Gazzetta n. 166 del 18 luglio 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
DECRETO RETTORALE 20 giugno 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto-legge 1o ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica" ed in particolare gli articoli 6, 7 e 16;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare gli articoli 9 e 11;
Visto il decreto rettorale 23 maggio 1992, n. 547, costitutivo del senato accademico integrato, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 della legge n. 168/1989, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito delle diverse componenti;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
Visto il decreto rettorale 17 gennaio 1996, n. 232, con il quale e' stato reso efficace, a decorrere dal 1o febbraio 1996, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di questa Universita';
Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 29 dicembre 1997, n. 537;
Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi della Calabria e successive modificazioni;
Visto il verbale n. 2 del 31 marzo 2000 con il quale il senato accademico integrato, ai sensi dell'art. 7.4 dello statuto di autonomia di questa Universita', ha proposto la modifica degli articoli 7.2, 2.10, 3.1, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 6.5;
Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2000 con il quale sono state approvate le modifiche agli articoli sopra specificati;
Decreta:
Lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' cosi' modificato:
"Art. 7.2 (Elezione delle rappresentanze studentesche). Possono essere candidati alle elezioni in organi collegiali dell'Universita' della Calabria soltanto gli studenti che siano in regola con il piano di studi personale o in ritardo sullo stesso di un numero di anni pari alla durata del corso.
a carica di rappresentante in consiglio di amministrazione non e' compatibile con quella di rappresentante in consiglio di facolta'.
Per tutti gli studenti eletti negli organi universitari il mandato dura due anni accademici.
Il rappresentante che perda la qualifica di studente, decade dal mandato e vi subentra il primo dei non eletti.
La durata del mandato dello studente subentrante e' pari allo scorcio di quella dello studente al quale subentra.
Le elezioni per la designazione di rappresentanze studentesche sono valide se prende parte al voto almeno il quindici per cento degli aventi diritto. Nel caso tale percentuale non venga raggiunta, il numero dei rappresentanti viene ridotto in proporzione.
La mancata elezione delle rappresentanze studentesche non pregiudica la validita' della costituzione degli organi.
Le norme per disciplinare le elezioni degli studenti e per garantire la liberta' e la segretezza del voto sono deliberate dal senato accademico, sentito il consiglio degli studenti".
"Art. 2.10 (Il collegio dei probiviri). - Il collegio dei probiviri e' composto da sette rappresentanti dei professori e dei ricercatori, tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e tre rappresentanti degli studenti. Dura in carica due anni e viene eletto in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione. Assume la presidenza del collegio il professore o il ricercatore eletto con il maggior numero di voti.
Il collegio dei probiviri, su motivata istanza di qualsiasi soggetto interessato indirizzata al presidente, indaga sui casi controversi di mancata osservanza dei regolamenti, di violazione o restrizione dei diritti spettanti ai sensi della normativa in vigore, e sui fatti in cui si ritenga lesa la dignita' individuale.
Le indagini si realizzano mediante accertamenti d'ufficio, colloqui e confronti anche in pubblico contraddittorio. Su ciascuna delle questioni sottopostegli, alla conclusione delle indagini, che deve avvenire entro novanta giorni dall'istanza, il collegio dei probiviri esprime il proprio giudizio sotto forma di pubblica dichiarazione.
Ciascuna indagine viene trattata oltre che dal presidente, da due docenti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da uno studente, estratti a sorte tra i componenti il collegio". "Art. 3.1 (Strutture dell'universita'). - 1. Per l'organizzazione e la gestione delle attivita' didattiche e di ricerca scientifica l'universita' si articola in facolta' e dipartimenti.
L'attivita' didattica dell'universita' si esplica mediante:
a) corsi di laurea;
b) corsi di diploma universitario;
c) corsi di dottorato di ricerca;
d) corsi di specializzazione;
e) corsi di perfezionamento.
2. Per l'erogazione dei servizi di supporto alle attivita' didattiche e scientifiche delle facolta' e dei dipartimenti sono istituiti i centri di servizio interdipartimentali.
Per l'erogazione di servizi di supporto all'intera collettivita' universitaria, ivi comprese le manifestazioni promosse dal centro residenziale, sono istituiti i centri comuni di servizio.
Per le attivita' scientifiche di rilevante impegno, connesse a specifici progetti di durata almeno quinquennale, in cui siano coinvolti piu' dipartimenti, sono istituiti i centri di ricerca interdipartimentali.
Per la raccolta, la conservazione e la gestione di informazioni e di materiali sperimentali riguardanti i fenomeni antropici e fisici che interessano il territorio regionale e che costituiscono oggetto di studio nell'Ateneo, sono istituiti i centri di sperimentazione e/o documentazione scientifica.
L'elenco delle strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente statuto e' riportato nelle allegate tabelle A-D.
La proposta di istituzione di nuove strutture, anche se su iniziativa di dipartimenti ed altri organi, e' formulata dal comitato di coordinamento e programmazione.
Le risorse in termini di personale, spazi e finanziamenti necessari all'attivita' di nuovi organi didattici e di ricerca devono essere espressamente indicate nei progetti di istituzione presentati al comitato di coordinamento e programmazione. In particolare quelle necessarie all'attivazione dei centri di ricerca interdipartimentali, devono essere garantite dai dipartimenti che ne promuovono la costituzione. Per i centri di ricerca interdipartimentali e' comunque esclusa l'autonomia amministrativa.
Per gli altri centri, la gestione sara' assicurata dal personale dei dipartimenti proponenti, per i primi tre anni dall'istituzione.
Quando l'iniziativa di istituzione venga presa da dipartimenti, questi ne assicureranno anche il finanziamento.
L'attivazione dei centri e' approvata dal comitato di coordinamento e programmazione con almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Il regolamento di Ateneo definisce le modalita' di istituzione e di gestione dei differenti tipi di strutture. Lo stesso regolamento indica anche i criteri e le modalita' per la loro eventuale disattivazione.
3. Per lo svolgimento di attivita' didattiche e di ricerca di comune interesse l'universita' puo' stabilire forme di collaborazione con altri atenei e con enti sia pubblici che privati attraverso la costituzione di centri interuniversitari e di consorzi.
Le modalita' per la loro costituzione e gestione sono definite dal regolamento di Ateneo.
In aggiunta a quanto previsto dalla normativa in vigore, l'Universita' della Calabria non affida commesse a titolo oneroso ne' acquista prodotti dei consorzi di cui entra a far parte prima di tre anni dall'adesione.
L'aggiornamento delle tabelle A-F e' demandato al rettore, e non richiede una procedura di modifica di statuto".
"Art. 3.4 (Il consiglio di facolta'). - 1. Il consiglio di facolta' e' composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai professori incaricati stabilizzati della facolta', nonche' da una rappresentanza degli studenti.
Il regolamento di Ateneo definisce la consistenza e le modalita' di elezione di questa rappresentanza, che viene rinnovata ogni due anni.
Per la validita' delle sedute del consiglio di facolta' e' richiesta la partecipazione della maggioranza assoluta dei professori di ruolo e dei ricercatori appartenenti alla facolta'.
Il consiglio di facolta' puo' delegare al consiglio di presidenza di cui al successivo art. 3.5 tutti i compiti di ordinaria amministrazione con modalita' previste dal proprio regolamento.
2. Il consiglio di facolta', avvalendosi dei pareri espressi dai consigli di corso di laurea e di diploma e, per le parti di loro competenza, dai dipartimenti, esercita i seguenti compiti:
a) provvede annualmente alla destinazione delle risorse finanziarie comunque resesi disponibili nel quadro delle deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di governo dell'universita';
b) propone al senato accademico, sulla base delle proprie risorse didattiche e dei propri programmi di sviluppo, il numero massimo di studenti da immatricolare annualmente;
c) propone modifiche di statuto riguardanti l'ordinamento didattico dei corsi di laurea e di diploma;
d) definisce l'ordinamento degli studi;
e) procede, su parere dei consigli di corso di laurea, ove costituiti, all'attivazione degli insegnamenti e provvede alla loro copertura previo parere del dipartimento presso il quale afferisce il settore disciplinare interessato, mediante l'affidamento di carichi didattici o supplenze, ovvero proponendo la stipula di contratti di diritto privato con studiosi o esperti di comprovata qualificazione, qualora non fosse possibile provvedere in altro modo;
f) provvede alla destinazione dei posti di professore e di ricercatore;
g) richiede nuovi posti di professore e di ricercatore;
h) provvede alla chiamata dei professori di ruolo;
i) delibera l'attivazione di corsi integrativi;
l) assegna annualmente i compiti didattici ai ricercatori;
m) autorizza i docenti alla fruizione di periodi di esclusiva attivita' scientifica presso centri di ricerca nazionale ed estera;
n) esprime pareri per la conferma in ruolo di professori e ricercatori previsti dalla normativa;
o) approva la relazione annuale sull'attivita' didattica predisposta dal preside;
p) elabora i piani di sviluppo della facolta';
q) designa, per quanto di sua competenza, secondo le disposizioni di legge vigenti, i membri delle commissioni di concorso a posti di ruolo afferenti alle facolta'.
Per gli argomenti relativi ai punti f), g), h), n), il consiglio delibera in composizione ristretta alle categorie non inferiori a quella relativa al posto richiesto o destinato a quella del chiamato.
Alle deliberazioni relative al punto h) non partecipano le rappresentanze degli studenti.
Per le deliberazioni sugli argomenti di cui ai punti f), g), h), n), q), e' obbligatorio il parere dei dipartimenti cui afferisce il settore scientifico-disciplinare interessato.
3. Laddove non siano costituiti i consigli di corso di laurea e di diploma, al consiglio di facolta' sono altresi' attribuiti i compiti di cui all'art. 3.6 del presente statuto.
4. Il consiglio di facolta' puo' organizzare i propri lavori anche costituendo commissioni istruttorie permanenti o temporanee.
Compiti, attribuzioni, composizione e modalita' di funzionamento di tali commissioni sono contenute nel regolamento di facolta'.
Il regolamento di facolta' definisce anche le norme relative alle articolazioni della facolta', le modalita' per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze in tali organismi, nonche' tempi e modi per l'acquisizione di pareri ove essi siano richiesti".
Art. 4.1 (Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'). - L'attivita' amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ateneo e' disciplinata da un apposito regolamento, emanato con decreto del rettore su delibera del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facolta' e i dipartimenti.
Il regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina:
a) i criteri di gestione, le procedure amministrative e finanziarie nonche' le connesse responsabilita' degli operatori, in modo da assicurare la rapidita' e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio;
b) le procedure per la stipulazione di contratti;
c) l'amministrazione del patrimonio;
d) il trattamento di missione;
e) le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'universita' e dei singoli centri di spesa.
Detto regolamento prevede la stipulazione da parte del rettore di polizze assicurative per la copertura delle spese legali sostenute da quei componenti dell'universita' individuati dal consiglio di amministrazione contro i quali possano essere promosse azioni penali, civili e amministrative attinenti all'esercizio delle loro funzioni e attivita' istituzionali, laddove intercorra sentenza assolutoria definitiva.
Prevede inoltre, in via transitoria, che nel caso in cui non sia stata stipulata polizza assicurativa, il rettore con apposito decreto, sentito il consiglio di amministrazione, possa disporre la copertura da parte dell'universita' delle spese legali sostenute dai medesimi soggetti, per la medesima tipologia di azioni giudiziarie e al verificarsi del medesimo esito processuale di cui al precedente comma.
Il risarcimento delle spese legali e' subordinato all'inoltro da parte dei soggetti interessati di documentata istanza e l'ammontare complessivo delle stesse non puo' superare l'entita' delle parcelle corrisposte e riconosciute dagli ordini professionali".
"Art. 4.2 (Autonomia di gestione e di spesa). - L'autonomia di gestione e di spesa e' riconosciuta alle strutture appositamente elencate nel regolamento generale di Ateneo.
Le modalita' di gestione e i relativi controlli sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'".
"Art. 4.3 (Indennita' di carica e gettoni di presenza). - Per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'universita' e del centro residenziale nonche' del senato accademico e di eventuali commissioni permanenti dei medesimi organi, i componenti che non godono di altra indennita' di carica fruiscono di un gettone di presenza il cui valore e' stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione dell'universita'.
Per le cariche di rettore, pro-rettore, preside di facolta', di direttore di dipartimento, di presidente del centro residenziale e di presidente del comitato di garanzia del centro residenziale e' prevista un'indennita' annua nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.
Ai membri del nucleo di valutazione di Ateneo e' attribuita una indennita' di funzione stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione.
Le indennita' di carica non sono cumulabili".
Art. 6.5 (Il comitato di garanzia). - Il comitato di garanzia e' nominato dal rettore con apposito decreto ed e' composto:
a) dal presidente, designato dal rettore tra i professori di prima fascia residenti nel centro residenziale;
b) da un professore di ruolo o da un ricercatore designato dal consiglio di amministrazione del centro residenziale tra i propri membri;
c) da uno studente eletto in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione dell'universita'.
Il mandato del presidente e dei membri del comitato di garanzia ha durata biennale.
La nomina del presidente e del membro di cui alla lettera b) del precedente comma avviene entro il 30 novembre di ogni biennio.
Il comitato di garanzia si riunisce in seduta ordinaria ogni bimestre e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunita' o entrambi gli altri membri ne richiedano al presidente la convocazione con istanza scritta e motivata.
Il comitato di garanzia, agendo o autonomamente o su richiesta del rettore o del presidente del centro residenziale:
a) verifica la qualita' dei servizi offerti dal centro effettuando o disponendo accertamenti sulle condizioni di igiene, sanita' e sicurezza di persone e cose degli alloggi nonche' sul servizio di mensa, e ne da' informazione al rettore e al consiglio di amministrazione del centro nei tempi e secondo le modalita' previste dal regolamento dello stesso;
b) accerta che le strutture del centro residenziale siano utilizzate dai legittimi assegnatari;
c) riceve i reclami scritti presentati direttamente dagli utenti dei servizi del centro o tramite i docenti ivi residenti e li trasmette al consiglio di amministrazione del centro stesso dopo averli istruiti;
d) esprime parere obbligatorio al consiglio di amministrazione del centro residenziale sulla congruita' delle quote di canone di locazione mensile che il personale assegnatario di alloggi e' tenuto a versare al centro stesso;
e) predispone annualmente una relazione sui servizi forniti dal centro residenziale alle strutture dell'universita' che abbiano ricevuto finanziamenti a cio' destinati".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Ateneo.
Cosenza, 20 giugno 2000
Il rettore: La Torre
 
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