Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |
DECRETO 20 giugno 2000 |
Ammissione di progetti di ricerca applicata e di formazione professionale agli interventi previsti dalle leggi 17 febbraio 1982, n. 46, e 5 agosto 1988, n. 346. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento di ricerca
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168: "Istituzione del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"; Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalita' ivi specificate; Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca; Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire; Visto il decreto ministeriale n. 253 Ric. del 15 febbraio 1995, di nomina del comitato tecnico scientifico, confermato con decreto n. 435 Ric. del 27 febbraio 1998, e successivamente modificato con decreto n. 993 Ric. del 10 luglio 1998; Viste le deliberazioni Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 281 del 29 aprile 1994 e n. 302 del 9 giugno 1995; Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori"; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: "Nuove modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata"; Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997 n. 954, e i relativi esiti istruttori; Viste le relazioni e le delibere trasmesse dal San Paolo IMI S.p.a., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende in data anteriore al 19 dicembre 1997; Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico nella riunione del 2 marzo 2000, di cui ai punti 5 e 7 del resoconto sommario; Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o e' in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999 concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo; Considerato che le domande oggetto del presente decreto sono state presentate prima del 3 gennaio 2000 e, pertanto, ai sensi della circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2000, l'Istituto San Paolo IMI S.p.a. assicurera' la gestione della complessiva attivita' contrattuale; Decreta: Art. 1. I seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalita' per ciascuno indicate: ----> vedere Progetti di ricerca da pag. 33 a pag. 54 della G.U. <--- - |
| Art. 2. Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni: Per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facolta' per l'istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988. Altresi', ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La durata del progetto potra' essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto. |
| Art. 3. L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sara' determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere gravera' sulle residue disponibilita' derivanti dal capitolo 7507. |
| Art. 4. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in L. 60.146.942.000 e graveranno sulle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 giugno 2000 Il direttore generale: Criscuoli |
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