Gazzetta n. 162 del 13 luglio 2000 (vai al sommario)
LEGGE 22 giugno 2000, n. 193
Norme per favorire l'attivita' lavorativa dei detenuti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali, le parole: "si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663." sono sostituite dalle seguenti: "si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.".
2. Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: "3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria providenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero. 3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 8
novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative
sociali), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 4 (Persone svantaggiate). - 1. Nelle cooperative
che svolgono le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), si considerano persone svantaggiate gli
invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di
ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli
alcolisti, i minori in eta' lavorativa in situazioni di
difficolta' familiare, le persone detenute o internate
negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati
ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano
inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro edella previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanita', con il Ministro
dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali,
sentita la commissione centrale per le cooperative
istituita dall'art. 18 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono
costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della
cooperativa e, compatibilmente con il loro stato
soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La
condizione di persona svantaggiata deve risultare da
documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,
fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per
l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale
dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla
retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui
al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui
al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle
cooperative sociali relativamente alle retribuzioni
corrisposte alle persone detenute o internate negli
istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali
psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e
internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale
individuata ogni due anni con decreto del Ministero della
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi
contributivi di cui al presente comma si applicano per un
ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione
dello stato di detenzione".



 
Art. 2

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attivita' produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria dovra' essere definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 4, comma 3-bis, della citata
legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dall'art. 1,
comma 2, della legge qui pubblicata, si veda la nota
all'art. 1.



 
Art. 3

1. Sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attivita' formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.
 
Art. 4

1. Le modalita' ed entita' delle agevolazioni e degli sgravi di cui all'articolo 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, con apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
 
Art. 5

1. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il dodicesimo comma e' inserito il seguente: "Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunita' di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attivita' lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica".
2. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il sedicesimo comma e' inserito il seguente: "Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonche' per l'assunzione della qualita' di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacita' derivanti da condanne penali o civili".
3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presenta ogni anno al Parlamento una relazione sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attivita' lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali. La relazione contiene altresi' una specifica valutazione sull'idoneita' degli spazi destinati a tali finalita'.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 20 (Lavoro). - Negli istituti penitenziari devono
essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e
degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi
di formazione professionale. A tal fine, possono essere
istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da
imprese pubbliche o private e possono essere istituiti
corsi di formazione professionale organizzati e svolti da
aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate
con la regione.
Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed
e' remunerato.
Il lavoro e' obbligatorio per i condannati e per i
sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola
e della casa di lavoro.
I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di
cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario
possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a
finalita' terapeutiche.
L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario
devono riflettere quelli del lavoro nella societa' libera
al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione
professionale adeguata alle normali condizioni lavorative
per agevolarne il reinserimento sociale.
Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener
conto esclusivamente dell'anzianita' di disoccupazione
durante lo stato di detenzione o di internamento, dei
carichi familiari, della professionalita', nonche' delle
precedenti e documentate attivita' svolte e di quelle a cui
essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con
l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime
di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis della
presente legge.
Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno
dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate
in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra
per qualifica o mestiere.
Per la formazione delle graduatorie all'interno delle
liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per il
collocamento, e' istituita, presso ogni istituto, una
commissione composta dal direttore, da un appartenente al
ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di
polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale
educativo, eletti all'interno della categoria di
appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato
dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul
piano nazionale, da un rappresentante designato dalla
commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente
competente e da un rappresentante delle organizzazioni
sindacali territoriali.
Alle riunioni della commissione partecipa senza potere
deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli
internati, designato per sorteggio secondo le modalita'
indicate nel regolamento interno dell'istituto.
Per ogni componente viene indicato un supplente eletto
o designato secondo i criteri in precedenza indicati.
Al lavoro all'esterno, si applicano la disciplina
generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonche'
l'art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si
applica la disciplina generale sul collocamento.
Le amministrazioni penitenziarie, centrali e
periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti
pubblici o privati o cooperative sociali interessati a
fornire a detenuti o internati opportunita' di lavoro. Le
convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di
svolgimento dell'attivita' lavorativa, la formazione e il
trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza
pubblica.
Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga
alle norme di contabilita' generale dello Stato e di quelle
di contabilita' speciale, possono, previa autorizzazione
del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle
lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore
al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei
prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato
all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto.
I detenuti e gli internati che mostrino attitudini
artigianali, culturali o artistiche possono essere
esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad
esercitare per proprio conto, attivita' artigianali,
intellettuali o artistiche.
I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni
tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.
La durata delle prestazioni lavorative non puo'
superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia
di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il
riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai
detenuti e agli internati che frequentano i corsi di
formazione professionale di cui al comma primo e'
garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la
tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle
disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.
Agli effetti della presente legge, per la costituzione
e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonche' per
l'assunzione della qualita' di socio nelle cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si
applicano le incapacita' derivanti da condanne penali o
civili.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e
giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione
circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge
relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.".
- Per l'argomento della legge 8 novembre 1991, n. 381,
vedasi in nota all'art. 1.



 
Art. 6

1 . All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e per lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3157):
Presentato dal sen. Smuraglia ed altri il 19 marzo
1998.
Assegnato alla 11a commissione (Lavoro), in sede
referente, il 26 marzo 1998 con pareri delle commissioni
1a, 2a, 5a e 6a.
Esaminato dalla 11a commissione l'8, 29 aprile 1998; il
6, 12, 14 maggio 1998; il 3, 16 giugno 1998; il 22
settembre 1998; il 3, 5, 10, 12 novembre 1998;
l'11 febbraio 1999.
Relazione scritta annunciata il 16 febbraio 1999 (atto
n. 3157/A - relatore sen. Duva).
Esaminato in aula il 22, 27 aprile 1999 e approvato il
27 aprile 1999.
Camera dei deputati (atto n. 5967):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede
referente, il 3 maggio 1999 con pareri delle commissioni I,
II, V, VI e X.
Esaminato dalla XI commissione il 23 giugno 1999; il
14, 28 settembre 1999; il 13 ottobre 1999; il 30 novembre
1999; l'11 gennaio 2000.
Esaminato in aula il 12 maggio 2000 e approvato, con
modificazioni, il 24 maggio 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 3157/B):
Assegnato alla 11a commissione (Lavoro), in sede
deliberante, il 30 maggio 2000 con pareri delle commissioni
1a, 2a, 5a e 6a.
Esaminato dalla 11a commissione, in sede deliberante,
il 1, 7 giugno 2000.
Nuovamente assegnato alla 11a commissione (Lavoro), in
sede referente, il 7 giugno 2000 con pareri delle
commissioni 1a, 2a, 5a, 6a.
Esaminato dalla 11a commissione, in sede referente, il
7, 8 giugno 2000.
Esaminato in aula e approvato il 14 giugno 2000
 
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