IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)"; Visto l'art. 9 della detta legge n. 488 del 1999, concernente il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ed in particolare il comma 11, il quale prevede la possibilita' che il termine ivi indicato del 1o luglio 2000 per l'applicazione delle disposizioni da esso recate ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data possa essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficolta' dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico; Ritenuto che sussistono le esigenze obiettive e le difficolta' organizzative, ai sensi del suindicato comma 11 dell'art. 9 della legge n. 488 del 1999, legate alla individuazione e concreta operativita' di alcune delle modalita' di versamento del contributo unificato in argomento, per cui si rende necessario disporre la proroga del termine indicato alla medesima norma per il periodo massimo consentito di mesi sei; Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. Il termine di cui all'art. 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' prorogato di sei mesi. Roma, 30 giugno 2000 Il Presidente: Amato |