Gazzetta n. 157 del 7 luglio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |
DECRETO 28 giugno 2000 |
Determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea di medicina e chirurgia per l'anno accademico 2000/2001. |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare, l'art. 6; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettere a) e b); Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000 con il quale sono stati determinati le modalita' e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 264; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, l'art. 39, comma 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46; Preso atto dell'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264; Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, reso nella seduta del 15 giugno 2000; Vista la nota del Ministero della sanita' in data 28 giugno 2000, con cui viene individuato il fabbisogno del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto legislativo n. 229/1999; Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea della facolta' di medicina e chirurgia, nonche' di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le universita'; Decreta: Art. 1. 1. Limitatamente all'anno accademico 2000/2001, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in settemilacentosei per gli studenti comunitari e non comunitari residenti inItalia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in n. 427 per gli studenti non comunitari residenti all'estero ed e' ripartito fra le universita' secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le universita' che insistono nella stessa regione possono concordare una diversa ripartizione dei posti, previa compensazione tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del numero degli studenti ammissibili nell'ambito regionale. |
| Art. 2. 1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 giugno 2000 Il Ministro: Zecchino |
| ----> Vedere Tabella di pag. 67 <---- |
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