Gazzetta n. 163 del 14 luglio 2000 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI PISA |
DECRETO RETTORALE 19 giugno 2000 |
Modificazioni allo statuto dell'Universita'. |
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Il Rettore
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'U'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di Universita' e di ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art, 1; Visto lo statuto di ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come successivamente modificato ed integrato; Visto il regolamento di ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilita', emanato con decreto rettorale 29 aprile 1996, n. 599, ed in particolare l'art. 61; Vista la delibera del Senato accademico n. 292 del 28 aprile 2000, con la quale sono state approvate modifiche allo statuto di ateneo in particolare l'inserimento dell'art. 37 bis e dell'art. 48, comma 7; Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 127 del 2 maggio 2000 con la quale il Consiglio medesimo ha espresso parere favorevole alle modifiche sopracitate; Vista le rettorali prot. n. 03/3435 del 2 maggio 2000 e n. 03/3686 dell' 11 maggio 2000 con le quali le sopracitate modifiche di statuto sono state trasmesse al Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nel rispetto delle procedure previste dall'art. 6, commi 9 e 10 della legge 9 marzo 1989, n. 168; Vista la nota del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 18 maggio 2000, assunta al protocollo in data 30 maggio 2000, n. 21183, con la quale il Ministero comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche di statuto di cui sopra; Ritenuto: pertanto, di procedere alla emanazione delle modifiche in questione; Rilevata: inoltre, l'incompatibilita' fra gli articoli dello statuto interessati dalle modifiche apportate con il presente decreto e l'art. 61, commi 1, 2, 4, 7, 8 del regolamento di ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilita', nella parte in cui disciplina la composizione, le funzioni e la durata in carica del nucleo di valutazione interna; Ritenuto: pertanto, necessario procedere, nel contesto del medesimo provvedimento, all'adeguamento del sopracitato articolo 61 alle norme statutarie; Ritenuto: che, ai fini della suddetta modifica di mero adeguamento normativo a norma statutaria relativamente alla quale e' gia' stato acquisito il parere del MURST, non trovi applicazione la procedura di cui all'art. 73 "Entrata in vigore e abrogazione di norme" del regolamento di ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilita'; Decreta: Art. 1. 1. Allo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le seguenti modifiche. |
| Art. 2. 1. Dopo l'art. 37 e' aggiunto il seguente articolo 37 bis: 1. Per le funzioni di valutazione interna dell'efficienza, dell'efficacia e della qualita' della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e' istituito il nucleo di valutazione di ateneo. 2. Il nucleo di valutazione e' formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri di cui uno e' uno studente e almeno tre sono studiosi ed esperti, anche esterni all'ateneo, del campo della valutazione, in particolare del rendimento dei pubblici servizi, dell'organizzazione e gestione aziendale, dell'andamento delle procedure amministrative, della produttivita' e qualita' delle attivita' didattiche e di ricerca. 3. Il nucleo di valutazione dura in carica quattro anni ed e' nominato dal rettore, sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione. Il decreto di nomina designa il presidente del nucleo. 4. Il nucleo di valutazione svolge tutte le funzioni assegnategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo, operando in confonnita' alle disposizioni ivi contenute. Il nucleo gode di autonomia operativa e di accesso a tutti i dati dell'ateneo. Risponde esclusivamente al rettore. 2. All'art. 48 sono apportate le seguenti modifiche: Dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma 7 "La posizione di rettore, prorettore, membro del senato accademico o del consiglio di amministrazione, dirigente amministrativo, e' incompatibile con quella di membro del nucleo di valutazione di ateneo. Tale incompatibilita' non si applica agli studenti.". |
| Art. 3. 1. Per effetto delle modifiche di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del presente decreto, il regolamento di ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilita', emanato con dcreto rettorale 29 aprile 1996, n. 599, e' modificato come risulta dal comma seguente. 2. All'art. 61 sono apportate le seguenti modifiche: Al comma 1, dopo le parole "dei costi e dei rendimenti", e' inserita la seguente frase "della produttivita' della ricerca e della didattica, degli interventi di sostegno al diritto allo studio". Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "Il nucleo di valutazione interna e' costituito con decreto del rettore ed e' composto dal presidente e da un numero minimo di cinque e un numero massimo di nove membri, anche esterni all'ateneo, designati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, di cui uno e' uno studente e tre sono studiosi ed esperti". Al comma 4 , dopo la frase "e' altresi' comunicata al Ministero dell'Universita', al consiglio universitario nazionale , alla conferenza dei rettori delle universita' italiane, per i fini di cui all'art. 5, comma 23, della legge 537/93, nonche' al comitato provinciale della pubblica amministrazione" e' aggiunta la seguente dizione "e al comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario". Il comma 7 e' abrogato. Per effetto della suddetta modifica, il comma 8 diviene comma 7. Al comma 2, la frase ",nella composizione integrata di cui al comma 7, dura in carica 3 anni" e' eliminata. Al comma 7, dopo la dizione "Il Nucleo di valutazione interna" e' aggiunta la seguente frase "dura in carica 4 anni". |
| Art. 4. 1. Per effetto delle modifiche di cui all'articolo precedente il nuovo testo dell'art. 61 del regolamento di ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilita' e' il seguente: 1. E' istituito, ai sensi dell'art. 37 dello statuto, il nucleo di valutazione interna per la verifica, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, della produttivita' della ricerca e della didattica, degli interventi di sostegno di diritto allo studio, della realizzazione degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse, delle imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa dell'amministrazione centrale dell'Universita' e degli altri centri di spesa. Esso esegue altresi' rilevazioni periodiche, anche a campione, sullo svolgimento dell'azione amministrativa e contabile, anche ai fini di cui all'art. 70 del presente regolamento. 2. Il nucleo di valutazione interna e' costituito con decreto del rettore ed e' composto dal presidente e da un numero minimo di cinque e un numero massimo di nove membri, anche esterni all'ateneo, designati dal senato accademico e dal consiglio di ammimstrazione, di cui uno e' uno studente e tre sono studiosi ed esperti. 3. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al rettore, cui riferisce trimestralmente; puo' proporre, nella relazione generale di cui al comma 4, gli opportuni adeguamenti dell'azione amministrativa e contabile e le conseguenti modifiche del presente regolamento. Esso determina almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di governo dell'Universita', ivi compreso il consiglio degli studenti per la parte riguardante i servizi amministrativi connessi alle attivita' didattiche, i parametri di riferimento del controllo; ha accesso ai documenti amministrativi e puo' richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni a tutti gli uffici e centri di spesa. 4. Entro il 31 marzo di ogni anno al nucleo di valutazione sono fatti pervenire i risultati della gestione di Ateneo e dei centri di spesa relativi all'esercizio trascorso. Il nucleo formula nei quindici giorni successivi le proprie osservazioni in una relazione generale che deve accompagnare il conto consuntivo, nella quale e' riepilogato l'esito dei controlli effettuati. La relazione del nucleo e' pubblicata sul bollettino ufficiale dell'Universita' ed e' altresi' comunicata al Ministero dell'universita', al Consiglio universitario nazionale, alla conferenza dei rettori delle Universita' italiane per i fini di cui all'art. 5, comma 23, della legge 537/1993, nonche' al comitato provinciale della pubblica amministrazione e al comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. 5. Le decisioni relative alla ripartizione delle risorse ai centri di spesa in sede di formazione di bilancio annuale di Ateneo devono essere prese anche tenendo conto dei risultati delle verifiche di cui al presente articolo. 6. Delle suddette verifiche si deve altresi' tener conto ai fini della eventuale adozione nei confronti del direttore amministrativo e dei dirigenti amministrativi dei provvedimenti di cui all'art. 37 dello statuto; e all'art. 20 del decreto legislativo 29/1993. 7. Il nucleo di valutazione interna dura in carica quattro anni. Art. 4. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entreranno in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione. 2. Il presente decreto sara' pubblicato altresi' nel bollettino ufficiale dell'Universita' di Pisa. Pisa, 19 giugno 2000 Il rettore: Modica |
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