Gazzetta n. 166 del 18 luglio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 23 maggio 2000 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori S.p.a. Redaelli, unita' di Verano Brianza. (Decreto n. 28295). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto n. 7 del 4 novembre 1999 emesso dal Tribunale di Monza (Milano) con il quale e' stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo cessio bonorum della S.p.a. Redaelli; Vista l'istanza presentata dal Commissario giudiziale della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 4 novembre 1999; Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico; Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento; Decreta: Art. 1. In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli - Milano, sede in Verano Brianza - Milano; unita' in Verano Brianza (NID 9903MI0163) per un massimo di 404 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 novembre 1999 al 3 maggio 2000. |
| Art. 2. La corresponsione del trattamento disposto con il precedente art. 1 e' prorogato dal 4 maggio 2000 al 3 novembre 2000. L' I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 maggio 2000 Il direttore generale: Daddi |
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