Gazzetta n. 165 del 17 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 12 luglio 2000
Disposizione relativa alla libera prestazione di servizi delle imprese esercenti attivita' di pulizia stabilite in altri Stati appartenenti all'Unione europea.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 82, recante "Disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione", ed in particolare l'art. 1 della stessa, il quale riserva l'esercizio di tali attivita' alle sole imprese regolarmente iscritte nel registro ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (da intendersi oggi, a seguito dell'emanazione della legge 29 dicembre 1993, n. 580, "registro delle imprese") previa verifica dei requisiti previsti dalla legge medesima;
Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della predetta legge 25 gennaio 1994, n. 82, ed in particolare gli articoli 2 e 3 dello stesso, con cui si e' provveduto ad individuare i requisiti che devono essere posseduti dalle imprese per l'esercizio delle attivita';
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1999, n. 439, con il quale sono state introdotte tra l'altro alcune modifiche al predetto decreto 7 luglio 1997, n. 274;
Viste le disposizioni in merito alla libera prestazione di servizi di cui agli articoli 59 e seguenti del Trattato CEE (divenuti articoli 49 e seguenti a norma dell'art. 12 del Trattato di Amsterdam, ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209), disposizioni direttamente applicabili all'Italia e con riferimento alle quali la Corte di giustizia delle Comunita' europee ha emanato la sentenza 9 marzo 2000, causa C-358/98, per cui lo Stato italiano e' stato ritenuto essere venuto meno agli obblighi imposti dalle predette norme;
Visto l'art. 2197, terzo comma, del codice civile per cui l'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa e' tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese quando istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie;
Considerato che la disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 82 del 1994 va inserita nella piu' ampia cornice della disciplina codicistica del registro delle imprese, per cui, come da istruzioni gia' impartite da questo Ministero alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non e' richiesta l'iscrizione in detto registro se non in presenza sul territorio dello Stato della sede secondaria o di altre unita' locali di un'impresa estera;
Considerato altresi' necessario esplicitare ulteriormente la mancanza di obbligo di iscrizione nel registro delle imprese delle ditte localizzate in Stati appartenenti all'Unione europea, non aventi alcuna sede sul territorio nazionale, che svolgono in Italia l'attivita' di pulizia di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82;
Decreta:
Art. 1.
1. Le imprese che esercitano le attivita' disciplinate dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea non aventi alcuna sede o unita' locale sul territorio nazionale non sono soggette all'iscrizione prevista dall'art. 1 della legge medesima.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2000
Il Ministro: Letta
 
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