Gazzetta n. 156 del 6 luglio 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. 185
Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente, per le politiche comunitarie e per i beni e le attivita' culturali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Principi generali
1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nonche' lo sviluppo di una nuova imprenditorialita' nelle aree economicamente svantaggiate del Paese, attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunita' tra uomini e donne nell'attivita' economica e imprenditoriale, a sostenere la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale ed a sostenere l'impresa agricola.
2. Le disposizioni sono, in particolare, dirette a:
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditorialita', anche in forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalita' dei nuovi imprenditori;
c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile;
d) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile nei comparti piu' innovativi dei diversi settori produttivi;
e) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalita' delle donne imprenditrici;
f) favorire la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale;
g) promuovere l'imprenditorialita' e la professionalita' dei soggetti svantaggiati;
h) agevolare l'accesso al credito per le imprese sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381;
i) favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialita' in agricoltura;
l) promuovere l'imprenditorialita' e la professionalita' degli agricoltori;
m) agevolare l'accesso al credito per i nuovi imprenditori agricoli.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficaia degli atti legislativi qui tiascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 45, comma 1, della legge
17 maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Pretidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 45, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: "Misure in materia
di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali", pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118:
"Art. 45. - 1. Allo scopo di realizzare un sistema
efficace ed organico di strumenti intesi a favorire
l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di
soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo e'
delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 30 aprile
2000, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi
dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli
incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, con
particolare riguardo all'esigenza di migliorarne
l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli
ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della
formazione professionale, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) razionalizzazione delle tipologie e delle diverse
misure degli interventi, eliminando duplicazioni e
sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei
risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento
lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione
degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con
particolare riguardo:
1) alle diverse caratteristiche dei destinatari
delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo
periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario
di integrazione salariale da consistente lasso di tempo,
lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
2) alla revisione dei criteri per l'accertamento
dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle
diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati
alla valutazione ed il controllo della effettiva situazione
di disagio;
3) il grado dello svantaggio occupazionale nelle
diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base
di quanto previsto all'art. 1, comma 9;
4) al grado dello svantaggio occupazionale
femminile nelle diverse aree del Paese;
5) alla finalita' di favorire la stabilizzazione
dei posti di lavoro;
6) alla maggiore intensita' della misura degli
incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse
abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
nonche' per le imprese che applicano nuove tecnologie per
il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che
prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a
valle degli impianti;
b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di
lavoro con contenuto formativo in conformita' con le
direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto
previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera
a);
c) previsione di misure per favorire forme di
apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante
nell'attivita' di impresa nonche' estensione, per un
triennio, delle disposizioni del decreto legislativo
28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di
finanziamento;
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro,
non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza
diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello
strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, il sistema
formativo e le imprese, secondo modalita' coerenti con
quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge
24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra
i 3 e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione,
alle caratteristiche dell'attivita' lavorativa e al
territorio di appartenenza, e la eventuale corresponsione
di un sussidio, variabile fra le 490.000 e le 800.000 lire
mensili;
e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei
principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c)
e d) del presente comma debbano tendere a valorizzare
l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, al
fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini
e donne;
f) rafforzamento delle misure attive di gestione
degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e
strumenti, anche collegati ad iniziative di formazione
professionale, intesi ad assicurare la continuita' ovvero
nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo
attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per
rendere piu' rapidi ed efficienti i processi di mobilita'
nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo
1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469;
g) razionalizzazione nonche' estensione degli
istituti di integrazione salariale a tutte le categorie
escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione
professionale, superando la fase sperimentale prevista
dall'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi
istituti di integrazione salariale, con previsione della
costituzione di fondi categoriali o intercategoriali con
apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresi'
conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione
collettiva;
h) previsione, in via sperimentale e per la durata di
due anni, della possibilita' per i coltivatori diretti
iscritti agli elenchi provinciali, di avvalersi, in
relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di
collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il
terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel
corso dell'anno, assicurando il rispetto delle normative
relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro,
la copertura da rischi da responsabilita' civile,
infortunio o morte e il versamento di un contributo di
solidarieta' a favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti;
i) graduale ammornizzazione dei sostegni
previdenziali in caso di disoccupazione, con un trattamento
di base da rafforzare ed estendere con gradualita' a tutte
le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di
copertura, fissando criteri rigorosi per l'individuazione
dei beneficiari e prevedendo la obbligatorieta', per i
lavoratori interessati, di partecipare a corsi di
orientamento e di formazione, anche condizionando
l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza;
l) previsione di norme, anche di natura
previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a
tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di
contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche
attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
m) semplificazione e snellimento delle procedure di
riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, tenendo
conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in
ogni caso criteri di automaticita', e degli ammortizzatori
sociali, anche tramite l'utilizzo di disposizioni
regolamentari adottate ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento
della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore
speditezza all'azione amministrativa;
n) riunione, entro ventiquattro mesi, in uno o piu'
testi unici delle normative e delle disposizioni in materia
di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali,
al fine di consentire la piu agevole conoscibilita delle
stesse;
o) previsione di meccanismi e strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti,
anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione
femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi
di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni
competenti e tenuto conto dei criteri che saranno
determinati dai provvedimenti attuativi dell'art. 17 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
p) razionalizzazione dei criteri di partecipazione
delle imprese al finanziamento delle spese per
ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate;
q) previsione che tutte le istanze di utilizzo di
istituti di integrazione salariale e di altri
ammortizzatori sociali vengano esaminate nel rispetto
dell'ordine cronologico di presentazione;
r) adeguamento annuale, a decorrere dal 1o gennaio,
dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7 della legge
23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'80 per cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati, come previsto dal secondo comma dell'articolo
unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito
dal comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451;
s) previsione, per i soggetti impegnati in lavori di
pubblica utilita' o in lavori socialmente utili finanziati
dallo Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale
attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato,
commisurata all'indennita' effettivamente percepita durante
l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non
coperti da alcuna contribuzione".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomi locali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1991, n. 202.
Nota all'art. 1:
- L'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), cosi'
recita:
"Art. 1. - 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di
perseguire l'interesse generale della comunita' alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini
attraverso:
a) (omissis);
b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole,
industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".



 
Art. 2.
Ambito territoriale di applicazione
1. Le misure incentivanti di cui al presente titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87 (gia' articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonche' nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni.



Note all'art. 2:
- La lettera c), praragrafo 3, dell'art. 87 del
Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di
Amsterdam, e' la seguente:
"Art. 87. - 1-2. (Omissis).
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a)-b) (omissis);
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni e conomiche, sempre
che non alterino le condizioni degli scambi in misura
contraria al comune interesse".
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 14 marzo 1995, reca: "Individuazione delle aree che
presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di
lavoro".
Si vedano anche: il D.M. Lavoro 23 dicembre 1997
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23, serie generale,
parte prima, del 29 gennaio 1998, il D.M. Lavoro 14 maggio
1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121, serie
generale, parte prima, del 27 maggio 1998, il D.M. Lavoro
14 luglio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181
del 5 agosto 1998 e il D.M. Lavoro 29 luglio 1998
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto
1998, che hanno integrato l'elenco allegato al decreto del
14 marzo 1995.



 
Art. 3
Benefici

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici: a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per gli
investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea; b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti
fissati dall'Unione europea; c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e
di avvio delle iniziative; d) attivita' di formazione e qualificazione dei profili
imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto.
 
Art. 4.
G a r a n z i e
1. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalita' ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1o novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1o ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.



Nota all'art. 4:
- L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale
1o novembre 1944, n. 367 (Provvidenze per agevolare il
riassetto della vita civile e la ripresa economica della
Nazione), come sostituito dall'art. 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1o ottobre
1947, n. 1075, e' il seguente:
"Art. 7. - Salvo altre eventuali garanzie reali o
personali, il credito derivante dal finanziamento, sia
durante il periodo della anticipazione che del successivo
consolidamento, ha privilegio sugli immobili, sugli
impianti, sulle concessioni, comprese quelle minerarie
(salvo i diritti spettanti allo Stato a norma delle leggi
speciali) e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di
invenzione industriale, sui macchinari ed utensili
dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo
funzionamento ed esercizio, nonche' sulle somme dovute
all'azienda stessa dallo Stato per il risarcimento dei
danni di guerra.
Il suddetto privilegio puo' essere esercitato anche nei
confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni
che sono oggetto di tale privilegio dopo la data della
formalita' di annotazione stabilita nei commi successivi.
Esso e' preferito ad ogni altro titolo di prelazione da
qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per
le spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di
prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche
preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi, i
quali conservano la loro priorita' rispetto al privilegio
anzidetto.
Il privilegio di cui sopra sara' annotato, a richiesta
dell'istituto o ente finanziatore e senza spesa (salvo gli
emolumenti spettanti ai conservatori dei registri) in
apposito registro presso gli uffici dei registri
immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione
alla localita' in cui si trovano i beni e nel registro di
cui all'art. 1524 del codice civile presso il tribunale
competente, sempre in relazione alla localita' in cui si
trovano i beni.
Di detto privilegio sara' altresi' dato avviso mediante
inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia
in cui sono situati i beni.
I suddetti annotamenti e pubblicazioni saranno
effettuati anche presso gli uffici e nel Foglio degli
annunzi legali della circoscrizione nella quale ha la
propria sede l'azienda mutuataria all'epoca della
stipulazione del mutuo.
Il privilegio relativo ai brevetti per le invenzioni
industriali sara' trascritto nel registro dei brevetti di
cui all'art. 37 del regio decreto-legge 29 giugno 1939, n.
1127, e ai sensi dell'art. 66 del decreto medesimo.
Nel provvedimento di autorizzazione del finanziamento o
con successiva determinazione del Ministro per il tesoro
puo' essere consentito che il suddetto privilegio venga
limitato a determinati beni o gruppi di beni dell'azienda,
ovvero sostituito da altre garanzie reali. Queste garanzie
si intendono costituite anche a favore dello Stato, per gli
effetti di cui all'art. 9 del presente decreto.
Qualora nei confronti della stessa azienda siano fatte
piu' annotazioni di privilegio ai sensi del presente
articolo, l'ordine di priorita' tra le rispettive ragioni
e' determinato dalla data delle annotazioni medesime. Per
quanto concerne i crediti per danni di guerra della azienda
finanziata verso lo Stato, l'ordine di priorita' fra piu'
ragioni assistite dal privilegio anzidetto e' determinato
dalla data di stipulazione dei rispetivi atti di
finanziamento".



 
Art. 5
Soggetti beneficiari

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialita', possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le societa', ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 6, comma 1.
2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle societa' di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2.
3. Le societa' di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2.
4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle societa' di fatto ed alle societa' aventi un unico socio.



Nota all'art. 5:
- L'art. 13 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577
(Provvedimenti per la cooperazione), cosi' recita:
"Art. 13. - Nel registro prefettizio delle cooperative
di cui all'art. 14 del'regolamento approvato con regio
decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative
ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti:
a) tutte le altre cooperative legalmente costituite
qualunque sia il loro oggetto;
b) [i consorzi di cooperative a carattere provinciale
esclusi quelli di cooperative ammissibili ai pubblici
appalti i quali continueranno ad essere disciplinati dalla
legge 25 giugno 1909, n. 422, e relativo regolamento
approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278,
nonche' dalle disposizioni di cui agli articoli 15 e 27 del
presente decreto].
Il registro e' tenuto distintamente per sezioni a
seconda della diversa natura ed attivita' degli' enti, e
cioe':
sezione cooperazione di consumo;
sezione cooperazione di produzione e lavoro;
sezione cooperazione agricola;
sezione cooperazione edilizia;
sezione cooperazione di trasporto;
sezione cooperazione della pesca;
sezione cooperazione mista;
sezione cooperazione sociale;
sezione societa' di mutuo soccorso ed enti
mutualistici di cui all'art. 2612 del codice civile.
Oltre che nella sezione per esse specificamente
prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella
sezione cui direttamente afferisce l'attivita' da esse
svolta".



 
Art. 6.
Progetti finanziabili
1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a) prevedono investimenti superiori a lire 5 miliardi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
c) non presentano il requisito della novita' dell'iniziativa;
d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
 
Art. 7
Soggetti beneficiari

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialita', possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3, le societa', ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 8, comma 1.
2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle societa' di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2.
3. Le societa' di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2.
4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle societa' di fatto ed alle societa' aventi un unico socio.



Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 13 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, si veda in nota
all'art. 5.



 
Art. 8.
Progetti finanziabili
1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA;
b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
c) non presentano il requisito della novita' dell'iniziativa;
d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
 
Art. 9
Soggetti beneficiari

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialita' in agricoltura, possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 3, gli agricoltori di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui all'articolo 10, comma 1.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2.
3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui all'articolo 2.
 
Art. 10.
Progetti finanziabili
1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a) prevedono investimenti superiori a lire due miliardi al netto dell'IVA;
b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
 
Art. 11
Soggetti beneficiari

1. A sostegno dell'imprenditorialita' sociale possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la creazione di nuove iniziative, nonche' per il consolidamento e lo sviluppo di attivita' gia' esistenti nei settori indicati all'articolo 12, comma 1.
2. Le cooperative di nuova costituzione, con esclusione dei soci svantaggiati, devono essere composte esclusivamente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero composte prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione.
3. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle societa' di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. Nel caso di cooperative gia' esistenti, tutti i soci devono possedere i predetti requisiti alla medesima data.
4. Le societa' di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori indicati all'articolo 2.



Nota all'art. 11:
- Per il testo della lettera b), comma 1, dell'art. 1
della legge n. 381/1991, si veda in nota all'art. 1.



 
Art. 12
Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che: a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto
dell'IVA nel caso di nuove iniziative; b) prevedono investimenti superiori a lire 500 milioni al netto
dell'IVA, in caso di sviluppo e consolidamento di attivita' gia'
avviate; c) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da
disposizioni comunitarie.
 
Art. 12-bis (4)
(( Ampliamenti aziendali ))

(( 1. Gli incentivi di cui ai capi I e II del presente titolo possono essere concessi anche per finanziare ampliamenti aziendali effettuati da societa' in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima della presentazione della domanda, le quali siano economicamente e finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato l'attivita' di impresa da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in cui le societa' richiedenti abbiano gia' beneficiato di incentivi di cui al presente decreto, esse devono dare dimostrazione di aver completato l'originario programma di investimenti ammesso alle agevolazioni almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo. ))
 
Art. 13.
Principi generali
1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialita'.
2. Le disposizioni sono dirette, in particolare:
a) a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione;
b) a qualificare la professionalita' dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d'impresa.
 
Art. 14.
Ambito territoriale di applicazione
1. Le misure incentivanti di cui al presente Titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87 (gia' articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonche' nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni.



Nota all'art. 14:
- Per il testo della lettera c), paragrafo 3, dell'art.
87 del Trattato di Roma e per il testo del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 14 marzo
1995, si veda in note all'art. 2.



 
Art. 15.
Benefici
1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:
a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative.
2. I benefici finanziari di cui al comma 1 sono concessi entro il limite del de minimis individuato in base alle vigenti disposizioni comunitarie.
 
Art. 16.
G a r a n z i e
1. La realizzazione e gestione delle iniziative agevolate sono assistite da idonee garanzie anche assicurative relative ai beni ed alle attivita' oggetto di finanziamento.
 
Art. 17
Soggetti beneficiari

1. Al fine di favorire la creazione di lavoro autonomo, possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 15 i soggetti maggiorenni, privi di occupazione nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione e residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 14, che presentino progetti relativi all'avvio di attivita' autonome nei settori di cui all'articolo 18, comma 1.
2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, non sono considerati soggetti privi di occupazione: a) i titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e
indeterminato ed anche a tempo parziale; b) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa; c) i soggetti che esercitano una libera professione; d) i titolari di partita IVA; e) gli imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori; f) gli artigiani.
3. Le iniziative agevolate devono avere sede amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.
 
Art. 18
Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio e la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale.
2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che: a) prevedono investimenti superiori a lire 50 milioni al netto
dell'IVA; b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da
disposizioni comunitarie.
 
Art. 19.
Soggetti beneficiari
1. Al fine di favorire la creazione di iniziative di autoimpiego in forma di microimpresa, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 15, le societa' di persone, di nuova costituzione, non aventi scopi mutualistici e composte per almeno la meta' numerica e di quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati all'articolo 17, comma 1, che presentino progetti per l'avvio di attivita' nei settori di cui all'articolo 20, comma 1. Trova applicazione la disposizione di cui al citato articolo 17, comma 2.
2. Le societa' di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.
3. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle societa' di capitali, alle societa' di fatto ed alle societa' aventi un unico socio.
 
Art. 20.
Progetti finanziabili
1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi.
2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:
a) prevedono investimenti complessivamente superiori a lire 250 milioni al netto dell'IVA;
b) si riferiscono ai settori della produzione di beni in agricoltura, del commercio, nonche' ai settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
 
Art. 21.
Soggetti beneficiari
1. Al fine di favorire la creazione di nuove iniziative di autoimpiego in forma di franchising, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 15 le ditte individuali e le societa', anche aventi un unico socio, di nuova costituzione, che presentino progetti nei settori di cui all'articolo 22, comma 1, realizzabili in qualita' di franchisee.
2. I titolari delle ditte individuali ed almeno la meta' numerica dei soci delle societa' di cui al comma 1, i quali devono detenere almeno la meta' delle quote di partecipazione, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 1. Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2.
3. Le ditte individuali e le societa' di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.
4. La presente disposizione non si applica alle societa' di fatto ed alle societa' aventi scopi mutualistici.
 
Art. 22.
Progetti finanziabili
1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione e commercializzazione di beni e servizi mediante franchising.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
 
Art. 23
Disposizioni di attuazione

1. Alla societa' Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e' affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel presente decreto legislativo.
2. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma 1, la societa' Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente decreto.
3. La societa' di cui al comma 1 e' autorizzata a stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure previste dal presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.



Note all'art. 23:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo
9 gennaio 1999, n. 1 (Riordino degli enti e delle societa'
di promozione e istituzione della societa' "Sviluppo
Italia", a norma degli articoli 11 e 14 della legge
15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal decreto
legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Per lo svolgimento delle attivita'
considerate nel pensente decreto, entro il 31 gennaio 1999
e' istituita una societa' per azioni con sede in Roma,
denominata "Sviluppo Italia .
2. La societa' di cui al comma 1 ha per scopo,
attraverso l'erogazione di servizi e l'acquisizione di
partecipazioni, di promuovere attivita' produttive,
attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali
e nuova imprenditorialita', sviluppare la domanda di
innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa, anche nei
settori agricolo, turistico e del commercio, purche' le
predette attivita' siano sempre correlate a iniziative
d'impresa concorrenziali; dare supporto alle
amministrazioni pubbliche centrali e locali per la
programmazione finanziaria, la progettualita' dello
sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli
incentivi nazionali e comunitari, in base alle disposizioni
del presente decreto e con particolare riferimento per il
Mezzogiorno e le altre aree depresse, come definite ai
sensi della normativa comunitaria. La societa' di cui al
comma 1 puo' avvalersi delle societa' operative
eventualmente costituite ai sensi del comma 4.
3. Alla societa' di cui al comma 1 sono conferite, o
fatte acquisire, le partecipazioni azzionarie nelle
societa' SPI, ITAINVEST, IG - Societa' per l'imprenditori
giovanile, nonche' di INSUD, RIBS, ENISUD, FINAURA S.p.a. e
le quote di IPI, detenute dallo Stato a da societa' da
questo controllate. La partecipazione azionaria di
ITAINVEST in Italia Lavoro e' conferito al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che
esercita diritti dell'azionista su direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.
4. La societa' di cui al comma 1 provvede al riordino
ed all'accorpamento delle partecipazioni, delle attivita' e
delle strutture delle societa' di cui al comma 3 in un
unico gruppo, a tale fine ricollocandole in una o piu'
societa' operative da essa direttamente controllate, ovvero
in rami d'azienda eventualmente dotati di contabilita'
separata, ferma restando la distinzione funzionale fra
servizi allo sviluppo e servizi finanziari; le eventuali
perizie avvengono a valore di libro sempre che non vi sia
opposizione immediata e motivata da parte di azionisti
diversi dalle amministrazioni dello Stato. Sono comunque
assicurate la riorganizzazione unitaria dell'attivita' con
l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni, nel
rispetto delle specificita' di settore, con particolare
riguardo a quello agricolo e agro-alimentare, nonche' la
massima efficienza delle strutture aziendali e la massima
efficacia delle politiche di sviluppo industriale e
dell'occupazione, in attuazione degli indirizzi e delle
priorita' determinati con direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del CIPE.
4-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito
delle proprie competenze, favoriscono la collaborazione ed
ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di
attivita', tra la societa' di cui al comma 1 e le agenzie e
le finanziarie locali di promozione.
4-ter. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e per almeno un biennio i nuovi finanziamenti
nazionali e comunitari assegnati alla societa' di cui al
comma 1 sono preferibilmente impiegati nelle aree depresse
dell'obiettivo 1.
5. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112".
- Gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59), cosi' recitano:
"Art. 18 (Funzioni e compiti conservati alla Stato).
-1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) i brevetti e la proprieta' industriale, salvo
quanto previsto all'art. 20 del presente decreto
legislativo;
b) la classificazione delle tipologie di attivita'
industriali ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto
1977, n. 675;
c) la determinazione dei campioni nazionali di unita'
di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del
chilogrammo e del metro;
d) la definizione dei criteri generali per la tutela
dei consumatori e degli utenti;
e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
f) la classificazione delle sostanze che presentano
pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle
norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei
relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il
trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro
derivati e residui, ai sensi dell'art. 63 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773;
g) le industrie operanti nel settore della difesa
militare, ivi comprese le funzioni concernenti
l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e
all'esportazione di armi da guerra;
h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la
vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali
esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza
sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle
munizioni commerciali;
i) la classificazione dei gas tossici e
l'autorizzazione per il relativo impiego;
l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato
e il divieto di utilizzazione in materia di macchine,
prodotti e dispositivi pericolosi, nonche' le direttive e
le competenze in materia di certificazione, nei limiti
previsti dalla normativa comunitaria;
m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in
crisi, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n.
95, e successive modifiche;
n) la determinazione dei criteri generali per la
concessione, per il controllo e per la revoca di
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici
di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati
e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai
fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la
fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito
agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei
tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di
credito agevolato;
o) la concessione di agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere
all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti,
ovvero in caso di attivita' o interventi di rilevanza
economica strategica o di attivita' valutabili solo su
scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per
l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialita' fra
gli operatori; tali attivita' sono identificate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni;
p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di
contributi, incentivi, benefici per attivita' di ricerca,
sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;
q) la gestione del fondo speciale per la ricerca
applicata e del fondo speciale rotativo per rinnovazione
tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'art.
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662. Con delibera della Conferenza unificata sono
individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali
di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita
il proprio intervento alla contro-garanzia dei predetti
fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi
di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo
10 settembre 1993, n. 385;
s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la
gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla
legge 24 maggio 1977, n. 227, nonche' la determinazione
delle tipologie e caratteristiche delle operazioni
ammissibili al contributo e delle condizioni, modalita' e
tempi della loro concessione;
t) la determinazione delle caratteristiche delle
macchine utensili, del prezzo di vendita, delle modalita'
per l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei
modelli del certificato di origine e dei registri speciali,
ai sensi dell'art. 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata,
delle aree economicamente depresse del territorio
nazionale, il coordinamento, la programmazione e la
vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico
nelle aree economicamente depresse del territorio
nazionale, la programmazione e il coordinamento delle
grandi infrastrutture a carattere interregionale o di
interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 3
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
v) il coordinamento delle intese istituzionali di
programma, definite dall'art. 2, comma 203, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e dei connessi strumenti di
programmazione negoziata;
z) l'attuazione delle misure di cui alla legge
25 febbraio 1992, n. 215, per l'imprenditoria femminile e
al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,' convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per
l'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno;
aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica
dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle
attivita' produttive. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, le direttive per
la concessione delle agevolazioni di cui al predetto
decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del
Ministo dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di
quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del
presente comma;
bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari
ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di
cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Senza pregiudizio delle attivita' concorrenti che
possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi
dell'art. 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo
Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:
a) l'assicurazione la riassicurazione ed il
finanziamento dei crediti all'esportazione;
b) la partecipazione ad imprese e societa' miste,
promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione
ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed
organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di
investimento e di cooperazione commerciale ed industriale
da parte di imprese italiane;
c) il sostegno alla partecipazione di imprese e
societa' italiane a gare internazionali;
d) l'attivita' promozionale di rilievo nazionale,
attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.
3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla
cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente".
"Art. 19 (Conferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali). -1. Sono delegate alle regioni tutte le
funzioni, amministrative statali concernenti la materia
dell'industria, come definita nell'art. 17, non riservate
allo Stato ai sensi dell'art. l8 e non attribuite alle
province e alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'art.
20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le
funzioni amministrative concernenti l'attuazione di
interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto
dall'art. 18.
2. Salvo quanto previsto nell'art. 18, comma 1, lettere
n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le
funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla
concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi
compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree
ricomprese in programmi comunitari, per programmi di
innovazione e trasferimento tecnologico, nonche' quelli per
singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la
cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli
investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il
sostegno allo sviluppo della commercializzazione e
dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo
dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle
funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di
speciali qualita' delle imprese, che siano richieste
specificamente dalla legge ai fini della concessione di
tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli
adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree individuate dallo Stato
come economicamente depresse. Alle funzioni delegate
ineriscono, infine, le determinazioni delle modalita' di
attuazione degli strumenti della programmazione negoziata,
per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti
locali anche in ordine alle competenze che verranno
affidate ai soggetti responsabili.
3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle
funzioni amministrative delegate e programmatorie, le
regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli
enti locali secondo le modalita' previste dall'art. 3,
comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, ciascuna regione puo'
proporre l'adozione di criteri differenziati per
l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure
di cui alla lettera aa-) del comma 1 dell'art. 18.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere
n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi
dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni,
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi
genere all'industria saranno erogati dalle regioni.
6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni
sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico
fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da
ciascuna regione.
7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese
col Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite
alle regioni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono
definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali
quote minime relative alle diverse finalita' di rilievo
nazionale previste, nonche' quelle relative alle diverse
tipologie di concessione disposte dal presente decreto
legislativo.
9. Sono conferite alle province le funzioni
amministrative relative alla produzione di mangimi
semplici, composti, completi o complementari, di cui agli
articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e
successive modificazioni, ed al decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di
dette attivita' si intende autorizzato, conformemente alla
disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine di novanta
giorni, che puo' essere ridotto con regolamento da emanare
ai sensi dello stesso art. 20 della legge n. 241 del 1990.
10. Resta di competenza degli organi e delle
amministrazioni statali e centrali la gestione dei
procedimenti amministrativi fino a compimento dei
conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle
agevolazioni, per i quali alla data di effettivo
trasferimento e delega delle funzioni risulta gia' avviato
il relativo procedimento amministrativo.
11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi
dell'art. 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
individuate le attivita' di collaudo, autorizzazione o
omologazione comunque denominate, relative a macchine,
prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a
marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli
enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti
privati abilitati.
12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse
conferite ai sensi del presente articolo, con legge
regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei
diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle
stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data
di emanazione del presente decreto legislativo e
stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni
stesse per i necessari adeguamenti".



 
Art. 24.
Criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, relativamente alle disposizioni di cui al titolo I, capo III, anche con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fissa con uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Prima della loro adozione i regolamenti sono comunicati alla Commissione europea a norma dell'articolo 88 (gia' 93) del Trattato UE. I regolamenti adottati sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari entro venti giorni successivi alla loro adozione.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.



Note all'art. 24:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- L'art. 88 del Trattato dell'Unione europea, e' il
seguente:
"Art. 88 (ex art. 93). - 1. La Commissione procede con
gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti
esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le
opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal
funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare 'le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 87, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui
all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
87, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale".
- Per il testo degli articoli 18 e 19 del decreto
legislativo n. 112/1998, si veda in nota all'art. 23.



 
Art. 25.
Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' rifinanziabile, per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e, per l'anno 2000, fino a lire 100 miliardi a favore degli interventi di promozione del lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della citata legge n. 488 del 1999.
2. Il CIPE puo' destinare con proprie delibere dotazioni ulteriori al Fondo di cui al comma 1.



Note all'art. 25:
- Il comma 11 dell'art. 27 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale delo Stato (legge finanziaria 2000),
e' il seguente:
"11. Al fine della razionalizzazione degli interventi
per la imprenditorialita' giovanile, le risorse finanziarie
previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal
decreto- legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un
apposito fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il fondo e' rifinanziabile per un periodo
pluriennale ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni".
- La lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio)
e' la seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza del primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
da a) a e); (omissis);
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale".
- Il comma 2 dell'art. 63 della legge n. 488 del 1999,
e' il seguente:
"2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
puo' destinare una quota fino a lire 100 miliardi per
l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di
cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del
lavoro autonomo di cui all'art. 9-septies del decreto-legge
1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608".



 
Art. 26.
Disposizioni generali
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure incentivanti previste dal presente decreto.
 
Art. 27.
Disposizioni transitorie
1. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 24, continuano a trovare applicazione i seguenti regolamenti:
a) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 febbraio 1998, n. 306, per le misure previste al titolo I, capo I, del presente decreto;
b) decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 11 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1995, per le misure previste al titolo I, capo II, del presente decreto;
c) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 marzo 1999, n. 147, per le misure previste al titolo I, capo III, del presente decreto;
d) decreto del direttore generale del Tesoro 28 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1999, per le misure previste al titolo I, capo IV, del presente decreto;
e) decreto del Ministro del tesoro 8 novembre 1996, n. 591, e decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1o febbraio 1999, n. 222, per le misure previste al titolo II, capo I, del presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogati:
a) l'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
b) l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
c) l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
d) l'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
e) l'articolo 9-septies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 aprile 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
Visco, Ministro delle finanze
De Castro, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Ronchi, Ministro dell'ambiente
Toia, Ministro per le politiche
comunitarie
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Fassino



Note all'art. 27:
- Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 18 febbraio 1998, n. 306,
reca: "Regolamento recante norme per la concessione di
agevolazioni finanziarie all'imprenditorialita' giovanile".
- Il decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica 11 maggio 1995, reca: "Definizione
dei criteri e delle modalita' di concessione delle
agevolazioni all'imprenditoria giovanile".
- Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 19 marzo 1999, n. 147, reca:
"Regolamento recante criteri e modalita' di concessione ai
giovani agricoltori delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 25,
convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a favore
dell'imprenditorialita' giovanile".
- Il decreto del Direttore generale del tesoro
28 ottobre 1999, reca: "Criteri e modalita' di estensione
alle cooperative sociali dei benefici a favore
dell'imprenditorialita' giovanile ai sensi della legge
29 marzo 1995, n. 95".
- Il decreto del Ministro del tesoro 8 novembre 1996,
n. 591, reca: "Regolamento recante criteri e modalita' di
concessione delle agevolazioni per la promozione di
iniziative di lavoro autonomo presentate da soggetti
inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui
all'obiettivo 1 dei programmi comunitari".
- Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 1o febbraio 1999, n. 222,
reca: "Regolamento concernente modificazioni al regolamento
recante criteri e modalita' di concessione delle
agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro
autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati
residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei
programmi comunitari".
- La legge 29 marzo 1995, n. 95, reca: "Disposizioni
urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali".
- Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
reca: "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione".
- Il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
reca: "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione".
- La legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca: "Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".
- Il decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
reca: "Disposizioni urgenti in materia di lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e
nel settore previdenziale".



 
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