Gazzetta n. 157 del 7 luglio 2000 (vai al sommario)
LEGGE 30 giugno 2000, n. 186
Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

Art. 1
Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. Al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono premessi i seguenti periodi: "I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorieta' e' stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'autorita' marittima puo' renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufflciali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, recante: "Riordino della legislazione in materia
portuale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio
1994, n. 28 - supplemento ordinario - come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 14 (Competenze dell'autorita' marittima). - 1.
Ferme restando le competenze attribuite dalla presente
legge alle autorita' portuali e, per i soli compiti di
programmazione, coordinamento e promozione nonche'
nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla
formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre
al Ministro dei trasporti e della navigazione, alle aziende
speciali delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, istituite ai sensi dell'art. 32 del testo
unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n.
2011, spettano all'autorita' marittima le funzioni di
polizia e di sicurezza previste dal codice della
navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni
amministrative.
1-bis. I servizi tecnico-nautici di pilotaggio,
rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di
interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi
sono istituiti, la sicurezza della navigazione e
dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatoriera' e'
stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione. Per gli altri servizi l'autorita' marittima
puo' renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della
localizzazione e delle strutture impiegate. I criteri e i
meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di
pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono
stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione
sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal
comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e
dalle rappresentanze unitarie delle Autorita' portuali, dei
soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale.
1-ter. Nei porti sede di Autorita' portuale la
disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma
1-bis sono stabilite dall'Autorita' marittima di intesa con
l'Autorita' portuale. In difetto di intesa provvede il
Ministro dei trasporti e della navigazione.



 
Art. 2
Operazioni portuali e servizi portuali

1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono
servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche,
complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I
servizi ammessi sono individuati dalle autorita' portuali, o,
laddove non istituite, dalle autorita' marittime, attraverso una
specifica regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri
vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione."; b) al comma 2, dopo le parole: "delle operazioni portuali" sono
inserite le seguenti: "e dei servizi portuali" e dopo le parole:
"ai sensi del comma 5" sono aggiunte le seguenti: ", riferendo
periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione"; c) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Detta
autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di
cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del
richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o piu'
servizi portuali di cui al comma 1, da individuare
nell'autorizzazione stessa."; d) al comma 3, all'ultimo periodo le parole: "in apposito registro
tenuto" sono sostituite dalle seguenti: "in appositi registri
distinti tenuti"; e) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non
possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369,
salvo quanto previsto dall'articolo 17."; f) dopo il comma 7-bis, e' aggiunto il seguente:
"7-ter. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
autorita' marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di
autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni
dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato,
la richiesta si intende accolta.".
2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, provvedono alla revisione delle autorizzazioni e delle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di verificarne la conformita' con quanto stabilito nel presente articolo, disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, i necessari provvedimenti di revoca o di modifica. Le imprese indicate all'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge n. 84 del 1994, devono richiedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione allo svolgimento di operazioni o servizi portuali di cui all'articolo 16 ovvero la concessione di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994.
3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La revisione di cui al comma 2 del presente articolo ha luogo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 16 della citata legge 28 gennaio
1994, n. 84, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 16 (Operazioni portuali). - 1. Sono operazioni
portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito,
il movimento in genere delle merci e di ogni altro
materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi
portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche,
complementari e accessorie al ciclo delle operazioni
portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle
autorita' portuali, o, laddove non istituite, dalle
autorita' marittime, attraverso una specifica
regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri
vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporri e
della navigazione.
2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
autorita' marittime disciplinano e vigilano
sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi
portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate
da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo
periodicamente al Ministro dei trasporti e della
navigazione.
3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad
autorizzazione dell'autorita' portuale o, laddove non
istituita, dell'autorita' marittima. Detta autorizzazione
riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al
comma 1 previa verifica del possesso da parte del
richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno
o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da individuare
nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono
iscritte in appositi registri distinti tenuti
dall'autorita' portuale, o laddove non istituita,
dall'autorita' marittima e sono soggette al pagamento di un
canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati
dalle medesime autorita'.
3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al
comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge
23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art.
17.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al
cornma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro
dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determina:
a) i requisiti di carattere personale e
tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di
professionalita' degli operatori e delle imprese
richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i
quali la presentazione di un programma operativo e la
determinazione di un organico di lavoratori alle dirette
dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al
rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto
autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata
ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti
il volume degli investimenti e le attivita' da espletare;
d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni
specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da
effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di
propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle
operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un
corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non
rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del
comma 3 devono comunicare all'autorita' portuale o, laddove
non istituita, all'autorita' marittima le tariffe che
intendono praticare nei confronti degli utenti, nonche'
ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma
operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa
autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi
dell'art. 18, durata identica a quella della concessione
medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in
relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del
rinnovo della concessione. L'autorita' portuale o, laddove
non istituita, l'autorita' marittima sono tenute a
verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle
condizioni previste nel programma operativo.
7. L'autorita' portuale o, laddove non istituita,
l'autorita' marittima, sentita la commissione consultiva
locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che
possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in
relazione alle esigenze di funzionalita' del porto e del
traffico, assicurando, comunque, il massimo della
concorrenza nel settore.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato libero, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.
7-ter. Le autorita' portuali o, laddove non istituite,
le autorita' marittime, devono pronunciarsi sulle richieste
di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta
giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di
diniego motivato, la richiesta si intende accolta".
- Il testo della legge 23 ottobre 1960, n. 1369,
recante: "Divieto di intermediazione ed interposizione
nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego
di manodopera negli appalti di opere e di servizi" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1960, n.
289.
- Il testo dell'art. 18 della citata legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' il seguente:
"Art. 18 (Concessione di aree e banchine). - 1.
L'Autorita' portuale e, dove non istituita, ovvero prima
del suo insediamento, l'organizzazione portuale o
l'autorita' marittima danno in concessione le aree
demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle
imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento
delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione
degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo
svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e
portuali. E' altresi' sottoposta a concessione da parte
dell'Autorita' portuale, e laddove non istituita
dall'autorita' marittima, la realizzazione e la gestione di
opere attinenti alle attivita' marittime e portuali
collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni
alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine
ambito portuale, purche' interessati dal traffico portuale
e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la
realizzazione di impianti destinati ad operazioni di
imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello
scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'art. 4,
comma 3. Le concessioni sono affidate, previa
determinazione dei relativi canoni, anche commisurati
all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di
idonee forme di pubblicita', stabilite dal Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro
delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto
sono altresi' indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza
e controllo delle Autorita' concedenti, le modalita' di
rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari
sono tenuti a versare.
1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo
concessorio, i canoni stabiliti dalle autorita' portuali
relativi a concessioni gia' assentite alla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 1.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
indicati i criteri cui devono attenersi le autorita'
portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine
di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo
svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre
imprese non concessionarie.
3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei
trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa
alle concessioni di aree e banchine alle normative
comunitarie.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il
presidente dell'autorita' portuale puo' concludere, previa
delibera del comitato portuale, con le modalita' di cui al
comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai
sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al
comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al
comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto
concessorio:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma
di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo
fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla
produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed
organizzative, idonee anche dal punto di vista della
sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo
ed operativo a carattere continuativo ed integrato per
conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al
programma di attivita' di cui alla lettera a).
7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la
quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo
stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso
porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una
nuova concessione sia differente da quella di cui alle
concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e
non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da
quelli che le sono stati assegnati in concessione.
8. L'autorita' portuale o, laddove non istituita,
l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare
accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il
permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
della concessione e l'attuazione degli investimenti
previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6,
lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
da parte del concessionario, nonche' di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza
giustificato motivo, l'autorita' portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima revocano l'atto
concessorio.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.
- Il testo dell'art. 21, comma 1, della citata legge
28 gennaio 1994, n. 84, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro
il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o piu'
societa' di seguito indicate:
a) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro
quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio
in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;
b) in una societa' o una cooperativa secondo i tipi
previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice
civile, per la fornitura di servizi, nonche', fino al
31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga
all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
c) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro
quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo
della mera gestione, sulla base dei beni gia' appartenenti
alle compagnie e gruppi portuali disciolti".



 
Art. 3
Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo

1. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: "Art. 17. - (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo). - 1. Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attivita' deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attivita' di cui agli articoli 16 e 18 e le attivita' svolte dalle societa' di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), ne' deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attivita' e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima entro centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa che le dismette. 4. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per garantire la continuita' del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata. 5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da agenzie promosse dalle autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia. 6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano: a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo puo'
essere concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a),
della legge n. 196 del 1997; b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto
previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196
del 1997; c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in
rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice,
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n.
196 del 1997; d) i casi per i quali puo' essere prevista una proroga dei contratti
di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4,
della legge n. 196 del 1997; e) le modalita' di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti
all'articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997. 8. Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del 1997. 9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunita' europea. 10. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parita' di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e della capacita' di prestare le attivita' secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro: a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da
approvare dall'autorita' portuale o, laddove non istituita,
dall'autorita' marittima; b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa
degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di
cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attivita'
svolte; c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale
sia ai fini dell'accesso alle attivita' portuali, sia ai fini
dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori; d) procedure di verifica e di controllo da parte delle autorita'
portuali o, laddove non istituite, delle autorita' marittime circa
l'osservanza delle regolamentazioni adottate; e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro. 11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi piu' gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attivita' autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'agenzia stessa. 12. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni. 13. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile. Per i predetti fini il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove specifici incontri fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese, dell'utenza portuale e delle imprese di cui all'articolo 21, comma 1, e l'associazione fra le autorita' portuali, volti a determinare la stipula di un contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. Fino alla stipula di tale contratto le predette parti determinano a livello locale i trattamenti normativi e retributivi di riferimento per l'individuazione del minimo inderogabile. 14. Le autorita' portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorita' marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva. 15. Le parti sociali indicate al comma 13 regolano le modalita' di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5, sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni dettate dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996.".
2. I lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano eventualmente in esubero strutturale dalle autorita' portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono assunti dall'agenzia di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Detti lavoratori sono individuati secondo apposite procedure di consultazione tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le rappresentanze delle imprese e l'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono disciplinate secondo le norme e le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. Il decreto previsto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti di cui al comma 10 del medesimo articolo 17 sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contratto collettivo di lavoro di cui al comma 13 del medesimo articolo 17 e' stipulato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 1, della citata legge 23 ottobre
1960, n. 1369, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. E' vietato all'imprenditore di affidare
in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma,
anche a societa' cooperative, l'esecuzione di mere
prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera
assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario,
qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le
prestazioni si riferiscono.
E' altresi' vietato all'imprenditore di affidare ad
intermediari, siano questi dipendenti, terzi o societa'
anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da
prestatori di opere assunti e retribuiti da tali
intermediari.
E' considerato appalto di mere prestazioni di lavoro
ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di
opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali,
macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante,
quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso
all'appaltante.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano
altresi' alle aziende dello Stato ed agli enti pubblici,
anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto
dal successivo art. 8.
I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei
divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a
tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che
effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni".
- Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, e 5 della legge
24 giugno 1997, n. 196, recante: "Norme in materia di
promozione dell'occupazione", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 luglio 1997, n. 154 - supplemento ordinario
- e' il seguente:
"Art. 1. (Contratto di fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo). - 1. Il contratto di lavoro temporaneo
e' il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura
di lavoro temporaneo, di seguito denominata "impresa
fornitrice , iscritta all'albo previsto dall'art. 2,comma
1, pone uno o piu' lavoratori, di seguito denominati
"prestatori di lavoro temporaneo , da essa assunti con il
contratto previsto dall'art. 3, a disposizione di
un'impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di
seguito denominata "impresa utilizzatrice , per il
soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo
individuate ai sensi del comma 2.
2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo puo'
essere concluso:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi
nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa
utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente
piu' rappresentativi;
b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche
non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti,
fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.
3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le
attivita' rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica,
e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro
temporaneo potranno essere introdotti in via sperimentale
previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le
modalita' della sperimentazione. La predetta limitazione
non trova applicazione con riferimento ai lavoratori
appartenenti alla categoria degli impiegati.
4. E' vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
a) per le mansioni individuate dai contratti
collettivi nazionali della categoria di appartenenza
dell'impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi, con particolare
riguardo alle mansioni il cui svolgimento puo'
presentare maggiore pericolo per la sicurezza del
prestatore di lavoro o di soggetti terzi;
b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano
il diritto di sciopero;
c) presso unita' produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle
mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la
fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di
lavoratori assenti con diritto alla conservazione del
posto;
d) presso unita' produttive nelle quali sia operante
una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario,
con diritto al trattamento di integrazione salariale, che
interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si
riferisce la fornitura;
e) a favore di imprese che non dimostrano alla
direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni;
f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza
medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi
individuati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo e'
stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) il numero dei lavoratori richiesti;
b) le mansioni alle quali saranno adibiti i
lavoratori ed il loro inquadramento;
c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e
normativo delle prestazioni lavorative;
d) assunzione da parte dell'impresa fornitrice
dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del
trattamento economico nonche' del versamento dei contributi
previdenziali;
e) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice
di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti
retributivi e previdenziali applicabili, nonche' le
eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna
mensilita' o del minore periodo di durata del rapporto;
f) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice
di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi
e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in
favore del prestatore di lavoro temporaneo;
g) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in
caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, dell'obbligo
del pagamento diretto al lavoratore del trattamento
economico nonche' del versamento dei contributi
previdenziali in favore del prestatore di lavoro
temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso
l'impresa fornitrice;
h) la data di inizio ed il termine del contratto per
prestazioni di lavoro temporaneo;
i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata
all'impresa fornitrice.
6. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche
indirettamente, la facolta' dell'impresa utilizzatrice di
assumere il lavoratore al termine del contratto per
prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'art. 3.
7. Copia del contratto di fornitura e' trasmessa
dall'impresa fomitrice alla direzione provinciale del
lavoro competente per territorio entro dieci giorni dalla
stipulazione.
8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono
superare la percentuale dei lavoratori, occupati
dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo
indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali
della categoria di appartenenza dell'impresa stessa,
stipulati dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi".
"Art. 2 (Soggetti abilitati all'attivita' di fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo). - 1. L'attivita' di
fornitura di lavoro temporaneo puo' essere esercitata
soltanto da societa' iscritte in apposito albo istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego,
entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento
della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2,
l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita'
di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo,
provvedendo contestualmente all'iscrizione delle societa'
nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto
autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilascia
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente
alla verifica del corretto andamento dell'attivita' svolta.
2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita'
di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) la costituzione della societa' nella forma di
societa' di capitali ovvero cooperativa, italiana o di
altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella
denominazione sociale delle parole: "societa' di fornitura
di lavoro temporaneo ; l'individuazione, quale oggetto
esclusivo, della predetta attivita'; l'acquisizione di un
capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la
sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello
Stato;
b) la disponibilita' di uffici e di competenze
professionali idonee allo svolgimento dell'attivita' di
fornitura di manodopera nonche' la garanzia che l'attivita'
interessi un ambito distribuito sull'intero territorio
nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con
il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti
contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per
i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700
milioni presso un istituto di credito avente sede o
dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo
anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di
una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5
per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non
inferiore a lire 700 milioni;
d) in capo agli amministratori, ai direttori
generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
accomandatari: assenza di condanne penali, anche non
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art.
416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i
quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da
leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o della legge
13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere
concessa anche a societa' cooperative di produzione e
lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al
comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come
socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli
articoli 11 e 12della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che
occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate
non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro
effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i
lavoratori dipendenti dalla societa' cooperativa di
produzione e lavoro possono essere da questa forniti come
prestatori di lavoro temporaneo.
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonche' le
informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla
societa' alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per
l'iscrizione nel registro di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabilisce le
modalita' della presentazione della richiesta di
autorizzazione di cui al comma 1.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
svolge vigilanza e controllo sull'attivita' dei soggetti
abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla
permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di
cui al comma 2.
7. La societa' comunica all'autorita' concedente gli
spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali,
la cessazione dell'attivita' ed ha inoltre l'obbligo di
fornire all'autorita' concedente tutte le informazioni da
questa richiesta.
8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie
e l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa
fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con
contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti
lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione,
all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni".
"Art. 3 (Contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo). - 1. Il contratto di lavoro per prestazioni di
lavoro temporaneo e' il contratto con il quale l'impresa
fornitrice assume il lavoratore:
a) a tempo determinato corrispondente alla durata
della prestazione lavorativa presso l'impresa
utilizzatrice;
b) a tempo indeterminato.
2. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore
temporaneo, per la durata della prestazione lavorativa
presso l'impresa utilizzatrice, svolge la propria attivita'
nell'interesse nonche' sotto la direzione ed il controllo
dell'impresa medesima; nell'ipotesi di contratto a tempo
indeterminato il lavoratore rimane a disposizione
dell'impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la
prestazione lavorativa presso un'impresa utilizzatrice.
3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo e'
stipulato in forma scritta e copia di esso e' rilasciata al
lavoratore entro 5 giorni dalla data di inizio della
attivita' presso l'impresa utilizzatrice. Il contratto
contiene i seguenti elementi:
a) i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni
di lavoro temporaneo;
b) l'indicazione dell'impresa fornitrice e della sua
iscrizione all'albo, nonche' della cauzione ovvero della
fideiussione di cui all'art. 2, comma 2, lettera c);
c) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice;
d) le mansioni alle quali il lavoratore sara' adibito
ed il relativo inquadramento;
e) l'eventuale periodo di prova e la durata del
medesimo;
f) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e
normativo spettante;
g) la data di inizio ed il termine dello svolgimento
dell'attivita' lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;
h) le eventuali misure di sicurezza necessarie in
relazione al tipo di attivita'.
4. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito
puo' essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per
atto scritto, nei casi e per la durata previsti dalla
contrattazione collettiva nazionale di categoria. Il
lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per
l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato
superamento della prova o della sopravvenienza di una
giusta causa di recesso.
5. L'impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro
temporaneo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi
alle attivita' produttive in generale e li forma e addestra
all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa per la quale essi
vengono assunti in conformita' alle disposizioni recate dal
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni. Il contratto di fornitura
puo' prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'impresa
utilizzatrice; in tale caso ne va fatta indicazione nel
contratto di cui al comma 3.
6. E' nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in
forma indiretta, la facolta' del lavoratore di accettare
l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dopo la
scadenza del contratto di fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo".
"Art. 4 (Prestazione di lavoro temporaneo e trattamento
retributivo). - 1. Il prestatore di lavoro temporaneo
svolge la propria attivita' secondo le istruzioni impartite
dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina
del rapporto di lavoro ed e' tenuto inoltre all'osservanza
di tutte le norme di legge e di contratto collettivo
applicate ai lavoratori dipendenti dell'impresa
utilizzatrice.
2. Al prestatore di lavoro temporaneo e' corrisposto un
trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i
dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice. Al
prestatore di lavoro temporaneo non puo' comunque essere
corrisposto il trattamento previsto per la categoria di
inquadramento di livello piu' basso quando tale
inquadramento sia considerato dal contratto collettivo come
avente carattere esclusivamente transitorio. I contratti
collettivi delle imprese utilizzatrici stabiliscono
modalita' e criteri per la determinazione e corresponsione
delle erogazioni economiche correlate ai risultati
conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra
le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo
sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato,
nel medesimo e' stabilita la misura dell'indennita' mensile
di disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta
dall'impresa fornitrice al lavoratore per i periodi nei
quali il lavoratore stesso rimane in attesa di
assegnazione. La misura di tale indennita' e' stabilita dal
contratto collettivo e comunque non e' inferiore alla
misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La predetta misura e' proporzionalmente ridotta in caso di
assegnazione ad attivita' lavorativa a tempo parziale.
4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal
lavoratore per l'attivita' prestata presso l'impresa
utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia
inferiore all'importo della indennita' di disponibilita' di
cui al comma 3, e' al medesimo corrisposta la differenza
dalla impresa fornitrice fino a concorrenza del predetto
importo".
"Art. 5 (Interventi specifici per i lavoratori
temporanei). - 1. Le imprese fornitrici sono tenute a
versare al Fondo di cui al comma 2 un contributo pari al 4
per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori
assunti con il contratto di cui all'art. 3. Le risorse sono
destinate per:
a) interventi a favore dei lavoratori temporanei
intesi, in particolare, a promuovere percorsi di
qualificazione e riqualificazione anche in funzione di
continuita' di occasioni di impiego e a prevedere
specifiche misure di carattere previdenziale;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare
l'utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche
in termini di promozione dell'emersione del lavoro non
regolare. I predetti interventi e misure sono attuati nel
quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo
applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza,
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un
Fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente
bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo
nazionale delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo
di cui all'art. 11, comma 5:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'art. 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi dell'art. 12 del codice civile con procedimento per
il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
3. Il Fondo di cui al comma 2 e' attivato a seguito di
autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, previa verifica della congruita', rispetto alle
finalita' istituzionali previste al comma 1, dei criteri di
gestione e delle strutture di funzionamento del Fondo
stesso. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo.
4. All'eventuale adeguamento del contributo di cui al
comma 1 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale in esito alla verifica a cura
delle parti sociali da effettuare decorsi due anni
dall'effettivo funzionamento del Fondo di cui al comma 2.
5. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
di cui al comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a
corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative
sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa,
di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi
delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo di cui
al comma 2".
- Il testo dell'art. 86, del Trattato che istituisce la
Comunita' economica europea (pubblicata nella G.U.C.E.
10 novembre 1997, n. C 340) ratificato e reso esecutivo
dalla legge 14 ottobre 1957, n. 1203 recante "Ratifica ed
esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a
Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la
Comunita' economica europea dell'energia atomica ed atti
allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica
europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune
istituzioni comuni alle Comunita' europee", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1957, n. 317, S.O., e'
il seguente:
"Art. 86 - 1. Gli Stati membri non emanano ne'
mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle
imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi,
alcuna misura contraria alle norme del presente Trattato,
specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81
a 89 inclusi.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di
interesse economico generale o aventi carattere di
monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente
Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei
limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti
all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della
specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi
non deve essere compromesso in misura contraria agli
interessi della Comunita'.
3. La commissione vigila sull'applicazione delle
disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra,
agli Stati membri, opportune direttive o decisioni".
- Per il testo degli articoli 16, 18, e 21 della citata
legge 28 gennaio 1984, n. 84, si veda nelle note all'art.
2.
- Il testo dell'art. 2, comma 28, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O., e' il
seguente:
"28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu'
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere
delle competenti commissioni parlamentari, sono definite,
in via sperimentale, misure per il perseguimento di
politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e
per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende
pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica
utilita', nonche' delle categorie e settori di impresa
sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.
Nell'esercizio della potesta' regolamentare il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione
collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante
un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50
per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima
di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita',
modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse
costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al
finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento
del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione
della obbligatorieta' della contribuzione con applicazione
di una misura addizionale non superiore a tre volte quella
della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con
il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997,
di maggiori entrate contributive nette complessivamente
pari a lire 150 miliardi".
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477,
concernente: "Regolamento recante norme in materia di
ammortizzatori per le aree non coperte da cassa
integrazione guadagni" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 gennaio 1998, n. 9, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Per gli enti ed aziende pubblici e
privati erogatori di servizi di pubblica utilita', nonche'
per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un
sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a
fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di
crisi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, emana i regolamenti
di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, nel momento in cui sono depositati presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale contratti
collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art.
1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e
successive modificazioni.
2. I contratti di cui al comma 1 contengono:
a) la richiesta di emanazione di norme per
fronteggiare situazioni di eccedenze di personale,
transitorie o strutturali, per gli ambiti di riferimento
dei quali va precisata la definizione;
b) l'individuazione di specifici istituti per il
perseguimento, nelle predette situazioni, di politiche
attive di sostegno del reddito e dell'occupazione,
prevedendo criteri, entita' e modalita' di concessione
degli interventi e dei trattamenti da essi previsti;
c) la prefigurazione, sulla base di uno specifico
piano pluriennale, del finanziamento dei predetti istituti,
in misura adeguata all'entita' degli interventi e dei
trattamenti, comprensivi della copertura figurativa
necessaria, nonche' all'entita' degli oneri di
amministrazione del fondo di cui all'art. 3, attraverso un
contributo da determinarsi in misura non inferiore, nel
complesso, allo 0,50% da calcolare sulla retribuzione
definita come base imponibile ai fini del calcolo dei
contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale.
L'eventuale concorso del lavoratore a detto finanziamento
non puo' essere superiore al 25% del contributo
prefigurato;
d) la prefigurazione di un contributo addizionale a
carico del datore di lavoro, in caso di ricorso ai predetti
istituti, modulato con riferimento all'entita' e alla
durata dell'intervento richiesto, nonche' al numero dei
soggetti interessati, in misura non superiore a tre volte
quello della contribuzione ordinaria prefigurata di cui
alla lettera c);
e) la prefigurazione, per i settori caratterizzati da
esubero strutturale di addetti, di ulteriori interventi e
trattamenti straordinari atti a favorire i processi di
ristrutturazione aziendale. Gli ulteriori contributi allo
scopo necessari sono a totale carico dei datori di lavoro e
commisurati all'entita' degli interventi e trattamenti
richiesti, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del
fondo di cui all'art. 3, comma 1. Le richieste dei datori
di lavoro sono ammesse entro la data ultima che deve essere
prevista dai regolamenti di cui al comma 1;
f) la definizione delle regole relative alla
designazione degli esperti in seno al comitato
amministratore di cui all'art. 3.
3. I contratti collettivi, depositati ai sensi del
comma 1 e conformi alle disposizioni del comma 2,
costituiscono principi e criteri direttivi, validi ai fini
dell'esercizio del potere regolamentare, per il proprio
ambito di riferimento".
- Il testo dell'art. 6 della citata legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' il seguente:
"Art 6 (Autorita' portuale). - 1. Nei porti di
Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia,
Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina,
Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e
Venezia e' istituita l'autorita' portuale con i seguenti
compiti, in conformita' agli obiettivi di cui all'art. 1:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento,
promozione e controllo delle operazioni portuali di cui
all'art. 16, comma 1, e delle altre attivita' commerciali
ed industriali esercitate nei porti, con poteri di
regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla
sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali
attivita' ed alle condizioni di igiene del lavoro in
attuazione dell'art. 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti
comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il
mantenimento dei fondali, previa convenzione con il
Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione
dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione
della medesima amministrazione;
c) affidamento e controllo delle attivita' dirette
alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di
servizi di interesse generale, non coincidenti ne'
strettamente connessi alle operazioni portuali di cui
all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. L'autorita' portuale ha personalita' giuridica di
diritto pubblico ed e' dotata di autonomia amministrativa
salvo quanto disposto dall'art. 12, nonche' di autonomia di
bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente
legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni,
nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente
previsto dal comma 2 dell'art. 23 della- presente legge.
3. La gestione patrimoniale e finanziaria
dell'autorita' portuale e' disciplinata da un regolamento
di contabilita' approvato dal Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro.
Il conto consuntivo delle autorita' portuali e' allegato
allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e
della navigazione per l'esercizio successivo a quello nel
quale il medesimo e' approvato.
4. Il rendiconto della gestione finanziaria
dell'autorita' portuale e' soggetto al controllo della
Corte dei conti.
5. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
lettere b) e o), e' affidato in concessione dall'autorita'
portuale mediante gara pubblica.
6. Le autorita' portuali non possono esercitare, ne'
direttamente ne' tramite la partecipazione di societa',
operazioni portuali ed attivita' ad esse strettamente
connesse. Le autorita' portuali possono costituire ovvero
partecipare a societa' esercenti attivita' accessorie o
strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle
autorita' medesime, anche ai fini della promozione e dello
sviluppo dell'intermodalita', della logistica e delle reti
trasportistiche.
7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
proprio decreto, individua entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge i limiti della
circoscrizione territoriale di ciascuna autorita' portuale.
8. Nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui
all'art. 13, decorsi tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e
della navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, possono essere istituite ulteriori autorita' in porti
di categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di
cui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano registrato
un volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni
di tonnellate annue al netto delle rinfuse liquide o a
200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A decorrere dal
1o gennaio 1995 puo' essere disposta l'istituzione, previa
verifica dei requisiti, di autorita' portuali nei porti di
Olbia, Piombino e Salerno.
9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo'
formulare la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta
di regioni, comuni o camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
10. Le autorita' portuali di cui al comma 8 sono
soppresse, con la procedura di cui al medesimo comma,
quando, in relazione al mutato andamento dei traffici,
vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma. Con
la medesima procedura, decorsi dieci anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le
autorita' portuali di cui al comma 1 quando risulti che le
stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8.
11. In sede di prima applicazione della presente legge,
le autorita' sprovviste di sede propria possono essere
ubicate presso le sedi delle locali autorita' marittime.
12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti
franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita
l'autorita' portuale di Trieste, con proprio decreto
stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione
di detti punti franchi".
- Il testo della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante:
"Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
trattatamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175
- S.O.



 
Art. 4
Componenti del comitato portuale

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio l994, n. 84, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "2. I componenti di cui alle lettere i), l) e l-bis) del comma 1 sono nominati dal presidente e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del comitato portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro designazioni devono pervenire al presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi componenti il comitato portuale spettera' in ogni caso al nuovo presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le designazioni, il comitato portuale e' validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del presidente gia' designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.".



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 9, della citata legge 28 gennaio
1994, n. 84, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 9 (Comitato portuale). - 1. Il comitato portuale
e' composto:
a) dal presidente dell'autorita' portuale, che lo
presiede;
b) dal comandante del porto sede dell'autorita'
portuale, con funzione di vice presidente;
c) da un dirigente dei servizi doganali della
circoscrizione doganale competente, in rappresentanza del
Ministero delle finanze;
d) da un dirigente del competente ufficio speciale
del genio civile per le opere marittime, in rappresentanza
del Ministero dei lavori pubblici;
e) dal presidente della giunta regionale o da un suo
delegato;
f) dal presidente della provincia o da un suo
delegato;
g) dal sindaco del comune in cui e' ubicato il porto,
qualora la circoscrizione territoriale dell'autorita'
portuale comprenda il territorio di un solo comune, o dai
sindaci dei comuni ricompresi nella circoscrizione
medesima, ovvero da loro delegati;
h) dal presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio o, in sua vece, da un membro della giunta da lui
delegato;
i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:
1) armatori;
2) industriali;
3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
4) spedizionieri;
5) agenti e raccomandatari marittimi;
6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.
I rappresentanti sono designati ciascuno dalle
rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta
eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che e'
designato dal comitato centrale dell'albo degli
autotrasportatori;
l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali
cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel
porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorita' portuale,
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione. In sede di prima
applicazione della presente legge i rappresentanti dei
lavoratori vengono designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale
e restano in carica per un quadriennio;
l-bis) un rappresentante delle imprese ferroviarie
operanti nei porti, nominato dal presidente dell'Autorita'
portuale.
2. I componenti di cui alle lettere i), l) e l-bis) del
comma 1 sono nominati dal presidente e durano in carica per
un quadriennio dalla data di insediamento del comitato
portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro
designazioni devono pervenire al presidente entro due mesi
dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della
scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi
componenti il comitato portuale spettera' in ogni caso al
nuovo presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo.
Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le
designazioni, il comitato portuale e' validamente
costituito nella composizione risultante dai membri di
diritto e dai membri di nomina del presidente gia'
designati e nominati. I membri nominati e designati nel
corso del quadriennio restano in carica fino al compimento
del quadriennio stesso. In sede di prima applicazione, la
designazione dei componenti di cui al presente comma deve
pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del
presidente.
3. Il comitato portuale:
a) approva, entro novanta giorni dal suo
insediamento, su proposta del presidente, il piano
operativo triennale, soggetto a revisione annuale,
concernente le strategie di sviluppo delle attivita'
portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto
degli obiettivi prefissati;
b) adotta il piano regolatore portuale;
c) approva la relazione annuale sull'attivita'
promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla
gestione dei servizi di interesse generale e sulla
manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale,
nonche' sull'amministrazione delle aree e dei beni del
demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione
territoriale dell'autorita' portuale, da inviare entro il
30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e
della navigazione;
d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente
in pareggio o in avanzo, le note di variazione e il conto
consuntivo;
e) delibera in ordine alle concessioni di cui
all'art. 6, comma 5;
f) esprime i pareri di cui all'art. 8, comma 3,
lettere h) ed i);
g) delibera, su proposta del presidente, in ordine
alle autorizzazioni e alle concessioni di cui agli articoli
16 e 18 di durata superiore ai quattro anni, determinando
l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle
disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei
trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente,
all'art. 16, comma 4, e all'art. 18, commi 1 e 3;
h) delibera, su proposta del presidente, la nomina e
l'eventuale revoca del segretario generale;
i) delibera, su proposta del presidente, sentito il
segretario generale, l'organico della segreteria
tecnico-operativa di cui all'art. 10, allegando una
relazione illustrativa delle esigenze di funzionalita' che
lo giustificano;
l) delibera in materia di recepimento degli accordi
contrattuali relativi al personale della segreteria
tecnico-operativa di cui all'art. 10;
m) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui
all'art. 18, comma 4;
n) promuove e sovrintende all'attuazione delle norme
di cui all'art. 23;
n-bis) approva, su proposta del presidente, il
regolamento di contabilita', da inviare al Ministero dei
trasporti e della navigazione;
n-ter) approva, su proposta del Presidente, la
partecipazione delle autorita' portuali alle societa' di
cui all'art. 6, comma 6.
4. ll comitato portuale si riunisce, su convocazione
del presidente, di norma una volta al mese, e ogni
qualvolta lo richieda un terzo dei componenti. Per la
validita' delle sedute e' richiesta la presenza della meta'
piu' uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo
dei medesimi in seconda convocazione. Le deliberazioni sono
assunte a maggioranza dei presenti. Il comitato adotta un
regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue
attivita'.
5. Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione del
piano regolatore portuale, le deliberazioni del comitato
portuale, adottate con il voto favorevole dei
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti,
a norma delle vigenti leggi, ad adottare intese, concerti e
pareri nelle materie oggetto delle deliberazioni medesime,
tengono luogo dei predetti atti".



 
Art. 5
Differimento di termini

1. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' differito al 31 luglio 1999 per ulteriori settecento unita', fermo restando il limite di spesa indicato al comma 8 del medesimo articolo 9.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bersani, Ministro dei trasporti e della
navigazione Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3409):
Presentato dal Ministro dei trasporti e della
navigazione (Burlando), il 7 luglio 1998.
Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in
sede deliberante, il 16 luglio 1998, con pareri delle
commissioni 1a, 2a, 5a, 11a e della giunta per gli affari
delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 8a commissione, in sede deliberante, il
4 novembre 1998; il 16 gennaio 1999; il 3 marzo 1999.
Assegnato nuovamente alla 8a commissione, in sede
referente, il 3 marzo 1999, con pareri delle commissioni
1a, 2a, 5a, 11a e della giunta per gli affari delle
Comunita' europee.
Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 4,
9, 10 marzo 1999; il 28, 29 aprile 1999; il 4, 5 maggio
1999.
Relazione scritta annunciata il 19 maggio 1999 (atto n.
3409/A - relatore sen. Lo Curzio).
Esaminato in aula il 2, 15 giugno 1999; il 6 luglio
1999 ed approvato il 14 luglio 1999.
Camera dei deputati (atto n. 6239):
Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede
referente, il 22 luglio 1999, con pareri delle commissioni
I, II V, VI.
Esaminato dalla IX commissione il 23, 28, 29 settembre
1999; il 13, 20 ottobre 1999; il 27 gennaio 2000;
l'8 febbraio 2000, il 1o marzo 2000.
Esaminato in aula il 12 maggio 2000; il 7, 14 giugno
2000 e approvato il 20 giugno 2000.



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 9, commi 2 e 8, del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457 recante: "Disposizioni urgenti per
lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento
dell'occupazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
31 dicembre 1997, n. 303, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n.
49), e' il seguente:
"Art. 9 (Interventi nel settore marittimo).
1. (Omissis).
2. E' concessa per l'anno 1997 a favore dei lavoratori
e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali e della
compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai
sensi dell'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
successive modificazioni, la proroga del beneficio di
integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 19, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, nel
limite di ulteriori 1.200 unita'. Al relativo onere per il
rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione
commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1, sulla
base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, esteso
anche ai lavoratori e dipendenti delle imprese di cui
all'art. 16 della legge n. 84 del 1994 ed ai dipendenti
delle autorita' portuali, qualora non utilizzato pienamente
nell'anno 1997, e' prorogato fino al 31 dicembre 1998.
Da 3 a 7 (Omissis).
8. In favore della gestione commissariale del Fondo di
cui all'art. 6, comma 1, e' autorizzata l'assegnazione
della somma di lire 90 miliardi per l'anno 1997, lire 345,5
miliardi per l'anno 1998, lire 250 miliardi per gli anni
1999 e 2000, restando prorogata fino allo stesso anno 2000
la durata di detto Fondo, e di lire 156 miliardi a
decorrere dall'anno 2001, restando confermate le modalita'
di cui all'art. 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990.
n. 58".



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone