Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2000 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 25 maggio 2000 |
Riclassificazione delle zone svantaggiate, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. (Deliberazione n. 42/2000). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 1988), il cui art. 9, comma 5, definisce la misura dei contributi che i datori di lavoro agricolo devono versare per il proprio personale dipendente occupato nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica", in particolare l'art. 11, comma 27, in cui vengono fissate le misure delle agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale"; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, concernente: "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), in particolare l'art. 27, comma 16, punto 1, relativo all'inserimento delle regioni Abruzzo e Molise tra le zone che possono beneficiare delle agevolazioni previste per le regioni dell'obiettivo 1; Vista la proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di riclassificazione delle zone agricole svantaggiate trasmessa con nota n. 50501, del 28 marzo 2000, e l'allegato elenco di comuni individuati sulla base della metodologia di classificazione adottata; Vista la nota dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 24716 del 28 marzo 2000, con la quale l'Istituto stima in 852.1 miliardi l'impatto finanziario per il 2000 della sopracitata proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali; Tenuto conto che tale importo risulta in linea con le previsioni di bilancio relative al corrente anno e che comunque sara' opportuno assicurare il monitoraggio dei costi della presente delibera; Tenuto conto che la proposta prevede che una superficie non superiore a 32.000 Kmq sia individuata dalle regioni e che comunque a seguito di tale delimitazione la superficie svantaggiata complessiva non potra' eccedere i 246.000 Kmq; Considerato necessario consentire all'Istituto nazionale della previdenza sociale di conoscere tempestivamente i livelli contributivi da applicare alle aziende agricole per l'anno in corso al fine di evitare intralci nelle attivita' di riscossione da parte dell'Istituto; Ritenuto opportuno consentire alle regioni, al fine di tener conto di condizioni di svantaggio localmente rilevante, di integrare e modificare parzialmente la delimitazione proposta dal Ministero delle politiche agricole e forestali; Ritenuto che gli adeguamenti proposti dalle regioni non possano determinare una crescita del costo del provvedimento rispetto a quanto previsto nella citata proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali; Considerato che la previsione di una quota a delimitazione regionale rendera' necessario che questo Comitato si pronunci nuovamente sulla proposta di delimitazione definitiva; Visto il concerto dei Ministri del tesoro, espresso con nota n. 3392, del 21 aprile 2000, e del lavoro espresso con nota n. 76437/G/38, del 24 maggio 2000; Tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 4 aprile 2000; Udita la relazione del Ministro delle politiche agricole e forestali che tra l'altro comunica che nel corso della definizione della proposta sono state sentite le organizzazioni sindacali di categoria; Delibera: Nelle aree svantaggiate ai sensi dell'art. 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, si applica il livello di contributi agricoli unificati di seguito indicato: aree di montagna particolarmente svantaggiate: 30% del livello ordinario; altre aree svantaggiate: 60% del livello ordinario. Si definiscono aree di montagna particolarmente svantaggiate quelle aree relative ai comuni nei quali oltre il 50% della superficie totale e' posto ad altitudine di almeno 500 mt sul livello del mare o con acclivita' superiore ai 20 gradi, in cui il rapporto fra reddito lordo standard e unita' di lavoro agricolo non superi il 120% della media comunitaria. Si considerano comunque particolarmente svantaggiate quelle aree di montagna in cui il rapporto fra reddito lordo standard e superficie agricola utilizzata sia pari o inferiore al 75% della media nazionale. Rientrano fra le altre aree svantaggiate: aree montane, come sopra definite in ordine ai parametri altimetrici e clivometrici, che presentino un rapporto fra reddito lordo standard ed unita' di lavoro agricolo superiore al 120% della media comunitaria e un rapporto tra reddito lordo standard e superficie agricola utilizzata non inferiore al 75% della media nazionale; comuni non montani nei quali almeno il 30% della superficie totale presenta una acclivita' superiore a 5 gradi sempre che il rapporto tra reddito lordo standard e unita' di lavoro agricolo non superi il 120% della media comunitaria o che il rapporto tra reddito lordo standard e superficie agricola utile sia pari o inferiore al 75% della media nazionale; altri comuni non montani nei quali il tasso di occupazione in agricoltura sia pari ad almeno il doppio della media nazionale e nei quali si registri un tasso di disoccupazione di oltre il doppio rispetto alla media nazionale; i comuni rientranti nelle aree dell'obiettivo 1, compresi l'Abruzzo e il Molise; i comuni rientranti in zone previste ai fini dell'ob. 5b, del regolamento CEE n. 2081 del 20 luglio 1993, ad esclusione dei comuni i cui territori per la totalita' del proprio territorio si trovino al di sotto dei 500 mt sul livello del mare e presentino acclivita' inferiore ai 5 gradi. I comuni possono essere inclusi fra le aree svantaggiate per la totalita' del loro territorio o soltanto per una parte. Si considerano comunque totalmente inclusi: i comuni in cui le zone montane come sopra definite coprono oltre il 50% della superficie comunale; i comuni rientranti nelle aree dell'obiettivo 1; i comuni svantaggiati perche' individuati ai fini dell'obiettivo 5b; i comuni svantaggiati in relazione alle condizioni di disoccupazione. Si prende atto dell'elenco dei comuni svantaggiati predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali attraverso l'applicazione dei criteri sopra indicati e trasmesso unitamente alla proposta di riclassificazione. Al fine di tener conto di condizioni di svantaggio localmente rilevanti, alle indicazioni contenute nell'elenco potranno essere apportate modificazioni e specificazioni da parte delle regioni. Le decisioni regionali di modifica delle aree svantaggiate, come proposte dal Ministero delle politiche agricole e forestali, saranno trasmesse entro cinque mesi dall'approvazione della presente delibera al Ministero delle politiche agricole e forestali, che entro il mese successivo, seguendo la procedura prevista dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, trasmettera' al CIPE la proposta di delimitazione definitiva, comprensiva dell'individuazione delle aree dei comuni da dichiarare parzialmente svantaggiati. Le modifiche proposte dalle regioni avranno natura compensativa e non potranno determinare un onere piu' elevato rispetto a quello stimato nella proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali. Eventuali maggiori costi conseguenti alla delimitazione regionale rimangono a carico dei bilanci delle rispettive regioni. Per quelle regioni che non avranno trasmesso al Ministero delle politiche agricole e forestali alcuna comunicazione di variazione nei termini sopra indicati, la proposta di delimitazione definitiva sara' formulata dal Ministro delle politiche agricole e forestali adottando la procedura prevista dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. Entro il prossimo mese di ottobre l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunichera' al Ministero delle politiche agricole e forestali, che informera' il CIPE e ne terra' conto ai fini delle proposta di riclassificazione definitiva, l'entita' delle minori entrate conseguenti all'attuazione della presente delibera, al fine di verificare che il loro andamento sia in linea con le stime di costo di cui alla nota dell'Istituto nazionale della previdenza sociale citata in premessa. La riclassificazione ha effetto a partire dal 1 gennaio 2000. Gli effetti economici operano interamente fino dal primo anno per le aree che non subiscono variazioni e per le aree dell'obiettivo 1. Per le altre aree, l'adeguamento al nuovo livello avverra' nell'arco del quadriennio 2001-2004, con incrementi o decrementi che per ciascun anno saranno pari al 25% della variazione totale. La revisione della classificazione delle zone agricole svantaggiate di cui alla presente delibera verra' effettuata con cadenza quinquennale a decorrere dal 1 gennaio 2000. Al fine di realizzare un'utile circolazione dell'informazione fra le amministrazioni centrali interessate e le regioni e di favorire l'utilizzo di criteri e metodi il piu' possibile uniformi in vista della delimitazione definitiva e' istituito, nell'ambito della commissione attivita' produttive del CIPE, un gruppo di lavoro con la partecipazione di rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero del lavoro, del Ministero del tesoro e bilancio, delle regioni e con il supporto tecnico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale di statistica. Il Ministero delle politiche agricole e forestali si fara' carico degli adempimenti comunitari susseguenti alla presente delibera. Roma, 25 maggio 2000 Il Presidente delegato: Visco Registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 2000 Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 105 |
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