Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2000 (vai al sommario)
CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI E STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI (EX ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281)
PROVVEDIMENTO 2 marzo 2000
Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane in materia di obbligo di frequenza delle attivita' formative in attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che prevede che la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
Vista la proposta di accordo in oggetto, trasmessa il 25 febbraio 2000 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 68, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni relative all'obbligo di frequenza d'attivita' formative;
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante norme in materia di promozione dell'occupazione;
Visto l'accordo per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei per l'impiego sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 1999 n. 200/C.U);
Visto lo schema di regolamento di attuazione dell'art. 68, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 di disciplina degli adempimenti statali in materia di obbligo formativo, sul quale questa Conferenza in data odierna ha espresso parere;
Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, espresso nel corso di questa seduta, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del richiamato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce

il seguente accordo, nei termini sottoindicati:
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane:
Considerata la necessita' di stabilire un forte coordinamento fra istituzioni regionali e enti locali coinvolti nell'esercizio delle attivita' finalizzate al potenziamento della crescita culturale e professionale dei giovani, nonche' nella gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
Ritenuto che per la realizzazione degli obiettivi fissati dalle leggi vigenti, relativi alla creazione di un sistema integrato scuola - lavoro, per la formazione dei giovani, risulta utile e necessario fissare criteri di riferimento univoci per tutto il territorio nazionale, in particolare in materia di assolvimento dell'obbligo di frequenza di attivita' formative;
Considerato che tale obbligo puo' essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione sia nel sistema di istruzione scolastica, che in quello della formazione professionale di competenza regionale nonche' nell'esercizio dell'apprendistato;
Considerata la complessita' e la rilevanza dell'intervento per il quale si ritiene indispensabile una program-mazione concordata fra tutti i soggetti coinvolti ed una concertazione interistituzionale volta ad ottimizzare l'utilizzazione delle risorse a disposizione;
Convengono:
sui seguenti obiettivi relativi all'attuazione dell'obbligo di frequenza di attivita' formative previsto dall'articolo 68, della legge 17 maggio 1999, n. 144:
l'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attivita' formative, che puo' essere assolto anche nel sistema di formazione professionale regionale, e' da considerarsi un obiettivo primario e condiviso da parte di tutti i soggetti titolari di poteri decisionali in materia;
i percorsi regionali di formazione, che si articolano in cicli formativi, devono assicurare anche misure di accompagnamento volte a favorire l'inserimento professionale dei giovani tenendo conto delle peculiarita' occupazionali locali;
assicurare la diffusione di standard formativi omogenei in tutto il territorio nazionale ed adeguatamente certificati secondo le modalita', i tempi e i criteri fissati nel regolamento citato in premessa;
individuare percorsi formativi personalizzati che tengano conto delle specificita' del soggetto nonche' delle specifiche esigenze dei soggetti portatori di handicap per i quali devono essere previste anche misure adeguate di sostegno volte a consentire la loro partecipazione alle iniziative di formazione;
provvedere alla creazione di un sistema di rete di comunicazione, operante a livello regionale e interregionale, di notizie e informazioni utili per i giovani soggetti ad obbligo formativo fra scuole, agenzie formative e i servizi per l'impiego; quest'ultimi, nell'ambito delle loro competenze, predispongono misure idonee ad individuare percorsi formativi personalizzati;
individuare le modalita' di assolvimento dell'obbligo formativo nell'apprendistato;
promuovere intese fra regioni, province delegate e amministrazioni scolastiche volte a favorire l'integrazione fra percorsi scolastici e di formazione professionale;
provvedere alla creazione di un sistema di monitoraggio effettuato dalle regioni, province e comuni sulla realizzazione degli interventi, sul livello qualitativo dei cicli formativi svolti nonche' sull' incidenza dei medesimi sui livelli occupazionali.
Gli obiettivi sopra individuati sono realizzati con le modalita' di cui al documento allegato al presente accordo che ne costituisce parte integrante.
Roma, 2 marzo 2000
Il Presidente
Bellillo

Il segretario della Conferenza Stato-regioni
Carpani

Il segretario della Conferenza
Stato-regioni e autonomie locali
Granelli
 
Allegato tecnico

Paragrafo 1: Assolvimento dell'obbligo formativo nella formazione professionale.

1. L'obbligo di frequenza di attivita' formative, di seguito denominato obbligo formativo puo' essere assolto nel sistema di formazione professionale regionale attraverso la frequenza delle attivita' formative disciplinate dalla vigente legislazione.
2. I percorsi regionali di formazione rivolti all'assolvimento dell'obbligo formativo si articolano attraverso i cicli formativi previsti dalla legislazione vigente in materia. A conclusione di ciascun ciclo devono essere certificate le competenze acquisite, che costituiscono titolo per l'accesso ai cicli successivi omogenei o credito per l'accesso a cicli diversi o per la transizione nel sistema di istruzione o nell'esercizio dell'apprendistato, fatta salva la possibilita' di certificazione, ad istanza degli interessati, di specifiche competenze acquisite con la frequenza dei corsi per periodi piu' brevi.
3. L'accesso ai cicli della formazione e' garantito a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione ed e' consentito sulla base delle conoscenze, competenze e capacita' possedute dai singoli e sulla base del riconoscimento di crediti formativi acquisiti attraverso percorsi scolastici e formativi precedenti e/o esperienze di apprendistato e di lavoro. A tal fine le agenzie formative predispongono moduli di accoglienza comprensivi di un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacita', competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi. I percorsi formativi saranno programmati tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali, al fine di garantire una maggiore corrispondenza con le politiche di sviluppo locale e con le esigenze del mercato del lavoro.
4. Per conseguire una qualifica professionale valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo i percorsi di formazione professionale da frequentare non possono avere durata complessiva inferiore a due anni, salvo il riconoscimento di eventuali crediti. Il conseguimento della qualifica puo' dare accesso ad un successivo ciclo di specializzazione.
5. Al fine diffondere standard formativi omogenei a livello nazionale, nella strutturazione dei percorsi formativi si persegue l'obiettivo dello sviluppo di competenze di base, di competenze tecnico-professionali e di competenze trasversali anche mediante le attivita' di tirocinio, al fine di realizzare un percorso educativo unitario.
6. I percorsi formativi devono inoltre assicurare misure di accompagnamento finalizzate a favorire l'inserimento professionale in relazione al contesto lavorativo locale. I percorsi formativi saranno programmati tenendo conto anche delle indicazioni provenienti dagli enti locali.
7. Le agenzie di formazione svolgono verifiche in itinere e finali per accertare il conseguimento delle competenze di cui al punto 5.
8. Nei percorsi per l'assolvimento dell'obbligo formativo devono essere create condizioni didattiche e logistiche tali da consentire a soggetti svantaggiati e portatori di handicap di fruire a pieno titolo delle opportunita' formative. A tale scopo devono essere adottate modalita' di personalizzazione dei percorsi ed offerti moduli e servizi di sostegno.
9. Le agenzie formative, sulla base degli indirizzi espressi dalle regioni o dalle province delegate adottano sistemi di valutazione della qualita' dell'offerta formativa erogata e percepita nei suoi esiti.
10. Le regioni o le province delegate regolamentano i tempi e le modalita' di comunicazione tra le scuole, le agenzie formative e i servizi per l'impiego competenti per territorio, di seguito denominati servizi per l'impiego, delle informazioni relative ai giovani soggetti a obbligo formativo che abbandonano il percorso scolastico o formativo.
11 . Per i giovani soggetti ad obbligo formativo che si trovano in condizione lavorativa con contratto diverso dall'apprendistato le regioni o le province delegate programmano specifiche attivita' formative finalizzate all'assolvimento dell'obbligo anche sulla base di intese con le istituzioni scolastiche. Nell'ambito del modulo di accoglienza di cui al punto 3 verranno definite le modalita' di frequenza del percorso formativo.

Paragrafo 2: Assolvimento dell'obbligo nell'apprendistato.

1. L'obbligo formativo puo' essere assolto all'interno del percorso di apprendistato come disciplinato dall'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche e dai provvedimenti attuativi.
2. Nei percorsi di apprendistato rivolti ai giovani soggetti ad obbligo formativo vengono organizzati, per la durata di almeno 120 ore annue, moduli aggiuntivi di sostegno finalizzati al consolidamento ed all'eventuale recupero delle conoscenze e delle competenze di base e trasversali sulla base dell'accertamento delle competenze possedute dagli apprendisti e dell'individuazione dei fabbisogni formativi. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano la ripartizione di tale monte ore tra formazione esterna e formazione sul luogo di lavoro, assicurando comunque alla prima un congruo numero di ore.
3. Per i soggetti portatori di handicap devono essere create condizioni didattiche, educative, organizzative e logistiche tali da assicurare la frequenza a pieno titolo delle opportunita' formative in funzione del successo formativo. A tale scopo devono essere adottate modalita' di personalizzazione dei percorsi, e devono essere offerti moduli e servizi di sostegno.
4. Allo scopo di facilitare a livello locale l'incontro tra domanda e offerta, i servizi per l'impiego decentrati organizzano apposite banche-dati contenenti i curricoli dei giovani che desiderano assolvere l'obbligo formativo in apprendistato e le relative richieste di assunzione delle imprese.
5. La cessazione dal rapporto di lavoro in apprendistato va quanto prima comunicata ai Servizi per l'impiego, che contattano i giovani a fini di orientamento.

Paragrafo 3: Organizzazione dei servizi per l'impiego.

1. I servizi per l'impiego predispongono, relativamente alle funzioni di loro competenza, una anagrafe regionale contenente i dati dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico.
2. Le regioni, le province delegate ed i comuni disciplinano, relativamente alle funzioni di loro competenza, la costituzione delle banche dati e le modalita' di scambio di informazioni tra i servizi per l'impiego decentrati, gli assessorati alla formazione, le agenzie formative e le scuole per favorire l'orientamento dei giovani e la predisposizione di una adeguata offerta formativa.
3. I servizi per l'impiego convocano, per un colloquio di informazione e di orientamento, i giovani soggetti ad obbligo formativo e che hanno comunicato l'intenzione di abbandonare il percorso scolastico o formativo, ovvero hanno cessato di frequentare la scuola o le attivita' formative.
4. I colloqui di informazione ed orientamento sono finalizzati:
a) ad individuare le competenze, le capacita', le attitudini e gli interessi dei giovani;
b) ad informare i giovani sulle opportunita' formative e di lavoro in apprendistato esistenti sul territorio, nonche' sugli interventi per il sostegno finanziario alla frequenza formativa;
c) ad assicurarne l'iscrizione ad un percorso di formazione professionale qualora il giovane non risulti gia' assunto come apprendista.
5. Al fine di assicurare la personalizzazione dell'intervento orientativo i servizi per l'impiego decentrati nominano un tutor per i giovani di cui al punto 3. Il tutor esegue il monitoraggio del percorso formativo dei giovani provvedendo anche a contattare le famiglie o ad attivare altri servizi di intervento sociale ove ritenuto necessario.

Paragrafo 4: Interazione fra istruzione e formazione professionale.

1. Le regioni e le province delegate, promuovono con l'amministrazione scolastica apposite intese per promuovere l'integrazione tra i percorsi scolastici e di formazione professionale. Attraverso tali intese vengono:
a) progettate iniziative di formazione integrata tra scuole e agenzie di formazione professionale;
b) stabiliti il valore dei crediti formativi maturati presso la formazione professionale a tempio pieno oppure all'interno dell'apprendistato per il rientro nei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore ed il valore dei crediti formativi maturati presso la scuola secondaria ai fini del passaggio al sistema di formazione professionale o all'apprendistato.

Paragrafo 5: Certificazioni finali.

1. L'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attivita' formative mediante conseguimento della qualifica professionale e' attestato con apposita nota inserita nelle certificazioni rilasciate. In tutti gli altri casi di assolvimento dell'obbligo formativo all'interno del sistema della formazione professionale regionale o nell'esercizio dell'apprendistato l'attestazione e' rilasciata secondo modelli approvati con decreto adottato d'intesa tra i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-citta' ed autonomie locali.

Paragrafo 6: Monitoraggio della legge.

1. Le amministrazioni regionali predispongono entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sull'attuazione dell'obbligo formativo sotto l'aspetto quantitativo e sul suo impatto sull'utenza e sull'offerta formativa, ai fini dell'elaborazione da parte del Governo, con l'assistenza tecnica dell'Isfol, di una relazione generale sull'attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Paragrafo 7: Esercizio progressivo delle funzioni.

1. Le funzioni amministrative oggetto del presente atto di indirizzo e coordinamento si attuano progressivamente a partire dall'anno 2000 per tutti i giovani residenti nel territorio nazionale che:
a) nell'anno 2000 compiono 15 anni ed hanno assolto all'obbligo di istruzione;
b) nell'anno 2001 compiono 15 anni e 16 anni;
c) a decorrere dall'anno 2002 compiono 15 anni, 16 anni e 17 anni.
 
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