Gazzetta n. 156 del 6 luglio 2000 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERAZIONE 16 giugno 2000
Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti. (Deliberazione n. 14/DEL/2000).

LA CORTE DEI CONTI
a sezioni riunite
Visto l'art. 100, commi secondo e terzo, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, secondo il quale la Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese;
Visto il regolamento (1/1997) per l'organizzazione di collegi regionali di controllo e di una sezione per gli affari comunitari e internazionali deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 13 giugno 1997 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 24 giugno 1997);
Visto il regolamento (21/1998) per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 5 marzo 1998 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1998);
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il quale dispone che, al fine anche di adeguare l'organizzazione delle strutture di controllo della Corte dei conti al sistema dei controlli interni disciplinati dal decreto stesso, il numero, la composizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto sono determinati dalla Corte stessa, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge, nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti dall'art. 4 della legge 20/1994;
Ritenuto doversi provvedere all'emanazione di un regolamento al fine di determinare gli organi preposti alla funzione di controllo ed il loro funzionamento anche con riguardo alle strutture di supporto;
Viste le determinazioni del consiglio di presidenza, in data 13-15 marzo 2000, e del Consiglio di amministrazione, in data 22-29 febbraio 2000;
Delibera il seguente regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti:
Art. 1.
Gli organi di controllo
1. Il controllo di legittimita' su atti e' esercitato dalle sezioni riunite in sede di controllo ai sensi dell'art. 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, dalla sezione del controllo di legittimita' su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato, dagli uffici centrali di controllo di cui all'art. 4 e dalle sezioni regionali di controllo.
2. Il controllo sulla gestione e' esercitato dalle sezioni riunite in sede di controllo, dalla sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, dagli uffici centrali di controllo di cui all'art. 8, dalla sezione del controllo sugli enti, dalla sezione autonomie, dalla sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali e dalle sezioni regionali di controllo.
 
Art. 2.
Le sezioni regionali di controllo
1. E' istituita in ogni regione ad autonomia ordinaria una sezione regionale di controllo con sede nel capoluogo.
2. Le sezioni regionali esercitano, ai sensi dell'art. 3, commi 4, 5 e 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali e loro enti strumentali ai fini di referto ai consigli regionali, nonche' il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali, delle universita' e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione. Il controllo comprende la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari.
3. Le sezioni regionali esercitano, ai sensi delle vigenti disposizioni, il controllo di legittimita' su atti e il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione.
4. Il controllo sulla gestione di cui ai commi 2 e 3, comprende, in applicazione dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le verifiche sul funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.
5. Ciascuna sezione regionale e' composta da un presidente di sezione che la presiede e da almeno tre magistrati assegnati dal consiglio di presidenza, cui il presidente attribuisce le indagini di controllo sulla gestione all'inizio di ciascun anno, secondo le cadenze previste dai programmi. I magistrati riferiscono l'esito delle indagini di controllo sulla gestione alla sezione regionale che delibera le relazioni e assume le altre determinazioni di cui all'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
6. Il presidente della sezione attribuisce gli incarichi relativi all'istruttoria degli atti soggetti a controllo di legittimita' ai magistrati ad essa assegnati. L'ammissione al visto degli atti medesimi e' di competenza del consigliere delegato dalla sezione, su conforme richiesta del magistrato istruttore. In caso di dissenso la questione e' devoluta all'esame della sezione regionale. Ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza, la pronuncia sul visto e' deferita alla sezione centrale di controllo di legittimita' su atti del Governo e delle sezione centrale di controllo di legittimita' su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art, 24 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 commi secondo e quinto, come sostituito dall'art, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161.
7. Le deliberazioni della sezione sono assunte con la presenza di almeno tre componenti. Il presidente puo' disporre che la sezione si articoli in due collegi, con competenze nei riguardi, rispettivamente, delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni regionali e restanti enti e istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.
8. Presso le sezioni e' istituito un servizio con compiti di collaborazione, revisione ed istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria. Il servizio e' posto alle dipendenze funzionali del presidente della sezione e dei magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnati. Con decreto del Presidente della Corte, sentito il segretario generale, sono individuati i servizi di livello dirigenziale non generale. Ai servizi di livello non dirigenziale sono preposti funzionari di area C con caratteristiche professionali corrispondenti alle declaratorie indicate in sede di contratto collettivo di lavoro.
 
Art. 3. La sezione centrale di controllo di legittimita' su atti del Governo
e delle amministrazioni dello Stato
1. La sezione centrale di controllo di legittimita' su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato e' presieduta da un presidente di sezione ed e' composta dai magistrati assegnati dal consiglio di presidenza agli uffici di cui all'art. 4.
2. La sezione opera suddivisa in due collegi. Il primo collegio e' competente all'esame degli atti deferiti dagli uffici di controllo sui ministeri istituzionali ed economico-finanziari. Il secondo collegio e' competente all'esame degli atti deferiti dagli uffici di controllo sui ministeri delle attivita' produttive, delle infrastrutture ed assetto del territorio, dei servizi alla persona e delle attivita' culturali.
3. Il presidente della sezione, coadiuvato da magistrati assegnati dal consiglio di presidenza, cura il coordinamento dell'attivita' degli uffici di controllo e puo', con riguardo alla natura degli affari, convocare adunanze congiunte dei collegi.
4. I collegi e l'adunanza congiunta deliberano con un numero minimo, rispettivamente, di sette e di undici componenti.
5. La sezione si avvale del supporto di una segreteria cui e' preposto un dirigente di seconda fascia.
 
Art. 4.
Gli uffici di controllo di legittimita' su atti
1. Il controllo di legittimita' sugli atti del Governo e delle amministrazioni centrali dello Stato e' esercitato, secondo i moduli procedimentali definiti dall'art. 24 del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, nonche' dall'art. 3, comma 11, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da magistrati assegnati dal consiglio di presidenza ai seguenti uffici:
a) ufficio di controllo sui ministeri istituzionali;
b) ufficio di controllo sui ministeri economico-finanziari;
c) ufficio di controllo sui ministeri delle attivita' produttive;
d) ufficio di controllo sui ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio;
e) ufficio di controllo sui ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali.
2. L'ufficio di controllo sui ministeri istituzionali esercita il controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, della giustizia, della difesa e degli affari esteri. L'ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari esercita il controllo sugli atti dei Ministeri delle finanze, del tesoro, bilancio e programmazione economica, nonche' sugli atti relativi al trattamento di quiescenza del personale civile e militare. L'ufficio di controllo sui ministeri delle attivita' produttive esercita il controllo sugli atti dei Ministeri dell'industria, commercio ed artigianato, del commercio estero, delle comunicazioni e delle politiche agricole e forestali. L'ufficio di controllo sui ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio esercita il controllo sugli atti dei Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'ambiente. L'ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali esercita il controllo sugli atti dei Ministeri del lavoro, della sanita', dell'universita' e della ricerca, della pubblica istruzione e per i beni e le attivita' culturali.
3. Gli atti a contenuto normativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 14 gennaio 1994. n. 20, adottati con decreto del Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono attribuiti agli uffici di controllo di cui ai commi 1 e 2, avuto riferimento al Ministro che propone l'atto.
4. Il consiglio di presidenza, su proposta del presidente della sezione centrale del controllo di legittimita' su atti, in relazione alla entita' numerica degli atti concernenti i trattamenti di quiescenza, puo' incaricare un magistrato assegnato all'ufficio di cui al comma 1 lettera b) di assolvere, limitatamente agli atti medesimi, le funzioni proprie del consigliere delegato.
5. A ciascun ufficio di controllo e' assegnato un congruo numero di personale amministrativo, cui e' preposto un funzionario di area C con caratteristiche professionali corrispondenti alle declaratorie indicate in sede di contratto collettivo di lavoro, con compiti di revisione, di collaborazione, di attestazione, esecutivi e di segreteria, posto alle dipendenze funzionali del consigliere delegato e dei magistrati in relazione agli affari di competenza di ciascuno di essi.
 
Art. 5.
Programmazione del controllo sulla gestione
1. Le sezioni riunite in sede di controllo definiscono, entro il 30 ottobre di ciascun anno, il quadro di riferimento programmatico, anche pluriennale, delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione e i relativi indirizzi di coordinamento e criteri metodologici di massima; programmano, inoltre, entro il 15 novembre indagini relative a piu' sezioni, tenendo conto delle eventuali richieste formulate dal parlamento e determinano, secondo criteri di prevalenza, la sezione competente, ovvero definiscono le modalita' della collaborazione operativa tra le sezioni interessate. I programmi di indagine intersettoriale relativi ad analisi generali di finanza pubblica possono essere svolti direttamente dalle sezioni riunite anche in collaborazione con le sezioni del controllo.
2. Le sezioni centrali e regionali di controllo, previa analisi di fattibilita' e nel rispetto di quanto disposto dal comma 1, deliberano i propri programmi di controllo entro il 30 novembre di ciascun anno. I programmi individuano anche metodologie di analisi sul funzionamento dei controlli interni ai sensi delle norme vigenti, al fine di verificarne l'azione e di trarre indirizzi per la successiva programmazione delle attivita' di controllo.
3, Il Presidente della Corte e i presidenti delle sezioni centrali del controllo comunicano al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica i programmi annuali di controllo di cui ai commi 1 e 2. I presidenti delle sezioni regionali di controllo comunicano ai presidenti dei consigli regionali i programmi di lavoro di cui al comma 2.
4. Il Presidente della Corte, ai fini del coordinamento, nonche' della individuazione delle indagini relative a settori comuni a piu' sezioni, puo' indire una conferenza dei presidenti delle sezioni centrali e regionali, che si esprime, anche sui riflessi operativi ed organizzativi delle indagini proposte.
 
Art. 6.
Le sezioni riunite in sede di controllo
1. Le sezioni riunite in sede di controllo oltre a svolgere le attivita' di programmazione di cui all'art. 5:
a) deliberano sul rendiconto generale dello Stato e riferiscono annualmente al Parlamento sulla finanza pubblica ai sensi, e con le formalita' della giurisdizione contenziosa, degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Deliberano sulla regolarita' del rendiconto generale della regione autonoma Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
b) svolgono le funzioni di cui all'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni in materia di certificazione dei contratti collettivi;
c) esercitano le funzioni di cui all'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di copertura finanziaria delle leggi;
d) riferiscono al Parlamento in tema di costo del lavoro, di analisi generali di finanza pubblica relative a specifici temi intersettoriali, e su ogni altra materia per la quale la legge preveda uno specifico referto delle sezioni riunite;
e) deliberano ai sensi dell'art. 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche con riguardo alle richieste conseguenti a rifiuto di visto da parte delle sezioni regionali di controllo.
2. Le sezioni riunite deliberano sulle questioni di competenza in materia di controllo.
3. Le sezioni riunite in sede di controllo sono presiedute dal Presidente della Corte, coadiuvato da due presidenti di sezione e sono composte, in deroga all'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, da un numero congruo di magistrati designati annualmente dal consiglio di presidenza secondo criteri di rotazione tali da assicurare la rappresentativita' delle varie componenti del controllo. Il numero dei votanti non puo' essere inferiore a quindici.
4. Al fine di assicurare la migliore funzionalita' delle sezioni riunite in sede di controllo, il consiglio di presidenza delibera, salvo che per l'attivita' di programmazione, l'articolazione delle sezioni stesse in piu' collegi tenuto conto dei diversi ambiti di competenza. Nell'esercizio dell'attribuzione di cui al comma 2, integrano il collegio i presidenti delle sezioni interessate alla questione.
5. Un contingente di almeno dodici magistrati, coordinato da uno dei presidenti di sezione di cui al comma 3, e' stabilmente assegnato dal consiglio di presidenza alle sezioni riunite in sede di controllo con riferimento ai compiti connessi alle attivita' di cui al comma 1, lettere a, b, c. I magistrati integrano il collegio in relazione alle materie delle quali sono relatori.
6. Presso le sezioni riunite in sede di controllo e' istituito, alle dipendenze funzionali del Presidente della Corte e dei presidenti di sezione di cui al comma 3, un servizio cui e' preposto un dirigente di seconda fascia, con compiti di collaborazione ed istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico-economiche. Al servizio e' assegnato un contingente di personale, non superiore a trenta unita', dotato di adeguata preparazione professionale. Il servizio puo' anche avvalersi di non piu' di dieci esperti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di alta qualificazione professionale, con documentata competenza nelle discipline economiche e statistiche. Gli incarichi agli esperti sono conferiti con contratti di diritto privato di durata massima di tre anni, rinnovabili per una sola volta. Gli esperti, oltreche' per le esigenze delle sezioni riunite, possono essere utilizzati dalle sezioni di controllo, previa intesa tra il Presidente della Corte e i presidenti delle sezioni medesime. La selezione degli esperti avviene secondo i criteri e con le modalita' stabiliti dal Presidente della Corte, sentito il segretario generale.
 
Art. 7. Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni
dello Stato
1. La sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato e' presieduta da un presidente di sezione ed e' composta dai magistrati assegnati dal consiglio di presidenza agli uffici di cui all'art. 8.
2. La sezione opera suddivisa in due collegi. Il primo collegio delibera sulle gestioni delle attivita' dei Ministeri istituzionali ed economico-finanziari. Il secondo collegio delibera sulle gestioni delle attivita' dei Ministeri delle attivita' produttive, delle infrastrutture ed assetto del territorio, dei servizi alla persona e dei beni culturali. Le gestioni statali non direttamente imputabili ai ministeri sono ripartite tra i collegi in relazione alla materia trattata.
3. Il presidente della sezione puo', con riguardo alla natura degli affari, convocare adunanze congiunte dei collegi. La sezione in adunanza congiunta approva entro il 30 novembre di ciascun anno, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, il programma di controllo da espletare nell'anno successivo. Ciascun magistrato e' istruttore e relatore delle indagini previste dal programma di controllo ed a lui assegnate dal presidente della sezione.
4. I collegi e l'adunanza congiunta deliberano con un numero minimo, rispettivamente, di sette e di undici componenti.
5. Il presidente cura il coordinamento dell'attivita' della sezione anche avvalendosi di magistrati assegnati agli uffici di cui all'art. 8; cura, altresi', i necessari raccordi con i presidenti delle sezioni regionali interessate relativamente a quelle indagini su amministrazioni dello Stato che presentano, comunque, connessioni per materia. La sezione si avvale del supporto di una segreteria cui e' preposto un dirigente di seconda fascia. Il dirigente svolge, altresi', alle dipendenze funzionali del presidente, compiti di coordinamento del personale amministrativo assegnato agli uffici di cui all'art. 8, anche al fine di assicurarne l'ottimale utilizzazione.
 
Art. 8. Gli uffici di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello
Stato
1. Il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato e' esercitato, a norma dei commi 4, 6, 8, 9 e 12 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da magistrati assegnati dal Consiglio di presidenza ai seguenti uffici:
a) ufficio di controllo sui ministeri istituzionali;
b) ufficio di controllo sui ministeri economico-finanziari;
c) ufficio di controllo sui ministeri delle attivita' produttive;
d) ufficio di controllo sui ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio;
e) ufficio di controllo sui ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali.
2. Gli uffici di controllo di cui al comma 1, esercitano il controllo sulla gestione dei ministeri secondo il criterio di ripartizione indicato all'art. 4, comma 2. Gli uffici di cui al comma 1, lett. b) e c), esercitano, inoltre, rispettivamente, il controllo sulla gestione delle contabilita' di tesoreria, spese fisse e debito vitalizio e sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di rotazione.
3. Il controllo sulle entrate, sulla esecuzione delle sentenze di condanna della Corte, sull'officina carte valori, Zecca e magazzini dello Stato e' svolto da apposita articolazione operante all'interno dell'ufficio di cui al comma 1, lettera b), cui il Consiglio di presidenza assegna un congruo numero di magistrati.
4. Le indagini e le attivita' istruttorie ad esse correlate si estendono a tutti i soggetti pubblici interessati al fenomeno gestorio, anche indipendentemente dalla ripartizione delle competenze di cui al comma 2.
5. A ciascun ufficio di controllo e' assegnato un congruo numero di personale amministrativo, cui e' preposto un funzionario di area C con caratteristiche professionali corrispondenti alle declaratorie indicate in sede di contratto collettivo di lavoro, con compiti di collaborazione, istruttori anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria, posto alle dipendenze funzionali del presidente della sezione e dei magistrati in relazione alle indagini a ciascuno di essi assegnate.
 
Art. 9.
Sezione autonomie
1. La sezione enti locali istituita dall'art. 13 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786 convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, assume la denominazione di sezione autonomie ed esercita i controlli finanziari e le analisi comparative sull'andamento delle gestioni degli enti locali previsti dalla legge medesima e successive modifiche e integrazioni.
2. La sezione autonomie riferisce al Parlamento, almeno una volta in ciascun esercizio finanziario, sull'andamento generale della finanza regionale e locale anche tenuto conto dei referti delle sezioni regionali e con riferimento al rispetto del quadro delle compatibilita' generali di finanza pubblica poste dall'Unione europea e dal bilancio dello Stato ed agli strumenti di riequilibrio e solidarieta' definiti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.
3. La sezione autonomie e' presieduta da un presidente di sezione e composta da magistrati assegnati dal Consiglio di presidenza. Il presidente cura il coordinamento delle attivita' della sezione ed i necessari raccordi con le sezioni regionali di controllo relativamente alle attivita' da queste esercitate ai sensi dell'art. 2, comma 2.
 
Art. 10.
La Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali
1. La sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali e' presieduta da un presidente di sezione ed e' composta dai magistrati assegnati dal consiglio di presidenza.
2. La sezione riferisce almeno annualmente al Parlamento:
a) sulla gestione dei fondi strutturali comunitari da parte delle amministrazioni e degli altri organismi con riferimento all'attuazione dei quadri comunitari di sostegno ed al rispetto dei principi definiti dall'Unione europea, con particolare riguardo agli interventi nelle aree depresse;
b) sull'utilizzo di altri finanziamenti e programmi comunitari;
c) sullo stato delle risorse della comunita' di pertinenza nazionale e dei relativi sistemi di verifica;
d) sulla consistenza e sulle cause delle frodi ai danni della comunita' e sulle relative misure preventive e repressive.
3. La sezione svolge, altresi', nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, indagini specifiche sulla gestione dei fondi comunitari e funzioni di collaborazione con la Corte dei conti europea e con le altri istituzioni di controllo europee ed internazionali in attuazione di trattati, accordi ed intese.
4. Il presidente della sezione cura il coordinamento delle attivita' della sezione con le attivita' esercitate in materia di controlli sui fondi comunitari dalle sezioni regionali di controllo e dalla sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato.
 
Art. 11.
Servizi di supporto
1. Presso le sezioni centrali di cui agli articoli 9 e 10 e presso la sezione di controllo sugli enti e' istituito un servizio, cui e' preposto un dirigente di seconda fascia, con compiti di collaborazione, istruttori anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria.
2. I servizi sono posti alle dipendenze funzionali dei presidenti delle sezioni e dei magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnato.
 
Art. 12.
Norme finali e transitorie
1. Il Presidente della Corte puo' presiedere le sezioni di controllo ogniqualvolta vengano in esame questioni di particolare rilevanza o che coinvolgano la posizione dell'Istituto nella sua unitarieta'. Nelle sezioni di controllo prevale, in caso di parita', il voto del magistrato che le presiede.
2. Il Presidente della Corte, anche su proposta dei presidenti delle sezioni di controllo, puo' promuovere intese con l'ISTAT, l'ISAE, l'AIPA, con autorita' indipendenti e con universita' o istituti pubblici di ricerca ai fini dell'elaborazione di metodologie e strumenti di analisi da utilizzare nell'ambito dell'attivita' di controllo sulla gestione.
3. I dirigenti e i funzionari preposti ai servizi di supporto e alle segreterie svolgono le funzioni di cui all'art. 22, comma 2, del regolamento n. 21 deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 5 marzo 1998, in attuazione degli indirizzi e delle direttive impartite dal segretario generale ai sensi degli articoli 6 e 7, comma 15, della medesima deliberazione.
4. Sono abrogati il regolamento n. 1 deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 13 giugno 1997 e ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.
5. Le delegazioni regionali di controllo di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sono assorbite nelle sezioni regionali di controllo di cui all'art. 2, cui sono, altresi', intestate le competenze gia' esercitate dai collegi regionali. L'ufficio di controllo distaccato presso il Magistrato per il Po di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 240, e' assorbito nella sezione regionale di controllo con sede in Bologna. I magistrati assegnati alle sezioni regionali di controllo, nei limiti di due per ciascuna sezione, sono collocati fuori ruolo, ai sensi degli articoli 7 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 e 3 comma nono del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589.
6. I posti di presidente di sezione di cui all'art. 2 comma 5, rendono indisponibile un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale della carriera di magistratura; resta fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 8-bis del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, introdotto dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639.
7. Il controllo sul rendiconto e sulla gestione amministrativa della Cassa depositi e prestiti continua ad essere esercitato dalla sezione di cui all'art. 9 sino al 31 dicembre 2000 relativamente alle attivita' da questa gia' programmate.
8. Fino all'insediamento delle sezioni centrali e regionali di controllo di cui agli articoli 2, 3, 7, 9 e 10, da realizzare entro il 31 dicembre 2000, nulla e' innovato negli assetti relativi all'organizzazione e al funzionamento del controllo.
9. Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cosi' deliberato dalla Corte dei conti a sezioni riunite nelle adunanze del 17 e 24 marzo, 6, 14 e 19 aprile, 2, 5, 10 e 26 maggio, 8, 9 e 16 giugno 2000.
Roma, 16 giugno 2000
Il Presidente: Sernia
 
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