Gazzetta n. 160 del 11 luglio 2000 (vai al sommario) |
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LEGGE 22 giugno 2000, n. 190 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone, fatto a Skopje il 21 gennaio 1998. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone, fatto a Skopje il 21 gennaio 1998.
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5461): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il 1 dicembre 1998. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 dicembre 1998 con pareri delle commissioni I, V e VII. Esaminato dalla III commissione il 13 ed il 27 ottobre 1999. Esaminato in aula il 29 novembre 1999 ed approvato il 17 dicembre 1999. Senato della Repubblica (atto n. 4398): Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 gennaio 2000 con pareri delle commissioni 1a, 4a 5a e 7a. Esaminato dalla 3a commissione il 20 gennaio 2000. Relazione scritta annunciata il 13 marzo 2000 (atto n. 4398/A - relatore sen. Corrao). Esaminato in aula il 15 febbraio 2000 ed approvato il 6 giugno 2000.
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| Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 478 milioni per l'anno 2000, in lire 490 milioni per l'anno 2001 ed in lire 498 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000- 2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 giugno 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino |
| Allegato
----> vedere Accordo da pag. 4 a pag. 7 della G.U. <---- |
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