Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |
DECRETO 27 giugno 2000 |
Numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. |
|
|
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000 con il quale sono stati determinati le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 264/1999; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e, in particolare l'art. 39, comma 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, in particolare, l'art. 46; Preso atto dell'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c), della richiamata legge n. 264/1999; Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea in scienze della formazione primaria; Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 39931 del 5 luglio 1999; Decreta: Art. 1. Limitatamente all'anno accademico 2000/2001, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 7188 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in n. 161 per gli studenti non comunitari residenti all'estero, ed e' ripartito fra le universita' secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 giugno 2000 p. Il Ministro: Guerzoni |
| ----> vedere allegato <---- |
|
|
|