Gazzetta n. 163 del 14 luglio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
CIRCOLARE 15 giugno 2000, n. 22751 |
Adeguamento potenza motori (art. 28 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995). |
|
|
A tutte le Capitanerie di porto e p.c. Maricogecap R.I.N.A. Federcoopesca Lega pesca Agci Aicp Unci pesca
Con la circolare n. 65211816 del 6 novembre 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 1995) sono stati forniti elementi esplicativi in ordine a talune disposizioni del decreto ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995) concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca. Al fine di riscontrare i quesiti posti in ordine alla pratica attuazione dell'adeguamento della potenza motori di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 28 del decreto in oggetto, si ritiene di riformulare il testo contenuto nella richiamata circolare evidenziando in corsivo le modifiche introdotte. "Comma 2. Si applica alle nuove unita' da pesca per le quali la potenza motore "dichiarata" dal R.I.Na. deve essere intesa, in relazione all'effettiva portata degli accertamenti tecnici eseguiti conformemente ai pertinenti regolamenti da tale ente, come "certificata". Per i motori nuovi, da installarsi a bordo di nuove unita' o su navi esistenti in sostituzione di altro apparato, la potenza massima continuativa e' quella accertata e certificata dal R.I.Na. sul singolo esemplare e che rientra nel campo delle potenze ammesse dal R.I.Na. per quel tipo di motore. Per la determinazione del campo delle potenze sopraindicato, sara' cura dei costruttori o dei loro delegati in Italia sottoporre all'approvazione del suddetto Ente tecnico, per ciascun tipo di motore, i valori limite della potenza massima continuativa prevista per impiego su navi da pesca. Per motori di potenza massima dichiarata inferiore o uguale a 110 Kw,(150 CV) e cilindrata inferiore a 3.000 cm3 alimentati a benzina o 6.000 cm3 se diesel, l'accertamento della potenza non e' piu' richiesto, ed e' invece sostituito dalla certificazione del costruttore". "Comma 4. La finalita' di tale comma e' l'esclusione in qualsiasi caso di operazioni di taratura anche nei limiti del 30% di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1991, abrogato per effetto dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 luglio 1995. Per taratura si intende qualunque regolazione del motore al di fuori del campo delle potenze approvate dal R.I.Na. Per esigenze di ragionevolezza e limitatamente al periodo 1 gennaio - 14 settembre 1995 (data antecedente l'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 luglio 1995) oltre i nulla osta della scrivente Direzione generale sono da intendersi salvi quelli regolarmente rilasciati dalle autorita' marittime periferiche, le quali sono tenute a trasmettere a questa amministrazione, come prescritto, copia del verbale di riduzione della potenza ai fini del rilascio della licenza di pesca. Naturalmente si riconoscera' validita' alle autorizzazioni rilasciate prima del 15 settembre dalle autorita' marittime periferiche sempreche' le operazioni afferenti la taratura del motore risultino da data certa". La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il direttore generale della pesca e dell'acquacoltura Aulitto |
|
|
|