Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 giugno 2000 |
Differimento dei termini di trasmissione telematica delle dichiarazioni mod. 770/2000 delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, con il quale e' stato emanato il regolamento recante le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 1, comma 1, del predetto decreto n. 322 del 1998, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del citato decreto n. 322 del 1998, in base al quale le amministrazioni di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i percipienti utilizzando l'apposito modello; Visto l'art. 3, comma 2, terzo periodo, del citato decreto n. 322 del 1998, che prevede, per i soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50, l'obbligo di trasmissione in via telematica delle predette dichiarazioni; Visto l'art. 2, comma 5, del predetto decreto n. 322 del 1998, che prevede per i sostituti d'imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale, l'obbligo di trasmissione della dichiarazione in via telematica nel mese di giugno dell'anno solare successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti; Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di cui al medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997; Visto il decreto 25 agosto 1999, del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e del lavoro e della previdenza sociale, in base al quale a decorrere dal periodo di imposta 1999, la dichiarazione dei sostituti di imposta e' unica anche ai fini dei contributi dovuti dall'INPDAP e dall'INPDAI; Visto il decreto del Ministero delle finanze 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 231 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1999, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione 770/2000 da presentare nell'anno 2000; Visto il decreto del Ministero delle finanze 10 marzo 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2000; Considerato che, ai sensi del citato decreto n. 542 del 1999, entrato in vigore il 3 marzo 2000, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, devono approntare le necessarie misure organizzative e che, a tal fine, necessitano di un congruo periodo di tempo; Considerato che e' interesse dell'amministrazione finanziaria acquisire con sistematicita' ed organicita' i dati che le predette amministrazioni devono trasmettere quali sostituti d'imposta e che, a tal fine, e' in corso di predisposizione una procedura automatizzata di acquisizione e trasmissione telematica dei dati a cui potranno accedere tutte le citate amministrazioni; Considerato che un differimento di termini per la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770 non comporta alcun onere erariale, atteso che la funzione di tale dichiarazione e' soltanto riepilogativa, allo scopo di riscontrare che nel corso delperiodo d'imposta precedente i sostituti di imposta abbiano correttamente operato le varie tipologie di ritenute sulle somme e valori corrisposti ai percipienti; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1. Termini per la trasmissione telematica delle dichiarazioni mod. 770/2000 delle amministrazioni dello Stato 1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che hanno corrisposto compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte effettuano la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione mod. 770/2000 entro il mese di giugno 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 giugno 2000
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato Il Ministro delle finanze Del Turco |
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