Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2000 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
DELIBERAZIONE 21 giugno 2000
Comunicazione politica e messaggi autogestiti nella programmazione della societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
a) visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;
c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; considerando che le modalita' di prima applicazione della legge n. 28/2000 presentano necessariamente profili anche sperimentali;
d) considerando che nel proprio precedente provvedimento del 16 aprile 2000 la Commissione si era riservata l'emanazione di uno specifico provvedimento che disciplini, come per legge, le modalita' applicative degli articoli 2 e 3 della legge n. 28/2000, relativi alla comunicazione politica ed ai messaggi autogestiti;
e) tenuto conto della propria prassi in materia di tribune politiche;
f) ritenuta la propria potesta' di individuare, per le ipotesi nelle quali gli spazi radiotelevisivi disponibili risultino obiettivamente insufficienti ed inadeguati, i soggetti politicamente piu' rilevanti in determinate circostanze;
g) ritenuto di dover assicurare l'adeguata conoscibilita' del presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla Rai, anche mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, al pari di quanto deciso in riferimento ai propri provvedimenti del 16 e del 29 marzo 2000;
h) consultata, nella seduta del 9 maggio 2000, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Dispone nei confronti della RAI - Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento disciplina la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti della societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico nei periodi che non sono interessati da campagne elettorali o referendarie, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'art. 2 e dell'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
2. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, si considerano consultazioni elettorali quelle relative all'elezione o al rinnovo, anche parziale, del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale, nonche' le elezioni regionali, provinciali e comunali. Si considerano consultazioni referendarie quelle in riferimento all'esito delle quali la Costituzione o le leggi nazionali, gli statuti o le leggi regionali o delle provincie autonome prevedono effetti obbligatori.
3. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, i periodi interessati da campagne elettorali o referendarie sono quelli compresi tra le ore ventiquattro del giorno di pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indi'ce la consultazione referendaria, e le ore ventiquattro dell'ultimo giorno nel quale e' previsto che si tengano votazioni. Se non e' prevista la pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indi'ce il referendum, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, o nel bollettino o Gazzetta ufficiale delle regioni interessate, si ha riguardo alla data nella quale tale provvedimento e' comunicato alla Rai.
4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.
5. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le tre reti nazionali della Rai sono considerate come un'emittente unica.
6. L'individuazione delle persone che prendono parte alle trasmissioni previste dal presente provvedimento tiene conto dell'esigenza di garantire pari opportunita' tra uomini e donne.
 
Art. 2.
Soggetti politici
1. Per le trasmissioni a diffusione nazionale, i soggetti politici nei confronti dei quali e' assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono i seguenti:
a) ciascuna delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
b) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui al punto a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;
c) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a) e b), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
d) limitatamente alle Tribune di cui all'art. 4, il gruppo misto della Camera dei deputati ed il gruppo misto del Senato della Repubblica. I rispettivi presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo;
c) i comitati promotori di referendum abrogativi ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, limitatamente ai quesiti dei quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione abbia definitivamente accertato la legittimita', ai sensi dell'art. 32, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; nonche' i promotori dei referendum promossi ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, limitatamente alle richieste delle quali l'Ufficio centrale abbia definitivamente accertato la legittimita', ai sensi dell'art. 12 della medesima legge n. 352/1970.
2. Per le trasmissioni a diffusione regionale, e' assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) alle coalizioni che in competizione tra loro abbiano eletto rappresentanti in consiglio regionale;
b) alle forze politiche che costituiscono gruppo nel consiglio regionale;
c) alle forze politiche rappresentate con il medesimo simbolo in almeno due consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in tanti consigli provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione complessivamente residente nella regione.
 
Art. 3. Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla
Rai
1. Le trasmissioni di comunicazione politica a carattere non informativo consistono nei programmi televisivi e radiofonici, irradiati con ogni mezzo di trasmissione, contenenti tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di programmi politici, confronti, interviste, ed in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.
2. La Rai puo' autonomamente programmare trasmissioni di comunicazione politica, a diffusione nazionale o regionale, che garantiscano l'accesso ai soggetti di cui all'art. 2, con le modalita' previste dal presente articolo.
3. Nel rispetto prioritario delle altre disposizioni del presente provvedimento, la Rai puo' invitare alle trasmissioni di comunicazione politica anche soggetti diversi da quelli indicati all'art. 2, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il pluralismo nelle sue varie accezioni.
4. Nelle trasmissioni di comunicazione politica, la ripartizione di massima del tempo disponibile tra i soggetti indicati all'art. 2 e' effettuata dividendo meta' del tempo in parti uguali, e l'altra meta' in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica o coalizione nelle assemblee di riferimento.
5. Nel caso di trasmissioni dedicate alle coalizioni, lo spazio di ciascuna coalizione e' quello risultante dalla somma degli spazi spettanti a ciascun soggetto che la compone. In ogni caso, alcuni dei soggetti di cui all'art. 2 possono convenire di attribuire lo spazio loro spettante ad una rappresentanza comune. Si intendono per coalizioni l'insieme dei gruppi parlamentari i cui componenti siano stati, interamente o in parte, eletti su quota maggioritaria nelle ultime elezioni politiche. L'appartenenza dei singoli gruppi alle coalizioni e' certificata dai loro presidenti, ovvero, per le componenti del gruppo misto, dal presidente della componente, ovvero, per le forze politiche che non costituiscono componente, dai parlamentari interessati appartenenti al gruppo misto.
6. La presenza di tutti i soggetti aventi diritto, qualora non abbia luogo nella medesima trasmissione, deve realizzarsi in trasmissioni omogenee o della stessa serie, entro il termine di due mesi decorrenti dalla messa in onda della prima trasmissione, salvo quanto previsto dal comma 7.
Ogni trasmissione del ciclo o della serie deve avere una collocazione che garantisca le medesime opportunita' di ascolto delle altre; qualora cio' sia assolutamente impossibile, i soggetti politici svantaggiati beneficiano di tempi compensativi.
7. Al fine di realizzare nella stessa serie o ciclo di trasmissioni la presenza, di cui al comma 6, di tutti i soggetti aventi diritto, la Rai tiene inoltre conto della prevedibile esistenza di consultazioni elettorali e referendarie, ed adegua di conseguenza il termine entro il quale tale presenza deve essere realizzata. Se tuttavia un provvedimento di convocazione di comizi elettorali, o di indizione di una campagna referendaria, sopravviene prima che tale presenza sia realizzata, la programmazione del periodo immediatamente successivo tiene conto della necessita' che essa si realizzi entro il termine di presentazione delle candidature, ovvero, nel caso di consultazione referendaria, entro i quindici giorni dalla sua indizione.
8. La Rai programma le trasmissioni di comunicazione politica su tutte le reti, in orari che assicurino buon ascolto, e le organizza con modalita' che ne facilitino la fruizione da parte di ampie fasce di pubblico, privilegiando in particolare l'agilita' della conduzione.
9. La Rai cura che alcune delle trasmissioni di comunicazione politica siano organizzate con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
 
Art. 4.
Tribune
1. Le tribune hanno natura di trasmissioni di comunicazione politica. La loro programmazione da parte della concessionaria, sia in sede nazionale, sia regionale, costituisce un obbligo direttamente connesso e funzionale alle finalita' del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. Le tribune di cui al presente articolo sono gestite direttamente dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale stabilisce il tempo della effettiva durata minima settimanale di programmazione, anche ai fini della proporzione con il tempo dei messaggi autogestiti, di cui all'art. 3, comma 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. La Commissione puo' demandare alla Rai alcuni compiti relativi alla gestione diretta.
3. Salva diversa disposizione della Commissione, nelle tribune:
a) il tempo e' ripartito con criteri conformi a quelli di cui all'art. 3, commi 4 e 5;
b)i calendari delle trasmissioni sono preventivamente comunicati alla Commissione;
c) ciascun soggetto politico avente diritto designa autonomamente la persona o le persone che lo rappresenteranno nella trasmissione;
d) ove necessaria, la ripartizione degli aventi diritto in piu' trasmissioni ha luogo mediante sorteggio, per il quale la Rai puo' concordare con la Commissione criteri di ponderazione;
e) la presenza di tutti gli aventi diritto si realizza, di regola, in un periodo inferiore a quello di due mesi indicato dall'art. 3, comma 6;
f) la trasmissione ha luogo di regola in diretta; l'eventuale registrazione deve essere effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la messa in onda, ed ha luogo contestualmente per tutti i partecipanti alla medesima trasmissione;
g) l'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle trasmissioni non pregiudica la facolta' degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, nella quale e' fatta menzione della rinuncia;
h) l'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificita' del mezzo, deve conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive; l'orario e' determinato in modo da garantire la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive;
i) salvo diverso accordo di tutti i partecipanti e della Rai, i programmi sono ripresi e trasmessi da una sede Rai di Roma, o, per le trasmissioni regionali, del relativo capoluogo della regione o della provincia autonoma.
4. Per le tribune regionali, le funzioni attribuite alla Commissione ai sensi del presente provvedimento sono rimesse ai relativi Corerat, o, dove istituiti, ai Corecom, i quali possono nuovamente investirne la Commissione. Essi possono inoltre proporre alla Commissione la programmazione di cicli di tribune riferiti ad una specifica regione, autonomi rispetto alla programmazione generale regionale.
5. Per quanto non e' diversamente disciplinato dal presente articolo, alle tribune si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, in quanto compatibili.
 
Art. 5.
Messaggi autogestiti
1. La programmazione nazionale e regionale dei messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e' obbligatoria nei programmi della Rai. I messaggi sono trasmessi su richiesta dei soggetti politici che ne hanno titolo.
2. Nelle reti nazionali e regionali, i messaggi autogestiti sono predisposti per un tempo pari al quarto del totale delle trasmissioni di comunicazione politica di cui agli articoli 3 e 4.
3. I messaggi autogestiti possono essere richiesti dai seguenti soggetti:
a) per i messaggi programmati su rete nazionale, dai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1;
b) per i messaggi programmati in rete regionale, dai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2, nonche' da quelli, riconducibili ad una diversa forza politica, rappresentati con il medesimo simbolo in almeno due consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in tanti consigli provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione complessivamente residente nella regione.
4. Le richieste di cui al comma 3:
a) sono presentate alla sede nazionale o alla relativa sede regionale della Rai;
b) se prodotte da forze politiche rappresentate esclusivamente in consigli provinciali o comunali, ai sensi del comma 3, lettera b), dichiarano che l'ambito territoriale complessivo della loro rappresentanza corrisponde almeno al quarto della popolazione regionale, ed elencano le province o i comuni dai quali esso e' composto;
c) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;
d) specificano se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai.
5. Entro il decimo giorno di ogni mese, la Rai comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, distintamente per le reti nazionali e per quelle locali, in riferimento al mese successivo, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di coprire piu' di una fascia oraria. La Commissione valuta tali comunicazioni con le modalita' di cui all'art. 8, e, in rapporto alle esigenze prevedibili, fissa i criteri di rotazione per l'utilizzo dei contenitori nel mese successivo.
6. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 6.
Informazione
1 . I programmi di contenuto informativo sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca.
2. Nel rispetto della liberta' di informazione, ogni direttore responsabile di testata e' tenuto ad assicurare che i programmi di informazione a contenuto politico-parlamentare attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche presenti in Parlamento.
 
Art. 7.
Programmi dell'accesso
1. Il presente provvedimento non modifica le deliberazioni e le decisioni assunte dalla Commissione, dalla competente Sottocommissione, dalla Rai e dai Corerat in relazione ai programmi nazionali e locali dell'accesso, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
 
Art. 8.
Consultazione della Commissione
1. Il presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'applicazione del presente provvedimento, valutando in particolare ogni questione controversa.
 
Art. 9. Responsabilita' del consiglio d'amministrazione e del direttore
generale
1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
 
Art. 10.
Pubblicita' del provvedimento
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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