Gazzetta n. 150 del 2000-06-29 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 14 giugno 2000 |
Fissazione della cadenza dei pagamenti degli aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati ad uso zootecnico in applicazione dell'art. 22, paragrafo 4, del regolamento CE n. 2799/99 del 17 dicembre 1999. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1255/1999, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, relativo dell'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; Visto il regolamento (CE) n. 2799/99 del 17 dicembre 1999, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere, che ha codificato il regolamento (CEE) n. 1725/79; Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1995, che detta norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1725/79; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, riguardante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA); Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo, alla soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 12, comma 1; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni per l'adempiamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare l'art. 4, comma 3; Considerato che a norma dell'art. 22, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, gli Stati membri devono stabilire il ritmo dei pagamenti dell'aiuto; Considerato che a norma dell'art. 25 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione del 17 dicembre 1999 puo' essere versato un anticipo dell'aiuto purche' siano rispettate talune condizioni; Decreta: Art 1. 1. Ai sensi dell'art. 22, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione del 17 dicembre 1999 l'AIMA procede al pagamento degli aiuti con ritmo settimanale. 2. Per la richiesta di anticipo dell'aiuto ai sensi dell'art. 25 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione del 17 dicembre 1999 e per la costituzione delle relative cauzioni i soggetti interessati devono attenersi alle disposizioni impartite dall'AIMA. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzettta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 giugno 2000 Il Ministro: Pecoraro Scanio Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2000 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 92 |
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