Gazzetta n. 166 del 18 luglio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI |
DECRETO 5 luglio 2000 |
Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Ustica con decorrenza dal 1o agosto 2000. |
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IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentiti le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la deliberazione del consiglio comunale del comune di Ustica (Palermo) in data 10 febbraio 2000, n. 4; Vista la nota della prefettura di Palermo in data 29 febbraio 2000, n. 72302/TC; Vista la nota della Regione siciliana in data 13 marzo 2000, n. 114; Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. Dal 1o agosto 2000 al 31 agosto 2000 e dal 25 settembre 2000 al 10 ottobre 2000 e' vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi. |
| Art. 2. Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire all'isola: a) veicoli per trasporto pubblico; b) veicoli che trasportano merci deperibili; c) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di utilita' o di pubblico interesse. |
| Art. 3. Durante il periodo di vigenza del divieto e limitatamente ai giorni feriali possono affluire sull'isola: a) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso nonche' quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato; b) autoveicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola; c) autoveicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticese non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica; d) veicoli appartenenti a persone non residenti in Palermo e provincia, che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno o mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri o/e extra alberghieri. |
| Art. 4. Sanzioni Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 606.000 a L. 2.424.000 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 22 dicembre 1998. |
| Art. 5. Vigilanza Il prefetto di Palermo e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei suddetti divieti, per tutto il periodo considerato. Roma, 5 luglio 2000 Il Ministro: Nesi Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2000 Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 241 |
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