Gazzetta n. 149 del 2000-06-28
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 8 giugno 2000
Dichiarazione di "tipo approvato" del dispositivo denominato "Mayday" da installare a bordo di navi mercantili, adottato in forza dell'art. 3 della legge n. 84/1994.

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 29 settembre 1999, n. 412 - Regolamento recante norme tecniche concernenti le caratteristiche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto;
Vista la lettera circolare titolo: sicurezza della navigazione - serie generale - n. 10 in data 26 gennaio 2000;
Vista l'istanza in data 17 maggio 2000 della societa' Veleria S. Giorgio Meridionale S.r.l., con sede in via Nazionale - 89056 Santa Cristina di Aspromonte (Reggio Calabria), e filiale in via De Gasperi n. 37H - 16030 Casarza Ligure (Genova), con la quale la stessa societa' ha richiesto il riconoscimento del "tipo approvato" l'apparecchio galleggiante gonfiabile, di propria produzione, denominato:
MAYDAY da: 4-6-8-10 persone;
Visto il rapporto n. 1999 DG TA 10 in data 18 maggio 2000, relativo alle prove effettuate dall'istituto di classificazione Registro italiano navale - Direzione generale - via Corsica n. 12 (Genova), quale organismo notificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 6 ottobre 1999;

Decreta:
Art. 1.
E' dichiarato di "tipo approvato" l'apparecchio galleggiante di tipo gonfiabile (da utilizzarsi esclusivamente sulle unita' da diporto), denominato "MAYDAY" nelle sue versioni da quattro, sei, otto a forma quadrata e da dieci persone a forma pentagonale fabbricato dalla Veleria S. Giorgio Meridionale S.r.l.
L'apparecchio galleggiante dovra' essere costruito in conformita' al prototipo sottoposto ai citati accertamenti e nessuna modifica potra' esservi apportata senza la preventiva autorizzazione di questo comando generale.
L'apparecchio galleggiante dovra' essere marcato in modo indelebile e leggibile con i seguenti dati:
nome del fabbricante;
nome o sigla del modello;
numero delle persone che ciascuno di essi e' autorizzato a portare;
istruzioni d'impiego anche in lingua italiana;
estremi del presente atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformita' del medesimo;
mese ed anno della carica della/e bombola/e di gonfiaggio.
Art. 2.
L'apparecchio galleggiante dovra' essere sottoposto a controllo ogni quattro anni da parte del fabbricante o da ditta dallo stesso autorizzata.
Tale controllo sara' certificato da apposita targhetta adesiva fustellata, recante la data e il nome della ditta che lo ha eseguito, incollata sull'apparecchio e sulla sua custodia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2000
Il comandante generale: Sicurezza