Gazzetta n. 160 del 11 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 2 maggio 2000
Modificazione e integrazione dei criteri per la valutazione dei programmi delle aziende che richiedono l'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni per crisi aziendale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha demandato al Comitato interministeriale per la politica economica - CIPE il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;
Vista la deliberazione n. 141 del 6 agosto 1999 del suddetto Comitato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1999, che reca il regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE (art. 3 della legge n. 144/1999);
Visto l'art. 9 del sopra indicato regolamento, con il quale e' attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la determinazione dei criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale e di crisi occupazionale ai sensi dell'art. 1, comma 6, della richiamata legge n. 223/1991, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale;
Vista la delibera dello stesso CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, concernente i criteri per la valutazione dei piani delle aziende che richiedono l'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni per crisi aziendale;
Considerato che, negli anni trascorsi dall'adozione della predetta delibera, si e' constatato, in fase di istruttoria tecnica selettiva delle istanze di CIGS, che i criteri dalla stessa recati escludono dalla tutela dell'integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, talune fattispecie, che presentano peculiari caratteristiche connesse alle diverse e innovative forme e modalita' di gestione dell'attivita' di impresa;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modificazione ed all'aggiornamento della delibera del 18 ottobre 1994;
Decreta:
Sono adottati i seguenti criteri per l'approvazione di un programma di crisi aziendale, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223:
1) dagli indicatori economico finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dovra' emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo: l'impresa dovra' presentare - unitamente ai documenti contabili relativi al suddetto biennio - specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico finanziaria;
2) dovra' essere verificato, in via generale, il ridimensionamento - o, quantomeno, la stabilita' - dell'organico aziendale, e nel biennio precedente all'intervento CIGS, e nel corso di tale intervento; dovra', altresi', riscontrarsi, di norma, l'assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie. Nel caso in cui l'impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumere durante il periodo di fruizione del beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria, l'impresa stessa motivera' la necessita' delle suddette assunzioni, nonche' la loro compatibilita' con la disciplina normativa e le finalita' dell'istituto della CIGS;
3) dovra' essere presentato, da parte dell'impresa, un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca puntualmente le azioni intraprese, o da intraprendere, per il superamento delle difficolta' dell'impresa, dettagliate per ciascun settore di attivita' dell'impresa stessa, nonche' per ciascuna unita' aziendale, interessata dall'intervento straordinario di integrazione salariale;
4) qualora l'impresa, nel corso dell'intervento CIGS, ovvero al termine dello stesso, preveda esuberi strutturali, dovra' presentare un dettagliato piano di gestione degli stessi.
Ai fini dell'accertamento della crisi deve riscontrarsi la ricorrenza delle condizioni da 1. a 4.
Qualora la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, la fattispecie potra' essere valutata, pur in assenza delle condizioni di cui ai punti 1) e 2), sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui ai punti 3) e 4). L'impresa dovra', in tal caso, documentare l'imprevedibilita' dell'evento causa della crisi, la rapidita' con la quale l'evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale. Casi di esclusione.
Non verranno presi in esame, in via generale, i programmi per crisi aziendale presentati da imprese che:
abbiano iniziato l'attivita' produttiva nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS;
non abbiano effettivamente avviato l'attivita' produttiva;
abbiano subi'to significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS, salvo che tali trasformazioni siano avvenute tra imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, con la preminente finalita' del contenimento dei costi di gestione;
abbiano cessato l'attivita' produttiva, ad eccezione di quei casi in cui le imprese presentino concreti piani di gestione dei lavoratori in esubero, che, mediante specifici strumenti, siano tesi a ridurre, in tutto o in parte, il ricorso alla mobilita', salvo che tale ricorso non assuma, nel corso del periodo dell'intervento straordinario di integrazione salariale richiesto, ovvero nell'arco dei dodici mesi successivi al termine dell'intervento stesso, carattere di strumento certo di ricollocazione dei suddetti lavoratori.
Istanze di riesame avverso provvedimenti di reiezione delle richieste di intervento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, adottati successivamente alla data di entrata in vigore della deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, saranno valutate secondo i criteri individuati dal presente decreto.
Il presente decreto sostituisce integralmente la deliberazione adottata dal CIPE nella seduta del 18 ottobre 1994, che cessa, pertanto, di avere efficacia dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 maggio 2000
Il Ministro: Salvi Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2000 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 283
 
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