dell'intervento a quelle praticate dalla concorrenza estera.
2. Sulla base di esigenze di politica economica e finanziaria o con riferimento a particolari operazioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero, nel rispetto delle decisioni e direttive comunitarie nonche' degli accordi internazionali, puo' autorizzare condizioni e modalita' diverse da quelle previste dal presente decreto.
 
Art. 16
Cessazione, rinuncia e revoca dell'agevolazione

1. L'intervento agevolativo cessa: a) nei casi di risoluzione o di rimborso anticipato del
finanziamento; b) nei casi di mancata esecuzione della fornitura o nei casi di
mancata esportazione non dipendente da cause di forza maggiore,
limitatamente alla quota non eseguita o non esportata, fermo
restando quanto previsto al comma 4, lettera d); c) in caso di mancato utilizzo del finanziamento nei termini
convenuti, ancorche' prorogati, limitatamente alle quote non
erogate; d) in caso di rinuncia all'intervento da parte del soggetto
richiedente, fatti salvi i casi in cui, qualora rimanga in essere
il finanziamento al mutuatario, l'intervento e' finalizzato alla
stabilizzazione del tasso di interesse per i quali la rinuncia non
e' ammessa.
2. La cessazione dell'intervento agevolativo sul finanziamento determina l'interruzione dell'intervento stesso a partire dalla data alla quale si verifica uno degli eventi di cui al precedente comma 1. Qualora l'evento che determina detta cessazione non riguardi l'intero finanziamento ma una quota di esso, l'interruzione dell'intervento si applica soltanto su tale quota. Le somme eventualmente erogate per i periodi successivi alla data di interruzione dell'intervento devono essere restituite entro trenta giorni dalla relativa richiesta, con le maggiorazioni calcolate al tasso d'interesse di cui all'articolo 10, per il periodo intercorrente tra la data di pagamento di dette somme e la loro restituzione.
3. Nel caso di cessazione dell'intervento dovuta a rimborso anticipato del finanziamento, le cui condizioni sono regolate nell'ambito delle circolari operative, potra' essere posto a carico del soggetto che ha richiesto detto rimborso anticipato il pagamento di un ammontare, da determinarsi in base al differenziale tra il tasso di interesse posto a carico del debitore estero e il tasso fisso di raccolta sul mercato relativo alle scadenze oggetto di rimborso anticipato. Resta ferma la possibilita' di porre a carico di detto soggetto eventuali costi correlati allo scioglimento dei contratti di copertura di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998, posti in essere sull'operazione.
4. L'intervento agevolativo e' revocato, in tutto o in parte, qualora si verifichi uno qualsiasi dei seguenti eventi: a) il contratto di finanziamento sia modificato od eseguito in modo
sostanzialmente difforme da quanto indicato nella richiesta di
intervento, in termini che rendono il finanziamento non piu'
agevolabile; b) il contratto commerciale sia modificato od eseguito in modo
sostanzialmente difforme da quanto indicato nella richiesta di
intervento, in termini che rendono il finanziamento non piu'
agevolabile; c) la merce fornita sia stata restituita in tutto o in parte
all'esportatore; d) per i finanziamenti concessi nella fase di approntamento della
fornitura di cui all'articolo 14, oltre ai casi indicati nel
presente comma, la fornitura non sia stata eseguita in tutto o in
parte per inadempienza contrattuale dell'esportatore o per causa
allo stesso imputabile; e) l'intervento agevolativo e' stato concesso o erogato in base a
dati, notizie e dichiarazioni, essenziali ai fini
dell'agevolazione, risultati falsi, inesatti o reticenti.
5. Nei casi di revoca di cui alla lettera e) del comma 4, la responsabilita' per la restituzione dei contributi erogati e non dovuti e' a carico della banca richiedente l'intervento agevolativo ovvero dell'impresa esportatrice, anche se non richiedente, a seconda del soggetto responsabile dell'azione o del fatto che ha causato la revoca dell'intervento agevolativo. Sull'ammontare dovuto in restituzione, il soggetto responsabile e' tenuto a corrispondere maggiorazioni secondo quanto previsto dal comma 2. Qualora l'intervento agevolativo sia finalizzato alla stabilizzazione dei tassi di interesse, dagli ammontari dovuti in restituzione a seguito della revoca dell'intervento agevolativo, comprensivi delle suddette maggiorazioni, devono essere decurtati gli ammontari eventualmente versati dal soggetto richiedente l'intervento stesso. In nessun caso, la differenza tra gli ammontari versati e ricevuti dal soggetto richiedente l'intervento agevolativo puo' essere corrisposta al soggetto stesso. Resta ferma la possibilita' di porre a carico del soggetto responsabile eventuali costi correlati allo scioglimento dei contratti di copertura di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998, posti in essere sull'operazione.
6. Qualora, in relazione all'evento di cui alla lettera e), del comma 4, sia promossa azione penale e sia pronunciato un provvedimento definitivo di condanna, non sono ammissibili all'intervento le domande presentate nei cinque anni successivi alla data del provvedimento stesso relative ad operazioni riguardanti la banca ovvero l'impresa esportatrice cui e' riferibile il fatto per il quale il provvedimento di condanna e' stato adottato.
7. Nei casi di revoca di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 4, il soggetto responsabile dell'azione o del fatto che ha causato la revoca dell'intervento agevolativo versa l'ammontare dovuto per la restituzione dei contributi erogati aumentato delle maggiorazioni secondo quanto previsto dal precedente comma 2. In tali casi, qualora l'intervento agevolativo sia finalizzato alla stabilizzazione dei tassi di interesse e dal conteggio risulti che gli ammontari corrisposti al soggetto richiedente, comprensivi delle suddette maggiorazioni, siano inferiori a quelli versati dal soggetto stesso, la differenza e' corrisposta a quest'ultimo. In nessun caso, detta differenza puo' essere corrisposta qualora l'intervento agevolativo sia stato richiesto dalla banca finanziatrice e l'azione o il fatto che ha causato la revoca dell'intervento stesso sia addebitabile all'impresa esportatrice. Resta ferma la possibilita' di porre a carico del soggetto responsabile eventuali costi correlati allo scioglimento dei contratti di copertura di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998, posti in essere sull'operazione.
8. La Simest puo' disporre verifiche e controlli in relazione alla validita' della documentazione e alla veridicita' delle dichiarazioni prodotte. A tale scopo, per le operazioni con contributi agli interessi corrisposti in un'unica soluzione, i richiedenti sono tenuti a conservare a disposizione della Simest i documenti e le attestazioni predisposte ai fini della concessione e dell'erogazione dell'intervento agevolativo per un periodo di almeno un anno decorrente dalla data di erogazione dei contributi medesimi. Per le altre operazioni tale periodo decorre dalla data di scadenza della prima rata di ciascun piano di rimborso.
9. Ove si verifichi un fatto che possa determinare la cessazione o la revoca dell'intervento agevolativo la Simest, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica alla banca e all'impresa esportatrice, dandone informazione al Comitato agevolazioni, l'avvio del procedimento per la cessazione o la revoca dell'intervento agevolativo. Detta comunicazione deve contenere: a) l'oggetto e il fatto per il quale il procedimento e' stato
promosso; b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; c) le modalita' e il termine di scadenza per prendere visione degli
atti del procedimento; d) il termine, non inferiore a quindici giorni dalla scadenza di cui
alla lettera c), per presentare memorie scritte e documenti
pertinenti all'oggetto del procedimento.
10. Dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 9, l'intervento agevolativo e' sospeso sino alla deliberazione del Comitato agevolazioni, fatta salva la facolta' di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'invio della suddetta comunicazione.
11. Il Comitato agevolazioni delibera in merito alla cessazione o alla revoca dell'intervento agevolativo entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera d) del comma 9.
12. Salvo il caso di cui alla lettera e) del comma 4, quanto previsto ai commi 9, 10 e 11, non si applica qualora il provvedimento debba essere adottato su istanza del soggetto richiedente ovvero qualora il soggetto stesso abbia comunicato alla Simest l'evento per il quale il presente decreto prevede la cessazione o la revoca dell'intervento agevolativo.



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, del
decreto legislativo n. 143/1998:
"Art. 16 (Disposizioni in materia di attivita' del
soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge
28 maggio 1973, n. 295). - 1. Al fine esclusivo di
ottimizzare la gestione degli oneri a carico dello Stato
connessi ai rischi sui tassi di interesse o di cambio nella
gestione del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio
1973, n. 295, il soggetto gestore del Fondo e' autorizzato
ad effettuare, su direttive del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, operazioni di
copertura, totale o parziale, di rischi sui tassi di
interesse o di cambio, anche per importi o durate globali
non coincidenti con gli importi o le durate delle
operazioni sottostanti. Eventuali proventi o oneri
derivanti dalle suddette operazioni di copertura vengono
accreditati o addebitati al citato Fondo.
2. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3
della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le necessita'
operative connesse alla predetta gestione puo' essere
autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche
obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato
nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica con
proprio decreto, di concerto con il Ministro del commercio
con l'estero. Il netto ricavo e' versato in apposito conto
di Tesoreria intestato al soggetto gestore. Le rate di
ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e
prestiti, sono rimborsate dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi nota alle
premesse, si riporta il testo dell'art. 7:
"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerita' del
procedimento, l'avvio del procedimento stesso e'
comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e'
destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
ragioni di impedimento predette, qualora da un
provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti
individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi
diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire
loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del
procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari".



 
Art. 17
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni per le quali le domande di intervento agevolativo siano pervenute alla Simest a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'intervento agevolativo sulle operazioni per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato gia' richiesto o concesso l'affidamento sulle condizioni finanziarie, e' effettuato sulla base delle disposizioni dettate dai decreti emanati prima della suddetta data, purche' il relativo contratto commerciale o la relativa convenzione finanziaria siano comunque stipulati entro i termini di validita' dell'affidamento stesso.
3. Alle operazioni per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato gia' richiesto o concesso l'intervento agevolativo, continuano ad applicarsi le disposizioni dei decreti emanati prima di tale data.
4. Dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti decreti tutti adottati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
decreto ministeriale 1o marzo 1988, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1988, n. 90;
decreto ministeriale 9 gennaio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1989, n. 15;
decreto ministeriale 31 gennaio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1989, n. 36;
decreto ministeriale 10 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 1989, n. 206;
decreto ministeriale 8 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1989, n. 12;
decreto ministeriale 24 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1994, n. 72;
decreto ministeriale 24 gennaio 1997, n. 87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1997, n. 76.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 21 aprile 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
Il Ministro
del commercio con l'estero
Fassino Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 120
 
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