Gazzetta n. 148 del 2000-06-27 |
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DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2000, n. 173 |
Attuazione dell'articolo 4 della direttiva n. 1999/20/CE, che modifica la direttiva n. 95/69/CE, in materia di elenchi di stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A; Vista la direttiva n. 1999/20/CE del Consiglio del 22 marzo 1999, che modifica le direttive n. 70/524/CEE, n. 95/53/CE e n. 95/69/CE; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, di attuazione della direttiva n. 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000; Considerato che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, dopo la lettera b) e' aggiunta, infine, la seguente: "b-bis) entro il 30 settembre di ogni anno l'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), e degli intermediari di cui all'articolo 3 sulle cui domande di riconoscimento le regioni e le province autonome non hanno ancora adottato provvedimenti.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 1999). - L'art. 1 e l'allegato A della succitata legge, cosi' recitano: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1. 5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva n. 97/5/CE e' di sei mesi. Allegato A (Art. 1, comma 1) n. 97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri. n. 98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. n. 98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco. n. 98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva n. 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. n. 98/49/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunita' europea. n. 98/50/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva n. 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti. n. 98/52/CE: direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa all'estensione della direttiva n. 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. n. 98/56/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali. n. 98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli. n. 98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1o ottobre 1998, che modifica la direttiva n. 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. n. 98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro. n. 98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano. n. 98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato. n. 98/93/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva n. 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi. n. 99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti. n. 99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti. n. 1999/20/CE: direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica le direttive n. 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, n. 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, n. 95/53/CE, che fissa i princi'pi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e n. 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali. n. 1999/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva n. 85/374/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita' per danni da prodotti difettosi. n. 1999/35/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea. n. 1999/38/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica per la seconda volta la direttiva n. 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola ad agenti mutageni. - La direttiva n. 1999/20/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea n. L. 080 del 25 marzo 1999. - Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, reca: Attuazione della direttiva n. 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali. Note all'art. 1: - Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, vedi note alle premesse. - Il testo vigente dell'art. 5, comma 2, del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 5. - 2. Le regioni e le provincie autonome trasmettono al Ministero della sanita': a) entro il 30 settembre 2001, copia del registro, conforme al modello di cui al punto 1.1, capitolo I, dell'allegato II, dove sono indicati, per ciascuna attivita', gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e), ed f) e gli intermediari riconosciuti ai sensi dell'art. 3; successivamente, entro il 30 settembre di ogni anno, l'elenco delle modifiche apportate nel corso dell'anno al predetto registro; b) ogni cinque anni, l'elenco aggiornato degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti; b-bis) entro il 30 settembre di ogni anno l'elenco degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) e degli intermediari di cui all'art. 3 sulle cui domande di riconoscimento le regioni e le province autonome non hanno ancora adottato provvedimenti".
| Art. 2 Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della sanita' comunica agli altri Stati membri gli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), degli intermediari di cui all'articolo 3, nonche' l'elenco dei corrispondenti stabilimenti ed intermediari di cui all'articolo 4, commi 5, 7 e 8, sulle cui domande di riconoscimento le autorita' competenti non hanno ancora adottato provvedimenti.". 2. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il Ministero della sanita' comunica agli altri Stati membri, su loro richiesta, gli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c), d), e) ed f), nonche' l'elenco dei corrispondenti stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 7, sulle cui domande di riconoscimento le regioni e le province autonome non hanno ancora adottato provvedimenti.".
Note all'art. 2: - Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, vedi note alle premesse. - L'art. 6 del succitato decreto come modificato dal presente decreto cosi' recita: "Art. 6 (Pubblicazione comunicazione). - 1. Il Ministero della sanita' cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale italiana: a) entro il 30 novembre 2001, degli elenchi nazionali degli stabilimenti e degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti e, successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, degli elenchi delle modifiche apportate nel corso dell'anno; b) ogni cinque anni, degli elenchi aggiornati degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti. 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della sanita' comunica alla Commissione europea gli elenchi di cui al comma 1, lettera a). 3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della sanita' comunica agli altri Stati membri gli elenchi degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), e degli intermediari di cui all'art. 3, nonche' l'elenco dei corrispondenti stabilimenti ed intermediari di cui all'art. 4, commi 5, 7 e 8, sulle cui domande di riconoscimento le autorita' competenti non hanno ancora adottato provvedimenti. 4. Il Ministero della sanita' comunica agli altri Stati membri, su loro richiesta, gli elenchi degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere c), d), e) ed f), nonche' l'elenco dei corrispondenti stabilimenti di cui all'art. 4, comma 7, sulle cui domande di riconoscimento le regioni e le province autonome non hanno ancora adottato provvedimenti".
| Art. 3 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 maggio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Veronesi, Ministro della sanita' Dini, Ministro degli affari esteri Fassino, Ministro della giustizia Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Letta, Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato e del commercio con l'estero Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Loiero, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Fassino |
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