Gazzetta n. 157 del 7 luglio 2000 (vai al sommario) |
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LEGGE 30 giugno 2000, n. 186 |
Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
Art. 1 Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. Al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono premessi i seguenti periodi: "I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorieta' e' stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'autorita' marittima puo' renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufflciali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: "Riordino della legislazione in materia portuale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28 - supplemento ordinario - come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 14 (Competenze dell'autorita' marittima). - 1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle autorita' portuali e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione nonche' nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione, alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, spettano all'autorita' marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative. 1-bis. I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatoriera' e' stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'autorita' marittima puo' renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorita' portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale. 1-ter. Nei porti sede di Autorita' portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1-bis sono stabilite dall'Autorita' marittima di intesa con l'Autorita' portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione.
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| Art. 2 Operazioni portuali e servizi portuali
1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorita' portuali, o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione."; b) al comma 2, dopo le parole: "delle operazioni portuali" sono inserite le seguenti: "e dei servizi portuali" e dopo le parole: "ai sensi del comma 5" sono aggiunte le seguenti: ", riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione"; c) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa."; d) al comma 3, all'ultimo periodo le parole: "in apposito registro tenuto" sono sostituite dalle seguenti: "in appositi registri distinti tenuti"; e) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'articolo 17."; f) dopo il comma 7-bis, e' aggiunto il seguente: "7-ter. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta.". 2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, provvedono alla revisione delle autorizzazioni e delle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di verificarne la conformita' con quanto stabilito nel presente articolo, disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, i necessari provvedimenti di revoca o di modifica. Le imprese indicate all'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge n. 84 del 1994, devono richiedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione allo svolgimento di operazioni o servizi portuali di cui all'articolo 16 ovvero la concessione di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994. 3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La revisione di cui al comma 2 del presente articolo ha luogo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 16 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 16 (Operazioni portuali). - 1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorita' portuali, o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporri e della navigazione. 2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione. 3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad autorizzazione dell'autorita' portuale o, laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'autorita' portuale, o laddove non istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorita'. 3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17. 4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al cornma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina: a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di professionalita' degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli; c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attivita' da espletare; d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7. 5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'autorita' portuale o, laddove non istituita, all'autorita' marittima le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonche' ogni successiva variazione. 6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'art. 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo. 7. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionalita' del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore. 7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato libero, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale. 7-ter. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta". - Il testo della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, recante: "Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1960, n. 289. - Il testo dell'art. 18 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' il seguente: "Art. 18 (Concessione di aree e banchine). - 1. L'Autorita' portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorita' marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e portuali. E' altresi' sottoposta a concessione da parte dell'Autorita' portuale, e laddove non istituita dall'autorita' marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purche' interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'art. 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicita', stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati: a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorita' concedenti, le modalita' di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario; b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare. 1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle autorita' portuali relativi a concessioni gia' assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' indicati i criteri cui devono attenersi le autorita' portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie. 3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie. 4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorita' portuale puo' concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali. 6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto concessorio: a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttivita' del porto; b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi; c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attivita' di cui alla lettera a). 7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. 8. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6, lettera a). 9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonche' di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano l'atto concessorio. 9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale. - Il testo dell'art. 21, comma 1, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o piu' societa' di seguito indicate: a) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali; b) in una societa' o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, nonche', fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369; c) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni gia' appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti".
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| Art. 3 Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo
1. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: "Art. 17. - (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo). - 1. Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attivita' deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attivita' di cui agli articoli 16 e 18 e le attivita' svolte dalle societa' di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), ne' deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attivita' e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima entro centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa che le dismette. 4. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per garantire la continuita' del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata. 5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da agenzie promosse dalle autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia. 6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano: a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997; b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997; c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997; d) i casi per i quali puo' essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997; e) le modalita' di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997. 8. Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del 1997. 9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunita' europea. 10. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parita' di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e della capacita' di prestare le attivita' secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro: a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima; b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attivita' svolte; c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attivita' portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori; d) procedure di verifica e di controllo da parte delle autorita' portuali o, laddove non istituite, delle autorita' marittime circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate; e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro. 11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi piu' gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attivita' autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'agenzia stessa. 12. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni. 13. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile. Per i predetti fini il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove specifici incontri fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese, dell'utenza portuale e delle imprese di cui all'articolo 21, comma 1, e l'associazione fra le autorita' portuali, volti a determinare la stipula di un contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. Fino alla stipula di tale contratto le predette parti determinano a livello locale i trattamenti normativi e retributivi di riferimento per l'individuazione del minimo inderogabile. 14. Le autorita' portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorita' marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva. 15. Le parti sociali indicate al comma 13 regolano le modalita' di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5, sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni dettate dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996.". 2. I lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano eventualmente in esubero strutturale dalle autorita' portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono assunti dall'agenzia di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Detti lavoratori sono individuati secondo apposite procedure di consultazione tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le rappresentanze delle imprese e l'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono disciplinate secondo le norme e le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. 4. Il decreto previsto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti di cui al comma 10 del medesimo articolo 17 sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contratto collettivo di lavoro di cui al comma 13 del medesimo articolo 17 e' stipulato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 1, della citata legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e' il seguente: "Art. 1. - 1. E' vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a societa' cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. E' altresi' vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o societa' anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. E' considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresi' alle aziende dello Stato ed agli enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo art. 8. I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni". - Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, e 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: "Norme in materia di promozione dell'occupazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1997, n. 154 - supplemento ordinario - e' il seguente: "Art. 1. (Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo). - 1. Il contratto di lavoro temporaneo e' il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di seguito denominata "impresa fornitrice , iscritta all'albo previsto dall'art. 2,comma 1, pone uno o piu' lavoratori, di seguito denominati "prestatori di lavoro temporaneo , da essa assunti con il contratto previsto dall'art. 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata "impresa utilizzatrice , per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2. 2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo puo' essere concluso: a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi; b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali; c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4. 3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attivita' rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalita' della sperimentazione. La predetta limitazione non trova applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati. 4. E' vietata la fornitura di lavoro temporaneo: a) per le mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento puo' presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi; b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; c) presso unita' produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; d) presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura; e) a favore di imprese che non dimostrano alla direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo e' stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi: a) il numero dei lavoratori richiesti; b) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento; c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; d) assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonche' del versamento dei contributi previdenziali; e) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonche' le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilita' o del minore periodo di durata del rapporto; f) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo; g) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonche' del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice; h) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo; i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice. 6. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facolta' dell'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'art. 3. 7. Copia del contratto di fornitura e' trasmessa dall'impresa fomitrice alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro dieci giorni dalla stipulazione. 8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi". "Art. 2 (Soggetti abilitati all'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo). - 1. L'attivita' di fornitura di lavoro temporaneo puo' essere esercitata soltanto da societa' iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle societa' nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attivita' svolta. 2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 sono i seguenti: a) la costituzione della societa' nella forma di societa' di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: "societa' di fornitura di lavoro temporaneo ; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attivita'; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato; b) la disponibilita' di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attivita' di fornitura di manodopera nonche' la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni; c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni; d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere concessa anche a societa' cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla societa' cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo. 4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonche' le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla societa' alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. 5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1. 6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull'attivita' dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2. 7. La societa' comunica all'autorita' concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attivita' ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorita' concedente tutte le informazioni da questa richiesta. 8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni". "Art. 3 (Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo). - 1. Il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo e' il contratto con il quale l'impresa fornitrice assume il lavoratore: a) a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice; b) a tempo indeterminato. 2. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, svolge la propria attivita' nell'interesse nonche' sotto la direzione ed il controllo dell'impresa medesima; nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato il lavoratore rimane a disposizione dell'impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un'impresa utilizzatrice. 3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo e' stipulato in forma scritta e copia di esso e' rilasciata al lavoratore entro 5 giorni dalla data di inizio della attivita' presso l'impresa utilizzatrice. Il contratto contiene i seguenti elementi: a) i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo; b) l'indicazione dell'impresa fornitrice e della sua iscrizione all'albo, nonche' della cauzione ovvero della fideiussione di cui all'art. 2, comma 2, lettera c); c) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice; d) le mansioni alle quali il lavoratore sara' adibito ed il relativo inquadramento; e) l'eventuale periodo di prova e la durata del medesimo; f) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo spettante; g) la data di inizio ed il termine dello svolgimento dell'attivita' lavorativa presso l'impresa utilizzatrice; h) le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attivita'. 4. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito puo' essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso. 5. L'impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attivita' produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attivita' lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformita' alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di fornitura puo' prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'impresa utilizzatrice; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto di cui al comma 3. 6. E' nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma indiretta, la facolta' del lavoratore di accettare l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dopo la scadenza del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo". "Art. 4 (Prestazione di lavoro temporaneo e trattamento retributivo). - 1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attivita' secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed e' tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dell'impresa utilizzatrice. 2. Al prestatore di lavoro temporaneo e' corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice. Al prestatore di lavoro temporaneo non puo' comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria di inquadramento di livello piu' basso quando tale inquadramento sia considerato dal contratto collettivo come avente carattere esclusivamente transitorio. I contratti collettivi delle imprese utilizzatrici stabiliscono modalita' e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. 3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo e' stabilita la misura dell'indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta dall'impresa fornitrice al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennita' e' stabilita dal contratto collettivo e comunque non e' inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La predetta misura e' proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attivita' lavorativa a tempo parziale. 4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per l'attivita' prestata presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia inferiore all'importo della indennita' di disponibilita' di cui al comma 3, e' al medesimo corrisposta la differenza dalla impresa fornitrice fino a concorrenza del predetto importo". "Art. 5 (Interventi specifici per i lavoratori temporanei). - 1. Le imprese fornitrici sono tenute a versare al Fondo di cui al comma 2 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'art. 3. Le risorse sono destinate per: a) interventi a favore dei lavoratori temporanei intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuita' di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale; b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche in termini di promozione dell'emersione del lavoro non regolare. I predetti interventi e misure sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito. 2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'art. 11, comma 5: a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile; b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 3. Il Fondo di cui al comma 2 e' attivato a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della congruita', rispetto alle finalita' istituzionali previste al comma 1, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del Fondo stesso. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo. 4. All'eventuale adeguamento del contributo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in esito alla verifica a cura delle parti sociali da effettuare decorsi due anni dall'effettivo funzionamento del Fondo di cui al comma 2. 5. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo di cui al comma 2". - Il testo dell'art. 86, del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea (pubblicata nella G.U.C.E. 10 novembre 1997, n. C 340) ratificato e reso esecutivo dalla legge 14 ottobre 1957, n. 1203 recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1957, n. 317, S.O., e' il seguente: "Art. 86 - 1. Gli Stati membri non emanano ne' mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente Trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi. 2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunita'. 3. La commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni". - Per il testo degli articoli 16, 18, e 21 della citata legge 28 gennaio 1984, n. 84, si veda nelle note all'art. 2. - Il testo dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O., e' il seguente: "28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilita', nonche' delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potesta' regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento; b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita', modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi; c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo; d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorieta' della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa; e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali; f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi". - Il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477, concernente: "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1998, n. 9, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilita', nonche' per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, emana i regolamenti di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel momento in cui sono depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni. 2. I contratti di cui al comma 1 contengono: a) la richiesta di emanazione di norme per fronteggiare situazioni di eccedenze di personale, transitorie o strutturali, per gli ambiti di riferimento dei quali va precisata la definizione; b) l'individuazione di specifici istituti per il perseguimento, nelle predette situazioni, di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, prevedendo criteri, entita' e modalita' di concessione degli interventi e dei trattamenti da essi previsti; c) la prefigurazione, sulla base di uno specifico piano pluriennale, del finanziamento dei predetti istituti, in misura adeguata all'entita' degli interventi e dei trattamenti, comprensivi della copertura figurativa necessaria, nonche' all'entita' degli oneri di amministrazione del fondo di cui all'art. 3, attraverso un contributo da determinarsi in misura non inferiore, nel complesso, allo 0,50% da calcolare sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale. L'eventuale concorso del lavoratore a detto finanziamento non puo' essere superiore al 25% del contributo prefigurato; d) la prefigurazione di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, in caso di ricorso ai predetti istituti, modulato con riferimento all'entita' e alla durata dell'intervento richiesto, nonche' al numero dei soggetti interessati, in misura non superiore a tre volte quello della contribuzione ordinaria prefigurata di cui alla lettera c); e) la prefigurazione, per i settori caratterizzati da esubero strutturale di addetti, di ulteriori interventi e trattamenti straordinari atti a favorire i processi di ristrutturazione aziendale. Gli ulteriori contributi allo scopo necessari sono a totale carico dei datori di lavoro e commisurati all'entita' degli interventi e trattamenti richiesti, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del fondo di cui all'art. 3, comma 1. Le richieste dei datori di lavoro sono ammesse entro la data ultima che deve essere prevista dai regolamenti di cui al comma 1; f) la definizione delle regole relative alla designazione degli esperti in seno al comitato amministratore di cui all'art. 3. 3. I contratti collettivi, depositati ai sensi del comma 1 e conformi alle disposizioni del comma 2, costituiscono principi e criteri direttivi, validi ai fini dell'esercizio del potere regolamentare, per il proprio ambito di riferimento". - Il testo dell'art. 6 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' il seguente: "Art 6 (Autorita' portuale). - 1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia e' istituita l'autorita' portuale con i seguenti compiti, in conformita' agli obiettivi di cui all'art. 1: a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, e delle altre attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attivita' ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'art. 24; b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione; c) affidamento e controllo delle attivita' dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti ne' strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. L'autorita' portuale ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'art. 12, nonche' di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'art. 23 della- presente legge. 3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'autorita' portuale e' disciplinata da un regolamento di contabilita' approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. Il conto consuntivo delle autorita' portuali e' allegato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo e' approvato. 4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorita' portuale e' soggetto al controllo della Corte dei conti. 5. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, lettere b) e o), e' affidato in concessione dall'autorita' portuale mediante gara pubblica. 6. Le autorita' portuali non possono esercitare, ne' direttamente ne' tramite la partecipazione di societa', operazioni portuali ed attivita' ad esse strettamente connesse. Le autorita' portuali possono costituire ovvero partecipare a societa' esercenti attivita' accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorita' medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalita', della logistica e delle reti trasportistiche. 7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, individua entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorita' portuale. 8. Nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 13, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere istituite ulteriori autorita' in porti di categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di cui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano registrato un volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue al netto delle rinfuse liquide o a 200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A decorrere dal 1o gennaio 1995 puo' essere disposta l'istituzione, previa verifica dei requisiti, di autorita' portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno. 9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' formulare la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta di regioni, comuni o camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 10. Le autorita' portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con la procedura di cui al medesimo comma, quando, in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma. Con la medesima procedura, decorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le autorita' portuali di cui al comma 1 quando risulti che le stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8. 11. In sede di prima applicazione della presente legge, le autorita' sprovviste di sede propria possono essere ubicate presso le sedi delle locali autorita' marittime. 12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita l'autorita' portuale di Trieste, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti franchi". - Il testo della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante: "Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattatamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175 - S.O.
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| Art. 4 Componenti del comitato portuale
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio l994, n. 84, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "2. I componenti di cui alle lettere i), l) e l-bis) del comma 1 sono nominati dal presidente e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del comitato portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro designazioni devono pervenire al presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi componenti il comitato portuale spettera' in ogni caso al nuovo presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le designazioni, il comitato portuale e' validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del presidente gia' designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.".
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 9, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 9 (Comitato portuale). - 1. Il comitato portuale e' composto: a) dal presidente dell'autorita' portuale, che lo presiede; b) dal comandante del porto sede dell'autorita' portuale, con funzione di vice presidente; c) da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale competente, in rappresentanza del Ministero delle finanze; d) da un dirigente del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici; e) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato; f) dal presidente della provincia o da un suo delegato; g) dal sindaco del comune in cui e' ubicato il porto, qualora la circoscrizione territoriale dell'autorita' portuale comprenda il territorio di un solo comune, o dai sindaci dei comuni ricompresi nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati; h) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o, in sua vece, da un membro della giunta da lui delegato; i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie: 1) armatori; 2) industriali; 3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18; 4) spedizionieri; 5) agenti e raccomandatari marittimi; 6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale. I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che e' designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori; l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorita' portuale, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica per un quadriennio; l-bis) un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal presidente dell'Autorita' portuale. 2. I componenti di cui alle lettere i), l) e l-bis) del comma 1 sono nominati dal presidente e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del comitato portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro designazioni devono pervenire al presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi componenti il comitato portuale spettera' in ogni caso al nuovo presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le designazioni, il comitato portuale e' validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del presidente gia' designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente. 3. Il comitato portuale: a) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attivita' portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati; b) adotta il piano regolatore portuale; c) approva la relazione annuale sull'attivita' promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonche' sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorita' portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e della navigazione; d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, le note di variazione e il conto consuntivo; e) delibera in ordine alle concessioni di cui all'art. 6, comma 5; f) esprime i pareri di cui all'art. 8, comma 3, lettere h) ed i); g) delibera, su proposta del presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di durata superiore ai quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente, all'art. 16, comma 4, e all'art. 18, commi 1 e 3; h) delibera, su proposta del presidente, la nomina e l'eventuale revoca del segretario generale; i) delibera, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, l'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'art. 10, allegando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalita' che lo giustificano; l) delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa di cui all'art. 10; m) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'art. 18, comma 4; n) promuove e sovrintende all'attuazione delle norme di cui all'art. 23; n-bis) approva, su proposta del presidente, il regolamento di contabilita', da inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione; n-ter) approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle autorita' portuali alle societa' di cui all'art. 6, comma 6. 4. ll comitato portuale si riunisce, su convocazione del presidente, di norma una volta al mese, e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti. Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo dei medesimi in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attivita'. 5. Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale, le deliberazioni del comitato portuale, adottate con il voto favorevole dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti, a norma delle vigenti leggi, ad adottare intese, concerti e pareri nelle materie oggetto delle deliberazioni medesime, tengono luogo dei predetti atti".
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| Art. 5 Differimento di termini
1. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' differito al 31 luglio 1999 per ulteriori settecento unita', fermo restando il limite di spesa indicato al comma 8 del medesimo articolo 9. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 giugno 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3409): Presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione (Burlando), il 7 luglio 1998. Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 16 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 11a e della giunta per gli affari delle Comunita' europee. Esaminato dalla 8a commissione, in sede deliberante, il 4 novembre 1998; il 16 gennaio 1999; il 3 marzo 1999. Assegnato nuovamente alla 8a commissione, in sede referente, il 3 marzo 1999, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 11a e della giunta per gli affari delle Comunita' europee. Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 4, 9, 10 marzo 1999; il 28, 29 aprile 1999; il 4, 5 maggio 1999. Relazione scritta annunciata il 19 maggio 1999 (atto n. 3409/A - relatore sen. Lo Curzio). Esaminato in aula il 2, 15 giugno 1999; il 6 luglio 1999 ed approvato il 14 luglio 1999. Camera dei deputati (atto n. 6239): Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 22 luglio 1999, con pareri delle commissioni I, II V, VI. Esaminato dalla IX commissione il 23, 28, 29 settembre 1999; il 13, 20 ottobre 1999; il 27 gennaio 2000; l'8 febbraio 2000, il 1o marzo 2000. Esaminato in aula il 12 maggio 2000; il 7, 14 giugno 2000 e approvato il 20 giugno 2000.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 9, commi 2 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1997, n. 303, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49), e' il seguente: "Art. 9 (Interventi nel settore marittimo). 1. (Omissis). 2. E' concessa per l'anno 1997 a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali e della compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 19, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, nel limite di ulteriori 1.200 unita'. Al relativo onere per il rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, esteso anche ai lavoratori e dipendenti delle imprese di cui all'art. 16 della legge n. 84 del 1994 ed ai dipendenti delle autorita' portuali, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1997, e' prorogato fino al 31 dicembre 1998. Da 3 a 7 (Omissis). 8. In favore della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1, e' autorizzata l'assegnazione della somma di lire 90 miliardi per l'anno 1997, lire 345,5 miliardi per l'anno 1998, lire 250 miliardi per gli anni 1999 e 2000, restando prorogata fino allo stesso anno 2000 la durata di detto Fondo, e di lire 156 miliardi a decorrere dall'anno 2001, restando confermate le modalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990. n. 58".
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