Gazzetta n. 148 del 2000-06-27
DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2000, n. 172
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, per l'attuazione della direttiva 98/92/CE, che modifica la direttiva 95/69/CE, in materia di tariffe per il riconoscimento di stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 4;
Vista la direttiva 98/92/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica le direttive 70/524/CEE e 95/69/CE;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, di attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifica dell'articolo 4 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 123, il comma 12 e' sostituito dal seguente: "12. Le spese per il riconoscimento degli stabilimenti di cui ai commi 1 e 5, nonche' quelle per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 3, 7 e 8 sono a carico dei richiedenti sulla base del costo del servizio reso da calcolare secondo le voci di spesa indicate nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione dei singoli casi si puo' ricorrere all'applicazione d'importi forfettari, purche' congruamente motivati.".
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "12-bis. Le regioni e province autonome redigono una relazione, nella quale precisano le tariffe riscosse ai sensi del comma 12 ed il metodo applicato per calcolarle sulla base delle voci di spesa indicate nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione del singoli casi si puo' ricorrere all'applicazione d'importi forfettari, purche' congruamente motivati. La predetta relazione e' trasmessa al Ministero della sanita' entro il 14 ottobre 2000. 12-ter. Il Ministero della sanita', raccolti tutti i dati relativi alle tariffe riscosse ai sensi del comma 12 ed ai metodi applicati per il loro calcolo, li trasmette alla Commissione europea entro il 14 dicembre 2000.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione della legge,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria
1995-1997)".
L'art. 1, commi 2 e 4, della citata legge, cosi'
recita:
"2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per il coordinamento delle politiche comunitarie
e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
3. (Omissis).
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi
dell'art. 17.".
- La direttiva 98/92/CE e' pubblicata in GUCE n. L 346
del 22 dicembre 1998.
- La direttiva 70/524/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
270 del 14 dicembre 1970.
- La direttiva 95/69/CE e' pubblicata in GUCE n. L 332
del 30 dicembre 1995.
- Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, reca:
"Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le
condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la
registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari
operanti nel settore dell'alimentazione degli animali".
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123,
vedi note alle premesse.
Il testo vigente dell'art. 4 del citato decreto, cosi'
come modificato dal presente decreto, cosi recita:
"Art. 4 (Procedura per il riconoscimento degli
stabilimenti e degli intermediari. - 1. La domanda per
ottenere il riconoscimento degli stabilimenti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera a), deve essere presentata al
Ministero della sanita'.
2. Il Ministero della sanita', entro sei mesi dal
ricevimento della domanda di cui al comma 1, assegna un
numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto
al capitolo II dell'allegato II, dopo aver verificato,
mediante sopralluogo, che gli stabilimenti di cui al comma
1 siano in possesso dei requisiti fissati dal presente
decreto.
3. La domanda per ottenere il riconoscimento di cui
all'art. 2, comina 2, lettere b), c), d), e) ed f) e di cui
all'art. 3 deve essere presentata alla regione o alla
provincia autonoma competente per territorio.
4. La regione o la provincia autonoma, entro sei mesi
dal ricevimento della domanda di cui al comma 3, assegna un
numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto
al capitolo II dell'allegato II, dopo aver verificato,
mediante sopralluogo, che gli stabilimenti e gli
intermediari siano in possesso dei requisiti fissati dal
presente decreto.
5. Per gli stabilimenti che alla data di entrata in
vigore del presente decreto, esercitano in base alla
normativa previgente l'attivita' di cui all'art. 2, comma
2, lettera a), deve essere presentata domanda di
riconoscimento ai sensi del comma 1, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto; tale
attivita' puo' continuare finche' non sia intervenuta
decisione sulla domanda di riconoscimento.
6. Il Ministero della sanita', entro il 1o aprile 2001,
assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto
previsto al capitolo II dell'allegato II, agli stabilimenti
di cui al comma 5, dopo aver verificato, mediante
sopralluogo, che lo stabilimento sia in possesso dei
requisiti fissati dal presente decreto.
7. Per gli stabilimenti che alla data di entrata in
vigore del presente decreto esercitano in base alla
normativa previgente le attivita' di cui all'art. 2, comma
2, lettere b), c), d), e) ed f), deve essere presentata
domanda di riconoscimento ai sensi del comma 3, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
tali attivita' possono continuare finche' non sia
intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento.
8. Gli intermediari che alla data di entrata in vigore
del presente decreto esercitano in base alla normativa
previgente le attivita' di cui all'art. 3, comma 1, devono
presentare domanda di riconoscimento ai sensi del comma 3,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto; tali attivita' possono continuare finche' non sia
intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento.
9. La regione o la provincia autonoma, entro il 1o
aprile 2001, assegna un numero di riconoscimento,
conformemente a quanto previsto al capitolo II
dell'allegato II, agli stabilimenti e agli intermediari che
hanno presentato la domanda di cui ai commi 7 e 8, dopo
aver verificato, mediante sopralluogo, che gli stessi siano
in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto.
10. In deroga ai commi 4 e 9, nel caso di intermediari
che esercitano esclusivamente un'attivita' di rivendita
senza mai disporre del prodotto nei propri impianti, la
regione o la provincia autonoma puo' disporre che non si
proceda al sopralluogo per verificare il rispetto dei
requisiti di cui al punto 7 del capitolo I.1.b) o al punto
7 del capitolo I.2.b) dell'allegato I, purche' tali
intermediari presentino una dichiarazione attestante il
possesso dei requisiti di cui al punto 6.2 dello stesso
allegato I.
11. Il Ministero della sanita' procede periodicamente
alla verifica della uniformita' delle procedure ispettive e
dei criteri di valutazione adottati dagli organi degli enti
territoriali ai fini del riconoscimento degli stabilimenti
e degli intermediari di cui ai commi 3, 7 e 8.
12. Le spese per il riconoscimento degli stabilimenti
di cui ai commi 1 e 5, nonche' quelle per il riconoscimento
degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 3,
7 e 8 sono a carico dei richiedenti sulla base del costo
del servizio reso da calcolare secondo le voci di spesa
indicate nell'allegato III, fermo restando che nella
valutazione dei singoli casi si puo' ricorrere
all'applicazione d'importi forfettari, purche' congruamente
motivati.
12-bis. Le regioni e province autonome redigono una
relazione, nella quale precisano le tariffe riscosse ai
sensi del comma 12 ed il metodo applicato per calcolarle
sulla base delle voci di spesa indicate nell'allegato III,
fermo restando che nella valutazione del singoli casi si
puo' ricorrere all'applicazione d'importi forfettari,
purche' congruamente motivati. La predetta relazione e'
trasmessa ai Ministero della sanita' entro il 14 ottobre
2000.
12-ter. Il Ministero della sanita', raccolti tutti i
dati relativi alle tariffe riscosse ai sensi del comma 12
ed ai metodi applicati per il loro calcolo, li trasmette
alla Commissione europea entro il 14 dicembre 2000".



Art. 2
Modifica degli allegati al
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123

1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, e' aggiunto il seguente allegato: "Allegato III - Elenco completo delle voci di spesa da considerare nel calcolo delle tariffe di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 14.
Personale:
stipendi, inclusi eventuali indennita' contributi pensione, malattia e infortuni del personale.
Costi amministrativi:
alloggio, inclusi affitto, riscaldamento, luce ed acqua, arredo, manutenzione, assicurazione, interessi, ammortamento;
spese generali, inclusi attrezzature d'ufficio, cancelleria, spese postali, stampa, telecomunicazioni, formazione, abbonamento e periodici;
spese di trasferta.
Spese tecniche:
spese tecniche connesse (ad es. spese di laboratorio di campionatura, ecc,);
spese per consulenze."



Nota all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123,
vedi in note alle premesse.



Art. 3
Determinazione delle tariffe e delle modalita' di pagamento

1. Le tariffe per il riconoscimento degli stabilimenti di cui all'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, come modificato dal presente decreto, e le relative modalita' di versamento, sono fissate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



Note all'art. 3:
- Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123,
vedi in note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 1 e 5, del citato decreto, vedi
in note all'art. 1.



Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 maggio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Veronesi, Ministro della sanita'
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Loiero, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Fassino