Gazzetta n. 167 del 19 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 4 aprile 2000, n. 5
Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002 - disposizioni applicative - Regolamento CE n. 2358/71.

Agli assessorati all'Agricoltura delle
regioni e delle province autonome
All'Azienda di Stato per gli interventi
nel mercato agricolo - A.I.M.A.
All'Ente nazionale risi
Alla Confederazione nazionale dei
coltivatori diretti
Alla Confederazione generale
dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione italiana
agricoltori
Alla Confederazione cooperative
italiane
Alla Lega nazionale delle cooperative e
mutue
All'Associazione generale cooperative
agricole
All'Unione nazionale cooperative
italiane
All'Ente nazionale sementi elette
All'Istituto sperimentale per la
cerealicoltura
All'Istituto sperimentale per le
colture foraggere
All'Unione nazionale delle ACLI
consorzio coop. agricole
All'Assoseme - Associazione italiana
costitutori
All'A.I.S. - Associazione italiana
sementi
All'AS.SE.ME. - Associazione sementieri
mediterranei
All'Ispettorato centrale repressione
frodi
Alla rappresentanza italiana presso le
Comunita' europee Commission
europe'enne direction generale VI-E-3
Ai commissari di Governo presso le
regioni
Alla direzione delle Politiche
comunitarie ed internazionali 1. Norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto comunitario.
Nel quadro dell'organizzazione comune del mercato nel settore delle sementi, la CE ha emanato appositi regolamenti che prevedono e disciplinano la concessione di un aiuto alla produzione delle sementi certificate di talune specie al fine di garantire un equo reddito ai moltiplicatori delle sementi medesime.
Detti regolamenti, stabiliscono che:
beneficiari dell'aiuto sono gli imprenditori agricoli moltiplicatori di sementi;
l'aiuto e' concesso per le sementi raccolte nell'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione ed e' riferito ai quantitativi di sementi ufficialmente controllate e certificate nelle categorie delle "sementi di base" e "sementi certificate";
le sementi debbono essere raccolte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato tra un imprenditore agricolo moltiplicatore di sementi o sue forme associative ed un produttore selezionatore, o un responsabile della conservazione in purezza di varieta', od, ancora, direttamente, da produttore selezionatore o dal responsabile della conservazione in purezza di varieta';
la concessione dell'aiuto e' subordinata alla preventiva registrazione dei suddetti contratti e denunce di diretta moltiplicazione (di cui al punto 3.1) e, successivamente, alla presentazione di un'apposita domanda di liquidazione dell'aiuto (di cui al punto 3.2) ed anche al rispetto delle norme stabilite nel reg. CE n. 1765/92 e dell'art. 2, par. 1, del reg. CE 2780/92. 2. Importo dell'aiuto comunitario.
Il Consiglio dei Ministri della CE, per favorire la produzione di sementi certificate e incrementarne la utilizzazione, con Reg. CE 1405/99 del 24 giugno 1999, ha fissato gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002 (1o luglio-30 giugno), delle specie di cui all'allegato n. l. 3. Modalita' da osservarsi per poter beneficiare dell'aiuto comunitario.
Le disposizioni applicative complementari a quelle comunitarie, inerenti la concessione dell'aiuto comunitario in argomento per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002, prevedono la seguente procedura: 3.1 Registrazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione.
I contratti di moltiplicazione e le denunce di diretta moltiplicazione previsti per le sementi raccolte negli anni 2000 e 2001 devono essere inviati (o depositati direttamente), dandone comunicazione all'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, a cura dell'impresa sementiera, entro il 10 giugno di ciascun anno per la preventiva registrazione con lettera d'accompagno raccomandata (fara' fede il timbro postale di partenza) ai seguenti indirizzi:
per le sementi di riso, all'Ente nazionale risi (di seguito denominato ENR), Piazza Pio XI, 1 - 20123 Milano;
per tutte le altre specie, all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, unita' organizzativa VII - via Palestro 81 - 00185 Roma, utilizzando la modulistica messa a disposizione gratuitamente dall'A.I.M.A.;
Detti contratti, devono essere inviati all'A.I.M.A. o l'E.N.R., in triplice copia, le due ulteriori copie previste nel modulo A.I.M.A. o E.N.R. verranno trattenute dagli interessati all'atto della stipula.
I suddetti contratti e denunce di diretta moltiplicazione, dovranno essere redatti su appositi moduli stampati e distribuiti dall'Ente risi per le sole sementi di riso e dall'A.I.M.A. per tutte le altre specie. I fax simili dei modelli A.I.M.A. e E.N.R. vengono allegati alla presente circolare.
L'A.I.M.A. e l'E.N.R. forniranno il software per la compilazione dei modelli.
Le ditte sementiere che inviano la prima volta i contratti di moltiplicazione o la cui licenza ha subito variazioni, devono allegare una copia autenticata della licenza sementiera rilasciata in base all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.
L'A.I.M.A. e l'E.N.R. devono:
verificare, la corrispondenza dei dati riportati nei contratti e/o nelle denunce di diretta moltiplicazione con le disposizioni applicative della presente circolare.
registrare i predetti contratti e trasmettere una copia all'Ente sementi elette, via F. Wittgens, 4 - 20123 Milano, restituire una copia del contratto registrato, in firma originale, all'impresa moltiplicatrice tramite l'impresa sementiera.
I contratti di moltiplicazione e le denunce di diretta moltiplicazione, non devono riportare correzioni a penna o con bianchetto, se non convalidate secondo forme di legge.
I contratti di moltiplicazione, dovranno contenere le seguenti precisazioni :
a) estremi della licenza di produzione della impresa sementiera (rilasciata in base all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dall'organismo competente per territorio);
b) dati catastali completi indicanti: comune, foglio di mappa, particella catastale e subalterno in cui si attua la moltiplicazione delle sementi. Per ciascuna particella deve essere indicata la superficie catastale totale e quella effettivamente investita a coltura;
c) specie, varieta' (che deve risultare iscritta nel Registro nazionale delle specie agrarie o nel registro comunitario entro il 30 giugno dell'anno del raccolto) e categoria del seme impiegato;
d) i contratti di moltiplicazione delle sementi stipulati tra le ditte sementiere e forme associative (cooperative agricole e associazioni dei produttori) devono essere firmati dal presidente della forma associativa. Il presidente della forma associativa e' obbligato a tenere a disposizione gli elenchi dei soci con il dettaglio delle particelle catastali e i giustificativi dei titoli di conduzione delle stesse;
Poiche' l'aiuto sara' erogato esclusivamente alle imprese moltiplicatrici o al legale rappresentante delle strutture associative, queste non possono avvalersi della facolta' di delegare per la riscossione del medesimo aiuto le imprese selezionatrici.
La denuncia di diretta moltiplicazione puo' essere presentata soltanto dalle imprese sementiere o dai responsabili della conservazione in purezza delle varieta', i quali attuino la moltiplicazione delle sementi sui propri terreni.
Tali denunce devono contenere gli stessi elementi dei contratti di moltiplicazione.
La non conformita' dei contratti, delle denunce di moltiplicazione, alle disposizioni applicative contenute nella presente circolare, sara' motivo di non ammissione alla registrazione. 3.2 Presentazione della domanda di liquidazione dell'aiuto.
L'aiuto e' concesso al moltiplicatore che presentera' l'apposita domanda di liquidazione redatta utilizzando i modelli stampati e messi a disposizione gratuitamente dall' A.I.M.A. e dall'Ente risi, di cui si allegano fax simili.
La domanda di liquidazione deve pervenire - a mezzo raccomandata postale o consegna diretta o per il tramite di terzi - per le sementi di riso all'E.N.R. entro il 20 giugno dell'anno successivo a quello del raccolto, ai sensi dell'art. 3-bis, par. 2, del Reg. CEE 1686/72 modificato dal Reg. CE 709/98 e per tutte le altre specie all'A.I.M.A. entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello del raccolto.
Fatte salve le cause di forza maggiore di cui all'art. 11 del Reg. CE 3887/92 della Commissione nonche' quanto indicato nella circolare 21 dicembre 1996 n. D/617, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15, del 20 gennaio 1997, se una domanda viene ricevuta in ritardo si procede ad una riduzione dell'l% per ogni giorno di ritardo dell'importo dell'aiuto richiesto al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.
Qualora la domanda pervenga dopo il 30 giugno di ogni anno per le sementi di riso o dopo il 10 giugno di ogni anno, per le rimanenti specie, la domanda e' irricevibile e non puo' piu' dar luogo alla concessione di alcun aiuto.
Alla domanda dovra' essere allegata la seguente documentazione:
1) visura della Camera di commercio da cui risulti la generalita' del rappresentante legale, ovvero il certificato di residenza;
2) per l'importo dell'aiuto superiore a L. 300 milioni dovra' essere presentata la certificazione antimafia rilasciata dalla CCIAA o dalla prefettura di competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e successive modificaficazioni.
3) la dichiarazione rilasciata dall'ENSE, in carta semplice, attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, deve contenere le seguenti indicazioni: nominativo e partita IVA, della ditta sementiera contraente, nome, cognome e indirizzo dell'agricoltore moltiplicatore, numero di registrazione del contratto di moltiplicazione, specie, varieta', categoria, numero e peso effettivo del lotto certificato, numero delle confezioni, nominativo e partita IVA della ditta sementiera selezionatrice che ha lavorato e confezionato le sementi. Per le sementi raccolte in Italia ed inviate in natura in altro Paese della Comunita' europea, la dichiarazione e' rilasciata dopo l'acquisizione della prova che le sementi medesime sono state ufficialmente certificate.
Le suddette dichiarazioni saranno rilasciate unicamente per le sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione preventivamente registrati presso l'A.I.M.A. o presso l'E.N.R.
Inoltre deve essere indicata la superficie verificata ed approvata a seguito di sopraluoghi effettuati sui singoli appezzamenti. L'ente fornira' all'A.I.M.A. e all'E.N.R. ogni elemento utile per l'espletamento dei controlli.
4) dichiarazione in carta semplice - a norma dell'art. 2-bis del Reg. CEE 1686/72 modificato dal Reg. CE 709/98 - rilasciata dalla prima impresa sementiera a cui il beneficiario ha ceduto la semente in natura, attestante che le sementi per le quali e' stata presentata la domanda di aiuto, sono state effettivamente destinate alla cominercializzazione per la semina. Ai sensi dell'art. 1-bis del Reg. CEE sopracitato per commercializzazione si intende "tenuta a disposizione o di scorta, esposizione per la vendita, offerta alla vendita, vendita e/o consegna ad un'altra persona".
Qualora si constati che la domanda di aiuto presentate riguardano sementi che non sono state commercializzate per la semina, l'aiuto al moltiplicatore per la specie in oggetto e' ridotto del 50% se i quantitativi che non sono stati effettivamente commercializzati per la semina sono superiori al 2% e pari al 5% al massimo dei quantitativi che sono oggetto della domanda di aiuto.
Qualora i quantitativi che non sono stati effettivamente commercializzati per la semina dal beneficiario dell'aiuto siano superiori al 5% dei quantitativi che sono oggetto di una domanda di aiuto, al moltiplicatore non viene concesso alcun aiuto legato alla produzione di sementi a titolo della campagna di commercializzazione in oggetto.
Se una domanda di aiuto riguarda sementi non certificate ufficialmente oppure sementi non raccolte sul territorio dello Stato italiano nell'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione per la quale e' stato fissato l'aiuto, al moltiplicatore non viene concesso alcun aiuto per la campagna in corso ne' per quella successiva.
5) per le sementi di riso deve essere inoltre allegata alla documentazione di cui sopra la dichiarazione - rilasciata dal produttore selezionatore che ha ottenuto la certificazione ufficiale del quantitativo di semente di riso, per la quale viene richiesto l'aiuto - che il quantitativo stesso e' stato effettivamente destinato alla semina. La dichiarazione va riferita alla situazione complessiva del produttore selezionatore dichiarante, relativamente alle sementi di riso prodotte e commercializzate nella campagna per la quale viene erogato l'aiuto. L'effettiva destinazione delle sementi sara' comprovata avvalendosi dei certificati per il trasferimento del risone, rilasciati dall'E.N.R. ai sensi della legge 21 dicembre 1931, n. 1785, e successive modifiche.
La condizione verra' considerata soddisfatta se risultera' documentata la commercializzazione, come sementi da semina, da parte di ciascun produttore selezionatore che ha ottenuto la certificazione delle sementi stesse, di almeno il 95% del quantitativo di sementi per le quali viene richiesto l'aiuto.
Ai sensi dell'art. 3-bis del Reg. CEE 1686/72, modificato dal Reg. CE 709/98 per le sementi di riso e' fissato un quantitativo massimo annuo di 86.624,600 t che potra' beneficiare dell'aiuto nella Unione europea.
All'Italia e' assegnata la quota di 50.242,268 t; tuttavia tale quota potra' essere adeguata nei limiti del quantitativo massimo fissato dalla Comunita'. L'E.N.R. entro il 15 luglio dell'anno successivo a quello del raccolto comunica alla Commissione UE i quantitativi che sono oggetto delle domande di liquidazione.
Se la somma totale dei quantitativi per i quali viene presentata una domanda di aiuto supera il quantitativo massimo fissato nella Comunita' l'aiuto e' ridotto, per ciascuno Stato membro, proporzionalmente al superamento del quantitativo nazionale fissato. In tal caso la Commissione fissa le percentuali di riduzione applicabili per ciascuno Stato produttore.
L'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 3, par. 2, del Reg. CEE 1686/72, modificato dal Reg. CE 709/98, deve versare l'ammontare dell'aiuto, per le sementi di specie diverse dal riso, entro i due mesi successivi alla presentazione della domanda di liquidazione, e comunque non oltre il 31 luglio successivo a quello del raccolto.
Per le sementi di riso invece, l'E.N.R. deve versare l'ammontare dell'aiuto al produttore tra il 31 luglio e il 30 settembre dell'anno successivo a quello del raccolto ai sensi dell'art. 3-bis, par. 4 del suddetto regolamento CEE. 3.3 Verifiche e controlli.
L'A.I.M.A. e l'E.N.R., sono tenuti ad effettuare, a norma dell'art. 3-ter del Reg. CEE 1686/72, modificato dal Reg. CE 709/98, tutti i controlli intesi ad accertare l'adempimento delle condizioni prescritte per la concessione dell'aiuto e a comunicare alla Commissione UE le misure che sono state adottate in esito a tali controlli, che consistono in:
a) controlli amministrativi incrociati per evitare il doppio pagamento dell'aiuto a titolo dello stesso anno civile. Tali controlli si riferiscono a parcelle che formano oggetto di un esame ufficiale e per le quali sia stato constatato l'adempimento delle condizioni previste dall'art. 1, par. 1 primo trattino, del Reg. CE n. 1674/72;
b) controlli di documenti per accertare almeno la prima destinazione delle sementi che hanno beneficiato dell'aiuto;
c) ogni ulteriore misura di controllo giudicata necessaria, in particolare al fine di evitare che l'aiuto sia erogato per le sementi non certificate o provenienti da Paesi terzi.
I controlli di cui alle precedenti lettere a), b), c) del punto 3.3, vertono almeno su un campione significativo delle domande che deve rappresentare almeno il 5% delle domande di aiuto per ogni specie.
Le domande che sono oggetto di controlli sono determinate dalla competente autorita', sulla base di una analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentativita' delle domande di aiuto inoltrate.
L'analisi dei rischi tiene conto:
dell'importo dell'aiuto;
dei quantitativi delle sementi certificate rispetto alle superficie accettate al controllo;
dell'evoluzione rispetto all'anno precedente;
Se del caso, devono essere effettuati controlli presso i costitutori o gli stabilimenti di sementi nonche' presso gli utilizzatori finali.
Inoltre, in applicazione del Reg. CE 3887/92 della Commissione, si devono tenere in considerazione i seguenti articoli:
art. 6, par. 1, per consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti;
art. 11, relativo alle sanzioni supplementari previste a livello nazionale e ai casi di forza maggiore;
art. 12, relativo alla compilazione di un rapporto dopo il controllo in loco;
art. 13, relativo ai controlli in loco;
art. 14, relativo ai pagamenti indebiti.
La non conformita' della domanda e della relativa documentazione alle disposizioni applicative emanate con la presente circolare sara' motivo di rigetto della domanda medesima.
L'A.I.M.A. e l'E.N.R. sono tenuti al rispetto delle disposizioni applicative contenute nella presente circolare.
Si pregano le associazioni e gli uffici in indirizzo di dare la massima divulgazione della presente, raccomandando agli interessati il rispetto dei termini di presentazione dei contratti e delle domande di liquidazione dell'aiuto. I servizi competenti di questo Ministero restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2000 Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 137
 
----> Vedere modelli di domande da pag. 51 a pag. 72 <----
 
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