Gazzetta n. 153 del 3 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 28 marzo 2000, n. 179
Regolamento recante norme di attuazione della legge 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 236, recante modifica alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 22 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni;
Considerato che i commi aggiunti rispettivamente agli articoli 13 e 22 del precitato testo unico della legge 29 luglio 1991, n. 236, prevedono che mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, siano adottate norme di esecuzione della legge stessa in materia di verificazione di strumenti metrici;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 20 e 50, che prevedono il conferimento delle funzioni e compiti degli uffici provinciali metrici alle camere di commercio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio;
Considerato che occorre provvedere all'emanazione delle suddette disposizioni regolamentari;
Sentito il parere del Comitato centrale metrico nella seduta del 14 gennaio 1998;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata con nota del 20 luglio 1999;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intende: a) per "testo unico": il testo unico delle leggi sui pesi e sulle
misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e
successive modificazioni ed integrazioni; b) per "regolamento tecnico": il regolamento per la fabbricazione dei
pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare,
approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive
modificazioni ed integrazioni; c) per "strumenti": gli strumenti metrici contemplati dal testo unico
e dal regolamento tecnico, fatta esclusione degli strumenti per
pesare a funzionamento non automatico; d) per "verificazione prima": la verificazione cui gli strumenti
metrici devono essere sottoposti prima dell'immissione in
commercio; e) per "legalizzazione": l'apposizione dei bolli metrologici a
seguito dell'esito positivo della verificazione prima; f) per "concessione di conformita' metrologica": l'attribuzione al
fabbricante della facolta' di autocertificare gli strumenti in
sostituzione della verifica prima; g) per "errori massimi tollerati" di uno strumento di misura: i
valori estremi degli errori tollerati dalle norme regolamentari
nella verificazione dello strumento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- La legge 29 luglio 1991, n. 236, reca modifiche alle
disposizioni di cui agli articoli 13 e 22 del testo unico
delle leggi sui pesi e misure, approvato con regio decreto
23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni. Gli
articoli 13 e 22, cosi' come modificati, cosi' recitano:
"Art. 13. - 1. Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a
nuovo, e' sottoposto alla prima verificazione innanzi che
sia posto in vendita o in uso di commercio.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il comitato centrale
metrico, saranno stabiliti i criteri e le modalita' per
l'effettuazione delle operazioni di verificazione e di
legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee
metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei
principi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e
la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei
principi della garanzia della qualita', analoghi a quelli
previsti per le corrispondenti operazioni effettuate
nell'ambito del controllo metrologico CEE".
"Art. 22. - 1. I misuratori di gas, fatto salvo quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12
agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni,
concernente l'attuazione della direttiva n. 71/316/CEE,
sono soggetti alla verificazione ogni qualvolta siano posti
in commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.
2. I fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori dei
misuratori di gas, che non ottemperano alle prescrizioni di
cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all'art.
31.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il comitato centrale
metrico, sono stabiliti:
a) la validita' temporale dei bolli applicati, a
seguito di esito positivo della verificazione di cui al
comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CEE;
b) le modalita' per l'identificazione dell'anno a
partire dal quale deve essere calcolato il periodo di
validita' dei bolli di verificazione, per i misuratori
installati dopo la data fissata contestualmente con tali
modalita';
c) i criteri e le modalita' per l'applicazione
graduale della prescrizione sul limite temporale di
validita' dei bolli apposti sui misuratori gia' installati
alla data di cui alla lettera b), disponendo uno
scaglionamento da effettuare in funzione della data di
installazione;
d) i criteri e le modalita' per la effettuazione
delle operazioni di verificazione e di legalizzazione dei
misuratori di gas, mediante idonee metodologie avvalentisi,
nel caso della verificazione, dei principi della garanzia
della qualita', analoghi a quelli previsti per le
corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del
controllo metrologico CEE;
e) ogni altra norma per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la
determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei
Paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio
economico europeo e non armonizzati dalla normativa
comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni
tecniche adottate in ciascuno dei Paesi di provenienza. Nel
caso di prodotti importati da un Paese membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo, la verificazione
al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma
1 non viene effettuata se i risultati delle prove
effettuate nel Paese membro dell'Unione o dello Spazio
economico europeo siano a disposizione delle autorita'
italiane competenti".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli articoli 20 e
50 cosi' recitano:
"Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite
alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici
provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il
commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai
brevetti e alla tutela della proprieta' industriale.
2. Presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e' individuato un responsabile
delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e
della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti
in materia di controllo di conformita' dei prodotti e
strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di cui al
comma 1".
"Art. 50 (Accorpamenti e soppressioni di strutture
amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse).
- 1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli
uffici provinciali per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici
periferici gia' appartenenti all'Agenzia per la promozione
dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere
dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione
stralcio.
2. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici
metrici provinciali e degli uffici provinciali per
l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti
alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
6 luglio 1999, individua i beni e le risorse degli uffici
metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio,
come disposto dall'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, commi 3 e 4, cosi'
recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
- La direttiva 98/34/CE che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 204/37 del 21 luglio
1998.
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca attuazione
della direttiva 83/189/CEE, come codificata dalla direttiva
98/34/CE.
Note all'art. 1:
- Per il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, vedi in
note alle premesse.
- Il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, approva il
regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e
degli strumenti per pesare e per misurare.



 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina unicamente la verifica prima degli strumenti secondo i principi della garanzia della qualita' e secondo la procedura della dichiarazione di conformita' metrologica, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, e all'articolo 22, comma 1, del testo unico, come modificati dalla legge 29 luglio 1991, n. 236.
2. Restano immutate le disposizioni sul controllo metrologico CEE, ivi compresa la verificazione prima CEE, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva CEE 71/316.



Note all'art. 2:
- Per il testo degli articoli 13, comma 2, e 22, comma
1, del testo unico, come modificati dalla legge 29 luglio
1991, n. 236, vedi in note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto
1982, n. 798, reca attuazione della direttiva 71/316/CEE
relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura
ed ai metodi di controllo metrologico.
- La direttiva 71/316/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. 4202 del 6 settembre
1971.



 
Art. 3
Errori massimi tollerati

1. Nella verificazione dei misuratori o contatori volumetrici e dei relativi complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua, si applicano gli errori massimi tollerati negli analoghi strumenti di tipo CEE, prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 736.
2. Nella verificazione dei misuratori o contatori di gas del tipo a pareti deformabili, a pistoni rotanti o a turbina si applicano gli errori massimi tollerati negli analoghi misuratori di gas di tipo CEE, prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857, modificato con decreto ministeriale 9 settembre 1983.



Note all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto
1982, n. 736, reca attuazione della direttiva (CEE) 71/319
relativa ai contatori di liquidi diversi dall'acqua.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 857, reca attuazione delle direttive (CEE) n.
71/318, n. 74/331 e n. 78/365, relative ai contatori di
volume di gas.
- Il decreto ministeriale 9 settembre 1983, reca
attuazione della direttiva della Commissione (CEE) n.
82/623, che reca terzo adeguamento al progresso tecnico
della direttiva del Consiglio (CEE) n. 71/318, e sue
successive modificazioni, relativa ai contatori di volume
di gas.



 
Art. 4
Adeguamento delle tolleranze

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato centrale metrico, possono essere definiti o modificati gli errori massimi tollerati delle varie categorie di strumenti di misura, al fine di adeguarli alle norme europee ed internazionali, nonche' all'evoluzione delle tecniche di fabbricazione.
 
Art. 5
Principio di mutuo riconoscimento

1. Per gli strumenti di cui al precedente articolo 1, legalmente prodotti e/o commercializzati nei Paesi membri CE o dello Spazio economico europeo, la verifica prima disciplinata dal presente regolamento non viene effettuata se i risultati delle prove eseguite nel Paese membro CE o dello SEE siano a disposizione delle autorita' italiane competenti, e garantiscano un livello di tutela dell'obiettivo perseguito equivalente a quello previsto dalla legislazione nazionale.
 
Art. 6
Rilascio della concessione

1. La concessione di conformita' metrologica e' rilasciata dalle camere di commercio ai fabbricanti di strumenti metrici che dispongano di un sistema di garanzia di qualita' della produzione di cui al successivo articolo 7, siano in possesso dei requisiti e soddisfino le condizioni ivi previste.
2. I fabbricanti che si avvalgono della procedura di conformita' metrologica sono sottoposti alla sorveglianza di cui al successivo articolo 11. Le spese per il rilascio della concessione e la relativa sorveglianza sono a carico del fabbricante.
 
Art. 7
Modalita', requisiti e condizioni per il rilascio
della concessione di conformita' metrologica

1. Il fabbricante deve presentare alla camera di commercio apposita domanda di concessione, contenente: a) l'indicazione delle categorie di strumenti per i quali intende
utilizzare la procedura della dichiarazione di conformita'; b) l'indicazione dei marchi e dei sigilli di protezione che intende
utilizzare; c) le modalita' che si intendono seguire nella legalizzazione degli
strumenti; d) l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di
garanzia della qualita', nonche' quello di mantenerlo in
efficienza; e) l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dalla concessione; f) l'impegno a conservare copia dei certificati di conformita'
metrologica degli strumenti legalizzati; g) l'indicazione dei responsabili delle procedure di qualita' e degli
aspetti metrologici legali; h) l'indicazione dell'organismo che, su incarico del fabbricante ha
certificato la conformita' del sistema di garanzia della qualita'
alle norme armonizzate e comunitarie o equivalenti; i) dichiarazione dell'organismo di certificazione di soddisfare le
condizioni previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 9 e
l'impegno di cui alla successva lettera c) del medesimo articolo; l) la natura e le modalita' del rapporto intercorrente con detto
organismo, il cui contenuto non alteri le funzioni di garanzia di
quest'ultimo.
2. L'anzidetta certificazione di conformita', di cui al comma 1, lettera h), e' assunta come base per il rilascio della concessione.
3. Il fabbricante mette a disposizione dell'organismo di certificazione e della camera di commercio tutte le informazioni necessarie, in particolare, la documentazione sul sistema di garanzia della qualita' e quella relativa ai progetti degli strumenti per i quali intende utilizzare la concessione.
4. Il sistema di garanzia della qualita' della produzione deve convalidare la conformita' nel tempo della produzione agli standard metrologici indicati nei provvedimenti di ammissione a verifica prima, nonche' a quello di concessione.
5. Tutte le disposizioni, i requisiti e gli elementi adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico, ordinato e per iscritto, sotto forma di procedure, metodi ed istruzioni. La documentazione deve consentire una comprensione chiara ed univoca dei programmi, dei piani, dei manuali e dei verbali riguardanti la qualita'. Tale documentazione deve contenere in particolare, un'adeguata descrizione: a) degli obiettivi di qualita' della struttura organizzativa, delle
responsabilita' e dei poteri della direzione dell'impresa per
quanto concerne la qualita' del prodotto; b) del processo di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di
garanzia della qualita' delle azioni sistematiche che verranno
messe in atto; c) degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante e
dopo la fabbricazione, con indicazione della loro frequenza; d) degli strumenti atti a controllare il conseguimento della qualita'
richiesta del prodotto ed il reale funzionamento del sistema di
garanzia della qualita'.
6. La camera di commercio competente entro sessanta giorni dalla richiesta emette il provvedimento di concessione; l'eventuale provvedimento di rifiuto deve essere motivato e deve contenere l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.
7. Il fabbricante informa l'organismo di certificazione e la camera di commercio competente circa qualsiasi aggiornamento del sistema di qualita' intervenuto a seguito di cambiamenti, quali l'adozione di nuove tecnologie o nuove concezioni della qualita'.
8. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modificazioni ed integrazioni.



Nota all'art. 7:
- Per il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, vedi in
note all'art. 1. Gli articoli 6 e 7 cosi' recitano:
"Art. 6. - 1. Negli usi del commercio sono ammessi i
pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare
enumerati nella tabella B annessa alla legge.
2. Con le forme stabilite dall'art. 7, potranno anche
essere ammessi per decreto ministeriale, sentito il
comitato centrale metrico, pesi e misure diversi da quelli
contemplati nella tabella B suddetta, purche' siano
osservate le disposizioni dell'art. 4 della legge e della
tabella A annessa alla medesima.
3. Con le stesse formalita' potranno essere ammessi
strumenti per pesare o per misurare oltre quelli enumerati
nella tabella B predetta.
4. In questi casi i diritti di prima verificazione da
pagarsi, saranno quelli fissati dalla tabella B per i pesi,
le misure e gli strumenti piu' prossimi ai nuovi. Caso per
caso, il comitato centrale metrico proporra' le
disposizioni relative alla fabbricazione e alla
verificazione".
"Art. 7. - 1. Potranno essere ammessi con provvedimento
ministeriale, sentito il comitato centrale metrico, pesi,
misure e strumenti per pesare e per misure contemplati
dalla legge, compresi i misuratori dei gas, anche se siano
di forma o di materia diverse o presentino modificazioni od
aggiunte in confronto dei tipi considerati nel presente
regolamento.
2. Le domande, che saranno a questo scopo presentate al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dovranno essere corredate dai disegni, i quali rimarranno
negli atti del Ministero, e, a richiesta di esso, anche di
un esemplare dello strumento".



 
Art. 8
Provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione contiene: a) l'indicazione delle categorie di strumenti; b) le iscrizioni e le caratteristiche dei marchi e dei sigilli di
protezione sostitutivi dei bolli delle camere di commercio, che il
fabbricante deve apporre sugli strumenti; c) le modalita' che il fabbricante deve seguire nella legalizzazione
degli strumenti; d) l'indicazione dell'organismo che ha certificato la conformita' del
sistema di garanzia della qualita'.
2. In caso di variazione dell'organismo che ha certificato la conformita' del sistema di garanzia della qualita' deve essere richiesta una nuova concessione.
3. Il provvedimento di concessione e' comunicato all'Ufficio centrale metrico a cura della camera di commercio concedente.
 
Art. 9
Caratteristiche di idoneita' degli organismi di certificazione

1. Ai fini del riconoscimento dei certificati di conformita' di cui al comma 2 dell'articolo 7, sono riconosciuti validi quelli rilasciati da organismi di certificazione di sistemi di garanzia della qualita', che soddisfino le seguenti condizioni: a) risultino istituzionalmente rivolti al settore produttivo
comprendente gli strumenti oggetto della richiesta di concessione; b) siano accreditati a livello nazionale o comunitario in base alla
norma UNI CEI EN 45012 o equivalente; c) s'impegnino ad inviare, entro trenta giorni dalla conclusione
delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di
sorveglianza, i relativi rapporti alla camera di commercio che ha
rilasciato la concessione.
2. L'Ufficio centrale metrico comunica alle camere di commercio i nominativi degli organismi che soddisfano le condizioni di cui al comma 1.



Nota all'art. 9:
- La norma UNI CEI EN 45012, indica i criteri generali
per gli organismi di certificazione dei sistemi qualita'.



 
Art. 10
Adempimenti del fabbricante

1. Il fabbricante appone su ciascuno strumento, prodotto conformemente al provvedimento di ammissione alla verifica prima dell'Ufficio centrale metrico, ovvero ai requisiti metrologici regolamentari, i bolli, i sigilli di protezione e le iscrizioni previsti dal provvedimento di concessione e fornisce una dichiarazione scritta di conformita' metrologica secondo il modello fissato, per la categoria di strumenti interessata, da apposito provvedimento della Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato.
 
Art. 11
Sorveglianza

1. I fabbricanti che utilizzano la procedura di conformita' metrologica sono sottoposti a sorveglianza.
2. La sorveglianza ha lo scopo di verificare che il fabbricante adempia agli obblighi impostigli dal provvedimento di concessione, con particolare riferimento a quelli relativi all'applicazione del sistema di garanzia della qualita' ed al suo mantenimento in efficienza, nonche', di accertare le eventuali violazioni di cui all'articolo 10.
3. La sorveglianza e' esercitata dalla camera di commercio concedente, non solo attraverso i rapporti dell'organismo di certificazione, ma anche mediante verifiche e visite ispettive non preannunciate, ferma restando la vigilanza sui fabbricanti esercitata dalle autorita' territorialmente competenti.
4. L'organismo di certificazione, in occasione di verifiche ispettive, ovvero, la camera di commercio, in occasione di controlli metrologici, rilascia al fabbricante interessato un rapporto sulla sorveglianza effettuata.
5. Il fabbricante ha l'obbligo di consentire l'accesso, ai fini della sorveglianza, ai luoghi di fabbricazione, di ispezione, di prova e di immagazzinamento, fornendo tutte le informazioni necessarie, nonche', in particolare:
la documentazione relativa al sistema di garanzia della qualita';
la documentazione tecnica;
i verbali relativi al sistema di garanzia della qualita' quali, ad esempio, i rapporti di ispezione dell'organismo di certificazione indicato nel provvedimento di concessione, nonche' quelli relativi alle prove e alle tarature effettuate.
 
Art. 12
Sospensione e revoca della concessione

1. La concessione di conformita' metrologica e' sospesa qualora siano accertate una o piu' delle seguenti violazioni: a) il fabbricante non abbia ottemperato a quanto prescritto
dall'organismo di certificazione, o dalla camera di commercio, in
sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualita'; b) il fabbricante non rispetti le condizioni alle quali e' stata
rilasciata la concessione ovvero il provvedimento di ammissione
alla verifica prima o ai requisiti metrologici regolamentari; c) le iscrizioni, i marchi e i sigilli di protezione prescritti
risultano apposti dal fabbricante su strumenti che non presentano
la conformita' o la rispondenza dichiarata. La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata, e comunque non oltre sei mesi, al termine dei quali, qualora non sia cessata la causa, e' revocata la concessione.
2. La concessione viene altresi' revocata per ripetute violazioni.
3. Il provvedimento di sospensione o di revoca e' adottato dalle camere di commercio concedenti, sentito il fabbricante, contiene le motivazioni della decisione adottata nonche' l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.
4. La revoca viene comunicata a tutte le camere di commercio e all'Ufficio centrale metrico a cura della camera di commercio che ha adottato il provvedimento.
5. Gli strumenti recanti iscrizioni, marchi e sigilli di protezione applicati dal fabbricante la cui concessione e' sospesa o revocata, prima di essere immessi sul mercato, devono essere sottoposti alla verificazione prima da parte della camera di commercio competente per territorio.
 
Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 marzo 2000
Il Ministro: Letta Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2000
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 297

N O T E
 
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