IL RETTORE
Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria, emanato con decreto rettorale 29 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 luglio 1995, n. 169, e successive modificazioni; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'art. 1, comma 1 e 2, che ridefinisce le attribuzioni e la composizione dei nuclei di valutazione interna degli atenei; Ravvisata la necessita' di procedere a modifica dello statuto di autonomia; Vista la deliberazione del senato accademico integrato, assunta in data 27 aprile 2000, recante l'approvazione della modifica dell'art. 59 dello statuto di autonomia; Espletata la procedura di revisione prevista dall'art. 73 dello statuto di autonomia; Vista la nota rettorale del 12 maggio 2000, prot. 6890/MR, con la quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989 si trasmette al competente ministero la suddetta proposta di modifica dello statuto di autonomia; Vista la nota del 6 giugno 2000, prot. 1078, con la quale il ministero competente comunica di non avere osservazioni da formulare in relazione al testo proposto; Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche da apportare allo statuto di autonomia; Decreta: Il testo dell'art. 59 dello statuto di autonomia, di cui al decreto rettorale 29 giugno 1995 citato in premessa e' soppresso e sostituito con il seguente: "Art. 59. Nucleo di valutazione interna. - L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. Le funzioni di valutazione, di cui al comma 1, sono svolte da un organo collegiale denominato "Nucleo di valutazione dell'Ateneo" composto da sette membri come di seguito indicato: a) due studiosi ed esperti nel campo della valutazione nominati dal rettore, scelti anche in ambito non accademico, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione; b) quattro docenti di prima e/o seconda fascia, di cui almeno un professore di prima fascia non strutturato presso questa Universita', designati dal senato accademico; c) un funzionario scelto tra il personale tecnico-amministrativo dell'universita', di qualifica non inferiore alla ottava, designato dal consiglio di amministrazione. Il nucleo di valutazione dell'Ateneo ha durata triennale e, comunque, decade in coincidenza con la scadenza del mandato rettorale durante il quale e' stato costituito. Le funzioni di presidente sono attribuite con provvedimento rettorale. Nel caso di sostituzione di un membro, per sopravvenute motivate ragioni, si provvedera' all'integrazione con le stesse modalita' procedurali di designazione del cessante. Il mandato del nuovo membro si concludera' comunque in coincidenza con quello di tutto il nucleo di valutazione interna. L'Universita' assicura al nucleo di valutazione interna l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attivita' didattiche e trasmette un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e al comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati che il comitato stesso determinera' vengano trasmessi annualmente. La relazione del nucleo di valutazione interna e' trasmessa anche al consiglio universitario nazionale e alla conferenza dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Reggio Calabria, 16 giugno 2000 Il rettore: Bianchi |