Gazzetta n. 160 del 11 luglio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 27 giugno 2000 |
Comunicazione all'anagrafe tributaria - su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti - da parte di aziende, istituti, enti e societa', dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita' civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti; Visto in particolare l'art. 6, primo comma, lettera g-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni, recante l'indicazione - tra gli atti nei quali deve essere menzionato il numero di codice fiscale - dei contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita' civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti; Visto in particolare l'art. 7, quinto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni, che stabilisce che le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita' civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti, di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'art. 6 del decreto medesimo; Visto in particolare l'art. 7, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni, il quale demanda all'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze la determinazione delle modalita' delle comunicazioni nonche' dei termini entro cui le stesse devono essere effettuate e stabilisce, inoltre, che il decreto medesimo sia emanato di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il decreto interministeriale 28 aprile 1992 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 1992, il quale stabilisce che le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' che stipulano contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita' civile - di cui all'art. 7, quinto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni - devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie relativi ai contratti medesimi relativamente ai soggetti contraenti, e determina le modalita' ed i termini delle comunicazioni stesse; Considerato che l'articolo unico del citato decreto interministeriale 28 aprile 1992 stabilisce che le comunicazioni devono essere eseguite mediante registrazione dei dati su supporti magnetici, nonche' trasmesse unitamente alla nota di accompagnamento di cui al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze 27 gennaio 1978; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Ritenuto necessario che, al fine di semplificare le attivita' di acquisizione e di controllo dell'amministrazione finanziaria, i dati richiesti siano trasmessi mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze; Considerata la necessita' di aggiornare il contenuto e le modalita' di fornitura delle comunicazioni concernenti gli adempimenti previsti dal citato decreto interministeriale 28 aprile 1992, al fine di agevolare l'inserimento dei dati nel sistema informativo del Ministero delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' che stipulano contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita' civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie relativi ai soggetti contraenti. |
| Art. 2. 1. Le comunicazioni devono essere trasmesse, utilizzando l'annessa nota di accompagnamento (allegato A) di cui e' consentita la fotoriproduzione dalla Gazzetta Ufficiale, mediante registrazione dei dati su supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche e con le modalita' indicate nell'allegato B al presente decreto. 2. Le comunicazioni effettuate mediante supporti magnetici devono essere indirizzate al Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Pescara, via Rio Sparto n. 21 - 65129 Pescara. 3. Le predette comunicazioni possono essere eseguite, in alternativa all'invio dei supporti magnetici, tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze, secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato B al presente decreto. 4. Le comunicazioni devono essere effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno relativamente ai contratti stipulati ed alle variazioni e cessazioni intervenuti nell'anno solare precedente. |
| Art. 3. 1. Il decreto interministeriale 28 aprile 1992 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 1992, concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte di aziende, istituti, enti e societa', dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita' civile, e' abrogato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 giugno 2000
Il direttore generale del Dipartimento delle entrate Romano Il ragioniere generale dello Stato Monorchio |
| Allegato A ----> vedere allegato da pag. 11 a pag. 12 della G.U. <---- |
| Allegato B ----> vedere allegato da pag. 13 a pag. 22 della G.U. <---- |
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