IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 79, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-quinquies, della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali; Visto l'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni con la legge 12 luglio 1991, n. 202, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalita' interna, e di giorni trenta, relativamente ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi; Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 2000; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con la legge 12 luglio 1991, n. 202, il saggio di interesse per il pagamento differito, effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalita' interna ed oltre il periodo di giorni trenta relativamente ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, e' stabilito nella misura del 2,83 per cento annuo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 aprile 2000
Il Ministro delle finanze Visco p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Giarda |