Gazzetta n. 157 del 7 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 3 luglio 2000
Modalita' e termini per l'inoltro dell'elenco nominativo dei pensionati da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e di altri enti pubblici che hanno erogato trattamenti pensionistici nell'anno 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per stabilire le modalita', i termini e le procedure, per l'inoltro all'amministrazione finanziaria, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti pubblici che erogano redditi da pensione, dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali e' stato rilasciato il certificato di cui all'art. 2 della legge n. 119 del 1981 comprensivo dei dati necessari;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale del 2 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999, con il quale e' stato approvato il mod. 770/1999 da presentare nel 1999 da parte dei sostituti d'imposta;
Visto il decreto dirigenziale del 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1999, che stabilisce fra l'altro le modalita' e i termini per la presentazione su supporti magnetici della dichiarazione mod. 770/1999;
Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;
Considerato che occorre stabilire, in armonia con le disposizioni di cui ai citati decreti dirigenziali del 2 marzo 1999 e del 19 aprile 1999, il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici che i suddetti enti devono inviare all'anagrafe tributaria concernenti le erogazioni di pensioni effettuate nell'anno d'imposta 1998;
Considerata la necessita' che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, effettuati con le ritenute d'acconto applicate sulle retribuzioni corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale;
Decreta:
Art. 1.
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici che erogano pensioni sono tenuti, per l'anno d'imposta 1998, a fornire l'elenco nominativo dei soggetti nei cui confronti sono state erogate pensioni su supporto magnetico.
2. Per ciascuno dei predetti soggetti devono essere riportati i dati identificativi e contabili secondo le caratteristiche tecniche dei supporti di cui all'allegato A al decreto dirigenziale 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1999, con il quale sono state stabilite le modalita' e i termini per la presentazione della dichiarazione mod. 770/1999.
 
Art. 2.
1. I supporti di cui al precedente articolo, accompagnati da apposita distinta, redatta in duplice copia, secondo il fac-simile di cui all'allegato A al presente decreto, devono essere consegnati in plichi chiusi al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Roma, via Fortunato Depero - 00155 Roma, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
2. Il Sistema informativo del Ministero delle finanze esegue sui supporti magnetici di cui al precedente articolo controlli intesi a verificare la completezza dei dati ivi riportati, nonche' la loro rispondenza ai requisiti prescritti, disponendone la sostituzione o l'integrazione in caso di errori o difformita'.
 
Art. 3.
1. Gli enti che, ai sensi dell'art. 1 del decreto dirigenziale 2 marzo 1999, e secondo le modalita' stabilite dal decreto dirigenziale 19 aprile 1999, hanno inviato su supporto magnetico le dichiarazioni modello 770/1999, non sono tenuti ad inviare l'elenco nominativo dei pensionati di cui all'art. 1 del presente decreto, qualora tale elenco sia stato gia' compreso nel citato modello.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2000
Il direttore generale: Romano
 
Allegato A ----> Vedere Allegato A di pag. 25 <----
 
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