Gazzetta n. 166 del 18 luglio 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2000, n. 197 |
Regolamento di esecuzione del quinto censimento generale dell'agricoltura, a norma dell'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni; Visti i regolamenti CEE n. 571/88 del 29 febbraio 1988, e successive modificazioni, n. 357/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni, n. 2186 del 22 luglio 1993; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2000; Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Consultato il Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 aprile 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Obiettivi
1. Il quinto censimento generale dell'agricoltura, che ha luogo nell'anno 2000, ha gli obiettivi di: a) fornire informazioni aggiornate sul sistema agricolo, forestale e zootecnico; b) assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dal regolamento CEE n. 571/88 del 29 febbraio 1988 e successive modificazioni e dal regolamento CEE n. 357/79 del 5 febbraio 1979 e successive modificazioni; c) aggiornare e completare il registro statistico delle imprese agricole, istituito ai sensi del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Nota al titolo: Per il testo dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi in note alle premesse. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 87 della Costituzione, e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice Le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il "referendum" popolare nel casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nel casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (in Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214), recante "Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali". - Il testo dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (in Gazzetta Ufficiale, 22 maggio 1999, n. 118), recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", e' il seguente: "Art. 37 (Disposizioni in materia di censimenti). - 1. L'ISTAT provvede all'esecuzione del quinto Censimento generale dell'agricoltura, che avra' luogo nel corso dell'anno 2000, allo scopo utilizzando le risorse gia' autorizzate dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449. 2. Con appositi regolamenti da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di volta in volta competenti a seconda del tipo di rilevazione censuaria, sentita la Conferenza unificata di cui ai decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi di rilevazioni censuarie ad enti ed organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, le modalita' di esecuzione per tutti i censimenti, di diffusione dei dati, di fornitura agli organismi del Sistema statistico nazionale (SISTAN) dei dati elementari non nominativi, le modalita' per il confronto dei dati dei censimenti della popolazione con i dati delle anagrafi comunali. I regolamenti disciplinano altresi': a) l'attribuzione agli organismi del SISTAN, incaricati di svolgere le operazioni di censimento, di un contributo forfettario per le spese di rilevazione e per le spese generali e di coordinamento tecnico; b) il conferimento da parte degli organismi del SISTAN, competenti a svolgere attivita' di rilevazione, dell'incarico di rilevatore e di coordinatore a personale dipendente o non dipendente nonche' le caratteristiche ed i contenuti minimi delle prestazioni richieste che saranno coperte da assicurazione e retribuite con un compenso determinato in base al numero di unita' rilevate e ad altri elementi che differenziano le prestazioni, quali la dispersione territoriale e la complessita' aziendale, ed erogato, per il personale dipendente, secondo i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro; c) le modalita' di assunzione da parte dell'ISTAT e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di personale con contratto a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero il ricorso alla collaborazione professionale di soggetti esterni, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni censuarie; d) l'utilizzazione, da parte degli organismi incaricati delle attivita' di rilevazione, di rilevatori e coordinatori non dipendenti, secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero del lavoro autonomo occasionale; e) le modalita' di diffusione dei dati relativi alla struttura socio-demografica, economica ed occupazionale con frequenza inferiore alle tre unita', ove la disaggregazione risulti necessaria al fine di soddisfare le esigenze conoscitive di carattere internazionale, comunitario, nazionale/i e locale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa a tutela dei dati sensibili. 3. Per l'esecuzione di tutti i censimenti resta confermata l'estensione dell'ISTAT delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 2 ed al terzo comma dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966. n. 559, e successive modificazioni. 4. Gli oneri di spesa previsti dal presente articolo restano a carico delle risorse destinate ai censimenti". - Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (in Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222), reca: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Il regolamento CEE n. 571/1988 del Consiglio del 29 febbraio 1988 (in Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1988 n. L 056), reca norme sull'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997. - Il regolamento CEE n. 357/1979 del Consiglio del 5 febbraio 1979 (in Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1979, n. L 054), reca norme sulle indagini statistiche sulle superfici viticole. - Il regolamento CEE n. 2186/1993 del Consiglio del 22 luglio 1993 (in Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1993, n. L 196), reca norme sul coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici. - Il decreto legislativo 28 agosto 1991, n. 281 (in Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202), reca norme sulla "Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali". Nota all'art. 1: - Per i regolamenti CEE ivi citati, si veda in note alle premesse.
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| Art. 2 Campo di osservazione del censimento
l. Il censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun comune: a) la consistenza numerica delle aziende agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza e da chiunque condotte; b) le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, quali il sistema di conduzione e di contabilita', la forma giuridica, la commercializzazione di prodotti aziendali, la superficie e l'utilizzazione di terreni, indicando distintamente la superficie per coltivazioni in serra ed in piena area, l'irrigazione, gli impianti e i fabbricati rurali, la superficie della vite, la superficie a colture specializzate floricole o a vivai di piante ornamentali, la consistenza degli allevamenti, la produzione e l'impiego del latte, l'utilizzazione di mezzi meccanici e di tecnologie informatiche, il lavoro in azienda, le produzioni di qualita' e le pratiche agronomiche, le attivita' connesse all'agricoltura, la localizzazione dell'azienda, dei suoi terreni e allevamenti. |
| Art. 3 Unita' di rilevazione
1. L'unita' di rilevazione del censimento e' l'azienda agricola, forestale e zootecnica. Per azienda agricola, forestale e zootecnica si intende l'unita' tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agricola, forestale e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioe' persona fisica, societa' od ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti, sia in forma associata. 2. Sono unita' di rilevazione anche le aziende zootecniche prive di terreno agrario. |
| Art. 4 Localizzazione delle unita' di rilevazione
1. Le aziende agricole, forestali e zootecniche vengono censite nel comune in cui e' ubicato il centro aziendale o, in mancanza, nel comune ove e' ubicata la maggior parte dei terreni. 2. Per centro aziendale si intende l'insieme dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi alle attivita' dell'azienda stessa, nonche' i locali adibiti anche ad attivita' gestionali. In esso sono comprese le abitazioni del conduttore e della manodopera impiegata nell'azienda, i ricoveri degli animali, i locali per l'immagazzinamento dei prodotti e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo. |
| Art. 5 Questionari del censimento
l. Le informazioni oggetto del censimento sono raccolte mediante appositi questionari predisposti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che fornisce i modelli e gli altri stampati necessari per la rilevazione. 2. E' fatto divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli forniti dall'ISTAT. |
| Art. 6 Organi di censimento
1. L'ISTAT, anche tramite i propri uffici regionali, sovrintende a tutte le operazioni censuarie, avvalendosi degli organismi del sistema statistico nazionale, e adotta i provvedimenti e le misure necessarie per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento del censimento. 2. Per l'esecuzione delle operazioni di censimento l'ISTAT si avvale degli uffici di statistica dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche' dell'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). L'ISTAT puo', altresi', avvalersi degli altri enti ed organismi del sistema statistico nazionale. 3. Agli uffici di statistica dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficio di censimento comunale e di ufficio di censimento provinciale; al responsabile dell'ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento. I comuni possono svolgere tali funzioni anche in forma associata, ovvero con la partecipazione delle comunita' montane. 4. I comuni e le CCIAA che non hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono un ufficio di censimento e attribuiscono le funzioni di responsabile ad un dipendente munito di adeguata professionalita'. 5. Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione autonoma Valle d'Aosta le operazioni di censimento, attribuite agli uffici di statistica delle CCIAA, sono svolte rispettivamente dagli uffici di statistica delle province autonome e della regione. 6. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano le attivita' censuarie previste dal protocollo d'intesa tra la Conferenza Stato-regioni e l'ISTAT approvato il 5 agosto 1999 sono svolte dagli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, nonche' dagli enti delegati in materia di agricoltura, ivi comprese le province, ove previsto dai piani regionali di censimento e secondo le modalita' in essi contenute. 7. Ove si verifichino, da parte degli organi di censimento o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'ISTAT, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, potra' avocare a se' l'esercizio delle relative funzioni.
Nota all'art. 6: - Per il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 ivi citato, si veda in note alle premesse.
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| Art. 7 Operazioni censuarie
l. Le operazioni di censimento sono svolte secondo i principi di tempestivita', efficienza, riservatezza e qualita', anche con l'ausilio di sistemi informatizzati, in conformita' a quanto stabilito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, dalle disposizioni del regolamento e dalle circolari emanate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 15, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 2. L'ISTAT definisce il periodo di raccolta dei dati presso le unita' di rilevazione. Il calendario della raccolta dei dati con inizio dal mese di ottobre dell'anno 2000, e' comunicato ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, e notificato al pubblico mediante il manifesto di cui all'articolo 15, comma 1. 3. Gli uffici di censimento provvedono alla raccolta, revisione e controllo qualitativo dei questionari di rilevazione del censimento secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT. 4. L'ISTAT, per lo svolgimento dei propri compiti, puo' affidare fasi della rilevazione censuaria ad enti ed organismi pubblici e privati. 5. L'ISTAT puo' definire, per alcune particolari unita' di rilevazione, procedure differenziate per la raccolta delle informazioni. 6. Al fine di assicurare il buon andamento ed il tempestivo svolgimento delle operazioni censuarie, gli uffici di censimento dei comuni e delle CCIAA predispongono, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, rapporti periodici sull'andamento complessivo dell'attivita' censuaria, in conformita' a quanto previsto dalle direttive impartite dall'ISTAT. Detti uffici segnalano al prefetto o al sindaco eventuali disfunzioni o irregolarita' riscontrate nel corso delle operazioni censuarie di competenza ai fini dell'attivazione del potere di intervento previsto dal comma 7, ai fini del monitoraggio delle operazioni censuarie, l'ISTAT si avvale, altresi', dell'ufficio di statistica dell'Unioncaniere e delle commissioni tecniche di censimento istituite dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del protocollo di intesa di cui all'articolo 6, comma 6, alle quali partecipano anche gli enti che svolgono funzioni amministrative e di programmazione in materia di agricoltura. 7. I prefetti ed i sindaci intervengono per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nei rispettivi ambiti di competenza, secondo quanto disposto dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
Note all'art. 7: - Per la legge 17 maggio 1999, n. 144 ivi citata, si veda in note alle premesse. - Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (la cui epigrafe e' riportata nella nota alle premesse), e' il seguente: "Art. 15 (Compiti dell'ISTAT). - 1. L'ISTAT provvede: a) alla predisposizione del programma statistico nazionale; b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto; c) all'indirizzo e al coordinamento delle attivita' statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2; d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonche' alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attivita' di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale; e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale; f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonche' sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale; g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica; h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi; i) allo svolgimento di attivita' di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale; l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica; m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica; n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato. 2. Per lo svolgimento dei propri compiti lo ISTAT si puo' avvalere di enti pubblici e privati e di societa' mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonche' mediante partecipazione al capitale degli enti e societa' stessi. 3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4. 4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicita', almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica. 5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato". - Il testo vigente dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1990, n. 135, s.o.), recante norme sull'"Ordinamento delle autonomie locali" e' il seguente: "Art. 38 (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanita' e di igiene pubblica; c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto. 2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanita' ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini puo' richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. 2-bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2. 3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi. 4. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo. 5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. 6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonche' dall'art. 10, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. 7. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto puo' nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. 8. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato. 9. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza".
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| Art. 8 Aggiornamento degli elenchi delle aziende agricole
1. Gli uffici di censimento comunali e provinciali procedono, secondo le modalita' indicate dall'ISTAT, alla revisione ed all'aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole, forestali e zootecniche ricadenti nel proprio territorio, a partire dallo schedario delle aziende agricole esistente presso l'ISTAT. |
| Art. 9 Trattamento giuridico ed economico
1. Gli enti incaricati delle operazioni di rilevazione e gli enti incaricati delle funzioni di coordinamento e assistenza tecnica affidano gli incarichi di rilevatore e di coordinatore a personale dipendente. Gli incarichi sono prioritariamente affidati ai dipendenti che abbiano presentato apposita domanda. 2. Ove non sia possibile il ricorso a personale dipendente o questo non sia sufficiente, gli enti di cui al comma 1 possono affidare gli incarichi di rilevatore e di coordinatore a personale non dipendente, secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero del lavoro autonomo occasionale. 3. Il compenso dei rilevatori e dei coordinatori dipendenti e non dipendenti e' determinato dagli enti di cui al comma 1 in base ai criteri contenuti nelle istruzioni diramate dall'ISTAT, nel rispetto del relativo trattamento fiscale e previdenziale, tenendo conto del contributo erogato ai sensi degli articoli 20 e 21. 4. I criteri di cui al comma 3 si estendono, in quanto applicabili, ai coordinatori intercomunali nominati in base al protocollo d'intesa di cui all'articolo 6, comma 6, o in conformita' all'articolo 11, comma 3.
Note all'art. 9: - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, reca: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi". Si riporta il testo dell'art. 49, comma 2: "2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attivita', non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita; b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata; e) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia; f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349. 3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2".
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| Art. 10 Requisiti
1. Gli aspiranti all'incarico di rilevatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di scuola media inferiore a condizione che abbiano una comprovata esperienza di rilevazione. Gli aspiranti all'incarico di coordinatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore. 2. Gli aspiranti agli incarichi di rilevatore e di coordinatore devono produrre idonea documentazione attestante il possesso dei titoli ed ogni altro utile elemento di valutazione ai fini della nomina di cui all'articolo 11, comma 5. 3. Costituiscono titolo di preferenza il possesso del diploma conseguito in scuole e universita' ad indirizzo agrario, economico e statistico, o l'iscrizione all'albo professionale degli agrotecnici. 4. I rilevatori e i coordinatori devono dichiarare espressamente di essere disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell'ufficio di censimento. 5. Le prestazioni dei rilevatori e dei coordinatori sono coperte da un'assicurazione contro gli infortuni connessi con le operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o una invalidita' permanente; l'assicurazione, che per i rilevatori ed i coordinatori dipendenti copre le prestazioni svolte al di fuori dell'orario d'ufficio, e' stipulata dall'ISTAT. |
| Art. 11 Conferimento dell'incarico
1. Per ogni 150 aziende agricole, forestali e zootecniche, o frazione di 150, da censire nel territorio comunale ai sensi dell'articolo 4, viene nominato, in ciascun comune, un rilevatore, secondo le modalita' indicate nel presente articolo. In presenza di un elevato grado di dispersione territoriale delle unita' di rilevazione, i comuni possono affidare ai rilevatori un numero di unita' da censire inferiore, comunque non minore a 100. 2. I comuni affidano l'incarico di coordinatore ai responsabili degli uffici di censimento. Nei comuni con almeno 600 unita' da censire, l'incarico di coordinatore e' affidato a personale dipendente o, in mancanza, a personale non dipendente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2; il numero dei coordinatori e' proporzionale al numero dei rilevatori in ragione, di norma, di un coordinatore ogni 6 rilevatori; il numero dei coordinatori non puo' essere comunque superiore a dieci in ciascun comune. Nei comuni con meno di 600 unita' da censire la funzione di coordinatore e' svolta dal responsabile dell'ufficio di censimento comunale. 3. Gli enti e gli organismi del sistema statistico nazionale incaricati di nominare i coordinatori intercomunali conferiscono l'incarico a personale dipendente, ivi compreso quello in servizio presso amministrazioni pubbliche o enti che esercitino funzioni in materia di agricoltura, ovvero non dipendente, in base alle modalita' stabilite da apposita circolare dell'ISTAT. 4. Il responsabile dell'ufficio di censimento accerta che gli aspiranti agli incarichi di rilevatore e di coordinatore siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 e procede alla loro selezione. 5. La nomina dei rilevatori e dei coordinatori e' disposta dal competente organo degli enti di cui all'articolo 9, su proposta del responsabile dell'ufficio di censimento, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 10. 6. Gli organi di cui al comma 5 provvedono, su segnalazione del responsabile dell'ufficio di censimento, a sollevare dall'incarico i rilevatori e coordinatori le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie. |
| Art. 12 Compiti dei rilevatori
1. I rilevatori svolgono i compiti loro affidati dai coordinatori e dai responsabili degli uffici di censimento, compilano i questionari di censimento in base alle informazioni fornite dal conduttore dell'azienda o, in caso di sua assenza, da un suo familiare o da altra persona in grado di fornire i dati richiesti. 2. Ultimata la compilazione di ciascun questionario, i rilevatori provvedono ad effettuare i controlli necessari per accertare la completezza delle informazioni raccolte e la coerenza tra le risposte ottenute. 3. I questionari compilati sono sottoscritti dai conduttori o chi per essi e controfirmati dai rilevatori. 4. Nel caso in cui, durante la revisione, si riscontrino incompletezze ed errori nella compilazione dei questionari, i rilevatori provvedono alla loro correzione mediante reintervista dei conduttori di azienda. 5. I rilevatori ed i coordinatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e sono soggetti, in quanto incaricati di pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (la cui epigrafe e' riportata nelle note alle premesse) e' il seguente: "Art. 8 (Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica). - 1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5. 2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784". - Il testo vigente dell'art. 326 del codice penale e' il seguente: "Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se o ad altri indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni".
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| Art. 13 Compiti dei coordinatori
1. I coordinatori degli uffici di censimento comunali controllano giornalmente l'attivita' dei rilevatori, prestano loro assistenza, organizzano la rilevazione sul territorio, redigono i prospetti riepilogativi delle operazioni effettuate e svolgono le altre attivita' loro affidate in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'ISTAT. 2. I coordinatori intercomunali svolgono le attivita' di assistenza tecnica agli uffici di censimento comunali in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'ISTAT, tenuto conto dei piani regionali di censimento, ove approvati. 3. I coordinatori degli uffici di censimento delle CCIAA svolgono le attivita' di monitoraggio tecnico delle operazioni di censimento ad essi affidate in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'ISTAT. |
| Art. 14 Assunzioni e collaborazioni professionali
1. L'ISTAT e le CCIAA, per l'esecuzione delle operazioni censuarie e per il tempo strettamente necessario alle stesse, procedono ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero ricorrono alla collaborazione professionale di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 2. Le condizioni contrattuali applicabili risultano dalla vigente contrattazione collettiva di comparto o sono definite in conformita' agli ordinamenti di ciascun ente.
Nota all'art. 14: - Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. 3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione. 5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".
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| Art. 15 Obbligo di risposta
1. La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalita' per la raccolta dei dati viene effettuata da ciascun comune mediante apposito manifesto ufficiale fornito dall'ISTAT. 2. E' fatto obbligo al legale rappresentante delle unita' da rilevare, al conduttore delle aziende agricole o chi per esso, di fornire tutti i dati e le notizie richieste con il modello di rilevazione. 3. A coloro che non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, vengono applicate le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, con il procedimento ivi previsto. 4. Qualora i conduttori non risiedano nel comune di censimento e nello stesso comune non vi siano altre persone in grado di fornire i dati, il competente ufficio di censimento rileva i dati secondo le modalita' che saranno stabilite dall'ISTAT mediante apposite circolari. 5. I conduttori di aziende agricole, forestali e zootecniche, i quali non siano stati interpellati per la compilazione del questionario entro i termini di raccolta dei dati stabiliti dall'ISTAT, secondo il calendario di cui all'articolo 7, comma 2, e notificati al pubblico con le modalita' del comma 1, devono darne comunicazione entro cinque giorni dalla scadenza dei termini suddetti all'ufficio di censimento comunale, il quale provvede tempestivamente a censire le relative aziende.
Nota all'art. 15: - Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (la cui epigrafe e' riportata nelle note alle premesse), e' il seguente: "Art. 11 (Sanzioni amministrative). - 1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite: a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche; b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e societa'. 2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione. 3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebbiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento e' data comunicazione all'ISTAT".
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| Art. 16 Segreto statistico e tutela della riservatezza dei dati
1. Alle notizie raccolte in occasione del censimento si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Le operazioni di censimento che comportino trattamento di dati personali si svolgono nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' di quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318. 3. I responsabili degli uffici di censimento si intendono designati responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, per la tutela della riservatezza dei dati.
Note all'art. 16: - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si veda in note all'art. 12. - Il testo vigente dell'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (la cui epigrafe e' riportata nelle note alle premesse), e' il seguente: "Art. 9 (Disposizioni per la tutela del segreto statistico). - 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici. 2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi, se non in forma aggregata e secondo modalita' che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, ne' ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati. 3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale e' inserito l'ufficio di statistica puo', sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque". - La legge 31 dicembre 1996, n. 675 (in Gazzetta Ufficiale, 8 gennaio 1997, n. 5, s.o.), reca norme a "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 (in Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1999, n. 216), contiene il regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. - Il testo dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (la cui epigrafe e' riportata supra), e' il seguente: "Art. 8 (Responsabile). - 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni. 3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. 4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto. 5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile".
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| Art. 17 Fornitura di dati
1. L'ISTAT fornisce agli uffici di statistica delle amministrazioni, enti ed organismi facenti parte del sistema statistico nazionale, che ne facciano richiesta, i dati, privi dei caratteri anagrafici, relativi alle singole unita' di rilevazione per il territorio di rispettiva competenza, nonche' i dati relativi ai territori limitrofi che risultino indispensabili per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Per le esigenze di programmazione regionale, l'ISTAT puo' fornire alle regioni ed alle province autonome che hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e che ne facciano richiesta i dati provvisori, relativi alle singole unita' di rilevazione. I dati provvisori rilasciati possono essere utilizzati unicamente per elaborazioni statistiche di interesse esclusivo interno dell'amministrazione, ente ed organismo cui l'ufficio di statistica appartiene. 2. La fornitura dei dati avviene mediante supporti informatici od altri sistemi concordati tra gli uffici richiedenti e l'ISTAT, dietro rimborso delle spese sostenute per la riproduzione e la fornitura. Tale rimborso non potra' superare gli importi eventualmente indicati dall'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. 3. L'ufficio di statistica e' responsabile della conservazione dei dati forniti dall'ISTAT e adotta le misure necessarie per impedirne alterazioni o cancellazioni. Allo stesso ufficio e' fatto divieto di fornire gli stessi dati elementari ad altro ufficio pubblico o privato, ivi compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza, fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Nota all'art. 17: - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (la cui epigrafe e' riportata nelle note alle premesse), e' il seguente: "Art. 5 (Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome). - 1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica. 2. Il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicita' di indirizzo dell'attivita' statistica di competenza delle regioni e delle province autonome. 3. L'ISTAT esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1 poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie".
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| Art. 18 Diffusione dei dati
1. Al fine di fornire informazione statistica ufficiale sulla struttura economica ed occupazionale del sistema agricolo, forestale e zootecnico del Paese, l'ISTAT e' autorizzato a rendere disponibili i dati del quinto censimento dell'agricoltura relativi alla consistenza delle unita' produttive, nonche' alle principali caratteristiche di cui all'articolo 2, lettere a) e b), anche con frequenza inferiore alle tre unita', ad esclusione dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.
Nota all'art. 18: - Il testo vigente dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (la cui epigrafe e' riportata nelle note all'art. 16), e' il seguente: "Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante. 1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonche' relativi ai soggetti che con riferimento a finalita' di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreche' i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati. 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare. 3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalita' di interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1. 3-bis. Nei casi in cui e' specificata, a norma del comma 3, la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalita' perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente. 4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2".
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| Art. 19 Comunicazione e pubblicita'
1. L'ISTAT promuove, nelle forme ritenute piu' efficaci, iniziative di comunicazione integrata volte a garantire il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei rispondenti, nonche' l'utilizzazione da parte della collettivita' dei dati pubblicati. 2. Gli organi censuari promuovono, anche tramite i propri uffici di relazione con il pubblico, idonee iniziative a livello territoriale, dandone preventiva informazione all'ISTAT al fine di assicurare il necessario coordinamento con le attivita' di cui al comma 1. 3. Il manifesto ufficiale di cui all'articolo 15, comma 1, e gli altri mezzi di informazione e propaganda forniti dall'ISTAT sono esenti dall'imposta di pubblicita' e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettere g) ed i), e 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Note all'art. 19: - Il testo vigente dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (in Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1993, n. 288), recante norme per la "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale", e' il seguente: "Art. 17 (Esenzioni dall'imposta). - 1. Sono esenti dall'imposta: a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purche' siano attinenti all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio; f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13; g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie". - Il testo vigente dell'art. 21, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' il seguente: "Art. 21 (Esenzioni dal diritto). - 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva esposti nell'ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorita' di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche per il Parlamento europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati".
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| Art. 20 Contributo forfettario
1. Agli organi incaricati di svolgere operazioni censuarie e' corrisposto dall'ISTAT un contributo forfettario, onnicomprensivo, determinato in base al numero delle unita' censite, alla tipologia delle attivita' censuarie espletate, alla complessita' aziendale ed alla dispersione territoriale. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' comprensivo anche delle spese di espletamento dei compiti di verifica dei dati e di coordinamento eventualmente affidati agli enti interessati, nonche' delle spese di carattere generale che dovranno essere sostenute per l'esecuzione delle operazioni censuarie e del pagamento dei compensi ai rilevatori, ai coordinatori comunali ed ai coordinatori intercomunali. |
| Art. 21 Gestione dei fondi e oneri finanziari
1. L'ISTAT e' autorizzato ad erogare agli organi censuari anticipazioni sul contributo forfettario previsto dall'articolo 20, calcolate percentualmente in relazione alla fase di esecuzione dei lavori secondo parametri che verranno definiti in apposite circolari. Il saldo e' corrisposto dopo che tali organi avranno ultimato le operazioni censuarie di rispettiva competenza e a seguito dell'esito positivo dei controlli qualitativi effettuati dall'ISTAT. 2. Una quota pari al 5 per cento del contributo di cui al comma 1 e' destinata ad incrementare il fondo per il miglioramento dei servizi degli organi censuari di cui all'articolo 6, comma 1, o analoghi istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ed e' erogata ai dipendenti degli organi stessi che partecipano direttamente alle operazioni di censimento. Per l'ISTAT l'incremento del fondo per il miglioramento dell'efficienza, correlato alle operazioni censuarie, e' fissato in sede di bilancio di previsione e non potra' superare l'importo complessivo di trecento milioni di lire, in ciascuno degli anni 2000 e 2001. 3. Gli enti di cui all'articolo 6, commi 2, 4 e 6, tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione. 4. I responsabili dei competenti uffici di censimento si attengono, nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi, alle istruzioni che saranno appositamente impartite dall'ISTAT. 5. Alla copertura finanziaria delle operazioni censuarie si provvede ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 giugno 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2000 Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 36
Nota all'art. 21: - Per l'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi citata, si veda in note alle premesse.
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