Gazzetta n. 149 del 2000-06-28
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 27 marzo 2000
Disposizioni tecniche per l'aggiornamento degli allegati alla legge n. 748 del 1984, in materia di fertilizzanti.

L'ISPETTORATO CENTRALE PER LA REPRESSIONE FRODI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
e
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, modificato da ultimo con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto l'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato come testo coordinato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 1997, che modifica i succitati articoli 8 e 9;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo all'attuazione delle direttive del Consiglio n. 89/284/CEE e n. 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1993;
Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1987, 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 1987, 26 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 1989, 27 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 1991, 11 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1993, 21 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, 15 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 1996, 10 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1997, 3 e 4 marzo 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1997, 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 1997, 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 1998, 6 luglio 1998, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 1998 e 5 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1999, relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;
Ritenuto necessario fissare i limiti massimi di concentrazione di metalli pesanti negli ammendanti e correttivi di cui all'allegato 1C alla legge n. 748/1984;
Considerato che, ai sensi della medesima legge n. 748/1984, le modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita', di cui agli articoli 8 e 9;
Sentito il parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, nominata da ultimo con decreto ministeriale 31 marzo 1999, di cui all'art. 10 della citata legge n. 748/1984, cosi' come modificato dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 161/1993;
Tenuto conto di quanto stabilito in sede di conferenza di servizi convocata con nota n. 31282 del 5 luglio 1999 dal Ministero per le politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la comunicazione relativa al presente decreto, effettuata alla Commissione europea ai sensi dell'art. 8 della direttiva n. 98/34/CE;

Decreta:
Art. 1.

1. L'allegato 1C della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", modificato da ultimo con il decreto ministeriale 5 ottobre 1998, e' ulteriormente modificato ed integrato come riportato nell'allegato A) al presente decreto.
2. A partire dal 1o gennaio 2002 i limiti dei metalli pesanti negli ammendanti e correttivi e nei prodotti di cui al decreto ministeriale 27 marzo 1998 saranno quelli riportati nell'allegato B) al presente decreto, fatto salvo quanto verra' disposto da direttive comunitarie in materia.
3. Per quanto attiene il metallo nichel negli ammendanti, si provvedera' entro il 30 giugno 2000 alla fissazione del relativo limite di cui all'allegato B), valido a partire dal 1o gennaio 2002.
4. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della Unione europea e nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.
Art. 2.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 1o ottobre 2000, e' concesso lo smaltimento degli ammendanti e correttivi prodotti e commercializzati in conformita' alla normativa vigente prima di tale data.
Il presente decreto sara' inviato al competente organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2000
L'Ispettore generale capo per la repressione delle frodi
Ambrosio
p. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visconti
p. Il Ministro dell'ambiente
Mascazzini
p. Il Ministro della sanita'
Marabelli
ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 1
DI MODIFICA DELL'ALLEGATO 1C
DELLA LEGGE 19 ottobre 1984, n. 748

Allegato A) Allegato 1C

AMMENDANTI E CORRETTIVI Capitolo 1. - Premessa
Dopo il punto 1.4 viene aggiunto il seguente:
"1.5 Per gli ammendanti e correttivi di cui al capitolo 2 del presente allegato, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti, falli salvi i casi in cui diversamente previsto dalle colonne n. 4 e n. 7 di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 - capitolo 2 del presente allegato, per determinati ammendanti e correttivi: =====================================================================
Metalli - | Ammedanti - | Correttivi ===================================================================== Piombo totale.... |140 |100 Cadmio totale.... | 2 | 2 Nichel totale.... |100 | 50 Zinco totale.... |500 |500 Rame totale.... |300 |500 Mercurio totale.... | 1,5 | 1,5 Cromo esavalente totale.... | 0,5 | 0,5
Allegato B)
Allegato 1C

AMMENDANTI E CORRETTIVI Capitolo 1. - Premessa
Dopo il punto 1.4 viene aggiunto il seguente:
"1.5 Per gli ammendanti e correttivi di cui al capitolo 2 del presente allegato, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti: =====================================================================
| | | Ammendanti numeri 3,
| | | 4, 5 e 6 di cui al
| | | punto 2.1
Metalli - |Ammedanti -|Correttivi -| dell'allegato 1C ===================================================================== Piombo totale.... |140 |100 |140 --------------------------------------------------------------------- Cadmio totale.... | 1,5 | 1,5 | 1,5 --------------------------------------------------------------------- Nichel totale.... |n.d. | 50 | 50 --------------------------------------------------------------------- Zinco totale.... |500 |500 |500 --------------------------------------------------------------------- Rame totale.... |230 |230 |150 --------------------------------------------------------------------- Mercurio totale.... | 1,5 | 1,5 | 1,5 --------------------------------------------------------------------- Cromo esavalente | | | totale | 0,5 | 0,5 | 0,5

n.d. = non definito