Gazzetta n. 166 del 18 luglio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1998, n. 322
Testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, riguardante: "Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2000, n. 100".

Avvertenza:
Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero delle finanze - Ufficio del coordinamento legislativo, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998, modificate dalle nuove disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 542/1999 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 100/2000.
Nel testo di detto decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad esso apportate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 100/2000.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).
Art. 1.
(( Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni
in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P. ))
(( 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'iniposta di cui all'articolo 4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (a), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.
2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'amministrazione finanziaria in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con decreto dirigenziale possono essere stabilite altre modalita' di distribuzione o di invio al contribuente di modelli di dichiarazione e di altri stampati. ))

3. La dichiarazione e' sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche e' sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.
5. La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, e' sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni (b).
6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.
(a) Si riporta il testo degli articoli 34, comma 4, e
37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
"4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi
dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d),
g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri
del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dei redditi
indicati all'art. 49, comma 2, lettera a), del medesimo
testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) e f) del comma 1 dell'art. 32, svolgono le
attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3".
"Art. 37 (Assistenza fiscale prestata dai sostituti
d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che erogano i
redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a),
d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai
membri del Parlamento europeo, e l), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei
propri sostituiti.
2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano
assistenza fiscale:
a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la
scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) elaborano le dichiarazioni;
c) consegnano al contribuente copia della
dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione
delle imposte;
d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire
con le modalita' di cui al comma 7;
e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette
scelte.
3. I sostituti che non prestano assistenza fiscale
consentono in ogni caso ai centri l'attivita' di raccolta
degli atti e documenti necessari per l'attivita' di cui
alle lettere da c) a f) del comma 3 dell'art. 34.
4. I sostituti d'imposta tengono conto del risultato
contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai
centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito
risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte e'
rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute
d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento
della presentazione della dichiarazione".
(b) Si riporta il testo dell'art. 9, comma 5, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"5. I componenti degli organi di controllo delle
societa' e degli enti soggetti all'imposta sui redditi
delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione
dei redditi o la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto senza denunciare la mancanza delle
scritture contabili sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire quattro milioni a lire venti
milioni. Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono tali
dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire
quattro milioni".
 
Art. 2.
(( Termini per la presentazione della dichiarazione
in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P. ))

1. Le persone fisiche e le societa' o le associazioni di cui all'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (a), presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1o maggio ed il 30 giugno di ciascun anno. La trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, e' effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dall'approvazione del bilancio o del rendiconto. Se il bilancio non e' stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione e' presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, e' effettuata entro due mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione.
3. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. La trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, e' effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta. (( 4. Se il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, scade tra il 1o gennaio ed il 31 maggio, la presentazione delle stesse e' effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui la dichiarazione deve essere redatta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sui modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a quello di scadenza del termine di presentazione.
4-bis. Le disposizioni in materia di termini di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano ai fini dei versamenti delle imposte, che sono comunque effettuati entro gli ordinari termini di scadenza.
5. I sostituti di imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la dichiarazione tra il 1o e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La trasmissione della dichiarazione in via telematica e' effettuata nel mese di giugno. ))

6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (b), e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (c), nonche' per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (d), i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.
7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate (( entro novanta giorni )) dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo (( superiore a novanta giorni )) si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
8. Salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e la dichiarazione dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere secondo le modalita' stabilite per le medesime dichiarazioni e da presentare all'amministrazione finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata.
9. I termini di presentazione (( e di trasmissione )) della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.
(a) Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
"Art. 6 (Dichiarazione delle societa' semplici, in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate). - 1. Le
societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita
semplice indicate nell'art. 5 del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e le
associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso
articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti
dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute
dai soci o dagli associati.
2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni
prescritte nel secondo comma dell'art. 1 e nel primo comma
dell'art. 4.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati
da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo
indicato nell'art. 22, il bilancio, composto dallo stato
patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite,
relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le
rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le
disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la
determinazione dell'imponibile devono essere indicati in
apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai
soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non
hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria,
nonche' alle societa' semplici e alle societa' ed
associazioni ad esse equiparate.
5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per
il periodo previsto dall'art. 43, le certificazioni dei
sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di
imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla
dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o
detraibili, nonche' ogni altro documento previsto dal
decreto di cui all'art. 8. Le certificazioni ed i documenti
devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta,
all'ufficio competente".
(b) Si riporta il testo dell'art. 26, commi da 1 a
3-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600:
"Art. 26. - I soggetti indicati nel primo comma
dell'art. 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli
similari operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo
di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti
ai possessori. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al
12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari, con
scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali
finanziarie. Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente
periodo sono emessi da societa' od enti, diversi dalle
banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni non
negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da
quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a
condizione che, al momento di emissione, il tasso di
rendimento effettivo non sia superiore al doppio del tasso
ufficiale di sconto, per le obbligazioni ed i titoli
similari negoziati in mercati regolamentati di Paesi
aderenti all'Unione europea o collocati mediante offerta al
pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di
emissione, ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di
due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi
dai precedenti. Qualora il rimborso delle obbligazioni e
dei titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto
mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e
altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato
rimborso e' dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per
cento.
2. L'Ente poste italiane e le banche operano una
ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli
interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di
conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da
certificati. La predetta ritenuta e' operata dalle banche
anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono
soggetti alla ritenuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da
banche italiane o da filiali italiane di banche estere a
banche con sede all'estero o a filiali estere di banche
italiane;
b) gli interessi derivanti da depositi e conti
correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e
l'ente Poste italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e
conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' gli
interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato di
cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n.
43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del
debito pubblico.
3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al
comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta
ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'art. 23 che
intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso
delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non
inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti,
abbia luogo prima di tale scadenza, e' dovuta dai
percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi
e degli altri proventi maturati fino al momento
dell'anticipato rimborso. Tale somma e' prelevata dai
soggetti di cui all'art. 23 che intervengono nella
riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel
rimborso nei confronti di soggetti residenti.
3-bis. I soggetti indicati nel primo comma dell'art.
23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis)
e g-ter) del comma 1 dell'art. 41 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero
intervengono nella loro riscossione operano sui predetti
proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento
ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero
assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli
sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili
i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso
dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta
ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al
comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei
titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei
predetti rapporti".
(c) Il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante
"Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza
pubblica", e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Sui proventi derivanti da depositi di
denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle
azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti
concessi ad imprese residenti, effettuati fuori
dall'esercizio di attivita' produttive di reddito d'impresa
da parte di persone fisiche, nonche' da parte di societa'
semplici ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di
enti non commerciali o di soggetti non residenti senza
stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto
per i proventi medesimi, e' dovuta una somma pari al 20 per
cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. I
soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che hanno ricevuto i predetti depositi, provvedono entro il
giorno 15 del mese successivo a quello in cui i proventi
sono erogati, al versamento diretto della somma al
concessionario della riscossione, competente in ragione del
loro domicilio fiscale, trattenendone l'importo sui
proventi corrisposti. In caso di estinzione del deposito
prima della corresponsione dei proventi; l'avente diritto
e' tenuto a fornire ai predetti soggetti la provvista nella
misura del 20 per cento degli importi maturati e non
corrisposti nel periodo di durata del deposito. (Comma
cosi' modificato, in sede di conversione, dalla legge
8 agosto 1996, n. 425).
2. Per i depositi effettuati presso soggetti non
residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello
Stato, la somma dovuta e' prelevata, da parte della banca o
di altro intermediario finanziario, a carico dei relativi
proventi all'atto della corresponsione dei medesimi ovvero
ricevendone provvista dall'avente diritto. Il prelievo non
deve essere eseguito qualora il depositario non residente
certifichi con atto redatto in forma autentica su richiesta
del depositante, che il deposito non e' finalizzato,
direttamente o indirettamente, alla concessione di
finanziamenti ad imprese residenti. La certificazione non
puo' essere rilasciata da soggetti residenti in Paesi con i
quali la Repubblica italiana non ha stipulato convenzioni
contro le doppie imposizioni e ai fini sanzionatori e
equiparata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
I proventi non percepiti per il tramite di banche o di
altri intermediari finanziari devono essere indicati nella
dichiarazione dei redditi e su di essi e' dovuta la somma
determinata ai sensi del comma 1".
(d) Il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' il seguente:
"Art. 30 (Ritenuta sui premi e sulle vincite). - I
premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti
per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai
sensi dell'art. 6 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi diversi da quelli
su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di
abilita', quelli derivanti da concorsi a premio, da
pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da
persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti
indicati nel primo comma dell'art. 23, sono soggetti a una
ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facolta' di
rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni
gia prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le
ritenute alla fonte non si applicano se il valore
complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio
attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al
medesimo soggetto non supera l'importo di L. 50.000; se il
detto valore e' superiore al citato limite, lo stesso e'
assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del
periodo precedente non si applicano con riferimento ai
premi che concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente
L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel dieci per
cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi
di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di
beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giochi
svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi,
competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro
genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove
basate sull'abilita' o sull'alea o su entrambe, nel
venticinque per cento in ogni altro caso.
Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o
da servizi, i vincitori, hanno facolta', se chi eroga il
premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio
di valore inferiore gia' prestabilito, differente per
quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari
all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali
differenze sono conguagliate in denaro.
La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle
lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei concorsi
pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo
operato dallo Stato, in applicazione delle regole stabilite
dalla legge per ognuna di tali attivita' di gioco.
La ritenuta sulle vincite dei giochi di abilita' e dei
concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico
nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze
equine e' compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi
vigenti.
L'imposta sulle vincite nelle scommesse al
totalizzatore ed al libro e' compresa nell'importo dei
diritti erariali dovuti a norma di legge.
La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da
gioco autorizzate e' compresa nell'imposta sugli spettacoli
di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640".
 
Art. 3.
(( Presentazione delle dichiarazioni
in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P. ))

1. La dichiarazione e' presentata gratuitamente all'amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di (( non piu' di venti soggetti, )) presentano la dichiarazione unificata annuale. (( E' esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle societa' che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a). )) Con decreto dirigenziale puo' essere esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione del sostituto di imposta qualora contenga particolari tipologie di ritenute alla fonte. (( 2. La dichiarazione e' presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato indicato al comma 3, dalle societa' di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (b), con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello stesso articolo 87 (b), con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al comma 3 trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non superiore a 50. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria e' gratuito.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una societa' o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa' controllante e le societa' da questi controllate come definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (c).
2-ter. La dichiarazione puo' essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis. ))

3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commercialisti e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori (( indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c); del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (d), nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; ))
d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro delle finanze.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono abilitati dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale.
5. La dichiarazione puo' essere presentata all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichia-razione. (( I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione nonche' copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti. ))
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse. (( 7-bis. Gli intermediari e i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis e 2-ter effettuano la trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali non e' previsto un apposito termine per la trasmissione stessa entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni presentate agli intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali sono trasmesse in via telematica entro un mese dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente ove tale termine scade successivamente a quello previsto per la trasmissione telematica delle medesime dichiarazioni.
8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca, all'ufficio postale o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero e' trasmessa direttamente all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche. ))

9. Le societa' e gli enti che trasmettono la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (e), la dichiarazione della quale l'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il decreto di cui all'articolo 1. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione sono conservati dal contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (( 10. La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica. ))
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La misura del compenso e' determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l'articolo 12-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (f), e per le convenzioni e decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i decreti di cui al comma 11 del presente articolo.
(a) Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
"Art. 73 (Modalita' e termini speciali). - Il Ministro
delle finanze, con propri decreti, puo' determinare le
modalita' ed i termini:
a) per l'emissione, numerazione, registrazione,
conservazione delle fatture o per la registrazione dei
corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla
stessa impresa in diversi settori di attivita' e ad
operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre
dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di
commissionari, nonche' per la registrazione dei relativi
acquisti;
b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni
di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di
imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n. 4), non
restituiti in conformita' alle pattuizioni contrattuali e a
cessioni di beni il cui prezzo e' commisurato ad elementi
non ancora conosciuti alla data di effettuazione della
operazione;
c) per l'emissione, numerazione, registrazione e
conservazione delle fatture relative a prestazioni di
servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per
le quali risulti particolarmente onerosa e complessa
l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del
presente decreto;
d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto
da parte dei contribuenti che utilizzano macchine
elettro-contabili, fermo restando l'obbligo di tenere
conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni
periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione
nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si
riferiscono;
e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle
fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi
alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e
simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.
Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre
essere determinate le formalita' che devono essere
osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta,
la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione
gratuita di beni invenduti previste da disposizioni
legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. Per
determinate categorie di beni, contenuti in recipienti,
imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo,
potra' essere disposta l'applicazione di contrassegni di
Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta.
Il Ministro delle finanze puo' disporre con propri
decreti, stabilendo le relative modalita', che le
dichiarazioni delle societa' controllate siano presentate
dall'ente o societa' controllante all'ufficio del proprio
domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli
27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare
complessivamente dovuto dall'ente o societa' controllante e
dalle societa' controllate, al netto delle eccedenze
detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente
o societa' controllante, devono essere presentate anche
agli uffici del domicilio fiscale delle societa'
controllate, fermi restando gli altri obblighi e le
responsabilita' delle societa' stesse. Si considera
controllata la societa' le cui azioni o quote sono
possedute dall'altra per oltre la meta' fin dall'inizio
dell'anno solare precedente".
(b) Si riporta il testo dell'art. 87, comma 1, lettere
a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 87. - 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche:
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali;".
(c) Si riporta il testo dell'art. 43-ter, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito):
"4. Agli effetti del presente articolo appartengono al
gruppo l'ente o societa' controllate e le societa' da
questo controllate; si considerano controllate le societa'
per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita'
limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o
societa' controllante o tramite altra societa' controllata
da questo ai sensi del presente articolo per una
percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin
dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui
si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle
societa' e agli enti tenuti alla redazione del bilancio
consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e
alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n.
127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma
2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992".
(d) Il testo dell'art. 32, comma 1, lettere a), b) e
c), del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e' il seguente:
"Art. 32. - 1. I centri di assistenza fiscale, di
seguito denominati "Centri , possono essere costituiti dai
seguenti soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da
quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del
Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza
nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa
categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla
camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture
organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
alle lettere a) e b), previa delega della propria
associazione nazionale".
(e) Si riporta il testo dell'art. 43 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
"Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui e' stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o
di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle
disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo'
essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente
indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'ufficio delle imposte".
(f) Si riporta il testo dell'art. 12-bis, comma 1, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600:
"Art. 12-bis. - 1. I sostituti d'imposta ed i soggetti
comunque incaricati ai sensi dell'art. 12 di trasmettere la
dichiarazione all'amministrazione finanziaria, possono
trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole
finalita' di prestazione del servizio e per il tempo a cio'
necessario, adottando specifiche misure individuate nelle
convenzioni di cui al comma 11 del predetto art. 12, volte
ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle
informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi
designati come responsabili o incaricati ai sensi della
legge 31 dicembre 1996, n. 675. Con il decreto di cui al
comma 11 dell'art. 12 sono individuate, altresi', le
modalita' per inserire nei modelli di dichiarazione
l'informativa all'interessato e l'espressione del consenso
relativo ai trattamenti, da parte dei soggetti di cui al
precedente periodo, dei dati personali di cui all'art. 22,
comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi
alle dichiarazioni".
 
Art. 4.
(( Dichiarazione dei sostituti d'imposta ))
1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (a), obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo' essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto dall'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, (b), e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali. (( 5. (Soppresso). )) (( 6. Le amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (c), che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i i percipienti utilizzando il modello approvato con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo.
6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (c), che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'anagrafe tributaria mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, per quanto concerne quest'ultima. Nel medesimo decreto puo' essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. ))

(a) Il titolo III del citato decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, reca: "Ritenute
alla fonte".
(b) Per il testo dell'art. 43 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
vedasi in note all'art. 3.
(c) Il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' il seguente:
"Art. 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi
corrisposti dallo Stato). - 1. Le amministrazioni dello
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che
corrispondono le somme e i valori di cui all'art. 23,
devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta
diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con
le seguenti modalita':
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'art. 48, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere
fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui
al comma 2 dell'art. 23;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
da quelle di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile
delle indennita' di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8 del
citato testo unico, con la aliquota applicabile allo
scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe
di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o in
mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
stesso testo unico, intendento per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lovoro dipendente
corrisposti dal sostituto nel biennio precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17,
dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui
all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art.
16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico,
corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il
primo scaglione di reddito.
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti
aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare
entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di
cessazione del rapporto, se questa e' anteriore all'anno,
il conguaglio di cui al comma 3 dell'art. 23 con le
modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del
rapporto, il sostituito deve specificare quale delle
opzioni previste al comma 2 dell'art. 23 intende adottare
in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte. Ai fini delle operazioni di
conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono
compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e
continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la
fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio
dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte,
l'importo degli eventuali contributi previdenziali e
assistenziali, compresi quelli a carico del datore di
lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a
carattere ricorrente la comunicazione deve essere
effettuata su supporto magnetico secondo specifiche
tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora,
alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'amontare
degli emolumenti dovuti non consenta la integrale
applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e'
recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra
natura che siano liquidate anche da altro soggetto in
dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano
anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del
Senato e della Corte costituzionale, nonche' della
Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi
delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le
somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto
del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello
stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del
pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui
all'art. 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni
di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di
cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in
parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito
e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di
cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre
somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis e 28 effettuano
all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle
disposimioni stesse".
 
Art. 5.
Dichiarazione nei casi di liquidazione
1. In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), e di imprese individuali, il liquidatore nominato con provvedimento dell'autorita' giudiziaria presenta, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se prescritto.
2. Nel caso in cui il liquidatore non sia nominato con provvedimento dell'autorita' giudiziaria lo stesso, o in mancanza il rappresentante legale, presenta le dichiarazioni di cui al comma 1 entro l'ordinario termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall'articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta.
4. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate (( escluisivamente ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive )) e soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio.
5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
(a) Si riporta il testo dell'art. 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado".
 
Art. 6.
(( Dichiarazione congiunta in materia di imposte sui redditi ))
1. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati dei lavoratori dipendenti e dei pensionati possono presentare la dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (a), in forma congiunta sempreche' non siano possessori dei redditi di cui agli articoli 49, primo comma, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (b), o dei redditi la cui dichiarazione richieda particolari oneri e obblighi formali.
(a) Il comma 10 dell'art. 78 della legge 30 dicembre
1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili,
per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione
obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per
riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e
del conto fiscale), e' stato prima modificato dall'art. 7
del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, e poi abrogato
dall'art. 4 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
490.
(b) - Si riporta il testo degli articoli 49, primo
comma, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 49. - 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli
che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per
esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita'
di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo
VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla
lettera c) del comma 3 dell'art. 5".
"Art. 51 (Redditi d'impresa). - 1. Sono redditi
d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese
commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si
intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non
esclusiva, delle attivita' indicate nell'art. 2195 del
codice civile e delle attivita' indicate alle lettere b) e
c) del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi
stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita'
organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di
servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile;
b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere,
cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque
interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante
dall'esercizo delle attivita' agricole di cui all'art. 29,
pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti
indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87
nonche' alle societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi
che fanno riferimento alle attivita' commerciali si
applicano, se non risulta diversamente, a tutte le
attivita' indicate nel presente articolo".
 
Art. 7. (( Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e
pensionati ))

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395 (a), recante regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"1. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale possono, entro il 15 gennaio di ogni anno, richiedere ai soggetti interessati la preventiva comunicazione che gli stessi intendono avvalersi della detta assistenza. Tale comunicazione deve pervenire entro i successivi trenta giorni.";
b) i commi 5 e 6 dell'articolo 15 sono sostituiti dai seguenti:
"5. Entro il mese di luglio, il centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati trasmette in via telematica all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi comprensive delle scelte ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle scelte effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (b), secondo le modalita' stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (c), e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Le apposite dichiarazioni dei redditi, i relativi prospetti di liquidazione delle somme dovute in base alle stesse e le schede per l'effettuazione delle scelte di cui al comma 2 sono conservati, da parte del centro di assistenza, per la durata prevista dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (c), e successive modificazioni ed integrazioni. L'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione o la trasmissione delle dichiarazioni, delle schede e dei prospetti di liquidazione.";
c) il comma 1 dell'articolo 14 e' abrogato.
(a) Il decreto del Presidente della Repubblica
4 settembre 1992, n. 395, reca: "Regolamento concernente
l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati
da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati
di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma
18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413".
(b) Si riporta il testo vigente degli articoli 2, 14 e
15 del suddetto decreto del Presidente della Republica:
"Art. 2 (Termini e modalita' di presentazione della
dichiarazione). - 1. I sostituti d'imposta che prestano
l'assistenza fiscale possono, entro il 15 gennaio di ogni
anno, richiedere ai soggetti interessati la preventiva
comunicazione che gli stessi intendono avvalersi della
detta assistenza. Tale comunicazione deve pervenire entro i
successivi trenta giorni.
2. I soggetti indicati nel comma 1, agli effetti di
quanto disposto dal titolo I del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni ed integrazioni, adempiono all'obbligo di
dichiarazione dei redditi presentando ai soggetti eroganti
i redditi stessi una apposita dichiarazione entro il mese
di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione
si riferisce. Tale dichiarazione, redatta su stampato
conforme al modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, deve
essere sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la
rappresentanza legale o negoziale, che ne assume la
responsabilita'.
3. Gli stampati sono ritirati gratuitamente presso gli
uffici comunali e gli uffici delle entrate; possono essere
anche distribuiti secondo modalita' stabilite dal
dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze,
ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate. Il
Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2,
fissa il prezzo di vendita degli stampati ed il compenso
spettante ai rivenditori.
4. L'apposita dichiarazione, il cui modello e'
approvato con il decreto previsto dal comma 2, deve
contenere gli elementi necessari per la determinazione dei
redditi, esclusi quelli che sono stati erogati dal
sostituto al quale la dichiarazione viene presentata.
5. La dichiarazione deve contenere, altresi', tutti gli
elementi necessari per la liquidazione delle imposte e del
contributo per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale di cui all'art. 31, commi 8, 9 e 11, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed
integrazioni.
6. Alla dichiarazione non devono essere allegati i
certificati dei sostituti di imposta, le attestazioni
relative alle detrazioni per carichi di famiglia, i
documenti probatori degli oneri deducibili ne' altra
documentazione. Tale documentazione dovra' essere
conservata presso il domicilio fiscale del contribuente per
la durata prevista dall'art. 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni ed integrazioni. L'amministrazione
finanziaria puo' chiedere l'esibizione o la trasmissione
dell'originale o di copia autenticata di detta
documentazione, unitamente a copia della dichiarazione
contenente il prospetto di liquidazione delle imposte di
cui all'art. 3, comma 3.
7. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, operano
la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista
dall'art. 47, legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi
che approvano le intese con le confessioni religiose di cui
all'art. 8, terzo comma, della Costituzione, mediante la
sottoscrizione di apposite schede, conformi al modello
approvato con decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le schede devono
essere consegnate in ogni caso al sostituto di imposta in
busta chiusa e contrassegnata dall'interessato sui lembi di
chiusura. Sulla busta vanno indicate le generalita' del
contribuente.
8. La dichiarazione di cui al comma 2 puo' comunque
essere integrata dal contribuente, per i redditi non
erogati dal sostituto d'imposta, mediante successiva
dichiarazione dei redditi, da presentare entro i termini di
cui all'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni ed integrazioni, con le modalito'a' di cui
all'art. 12 dello stesso decreto.
9. I contribuenti che intendono avvalersi delle
disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere b) e c),
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e
successive modificazioni ed integrazioni, e delle
disposizioni ivi richiamate, ne danno comunicazione al
sostituto d'imposta indicando, sotto la propria
responsabilita', l'importo delle somme che, per effetto
delle predette disposizioni, ritengono dovute. Tale
comunicazione va effettuata in sede di dichiarazione di cui
al comma 2 per la prima rata d'acconto, e mediante apposita
comunicazione, da presentare entro il mese di settembre,
per la seconda rata d'acconto".
"Art. 14 (Termini e modalita' di presentazione della
dichiarazione dei redditi). - 1. (Abrogato).
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. I soggetti di cui all'art. 7, agli effetti di quanto
disposto dal titilo I del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, adempiono all'obbligo
di dichiarazione dei redditi presentando, al centro di
assistenza dagli stessi prescelto, una apposita
dichiarazione, nonche' la busta contenente la scheda di cui
all'art. 2, comma 7, entro il mese di aprile dell'anno
successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce,
sempreche' sia ancora in corso il rapporto di lavoro
dipendente con il sostituto di'imposta che dovra'
provvedere alle operazioni di conguaglio di cui all'art.
16, comma 2.
5. L'apposita dichiarazione di cui al comma 4 deve
contenere anche i dati identificativi del sostituto
d'imposta che deve effettuare le operazioni di cui all'art.
16. Nel caso di contribuenti che, all'atto della
presentazione della dichiarazione, hanno in corso piu'
rapporti di lavoro dipendente e di pensione, le operazioni
di cui all'art. 16 sono effettuate dal sostituto che eroga
la retribuzione o la pensione di importo piu' elevato.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
contenute nell'art. 2, commi da 2 a 9".
"Art. 15 (Controllo della dichiarazione e liquidazione
delle imposte e del contributo al Servizio sanitario
nazionale). - 1. Il Centro autorizzato di assistenza
fiscale, con le modalita' previste nell'art. 3, commi 1 e
2, riceve le apposite dichiarazioni e le buste contenenti
le schede di cui rispettivamente all'art. 14, comma 4, e
all'art. 2, comma 7, controlla la regolarita' formale delle
dichiarazioni, liquida le relative imposte compreso
l'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale e
determina le rate di acconto.
2. Il centro di assistenza comunica al sostituto
indicato all'art. 14, comma 5, il risultato contabile
finale della dichiarazione di cui al comma 1, ai fini del
conguaglio, a credito o a debito, da effettuare in sede di
ritenuta d'acconto. Tale comunicazione, da redigere su
stampato conforme al modello approvato con il decreto del
Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2, e'
consegnata, entro il 5 maggio, agli enti che erogano
pensioni, ed entro il 15 maggio, agli altri sostituti di
imposta. Per i soggetti amministrati dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, dal Ministero del
tesoro e dalle altre amministrazioni dello Stato la
consegna avviene mediante supporti magnetici. I sostituti
di imposta rilasciano al Centro di assistenza ricevuta
dell'avvenuta comunicazione, da redigere su stampato
conforme al modello approvato con lo stesso decreto del
Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2.
3. Entro il 15 maggio, il centro di assistenza consegna
al dichiarante copia della dichiarazione dei redditi,
controllata ed elaborata, contenente anche i dati
identificativi del centro di assistenza stesso ed il
prospetto di liquidazione delle imposte e dell'eventuale
contributo al Servizio sanitario nazionale. Nel prospetto,
oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del
conguaglio finale, sono indicati anche gli importi dei
versamenti d'acconto eventualmente dovuti.
4. Il prospetto di liquidazione, di cui all'art. 3,
comma 3, deve essere convalidato, mediante sottoscrizione,
dal direttore tecnico responsabile di cui all'art. 10.
5. Entro il mese di luglio, il centro di assistenza
fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati trasmette in
via telematica all'amministrazione finanziaria le
dichiarazioni dei redditi, comprensive delle scelte ai fini
della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e delle scelte effettuate ai
sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n.
2, secondo le modalita' stabilite nel decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni ed integrazioni.
6. Le apposite dichiarazioni dei redditi, i relativi
prospetti di liquidazione delle somme dovute in base alle
stesse e le schede per l'effettuazione delle scelte di cui
al comma 2 sono conservati, da parte del centro di
assistenza, per la durata prevista dall'art. 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni ed integrazioni.
L'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione o
la trasmissione delle dichiarazioni, delle schede e dei
prospetti di liquidazione".
(b) Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della
legge 2 gennaio 1997, n. 2 (Norme per la regolamentazione
della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti
politici):
"Art. 1. - All'atto della dichiarazione annuale dei
redditi delle persone fisiche, nonche' della presentazione
dei modelli 101 e 102, ciascun contribuente puo' destinare
una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e
partiti politici".
(c) Per il testo dell'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vedi
in note all'art. 3.
 
Art. 8. (( Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e
di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti. ))

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3 relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta tra il 1o febbraio e il 31 maggio di ciascun anno la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformita' al modello approvato con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' utilizzato. (( La trasmissione della dichiarazione in via telematica e' effettuata entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3. )) La dichiarazione annuale e' presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dalla dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'articolo 19-bis2 (a) del medesimo decreto.
2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli, nonche' gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente.
3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a). (( 4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreche' i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, e' presentata dai curatori o dai commissari liquidatori entro quattro mesi dalla nomina, con le modalita' di cui ai commi 1 e 2. Con le medesime modalita' e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui e' dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e' anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio IVA o delle Entrate, ove istituito, ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Qualora il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui ai periodi precedenti da redigere sui modelli di cui al comma 1, da approvarsi entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, scada tra il 1o gennaio ed il 31 maggio dello stesso anno, la trasmissione in via telematica e' effettuata entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3. )) (( 5. (Soppresso). ))
6. Per la sottoscrizione e la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, articolo 2, commi 7, 8 e 9 e all'articolo 3.
7. I soggetti di cui all'articolo 73, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (b), eseguono i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto secondo le modalita' e i termini indicati nel capo terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (c)".
(a) Si riporta il testo degli articoli 10, 19, comma 1
e 19-bis2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
"Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - 1. Sono
esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la
concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l'assunzione di impegni di natura
finanziaria, l'assunzione di fidejussioni e di altre
garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni,
compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi,
conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
crediti; la gestione di fondi comuni di investimento, le
dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio
bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione
e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi
corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i
biglietti e le monete da collezione e comprese le
operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei
titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le
opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai
titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a
valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a
termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le
relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine
su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
scambio di somme di denaro o di valute determinate in
funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di
indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su
valute, su tassi di interesse o su indici finanziari,
comunque regolate;
5) le operazioni relative alla riscossione dei
tributi comprese quelle relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, nonche' quelle relative
all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al
decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla
legge 24 marzo 1942, n. 315, e suecessive modificazioni,
ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giuocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle
scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni non finanziarie e gli affitti,
relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e
aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a
parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti
urbanistici non prevedano la destinazione edificatoria, ed
i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere
i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli
immobili locali e affittati, esclusi quelli strumentali che
per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e
quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle
imprese che li hanno costruiti per la vendita;
8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di
fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da
soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o
dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.
457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale dell'attivita' esercitata la rivendita dei
predetti fabbricati o delle predette porzioni;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri
da 1) a 7) nonche' quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la
Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o, le banche
agenti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del presente
decreto;
10) (soppresso dall'art. 34, camma 3, lettera d), del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69);
11) le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe,
bottoni, granuli;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
delle popolazioni colpite da calamita' naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di
trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti
con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da ONLUS;
16) le prestazioni relative ai servizi postali;
17) (abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557);
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate,
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di
medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le
prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS,
comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche'
fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi,
dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi,
orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili,
delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti. ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a
favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
plasma sanguigno;
25) (soppresso dall'art. 5, comma 2, della legge
22 dicembre 1980, n. 889);
26) (abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557);
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri;
27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi
comprese le aziende municipalizzate, o private per
l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio
di impianti, comprese le discariche, destinati allo
smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi;
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto
pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
assistenza pubblica, previste all'art. 41 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di
assistenza sociale e da ONLUS, direttamente;
27-quater) le prestazioni delle compagnie
barracellari di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897,
n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione
totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
19-bis1 e 19-bis2".
"Art. 19: - 1. Per la determinazione dell'imposta
dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o
dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, e'
detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle
operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta
dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa
in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa aste o professione. Il diritto
alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi
acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta
diviene esigibile e puo' essere esercitato, al piu' tardi,
con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle
condizioni esistenti al momento della nascita del diritto
medesimo".
"Art. 19-bis2 (Rettifica della detrazione). - 1. La
detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili
ed ai servizi e' rettificata in aumento o in diminuzione
qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per
effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in
misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di
tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima
utilizzazione dei beni e dei servizi.
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al
comma 1 e' eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si
verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero
nei quattro anni successivi ed e' calcolata con riferimento
a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti
al compimento del quinquennio.
3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni
attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli
acquisti o nell'attivita' comportano la detrazione
dell'imposta in misura diversa da quella gia' operata, la
rettifica e' eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi
non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni
ammortizzabili, e' eseguita se non sono trascorsi quattro
anni da quello della loro entrata in funzione.
4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di
beni ammortizzabili, nonche' alle prestazioni di servizi
relative alla trasformazione, al riattamento o alla
ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi
dell'art. 19, comma 5, e' altresi', soggetta a rettifica,
in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro
entrata in funzione, in caso di variazione della
percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La
rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta
annuale in ragione di un quinto della differenza tra
l'ammontare della detrazione operata e quello
corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di
competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di
produzione del bene ammortizzabile non coincidono con
quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e'
eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base
alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo
anno anche se lo scostamento non e' superiore a dieci
punti. La rettifica puo' essere eseguita anche se la
variazione della percentuale di detrazione non e' superiore
a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti
lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne
dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale
inizia ad avvalersi di detta facolta'.
5. Ai fini del presente articolo non si considerano
ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un
milione di lire, ne' quelli il cui coefficiente di
ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e'
superiore al venticinque per cento.
6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile
durante il periodo di rettifica, la rettifica della
detrazione va operata in unica soluzione per gli anni
mancanti al compimento del periodo di rettifica,
considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari
al cento per cento se la cessione e' soggetta ad imposta,
ma l'ammontare dell'imposta detraibile non puo' eccedere
quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.
7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in
dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o
conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali
relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di
cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla
data in cui i beni sono stati acquistati dalla societa'
incorporata o dalle societa' partecipanti alla fusione,
dalla societa' scissa o dal soggetto cedente o conferente.
I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai
cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle
rettifiche.
8. Le disposizioni del presente articolo relative ai
beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai
beni immateriali di cui all'art. 68 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del
presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati
sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo
di rettifica e' stabilito in dieci anni, decorrenti da
quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta
sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica
decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati
insistenti sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta
relativa ai fabbricati ovvero alle singole unita'
immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in
edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o
ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla
base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o
dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la
proporzionalita' fra l'onere complessivo dell'imposta
relativa ai costi di acquisto, costruzione o
ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o
unita' immobiliari specificamente attribuibile alle
operazioni che non danno diritto alla detrazione
dell'imposta.
9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi
precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa
all'anno in cui si verificano gli eventi che le
determinano, sulla base delle risultanze delle scritture
contabili obbligatorie".
(b) Per il testo dell'art. 73, primo comma, lettera e),
del decreto del Presidente della Republica 26 ottobre 1972,
n. 633, vedasi in nota all'art. 3.
(c) Il capo III del citato decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, reca: "Disposizioni in materia di
riscossione".
 
Art. 9.
(( Disposizioni finali e transitorie ))
1. Per l'anno 1998, le dichiarazioni predisposte mediante l'utilizzo dei sistemi informatici sono presentate all'amministrazione finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata, mentre le altre sono presentate per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate, secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 1. Si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 3.
2. Per l'anno 1999 sono presentate esclusivamente per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate:
a) le dichiarazioni dei redditi, comprese quelle riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi, da redigere su modelli approvati con decreti emanati nel corso del 1998;
b) le dichiarazioni di cui all'articolo 74-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), da redigere su modelli approvati con decreto ministeriale 15 gennaio 1998.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (b), si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1o gennaio 1998.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (c), nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si intendono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, comma 1, lettera a), 11, comma 1, lettera e) e 12, comma 4, e, nel decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, si intende abrogato l'articolo 4, comma 1, lettera c).
5. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1o gennaio 1999.
6. A decorrere dal 1o gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i commi 11 e 12 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si intendono abrogati. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il primo comma dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, si intende abrogato.
7. Qualora sia presentata dai coniugi dichiarazione separata essendo stata presentata per l'anno precedente dichiarazione congiunta e, conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore l'acconto rispetto all'imposta dovuta da uno dei coniugi, non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti per l'omesso o insufficiente versamento degli acconti.
8. Dal 1o gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (b), si intende abrogato l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalla stessa data si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 5, e 4 del presente regolamento.
9. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli articoli 8, 9, 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli articoli 28 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e i commi 172, lettera e), 178 e 179, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intendono abrogati e nell'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, le parole da e devono a decreto n. 600 sono soppresse.
10. I riferimenti alle disposizioni indicate nei commi precedenti, contenuti in ogni atto normativo, si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento.
(a) Si riporta il testo dell'art. 74-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633:
"Art. 74-bis (Disposizioni per il fallimento e la
liquidazione coatta amministrativa). - 1. Per le operazioni
effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o
di liquidazione coatta amministrativa, di obblighi di
fatturazione e registrazione, sempreche' i relativi termini
non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal
curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi
dalla nomina. Entro lo stesso termine deve essere
presentata la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per
l'anno solare precedente, sempreche' il relativo termine
non sia ancora scaduto, nonche' apposita dichiarazione con
le indicazioni e gli allegati di cui agli articoli 28 e 29,
relativamente alle operazioni registrate nella parte
dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di
fallimento, o di liquidazione coatta amministrativa e ai
sensi del presente comma.
2. Per le operazioni effettuate successivamente
all'apertura del fallimento all'inizio dalla liquidazione
coatta amministrativa gli adempimenti previati dal presente
decreto, anche se e' stato disposto l'esercizio
provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal
commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse
entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle
operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli
articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o
trimestre siano state registrate operazioni imponibili".
(b) Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3 e 8,
comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241:
"Art. 1 (Certificazioni e documenti riguardanti la
dichiarazione delle persone fisiche). - 1. L'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, riguardante l'accertamento delle imposte sui
redditi e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Certificazioni
e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone
fisiche). - 1. Le persone fisiche che esercitano imprese
commerciali ai sensi dell'art. 51 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se non
obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per
il periodo indicato nell'art. 22, il bilancio, composto
dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle
perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi,
le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le
disposizioni del capo VI del titolo I del citato testo
unico, per la determinazione del reddito d'impresa devono
essere indicati in apposito prospetto, qualora non
risultanti dal bilancio.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai
soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati non
hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria.
3. I contribuenti devono conservare per il periedo
previsto dall'art. 43, le certificazioni dei sostituti
d'imposta, nonche' i documenti probatori dei crediti di
imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla
dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o
dettraibili e ogni altro documento previsto dal decreto di
cui all'art. 8. Le certificazioni ed i documenti devono
essere esibiti o trasmessi su richiesta all'ufficio
competente ".
"Art. 2 (Certificazioni e documentazioni riguardanti la
dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche). - 1. L'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
sostituito dal seguente: "Art. 5 (Certificazioni e
documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche). - 1. I
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
devono conservare, per il periodo, indicato nell'art. 22,
il bilancio o il rendiconto, nonche' i relativi verbali e
relazioni, cui sono obbligati dal codice civile, da leggi
speciali o dallo statuto. I ricavi, i costi le rimanenze e
gli altri elementi necessari secondo le disposizioni del
capo VI del tiolo I del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto dle Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione
dell'imponibile devono essere indicati in apposito
prospetto qualora non risultanti dal bilancio o dal
rendiconto.
2. Gli enti indicati alla lettera c) del comma 1
dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio
relativo alle attivita' commerciali eventualmente
esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili
organizzazioni. Non sono obbligati alla conservazione del
bilancio le societa' semplici e le societa' o le
associazioni equiparate ne' gli enti non commerciali o che,
ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato
pe ril regime ordinario.
3. Le societa' e gli enti indicati alla lettera d) del
comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono considerare il
bilancio relativo alle attivita' esercitate nel territorio
dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono
obbligati alla conservazione del bilancio le societa'
semplici e le societa' o le associazioni equiparate ne' gli
enti non commerciali che non esercitano nel territorio
dello Stato attivita' commerciali o che, ammessi a regimi
contabili semplificati, non hanno optato per il regime
ordinario.
4. Le certificazioni dei sostituti d'imposta e i
documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi di cui agli articoli 110,
110-bis, 113 e 114 dle testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' ogni altro
documento precisto dal decreto di cui all'art. 8 devono
essere conservati per il periodo previsto dall'art. 43. Le
certificazioni e i documenti devono cssere esibiti a
trasmessi su richiesta, all'ufficio competente ".
"Art. 3 (Dichiarazione delle societa' semplici, in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate). - 1.
L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Dichiarazione delle societa' semplici, in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate). - 1. Le
societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita
semplice indicate nell'art. 5 del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e le
associazioni a esse equiparate a norma dello stesso
articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti
dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute
dai soci o dagli associati.
2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni
prescritte nel secondo comma dell'art. 1 e nel primo comma
dell'art. 4.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati
da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo
indicato nell'art. 22, il bilancio, composto dallo stato
patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite,
relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le
rimanenze e gli altri elementi necessari secondo le
disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la
determinazione dell'imponibile devono essere indicati in
apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.
4. Le disposizioni del comma 3, non si applicano ai
soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati non
hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria,
nonche' alle societa' semplici e alle societa' e
associazioni a esse equiparate.
5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per
il periodo previsto dall'art. 43, le certificazioni dei
sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di
imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla
dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o
detraibili, nonche' ogni altro documento previsto dal
decreto di cui all'art. 8. Le certificazioni e i documenti
devono essere esibiti o trasmessi, su richiesia,
all'ufficio competente ".
"Art. 8 (Disposizioni in materia di dichiarazioni e di
determinazione del reddito in base alle scritture
contabili). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica
29 settemare 1973, n. 600, sono apportale le seguenti
modificazioni:
a) (omissis);
b) nell'art. 38, terzo comma, le parole: "e dai
relativi allegati sono soppresse;
c) nell'art. 39, secondo comma, la lettera b) e'
abrogata".
(c) Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinino le norme generali
regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
 
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