Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 26 maggio 2000
Autorizzazione a taluni uffici sanitari a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla.

IL DIRIGENTE GENERALE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997, concernente l'individuazione di ulteriori uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla;
Viste le istanze presentate dalle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Veneto e dalla provincia autonoma di Bolzano;
Riconosciuta l'opportunita' di estendere l'autorizzazione a praticare la vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso, sul loro territorio;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale e' estesa ai seguenti uffici sanitari: Regione Abruzzo:
azienda USL di Lanciano-Vasto, sede di Vasto; Regione Emilia-Romagna:
azienda USL di Modena, sede di Modena, sede di Mirandola, sede di Sassuolo, sede di Vignola;
azienda USL di Ravenna, sede di Ravenna; Regione Friuli-Venezia Giulia:
azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli", sede di Germona del Friuli;
azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", sede di Palmanova, sede di Latisana; Regione Lazio:
azienda USL RM G, sede di Colleferro, sede di Tivoli; Regione Liguria:
azienda sanitaria locale n. 4 "Chiavarese", sede di Chiavari; Regione Marche:
azienda sanitaria locale n. 3, sede di Fano; Regione Piemonte:
azienda sanitaria locale n. 5, sede di Rivoli;
azienda sanitaria locale n. 9, sede di Ivrea;
azienda sanitaria locale n. 16, sede di Mondovi';
azienda sanitaria locale n. 17, sede di Saluzzo;
azienda sanitaria locale n. 18, sede di Alba;
azienda sanitaria locale n. 21, sede di Casale Monferrato; Regione Puglia:
azienda sanitaria locale BA/1, sede di Andria;
azienda sanitaria locale BA/5, sede di Monopoli;
azienda sanitaria locale FG/3, sede di Foggia;
azienda sanitaria locale TA/1, sede di Taranto; Regione Sardegna:
azienda USL n. 1 della regione Sardegna, sede di Sassari;
azienda USL n. 8 della regione Sardegna, sede di Cagliari; Regione Toscana:
azienda USL n. 1, sede di Massa;
azienda USL n. 3, sede di Pistoia, sede di Pescia;
azienda USL n. 6, sede di Livorno;
azienda USL n. 9, sede di Grosseto; Regione Veneto:
USL n. 1, sede di Belluno; Provincia Autonoma di Bolzano:
azienda USL Ovest, sede di Merano.
Roma, 26 maggio 2000
Il dirigente generale: Oleari
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone