Gazzetta n. 159 del 10 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 31 maggio 2000
Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, nonche' le sue successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtu' del quale e' stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c);
Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 536, che in attuazione della direttiva n. 91/683/CEE istituisce il servizio fitosanitario nazionale;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 1999, n. 300;
Ai sensi del combinato disposto dall'art. 11, comma 1, lettera a), della legge n. 987/1931 e dall'art. 8 del decreto legislativo n. 536/1992;
Considerato che con il termine di "Grapevine Flavescence dore'e MLO" viene indicato il fitoplasma responsabile della malattia della vite denominata flavescenza dorata della vite sensu stricto (FD), e che tale malattia si distingue per caratteri tassonomici dell'agente causale nonche' per caratteristiche epidemiologiche dalle altre malattie dovute a fitoplasmi che colpiscono la vite e che rientrano nella generica denominazione di giallumi della vite;
Considerato che la flavescenza dorata e' trasmessa dall'insetto Scaphoideus titanus Ball.;
Considerato che la malattia risulta essere presente in Italia solo in parte del territorio nazionale, mentre buona parte del territorio vitato nazionale e' interessato dalla presenza di giallumi diversi da flavescenza dorata, quali soprattutto il legno nero, malattia diversa da FD ma da questa indistinguibile con il solo esame sintomatologico;
Ritenuto indispensabile procedere ad un monitoraggio permanente della eventuale presenza di flavescenza dorata, individuando e distinguendo i diversi giallumi presenti nel territorio nazionale;
Considerato che la flavescenza dorata costituisce grande pericolo potenziale per le produzioni vitivinicole e per il vivaismo viticolo;
Ritenuto che con la combinata azione di contenimento di S. titanus, vettore di FD, e l'eliminazione del potenziale d'inoculo sia possibile procedere all'eradicazione di tale patogeno da territori di recente insediamento;
Ritenuto che per fronteggiare il pericolo derivante dalla diffusione di flavescenza dorata sia opportuno adottare misure volte sia alla sua eradicazione dalle aree di nuovo insediamento sia al suo contenimento nei comprensori dove oramai e' gia' stabilita da tempo;
Ritenuto che debbano essere le regioni ad individuare quali siano le misure opportune e praticamente adottabili nel proprio territorio;
Ritenuto opportuno che possano essere previste misure economiche in favore delle figure interessate alle operazioni di eradicazione ed alle misure di contenimento, in quanto il loro sforzo si riflette in un beneficio comune;
Udito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste espresso nell'adunanza dell'8 maggio 2000 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata;

Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. La lotta contro la flavescenza dorata della vite sensu stricto (di seguito denominata FD) ed al suo vettore Scaphoideus titanus Ball, e' obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana, al fine di contrastarne la diffusione. Art. 2.
Ispezioni
1. I servizi fitosanitari regionali accertano annualmente la presenza di FD e di Scaphoideus titanus nel territorio di propria competenza e comunicano gli esiti di tali accertamenti al servizio fitosanitario centrale entro il mese di febbraio di ogni anno.
2. Detti accertamenti sono realizzati nelle aree vitate seguendo i criteri fissati con apposito provvedimento del servizio fitosanitario centrale, d'intesa con i servizi fitosanitari regionali.
 
Art. 3.
Azioni divulgative
1. I servizi fitosanitari regionali danno la massima divulgazione alle informazioni relative alla flavescenza dorata ed al suo vettore Scaphoideus titanus, ai sintomi ed ai danni da essa provocati, nonche' alle relative strategie di intervento possibili ed ai mezzi di lotta disponibili.
 
Art. 4.
Misure fitosanitarie nei focolai
1. All'interno della zona dichiarata "focolaio", area in cui e' stata accertata ufficialmente la presenza di FD e si puo' ritenere tecnicamente possibile l'eradicazione della malattia, ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata deve essere immediatamente estirpata, senza necessita' di analisi di conferma.
2. Il servizio fitosanitario competente puo' adottare ulteriori misure fitosanitarie ritenute idonee al fine di eradicare la malattia o di limitarne la diffusione, compreso l'obbligo della estirpazione dell'intero appezzamento infetto a il divieto di svolgere attivita' vivaistica.
 
Art. 5.
Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento
1. Si definisce "zona di insediamento" l'area in cui e' stata comprovata la presenza di FD e del suo vettore Scaphodeus titanus e la malattia ha raggiunto una diffusione tale da non far ritenere possibile un'eventuale azione di eradicazione. Tale condizione e' riconosciuta dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
2. Nelle zone di insediamento l'adozione delle misure di contenimento dell'organismo nocivo sono definite di volta in volta dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
 
Art. 6.
Misure fitosanitarie nelle zone indenni
1. Nelle zone indenni da FD i servizi fitosanitari regionali possono adottare misure fitosanitarie a carattere obbligatorio per prevenire la diffusione della malattia e del suo vettore.
 
Art. 7.
Misure obbligatorie per l'attivita' vivaistica
1. I produttori di materiale di moltiplicazione della vite devono assicurare l'assenza di Scaphoideus titanus nei vigneti di piante madri per portinnesti di vite e nei barbatellai di propria competenza, mediante l'esecuzione di specifici trattamenti insetticidi secondo le indicazioni del servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Analoghi interventi devono essere attuati nei vigneti di piante madri per marze qualora siano ubicati in aree in cui e' presente la malattia o su indicazione del servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
2. I servizi fitosanitari regionali effettuano annualmente monitoraggi sistematici al fine di accertare nei vigneti di piante madri per marze, nei vigneti di piante madri per portinnesti di vite e nei barbatellai dei territori di propria competenza la presenza di PD e del suo vettore.
3. Nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza di FD e' obbligatorio procedere alla eliminazione delle piante infette e viene sospeso il prelievo del materiale di propagazione fino a quando i controlli in campo disposti dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio ne abbiano accertato l'assenza per due anni consecutivi.
 
Art. 8.
Misure finanziarie
1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo, sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale che le ha determinate.
2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola possono stabilire interventi di sostegno alle aziende vitivinicole e vivaistiche per le perdite derivanti dall'adozione delle misure imposte a termini del presente provvedimento.
 
Art. 9.
Inadempienze
1. In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti vengono denunciati all'autorita' giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.
2. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, e' facolta' delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.
Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2000
Il Ministro: Pecoraro Scanio Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2000 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 95
 
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