Dal 3 giugno 2000, e' pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 7, d'interesse relativa al semestre 3 dicembre 1999/2 giugno 2000, del prestito obbligazionario "Ferrovie dello Stato S.p.a. 1996/2008" a tasso variabile di nominali lire 2.000 mld ISIN IT0000948304 ridenominato in e 1.032.912.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998, nella misura dell'1,80 per cento, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento. Si comunica inoltre che: il tasso di interesse semestrale lordo posticipato per la cedola n. 8, pagabile dal 3 dicembre 2000, resta fissato nella misura dell'2,35 per cento al lordo dell'imposta sostitutiva del 12.50 per cento. Gli interessi saranno indicizzati all'Euro Interbank Offered Rate a sei mesi (Euribor). Il valore di ogni cedola semestrale successiva alla prima corrispondera' al tasso semestrale (arrotondato allo 0,05 per cento piu' vicino e, in caso di equidistanza, allo 0,05 per cento superiore) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso Euribor (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a sei mesi cosi' come rilevato dalla pagina Atia del circuito Reuters nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola, maggiorato di uno spread di 0,10 per cento per anno. Il caso di mancata rilevazione del tasso Euribor di cui sopra - ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,10 per cento per anno, le modalita' di rilevazione del tasso e di computo dei giorni - si fara' esclusivo riferimento al tasso Libor per depositi in eurolire a tre mesi cosi' come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra. ----- N.B. - Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206, del 21 marzo 1997. Dal 1o luglio 2000 e' pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 19 d'interesse relativa al semestre gennaio 2000-giugno 2000 del prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile di nominali lire 1.500 mld ISIN IT0000268083 ridenominato in euro 774.684.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 nella misura dello 2,30 per cento, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento. Si comunica inoltre che: a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 4 punto A del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti effettivi annui lordi di aprile e maggio 2000 e' risultato pari a 5,2970 per cento; b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto B del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio 2000, e' risultato pari a 4,3188 per cento; c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari a 4,80788 per cento equivalente al tasso semestrale del 2,3757 per cento. In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05 per cento piu' vicino e della maggiorazione dello 0,25 per cento, le obbligazioni frutteranno per ilsemestre luglio-dicembre 2000, scadenza 1o gennaio 2001, cedola n. 20, un interesse lordo del 2,65 per cento pari ad un rendimento del 2,3188 per cento al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento. ----- N.B. - Ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997. I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759. |