Gazzetta n. 153 del 3 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 27 giugno 2000
Numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in architettura - anno accademico 2000/2001.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare, l'art. 6;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettere a) e b);
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000 con il quale sono stati determinati le modalita' e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 264;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, l'art. 39, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46;
Preso atto dell'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole universita' con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c), della richiamata legge n. 264;
Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, reso nella seduta del 15 giugno 2000;
Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea in architettura, nonche' di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le universita';
Decreta:
Art. 1.
1. Limitatamente all'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in architettura e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 7.287 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in n. 309 per gli studenti non comunitari residenti all'estero ed e' ripartito tra le universita' secondo l'allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2000
p. Il Ministro: Guerzoni
 
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