Gazzetta n. 162 del 13 luglio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 5 giugno 2000 |
Scioglimento della societa' cooperativa edilizia "G. Matteotti", societa' cooperativa edilizia a responsabilita' limitata tra i lavoratori di Bisceglie che non siano proprietari di case di abitazione in Bisceglie, e nomina del commissario liquidatore. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori; Visto il verbale ispettivo del 24 ottobre 1998 redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della societa' cooperativa edilizia "G. Matteotti", societa' cooperativa edilizia a responsabilita' limitata tra i lavoratori di Bisceglie che non siano proprietari di case di abitazione, con sede in Bisceglie (Bari); Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore; Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente; Decreta: Art. 1. La societa' cooperativa edilizia "G. Matteotti" societa' cooperativa edilizia a responsabilita' limitata tra i lavoratori di Bisceglie che non siano proprietari di case di abitazione, con sede in Bisceglie (Bari) alla piazza V. Emanuele n. 34, costituita in data 30 settembre 1965 con atto a rogito del notaio dott. Enrico De Martino di Barletta (Bari), omologato dal tribunale di Trani con decreto 9 novembre 1965, e' sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Lanfranco Cacciapuoti residente in Bari, alla via M. Troisi n. 67, ne e' nominato commissario liquidatore. |
| Art. 2. Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 giugno 2000 p. Il Ministro: Piloni |
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