Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 27 giugno 2000
Numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;
Visto il decreto ministeriale 7 giugno 2000 con il quale sono stati determinati le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della citata legge n. 264/1999;
Preso atto dell'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c), della richiamata legge n. 264/1999;
Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 4 della predetta legge n. 168/1989;
Vista la deliberazione del comitato regionale di coordinamento delle universita' del Lazio, assunta in data 24 maggio 2000, con la quale lo stesso comitato ha comunicato al MURST la propria decisione di sospendere ogni definitiva delibera in relazione all'attivazione del secondo ciclo della scuola di specializzazione in questione;
Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 39931 del 5 luglio 1999;
Decreta:
Art. 1.
Limitatamente all'anno accademico 2000/2001, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui alle premesse e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 10739 ripartito fra le universita' secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Ciascuna universita' dispone l'ammissione alle scuole di cui all'art. 1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2000
p. Il Ministro: Guerzoni
 
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