IL DIRIGENTE GENERALE Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997, concernente l'individuazione di ulteriori uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla; Viste le istanze presentate dalle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Veneto e dalla provincia autonoma di Bolzano; Riconosciuta l'opportunita' di estendere l'autorizzazione a praticare la vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso, sul loro territorio; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale e' estesa ai seguenti uffici sanitari: Regione Abruzzo: azienda USL di Lanciano-Vasto, sede di Vasto; Regione Emilia-Romagna: azienda USL di Modena, sede di Modena, sede di Mirandola, sede di Sassuolo, sede di Vignola; azienda USL di Ravenna, sede di Ravenna; Regione Friuli-Venezia Giulia: azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli", sede di Germona del Friuli; azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", sede di Palmanova, sede di Latisana; Regione Lazio: azienda USL RM G, sede di Colleferro, sede di Tivoli; Regione Liguria: azienda sanitaria locale n. 4 "Chiavarese", sede di Chiavari; Regione Marche: azienda sanitaria locale n. 3, sede di Fano; Regione Piemonte: azienda sanitaria locale n. 5, sede di Rivoli; azienda sanitaria locale n. 9, sede di Ivrea; azienda sanitaria locale n. 16, sede di Mondovi'; azienda sanitaria locale n. 17, sede di Saluzzo; azienda sanitaria locale n. 18, sede di Alba; azienda sanitaria locale n. 21, sede di Casale Monferrato; Regione Puglia: azienda sanitaria locale BA/1, sede di Andria; azienda sanitaria locale BA/5, sede di Monopoli; azienda sanitaria locale FG/3, sede di Foggia; azienda sanitaria locale TA/1, sede di Taranto; Regione Sardegna: azienda USL n. 1 della regione Sardegna, sede di Sassari; azienda USL n. 8 della regione Sardegna, sede di Cagliari; Regione Toscana: azienda USL n. 1, sede di Massa; azienda USL n. 3, sede di Pistoia, sede di Pescia; azienda USL n. 6, sede di Livorno; azienda USL n. 9, sede di Grosseto; Regione Veneto: USL n. 1, sede di Belluno; Provincia Autonoma di Bolzano: azienda USL Ovest, sede di Merano. Roma, 26 maggio 2000 Il dirigente generale: Oleari |