Gazzetta n. 156 del 6 luglio 2000 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. 185 |
Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000; Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 2000; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente, per le politiche comunitarie e per i beni e le attivita' culturali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Principi generali 1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nonche' lo sviluppo di una nuova imprenditorialita' nelle aree economicamente svantaggiate del Paese, attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunita' tra uomini e donne nell'attivita' economica e imprenditoriale, a sostenere la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale ed a sostenere l'impresa agricola. 2. Le disposizioni sono, in particolare, dirette a: a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditorialita', anche in forma cooperativa; b) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalita' dei nuovi imprenditori; c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile; d) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile nei comparti piu' innovativi dei diversi settori produttivi; e) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalita' delle donne imprenditrici; f) favorire la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale; g) promuovere l'imprenditorialita' e la professionalita' dei soggetti svantaggiati; h) agevolare l'accesso al credito per le imprese sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381; i) favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialita' in agricoltura; l) promuovere l'imprenditorialita' e la professionalita' degli agricoltori; m) agevolare l'accesso al credito per i nuovi imprenditori agricoli.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficaia degli atti legislativi qui tiascritti. Nota al titolo: - Per il testo dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note alle premesse. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Pretidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118: "Art. 45. - 1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo e' delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 30 aprile 2000, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzazione delle tipologie e delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo: 1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o reinserimento; 2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati alla valutazione ed il controllo della effettiva situazione di disagio; 3) il grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 9; 4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse aree del Paese; 5) alla finalita' di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro; 6) alla maggiore intensita' della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche' per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti; b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformita' con le direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera a); c) previsione di misure per favorire forme di apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante nell'attivita' di impresa nonche' estensione, per un triennio, delle disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di finanziamento; d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo modalita' coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i 3 e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche dell'attivita' lavorativa e al territorio di appartenenza, e la eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le 490.000 e le 800.000 lire mensili; e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma debbano tendere a valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne; f) rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti, anche collegati ad iniziative di formazione professionale, intesi ad assicurare la continuita' ovvero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per rendere piu' rapidi ed efficienti i processi di mobilita' nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; g) razionalizzazione nonche' estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase sperimentale prevista dall'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi istituti di integrazione salariale, con previsione della costituzione di fondi categoriali o intercategoriali con apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresi' conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva; h) previsione, in via sperimentale e per la durata di due anni, della possibilita' per i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali, di avvalersi, in relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel corso dell'anno, assicurando il rispetto delle normative relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro, la copertura da rischi da responsabilita' civile, infortunio o morte e il versamento di un contributo di solidarieta' a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; i) graduale ammornizzazione dei sostegni previdenziali in caso di disoccupazione, con un trattamento di base da rafforzare ed estendere con gradualita' a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di copertura, fissando criteri rigorosi per l'individuazione dei beneficiari e prevedendo la obbligatorieta', per i lavoratori interessati, di partecipare a corsi di orientamento e di formazione, anche condizionando l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza; l) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale; m) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in ogni caso criteri di automaticita', e degli ammortizzatori sociali, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa; n) riunione, entro ventiquattro mesi, in uno o piu' testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali, al fine di consentire la piu agevole conoscibilita delle stesse; o) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi dell'art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59; p) razionalizzazione dei criteri di partecipazione delle imprese al finanziamento delle spese per ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate; q) previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; r) adeguamento annuale, a decorrere dal 1o gennaio, dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, come previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dal comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; s) previsione, per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilita' o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennita' effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione". - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomi locali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1991, n. 202. Nota all'art. 1: - L'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), cosi' recita: "Art. 1. - 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) (omissis); b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".
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| Art. 2. Ambito territoriale di applicazione 1. Le misure incentivanti di cui al presente titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87 (gia' articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonche' nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni.
Note all'art. 2: - La lettera c), praragrafo 3, dell'art. 87 del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, e' la seguente: "Art. 87. - 1-2. (Omissis). 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a)-b) (omissis); c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni e conomiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, reca: "Individuazione delle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro". Si vedano anche: il D.M. Lavoro 23 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23, serie generale, parte prima, del 29 gennaio 1998, il D.M. Lavoro 14 maggio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121, serie generale, parte prima, del 27 maggio 1998, il D.M. Lavoro 14 luglio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998 e il D.M. Lavoro 29 luglio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1998, che hanno integrato l'elenco allegato al decreto del 14 marzo 1995.
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| Art. 3 Benefici
1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici: a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea; b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea; c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative; d) attivita' di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto. |
| Art. 4. G a r a n z i e 1. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalita' ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1o novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1o ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.
Nota all'art. 4: - L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1o novembre 1944, n. 367 (Provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione), come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1o ottobre 1947, n. 1075, e' il seguente: "Art. 7. - Salvo altre eventuali garanzie reali o personali, il credito derivante dal finanziamento, sia durante il periodo della anticipazione che del successivo consolidamento, ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni, comprese quelle minerarie (salvo i diritti spettanti allo Stato a norma delle leggi speciali) e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, nonche' sulle somme dovute all'azienda stessa dallo Stato per il risarcimento dei danni di guerra. Il suddetto privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto di tale privilegio dopo la data della formalita' di annotazione stabilita nei commi successivi. Esso e' preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi, i quali conservano la loro priorita' rispetto al privilegio anzidetto. Il privilegio di cui sopra sara' annotato, a richiesta dell'istituto o ente finanziatore e senza spesa (salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri) in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione alla localita' in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'art. 1524 del codice civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla localita' in cui si trovano i beni. Di detto privilegio sara' altresi' dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui sono situati i beni. I suddetti annotamenti e pubblicazioni saranno effettuati anche presso gli uffici e nel Foglio degli annunzi legali della circoscrizione nella quale ha la propria sede l'azienda mutuataria all'epoca della stipulazione del mutuo. Il privilegio relativo ai brevetti per le invenzioni industriali sara' trascritto nel registro dei brevetti di cui all'art. 37 del regio decreto-legge 29 giugno 1939, n. 1127, e ai sensi dell'art. 66 del decreto medesimo. Nel provvedimento di autorizzazione del finanziamento o con successiva determinazione del Ministro per il tesoro puo' essere consentito che il suddetto privilegio venga limitato a determinati beni o gruppi di beni dell'azienda, ovvero sostituito da altre garanzie reali. Queste garanzie si intendono costituite anche a favore dello Stato, per gli effetti di cui all'art. 9 del presente decreto. Qualora nei confronti della stessa azienda siano fatte piu' annotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine di priorita' tra le rispettive ragioni e' determinato dalla data delle annotazioni medesime. Per quanto concerne i crediti per danni di guerra della azienda finanziata verso lo Stato, l'ordine di priorita' fra piu' ragioni assistite dal privilegio anzidetto e' determinato dalla data di stipulazione dei rispetivi atti di finanziamento".
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| Art. 5 Soggetti beneficiari
1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialita', possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le societa', ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 6, comma 1. 2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle societa' di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. 3. Le societa' di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2. 4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle societa' di fatto ed alle societa' aventi un unico socio.
Nota all'art. 5: - L'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), cosi' recita: "Art. 13. - Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del'regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti: a) tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto; b) [i consorzi di cooperative a carattere provinciale esclusi quelli di cooperative ammissibili ai pubblici appalti i quali continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e relativo regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, nonche' dalle disposizioni di cui agli articoli 15 e 27 del presente decreto]. Il registro e' tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attivita' degli' enti, e cioe': sezione cooperazione di consumo; sezione cooperazione di produzione e lavoro; sezione cooperazione agricola; sezione cooperazione edilizia; sezione cooperazione di trasporto; sezione cooperazione della pesca; sezione cooperazione mista; sezione cooperazione sociale; sezione societa' di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2612 del codice civile. Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attivita' da esse svolta".
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| Art. 6. Progetti finanziabili 1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore. 2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che: a) prevedono investimenti superiori a lire 5 miliardi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale; c) non presentano il requisito della novita' dell'iniziativa; d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie. |
| Art. 7 Soggetti beneficiari
1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialita', possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3, le societa', ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 8, comma 1. 2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle societa' di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. 3. Le societa' di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2. 4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle societa' di fatto ed alle societa' aventi un unico socio.
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, si veda in nota all'art. 5.
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| Art. 8. Progetti finanziabili 1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali. 2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che: a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA; b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale; c) non presentano il requisito della novita' dell'iniziativa; d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie. |
| Art. 9 Soggetti beneficiari
1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialita' in agricoltura, possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 3, gli agricoltori di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui all'articolo 10, comma 1. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. 3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui all'articolo 2. |
| Art. 10. Progetti finanziabili 1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura. 2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che: a) prevedono investimenti superiori a lire due miliardi al netto dell'IVA; b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie. |
| Art. 11 Soggetti beneficiari
1. A sostegno dell'imprenditorialita' sociale possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la creazione di nuove iniziative, nonche' per il consolidamento e lo sviluppo di attivita' gia' esistenti nei settori indicati all'articolo 12, comma 1. 2. Le cooperative di nuova costituzione, con esclusione dei soci svantaggiati, devono essere composte esclusivamente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero composte prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione. 3. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle societa' di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. Nel caso di cooperative gia' esistenti, tutti i soci devono possedere i predetti requisiti alla medesima data. 4. Le societa' di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori indicati all'articolo 2.
Nota all'art. 11: - Per il testo della lettera b), comma 1, dell'art. 1 della legge n. 381/1991, si veda in nota all'art. 1.
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| Art. 12 Progetti finanziabili
1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore. 2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che: a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA nel caso di nuove iniziative; b) prevedono investimenti superiori a lire 500 milioni al netto dell'IVA, in caso di sviluppo e consolidamento di attivita' gia' avviate; c) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie. |
| Art. 12-bis (4) (( Ampliamenti aziendali ))
(( 1. Gli incentivi di cui ai capi I e II del presente titolo possono essere concessi anche per finanziare ampliamenti aziendali effettuati da societa' in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima della presentazione della domanda, le quali siano economicamente e finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato l'attivita' di impresa da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in cui le societa' richiedenti abbiano gia' beneficiato di incentivi di cui al presente decreto, esse devono dare dimostrazione di aver completato l'originario programma di investimenti ammesso alle agevolazioni almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo. )) |
| Art. 13. Principi generali 1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialita'. 2. Le disposizioni sono dirette, in particolare: a) a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione; b) a qualificare la professionalita' dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d'impresa. |
| Art. 14. Ambito territoriale di applicazione 1. Le misure incentivanti di cui al presente Titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87 (gia' articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonche' nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni.
Nota all'art. 14: - Per il testo della lettera c), paragrafo 3, dell'art. 87 del Trattato di Roma e per il testo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 14 marzo 1995, si veda in note all'art. 2.
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| Art. 15. Benefici 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici: a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea; b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea; c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative. 2. I benefici finanziari di cui al comma 1 sono concessi entro il limite del de minimis individuato in base alle vigenti disposizioni comunitarie. |
| Art. 16. G a r a n z i e 1. La realizzazione e gestione delle iniziative agevolate sono assistite da idonee garanzie anche assicurative relative ai beni ed alle attivita' oggetto di finanziamento. |
| Art. 17 Soggetti beneficiari
1. Al fine di favorire la creazione di lavoro autonomo, possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 15 i soggetti maggiorenni, privi di occupazione nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione e residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 14, che presentino progetti relativi all'avvio di attivita' autonome nei settori di cui all'articolo 18, comma 1. 2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, non sono considerati soggetti privi di occupazione: a) i titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato ed anche a tempo parziale; b) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa; c) i soggetti che esercitano una libera professione; d) i titolari di partita IVA; e) gli imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori; f) gli artigiani. 3. Le iniziative agevolate devono avere sede amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14. |
| Art. 18 Progetti finanziabili
1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio e la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale. 2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che: a) prevedono investimenti superiori a lire 50 milioni al netto dell'IVA; b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie. |
| Art. 19. Soggetti beneficiari 1. Al fine di favorire la creazione di iniziative di autoimpiego in forma di microimpresa, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 15, le societa' di persone, di nuova costituzione, non aventi scopi mutualistici e composte per almeno la meta' numerica e di quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati all'articolo 17, comma 1, che presentino progetti per l'avvio di attivita' nei settori di cui all'articolo 20, comma 1. Trova applicazione la disposizione di cui al citato articolo 17, comma 2. 2. Le societa' di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14. 3. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle societa' di capitali, alle societa' di fatto ed alle societa' aventi un unico socio. |
| Art. 20. Progetti finanziabili 1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi. 2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che: a) prevedono investimenti complessivamente superiori a lire 250 milioni al netto dell'IVA; b) si riferiscono ai settori della produzione di beni in agricoltura, del commercio, nonche' ai settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie. |
| Art. 21. Soggetti beneficiari 1. Al fine di favorire la creazione di nuove iniziative di autoimpiego in forma di franchising, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 15 le ditte individuali e le societa', anche aventi un unico socio, di nuova costituzione, che presentino progetti nei settori di cui all'articolo 22, comma 1, realizzabili in qualita' di franchisee. 2. I titolari delle ditte individuali ed almeno la meta' numerica dei soci delle societa' di cui al comma 1, i quali devono detenere almeno la meta' delle quote di partecipazione, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 1. Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2. 3. Le ditte individuali e le societa' di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14. 4. La presente disposizione non si applica alle societa' di fatto ed alle societa' aventi scopi mutualistici. |
| Art. 22. Progetti finanziabili 1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione e commercializzazione di beni e servizi mediante franchising. 2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie. |
| Art. 23 Disposizioni di attuazione
1. Alla societa' Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e' affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel presente decreto legislativo. 2. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma 1, la societa' Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente decreto. 3. La societa' di cui al comma 1 e' autorizzata a stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure previste dal presente decreto. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Note all'art. 23: - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 (Riordino degli enti e delle societa' di promozione e istituzione della societa' "Sviluppo Italia", a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Per lo svolgimento delle attivita' considerate nel pensente decreto, entro il 31 gennaio 1999 e' istituita una societa' per azioni con sede in Roma, denominata "Sviluppo Italia . 2. La societa' di cui al comma 1 ha per scopo, attraverso l'erogazione di servizi e l'acquisizione di partecipazioni, di promuovere attivita' produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialita', sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio, purche' le predette attivita' siano sempre correlate a iniziative d'impresa concorrenziali; dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualita' dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, in base alle disposizioni del presente decreto e con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria. La societa' di cui al comma 1 puo' avvalersi delle societa' operative eventualmente costituite ai sensi del comma 4. 3. Alla societa' di cui al comma 1 sono conferite, o fatte acquisire, le partecipazioni azzionarie nelle societa' SPI, ITAINVEST, IG - Societa' per l'imprenditori giovanile, nonche' di INSUD, RIBS, ENISUD, FINAURA S.p.a. e le quote di IPI, detenute dallo Stato a da societa' da questo controllate. La partecipazione azionaria di ITAINVEST in Italia Lavoro e' conferito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita diritti dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 4. La societa' di cui al comma 1 provvede al riordino ed all'accorpamento delle partecipazioni, delle attivita' e delle strutture delle societa' di cui al comma 3 in un unico gruppo, a tale fine ricollocandole in una o piu' societa' operative da essa direttamente controllate, ovvero in rami d'azienda eventualmente dotati di contabilita' separata, ferma restando la distinzione funzionale fra servizi allo sviluppo e servizi finanziari; le eventuali perizie avvengono a valore di libro sempre che non vi sia opposizione immediata e motivata da parte di azionisti diversi dalle amministrazioni dello Stato. Sono comunque assicurate la riorganizzazione unitaria dell'attivita' con l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni, nel rispetto delle specificita' di settore, con particolare riguardo a quello agricolo e agro-alimentare, nonche' la massima efficienza delle strutture aziendali e la massima efficacia delle politiche di sviluppo industriale e dell'occupazione, in attuazione degli indirizzi e delle priorita' determinati con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CIPE. 4-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, favoriscono la collaborazione ed ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attivita', tra la societa' di cui al comma 1 e le agenzie e le finanziarie locali di promozione. 4-ter. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per almeno un biennio i nuovi finanziamenti nazionali e comunitari assegnati alla societa' di cui al comma 1 sono preferibilmente impiegati nelle aree depresse dell'obiettivo 1. 5. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". - Gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' recitano: "Art. 18 (Funzioni e compiti conservati alla Stato). -1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti: a) i brevetti e la proprieta' industriale, salvo quanto previsto all'art. 20 del presente decreto legislativo; b) la classificazione delle tipologie di attivita' industriali ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675; c) la determinazione dei campioni nazionali di unita' di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro; d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli utenti; e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale; f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'art. 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di armi da guerra; h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali; i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego; l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonche' le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria; m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche; n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato; o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attivita' o interventi di rilevanza economica strategica o di attivita' valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialita' fra gli operatori; tali attivita' sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni; p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attivita' di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse; q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per rinnovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46; r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla contro-garanzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385; s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, nonche' la determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni, modalita' e tempi della loro concessione; t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita, delle modalita' per l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329; u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite dall'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata; z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,' convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per l'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno; aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attivita' produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministo dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del presente comma; bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Senza pregiudizio delle attivita' concorrenti che possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti: a) l'assicurazione la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione; b) la partecipazione ad imprese e societa' miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane; c) il sostegno alla partecipazione di imprese e societa' italiane a gare internazionali; d) l'attivita' promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68. 3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente". "Art. 19 (Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali). -1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni, amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'art. 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'art. l8 e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'art. 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'art. 18. 2. Salvo quanto previsto nell'art. 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonche' quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualita' delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalita' di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili. 3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatorie, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalita' previste dall'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna regione puo' proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera aa-) del comma 1 dell'art. 18. 5. Salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle regioni. 6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione. 7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle regioni. 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalita' di rilievo nazionale previste, nonche' quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo. 9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette attivita' si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che puo' essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso art. 20 della legge n. 241 del 1990. 10. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni risulta gia' avviato il relativo procedimento amministrativo. 11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'art. 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attivita' di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati abilitati. 12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti".
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| Art. 24. Criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, relativamente alle disposizioni di cui al titolo I, capo III, anche con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fissa con uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Prima della loro adozione i regolamenti sono comunicati alla Commissione europea a norma dell'articolo 88 (gia' 93) del Trattato UE. I regolamenti adottati sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari entro venti giorni successivi alla loro adozione. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Note all'art. 24: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - L'art. 88 del Trattato dell'Unione europea, e' il seguente: "Art. 88 (ex art. 93). - 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare 'le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, oppure che tale aiuto e' attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale". - Per il testo degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 112/1998, si veda in nota all'art. 23.
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| Art. 25. Disposizioni finanziarie 1. Il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' rifinanziabile, per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e, per l'anno 2000, fino a lire 100 miliardi a favore degli interventi di promozione del lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della citata legge n. 488 del 1999. 2. Il CIPE puo' destinare con proprie delibere dotazioni ulteriori al Fondo di cui al comma 1.
Note all'art. 25: - Il comma 11 dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delo Stato (legge finanziaria 2000), e' il seguente: "11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialita' giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto- legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il fondo e' rifinanziabile per un periodo pluriennale ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni". - La lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) e' la seguente: "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza del primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: da a) a e); (omissis); f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale". - Il comma 2 dell'art. 63 della legge n. 488 del 1999, e' il seguente: "2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' destinare una quota fino a lire 100 miliardi per l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'art. 9-septies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608".
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| Art. 26. Disposizioni generali 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure incentivanti previste dal presente decreto. |
| Art. 27. Disposizioni transitorie 1. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 24, continuano a trovare applicazione i seguenti regolamenti: a) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 febbraio 1998, n. 306, per le misure previste al titolo I, capo I, del presente decreto; b) decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 11 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1995, per le misure previste al titolo I, capo II, del presente decreto; c) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 marzo 1999, n. 147, per le misure previste al titolo I, capo III, del presente decreto; d) decreto del direttore generale del Tesoro 28 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1999, per le misure previste al titolo I, capo IV, del presente decreto; e) decreto del Ministro del tesoro 8 novembre 1996, n. 591, e decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1o febbraio 1999, n. 222, per le misure previste al titolo II, capo I, del presente decreto. 2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogati: a) l'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95; b) l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; c) l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; d) l'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; e) l'articolo 9-septies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 aprile 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visco, Ministro delle finanze De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali Ronchi, Ministro dell'ambiente Toia, Ministro per le politiche comunitarie Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Fassino
Note all'art. 27: - Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 febbraio 1998, n. 306, reca: "Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialita' giovanile". - Il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 11 maggio 1995, reca: "Definizione dei criteri e delle modalita' di concessione delle agevolazioni all'imprenditoria giovanile". - Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 marzo 1999, n. 147, reca: "Regolamento recante criteri e modalita' di concessione ai giovani agricoltori delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 25, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a favore dell'imprenditorialita' giovanile". - Il decreto del Direttore generale del tesoro 28 ottobre 1999, reca: "Criteri e modalita' di estensione alle cooperative sociali dei benefici a favore dell'imprenditorialita' giovanile ai sensi della legge 29 marzo 1995, n. 95". - Il decreto del Ministro del tesoro 8 novembre 1996, n. 591, reca: "Regolamento recante criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari". - Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1o febbraio 1999, n. 222, reca: "Regolamento concernente modificazioni al regolamento recante criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari". - La legge 29 marzo 1995, n. 95, reca: "Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali". - Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, reca: "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione". - Il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, reca: "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione". - La legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo". - Il decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, reca: "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale".
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