Gazzetta n. 149 del 2000-06-28
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 2000
Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'art. 7, comma 1;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1999, concernente identificazione delle attivita' relative alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, conservate allo Stato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'accordo sancito dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosi' come modificato dalla stessa Conferenza unificata in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti all'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione bicamerale di cui all'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro del commercio con l'estero, il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:
Art. 1.
O g g e t t o

1. Il presente decreto individua i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di incentivi alle imprese, prima esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero per il commercio con l'estero, e dal Dipartimento del tesoro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, conferiti ai sensi degli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 2.
Risorse finanziarie
1. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 1o luglio 2000, delle funzioni e compiti amministrativi conferiti di cui all'art. 1, le risorse del bilancio dello Stato da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano sono quantificate per l'anno 2000 nell'importo di lire 1.004 miliardi, decurtate delle somme impegnate dalle amministrazioni centrali o dagli enti gestori alla data del 30 giugno 2000, per l'anno 2001 nell'importo di lire 1.337 miliardi e per gli anni 2002 e successivi nell'importo di lire 1.471 miliardi annui.
2. Contestualmente al trasferimento delle risorse di cui al comma 3, sono altresi' trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano le risorse finanziarie per le spese di funzionamento quantificate in lire 0,6 miliardi.
3. Non sono comprese nel trasferimento di cui ai commi 1 e 2 le risorse finanziarie per le spese di personale che saranno definite a seguito del trasferimento dello stesso alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4.
4. A decorrere dal 1o luglio 2000 sono trasferiti i fondi giacenti al 30 giugno 2000 sui conti correnti numero 1421, 1721, 1729, 1776, 22002, 22009, 22010, 22013, 22020, 22024, 22027, 22041, 23503, 23506, 23635, accesi presso la tesoreria centrale dello Stato, e i fondi rotativi di cui alla legge 1o febbraio 1965, n. 60, giacenti presso l'ISVEIMER S.p.a., l'IRFIS S.p.a. e C.I.S. S.p.a., non impegnati dagli enti gestori alla medesima data e depurati delle quote relative agli interventi che restano di competenza statale.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1997, n. 228, concernenti la concessione dei finanziamenti agevolati per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attivita' delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali del Po soggette a vincolo di salvaguardia, le regioni potranno far fronte al fabbisogno finanziario avvalendosi delle risorse assegnate al Mediocredito centrale S.p.a. e alla Cassa per il credito delle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1995, n. 35, nel limite delle residue disponibilita'.
6. Nell'ambito delle risorse di cui al precedente comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono stabilite le quote da mettere a disposizione delle singole regioni interessate, quale limite massimo per la concessione dei crediti agevolati alle imprese.
7. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo sono stabilite dalle singole regioni con propri atti normativi. In caso di mancata emanazione di tali atti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile in data 24 aprile 1998.
8. Le relative risorse finanziarie continuano ad essere versate dallo Stato sugli appositi conti correnti di tesoreria intestati agli enti gestori, nei limiti delle risorse residue disponibili di cui al comma 5, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unita' previsionale di base 3.2.1.46, capitolo 7658, e 3.2.1.26, capitolo 7401.
Art. 3.
Decorrenza del trasferimento
1. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni a statuto ordinario delle funzioni e dei compiti conferiti di cui all'art. 1, le risorse individuate dall'art. 2, comma 1, per spese di intervento vengono trasferite con decorrenza 1o luglio 2000.
2. Per l'anno 2000, le risorse di cui all'art. 2, comma 1, sono trasferite alle regioni, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come integrato dall'art. 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, per la parte non impegnata dalle amministrazioni centrali o dagli enti gestori, la cui attivita' di impegno non puo' comunque eccedere i sei/dodicesimi delle risorse previste per l'anno 2000.
3. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1, le risorse individuate dal presente decreto vengono trasferite contestualmente al conferimento delle funzioni stesse nei limiti e con le modalita' previste dai rispettivi statuti, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La relativa quota, gia' inclusa negli importi di cui all'art. 2, e' determinata sulla base delle percentuali di cui all'art. 6.
4. Resta fermo l'attuale sistema di finanziamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome sino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3.
Art. 4.
Personale
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, il personale da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano e' cosi' determinato:
Ministero per il commercio con l'estero: quattro unita';
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ventidue unita'.
2. Le risorse finanziarie relative al personale di cui al comma 1 sono determinate con il decreto di cui al comma 3, con riferimento alle singole posizioni retributive maturate all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi. Si tiene conto, a tal fine, anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio, per il personale non dirigenziale, e alla retribuzione di posizione e di risultato, per i dirigenti, nel rispetto del rapporto percentuale con le corrispondenti voci del trattamento fisso e continuativo vigente presso il Ministero di provenienza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono stabilite le modalita' di individuazione e di trasferimento del contingente di personale di cui al comma 1, nonche' quelle di trasferimento delle relative risorse finanziarie.
Art. 5.
Risorse strumentali
1. Sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, con le modalita' previste dall'art. 3, commi 1, 2 e 3, le risorse strumentali e organizzative utilizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio delle funzioni trasferite, di cui alla tabella allegata.
Art. 6.
Riparto delle risorse finanziarie
1. In prima applicazione del presente decreto, le risorse finanziarie di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tali risorse, unitamente alle giacenze finanziarie di cui all'art. 2, comma 4, sono assegnate a ciascuna regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle percentuali fissate per ciascuna regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta della Conferenza Stato-regioni.
2. Gli stanziamenti di competenza dei capitoli pertinenti dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono ridotti, per ciascun anno, in relazione alle risorse trasferite ai sensi dell'art. 2, commi 1, 2 e 3.
3. Gli stanziamenti di competenza degli stati di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero sono ridotti per le spese di funzionamento e di personale di cui all'art. 2, commi 2 e 3, dopo la definizione delle procedure di cui all'art. 4.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
5. Per gli esercizi successivi, si provvede annualmente al riparto ed alla conseguente assegnazione sulla scorta dei criteri di cui al comma 1 fino all'applicazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Roma, 26 maggio 2000
p. Il Presidente: Bassanini
ALLEGATO
----> Vedere Allegato da pag. 8 a pag. 20 della G.U. <----