Gazzetta n. 149 del 2000-06-28
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 8 giugno 2000
Dichiarazione di "tipo approvato" dei dispositivi denominati "Tekno 6P" e "Tekno 8P" da installare a bordo di navi mercantili, adottati in forza dell'art. 3 della legge n. 84/1994.

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 29 settembre 1999, n. 412 - Regolamento recante norme tecniche concernenti le caratteristiche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto;
Vista la lettera circolare titolo: sicurezza della navigazione - serie generale - n. 10 in data 26 gennaio 2000;
Vista l'istanza in data 9 maggio 2000 della societa' Arimar S.p.a., con sede in via Beneficio II Tronco, 57/A - 48015 Montaletto di Cervia (Ravenna), con la quale la stessa societa' ha richiesto il riconoscimento del "tipo approvato" per gli apparecchi galleggianti gonfiabili, di propria produzione, denominati:
TEKNO 6P (da sei persone);
TEKNO 8P (da otto persone);
Visto il Certificate of Inspection C.O.I.: G5313/GEN/00 ed il rapporto di ispezione e relazione tecnica REF G5313 BVITA 30.00.2150 entrambi relativi alle prove effettuate dall'istituto di classificazione Bureau Veritas - Marine Division - quale organismo notificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 6 ottobre 1999;

Decreta:
Art. 1.
Sono dichiarati di "tipo approvato" gli apparecchi galleggianti di tipo gonfiabile (da utilizzarsi esclusivamente sulle unita' da diporto), denominati "TEKNO 6P" e "TEKNO 8P" rispettivamente da sei e da otto persone, fabbricati dalla ditta Arimar S.p.a.
Gli apparecchi galleggianti dovranno essere costruiti in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti di cui alla suddetta documentazione e nessuna modifica potra' esservi apportata senza la preventiva autorizzazione di questo comando generale.
Gli apparecchi galleggianti dovranno essere marcati in modo indelebile e leggibile con i seguenti dati:
nome del fabbricante;
nome o sigla del modello;
numero delle persone che ciascuno di essi e' autorizzato a portare;
istruzioni d'impiego anche in lingua italiana;
estremi del presente atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformita' del medesimo;
mese ed anno della carica della/e bombola/e di gonfiaggio.
Art. 2.
Gli apparecchi galleggianti dovranno essere sottoposti a controllo ogni quattro anni da parte del fabbricante o da ditta dallo stesso autorizzata.
Tale controllo sara' certificato da apposita targhetta adesiva fustellata, recante la data e il nome della ditta che lo ha eseguito, incollata sull'apparecchio e sulla sua custodia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2000
Il comandante generale: Sicurezza