Gazzetta n. 148 del 2000-06-27
DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2000, n. 173
Attuazione dell'articolo 4 della direttiva n. 1999/20/CE, che modifica la direttiva n. 95/69/CE, in materia di elenchi di stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva n. 1999/20/CE del Consiglio del 22 marzo 1999, che modifica le direttive n. 70/524/CEE, n. 95/53/CE e n. 95/69/CE;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, di attuazione della direttiva n. 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;
Considerato che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifica dell'articolo 5 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, dopo la lettera b) e' aggiunta, infine, la seguente: "b-bis) entro il 30 settembre di ogni anno l'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), e degli intermediari di cui all'articolo 3 sulle cui domande di riconoscimento le regioni e le province autonome non hanno ancora adottato provvedimenti.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge
comunitaria 1999).
- L'art. 1 e l'allegato A della succitata legge, cosi'
recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono
stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni
di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per
l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle Commissioni competenti per materia; decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
parere. Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei princi'pi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1.
5. Il termine per l'esercizio della delega per
l'attuazione della direttiva n. 97/5/CE e' di sei mesi.
Allegato A
(Art. 1, comma 1)
n. 97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici
transfrontalieri.
n. 98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche.
n. 98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri in materia di pubblicita' e di
sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
n. 98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica
della direttiva n. 98/34/CE che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche.
n. 98/49/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno
1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione
complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori
autonomi che si spostano all'interno della Comunita'
europea.
n. 98/50/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno
1998, che modifica la direttiva n. 77/187/CEE concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso
di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di
stabilimenti.
n. 98/52/CE: direttiva del Consiglio, del 13 luglio
1998, relativa all'estensione della direttiva n. 97/80/CE
riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione
basata sul sesso al Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord.
n. 98/56/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio
1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante ornamentali.
n. 98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica
dei disegni e dei modelli.
n. 98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1o ottobre
1998, che modifica la direttiva n. 96/26/CE riguardante
l'accesso alla professione di trasportatore su strada di
merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco
di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di
favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di
detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed
internazionali.
n. 98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi
medico-diagnostici in vitro.
n. 98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3 novembre
1998, concernente la qualita' delle acque destinate al
consumo umano.
n. 98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi
ad accesso condizionato e dei servizi di accesso
condizionato.
n. 98/93/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre
1998, che modifica la direttiva n. 68/414/CEE che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di
mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio
e/o di prodotti petroliferi.
n. 99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli
alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni
ionizzanti.
n. 99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco
comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con
radiazioni ionizzanti.
n. 1999/20/CE: direttiva del Consiglio, del 22 marzo
1999, che modifica le direttive n. 70/524/CEE relativa agli
additivi nell'alimentazione degli animali, n. 82/471/CEE
relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione
degli animali, n. 95/53/CE, che fissa i princi'pi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale e n. 95/69/CE che fissa le
condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la
registrazione di taluni stabilimenti e intermediari
operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.
n. 1999/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva n.
85/374/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri in materia di responsabilita' per danni
da prodotti difettosi.
n. 1999/35/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile
1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per
l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti
roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a
servizi di linea.
n. 1999/38/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile
1999, che modifica per la seconda volta la direttiva n.
90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante
il lavoro, estendendola ad agenti mutageni.
- La direttiva n. 1999/20/CE e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea n. L. 080 del 25
marzo 1999.
- Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, reca:
Attuazione della direttiva n. 95/69/CE che fissa le
condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la
registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari
operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123,
vedi note alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 5, comma 2, del succitato
decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 5. - 2. Le regioni e le provincie autonome
trasmettono al Ministero della sanita':
a) entro il 30 settembre 2001, copia del registro,
conforme al modello di cui al punto 1.1, capitolo I,
dell'allegato II, dove sono indicati, per ciascuna
attivita', gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art.
2, comma 2, lettere b), c), d), e), ed f) e gli
intermediari riconosciuti ai sensi dell'art. 3;
successivamente, entro il 30 settembre di ogni anno,
l'elenco delle modifiche apportate nel corso dell'anno al
predetto registro;
b) ogni cinque anni, l'elenco aggiornato degli
stabilimenti e degli intermediari riconosciuti;
b-bis) entro il 30 settembre di ogni anno l'elenco
degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere b),
c), d), e) ed f) e degli intermediari di cui all'art. 3
sulle cui domande di riconoscimento le regioni e le
province autonome non hanno ancora adottato provvedimenti".



Art. 2
Modifica dell'articolo 6 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della sanita' comunica agli altri Stati membri gli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), degli intermediari di cui all'articolo 3, nonche' l'elenco dei corrispondenti stabilimenti ed intermediari di cui all'articolo 4, commi 5, 7 e 8, sulle cui domande di riconoscimento le autorita' competenti non hanno ancora adottato provvedimenti.".
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il Ministero della sanita' comunica agli altri Stati membri, su loro richiesta, gli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c), d), e) ed f), nonche' l'elenco dei corrispondenti stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 7, sulle cui domande di riconoscimento le regioni e le province autonome non hanno ancora adottato provvedimenti.".



Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123,
vedi note alle premesse.
- L'art. 6 del succitato decreto come modificato dal
presente decreto cosi' recita:
"Art. 6 (Pubblicazione comunicazione). - 1. Il
Ministero della sanita' cura la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale italiana:
a) entro il 30 novembre 2001, degli elenchi nazionali
degli stabilimenti e degli stabilimenti e degli
intermediari riconosciuti e, successivamente, entro il 30
novembre di ogni anno, degli elenchi delle modifiche
apportate nel corso dell'anno;
b) ogni cinque anni, degli elenchi aggiornati degli
stabilimenti e degli intermediari riconosciuti.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della
sanita' comunica alla Commissione europea gli elenchi di
cui al comma 1, lettera a).
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della
sanita' comunica agli altri Stati membri gli elenchi degli
stabilimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), e
degli intermediari di cui all'art. 3, nonche' l'elenco dei
corrispondenti stabilimenti ed intermediari di cui all'art.
4, commi 5, 7 e 8, sulle cui domande di riconoscimento le
autorita' competenti non hanno ancora adottato
provvedimenti.
4. Il Ministero della sanita' comunica agli altri Stati
membri, su loro richiesta, gli elenchi degli stabilimenti
di cui all'art. 2, comma 2, lettere c), d), e) ed f),
nonche' l'elenco dei corrispondenti stabilimenti di cui
all'art. 4, comma 7, sulle cui domande di riconoscimento le
regioni e le province autonome non hanno ancora adottato
provvedimenti".



Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 maggio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Veronesi, Ministro della sanita'
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Loiero, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Fassino