Gazzetta n. 148 del 2000-06-27
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 aprile 2000, n. 82
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2000), coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 131 del 7 giugno 2000), recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . . ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 303 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) nella lettera a) le parole: "dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563:" sono sostituite dalle seguenti: "dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:";
b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;
3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;".
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 303 del codice di
procedura penale come modificato dal decreto-legge 7 aprile
2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2000, n. 144, recante "Modificazioni alla disciplina
dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
abbreviato":
"Art. 303 (Termini di durata massima della custodia
cautelare). - 1. La custodia cautelare perde efficacia
quando:
a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i
seguenti termini senza che sia stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui
il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi
dell'art. 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal
numero 3;
3) un anno, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni
ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2,
lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la
pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;
b) dall'emissione del provvedimento che dispone il
giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
sono decorsi i seguenti termini, senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) un anno, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto
dal numero 1;
3) un anno e sei mesi, quando si procede per un
delitto per il quale la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel
massimo a venti anni;
b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il
giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini
senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai
sensi dell'art. 442:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a venti anni;
3) nove mesi quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a venti anni;
c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di
primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:
1) nove mesi, se vi e' stata condanna alla pena
della reclusione non superiore a tre anni;
2) un anno, se vi e' stata condanna alla pena della
reclusione non superiore a dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi e' stata condanna alla
pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci
anni;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in
grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della
custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla
lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna.
Tuttavia, se vi e' stata condanna in primo grado,
ovvero se la impugnazione e' stata proposta esclusivamente
dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione
del comma 4.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con
rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra
causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado
di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad alto giudice,
dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il
rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1
relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a
custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1
decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado
del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la
custodia cautelare.
4. La durata complessiva della custodia cautelare,
considerate anche le proroghe previste dall'art. 305, non
puo' superare i seguenti termini:
a) due anni, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
b) quattro anni, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto
dalla lettera a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione superiore nel massimo a venti anni.
- Si riporta il testo dell'art. 438 del codice di
procedura penale:
"438 (Presupposti del giudizio abbreviato). - 1.
L'imputato puo' chiedere che il processo sia definito
all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le
disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e
all'art. 441, comma 5.
2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per
iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a
norma degli articoli 421 e 422.
3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente
o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e'
autenticata nelle forme previste dall'art. 583, comma 3.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza
con la quale dispone il giudizio abbreviato.
5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilita' ai
fini della prova degli atti indicati nell'art. 442, comma
1-bis, puo' subordinare la richiesta ad una integrazione
probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice
dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria
richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e
compatibile con le finalita' di economia processuale
proprie del procedimento, tenuto conto degli atti gia'
acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico
ministero puo' chiedere l'ammissione di prova contraria.
Resta salva l'applicabilita' dell'art. 423.
6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la
richiesta puo' essere riproposta fino al termine previsto
dal comma 2.".
Art. 2.
1. L'articolo 304 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) nel comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza e' sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresi' sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.";
c) nel comma 5, le parole: "Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato,". (( 1-bis. Al comma 2 dell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo le parole: "in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi" sono inserite le seguenti: "o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415-bis, comma 4" )).
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo dell'art. 304 del codice di
procedura penale come modificato dal citato decreto-legge
7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla
legge 5 giugno 2000, n. 144:
"Art. 304 (Sospensione dei termini di durata massima
della custodia cautelare). - 1. I termini previsti
dall'art. 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a
norma dell'art. 310, nei seguenti casi:
a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
il dibattimento e' sospeso o rinviato per impedimento
dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta
dell'imputato o del suo difensore, sempre che la
sospensione o il rinvio non siano stati disposti per
esigenze di acquisizione della prova o a seguito di
concessione di termini per la difesa;
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
il dibattimento e' sospeso o rinviato a causa della mancata
presentazione, dell'allontanamento o della mancata
partecipazione di uno o piu' difensori che rendano privo di
assistenza uno o piu' imputati;
c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei
termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3.
c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in
cui l'udienza e' sospesa o rinviata per taluno dei casi
indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei
termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3.
2. I termini previsti dall'art. 303 possono altresi'
essere sospesi, nella fase del giudizio, quando si procede
per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2,
lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi
abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in
cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel
giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione e'
disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero,
con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310.
4. I termini previsti dall'art. 303, comma 1, lettera
a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma
dell'art. 310, se l'udienza preliminare e' sospesa o
rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1,
lettere a) e b), del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui
al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi
di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si
proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.
6. La durata della custodia cautelare non puo' comunque
superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303,
commi 1, 2 e 3 e i termini aumentati della meta' previsti
dall'art. 303, comma 4, ovvero, se piu' favorevole, i due
terzi del massimo della pena temporanea prevista per il
reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena
dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea.
7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che
per il limite relativo alla durata complessiva della
custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di
sospensione di cui al comma 1, lettera b).
- Si riporta il testo dell'art. 544, commi 2 e 3, del
codice di procedura penale:
"2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione
immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede
non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia.
3. Quando la stesura della motivazione e'
particolarmente complessa per il numero delle parti o per
il numero e la gravita' delle imputazioni, il giudice, se
ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine
previsto dal comma 2, puo' indicare nel dispositivo un
termine piu' lungo, non eccedente comunque il novantesimo
giorno da quello della pronuncia.".
- Per il testo dell'art. 303 del codice di procedura
penale si veda in note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale:
"2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
422 del codice penale;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, terzo comma, della legge 18
aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale
nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;".
- Si riporta il testo dell'art. 305 del codice di
procedura penale come modificato dal citato decreto-legge
7 aprile 2000, n. 82 convertito con modificazioni dalla
legge 5 giugno 2000, n. 144:
"Art. 305 (Proroga della custodia cautelare). - 1. In
ogni stato e grado del procedimento di merito, quando e'
disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato, i
termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo
di tempo assegnato per l'espletamento della perizia. La
proroga e' disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta
del pubblico ministero, sentito il difensore. L'ordinanza
e' soggetta a ricorso per cassazione nelle forme previste
dall'art. 311.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico
ministero puo' altresi' chiedere la proroga dei termini di
custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando
sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad
accertamenti particolarmente complessi, o a nuove indagini
disposte ai sensi dell'art. 415-bis, comma 4 rendano
indispensabile il protrarsi della custodia. Il giudice,
sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con
ordinanza appellabile a norma dell'art. 310. La proroga e'
rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall'art.
303, comma 1, non possono essere comunque superati di oltre
la meta'.
- Si riporta il testo dell'art. 415-bis, comma 4, del
codice di procedura penale:
"4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle
richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste
devono essere compiute entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta. Il termine puo' essere
prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su
richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per
non piu' di sessanta giorni.".
Art. 2-bis. (( 1. Al comma 2 dell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, dopo le parole: "I delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni", sono inserite le seguenti: ", anche nell'ipotesi del tentativo" )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 33-bis del codice di
procedura penale come modificato dal citato decreto-legge
7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2000, n. 144:
"Art. 33-bis (Attribuzioni del tribunale in
composizione collegiale). - 1. Sono attribuiti al tribunale
in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o
tentati:
a) delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera
a), numeri 3), 4), e 5), sempre che per essi non sia
stabilita la competenza della Corte di assise;
b) delitti previsti dal capo I del titolo II del
libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli
articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;
c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis,
416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo
comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449,
secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513-bis, 564, da
600-bis a 600-sexies puniti con reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater e 644 del
codice penale;
d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e
2637 del codice civile, nonche' dalle disposizioni che ne
estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in
essi indicati;
e) delitti previsti dall'articolo 1136 del codice
della navigazione;
f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;
g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e
234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia
fallimentare, nonche' dalle disposizioni che ne estendono
l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi
indicati;
h) delitti previsti dall'art. 1 del decreto
legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge
17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di
carattere militare;
i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n.
645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale
della Costituzione;
l) delitto previsto dall'art. 18, della legge 22
maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria
della gravidanza;
m) delitto previsto dall'art. 2, della legge
25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;
n) delitto previsto dall'art. 29, secondo comma,
della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure
di prevenzione;
o) delitto previsto dall'art. 12-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in
materia di trasferimento fraudolento di valori;
p) delitti previsti dall'art. 6, commi 3 e 4, del
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in
materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
q) delitti previsti dall'art. 10 della legge 18
novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di
armi chimiche.
2. Sono attribuiti altresi' al tribunale in
composizione collegiale, salva la disposizione dell'art.
33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della
reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche
nell'ipotesi del tentativo. Per la determinazione della
pena si osservano le disposizioni dell'art. 4.
Art. 2-ter. (( 1. Al comma 1 dell'articolo 33-ter del codice di procedura penale, le parole: "commi 1, 3 e 4" sono soppresse )). Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 33-ter del codice di procedura penale come modificato dal citato decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144:
"Art. 33-ter (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica). - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'art. 80 del medesimo testo unico.
2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresi', in tutti i casi non previsti dall'art. 33-bis o da altre disposizioni di legge.
Art. 2-quater. (( 1. All'articolo 34 del codice di procedura penale dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente:
"2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto" ))
.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 34 del codice di
procedura penale come modificato dal citato decreto-legge
7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2000, n. 144:
"Art. 34 (Incompatibilita' determinata da atti compiuti
nel procedimento). - 1. Il giudice che ha pronunciato o ha
concorso a pronunciare sentenza in un grado del
procedimento non puo' esercitare funzioni di giudice negli
altri gradi, ne' partecipare al giudizio di rinvio dopo
l'annullamento o al giudizio per revisione.
2. Non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha
emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare
o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto
penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la
sentenza di non luogo a procedere.
2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha
esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari
non puo' emettere il decreto penale di condanna, ne' tenere
l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi
previsti dal comma 2, non puo' partecipare al giudizio.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano
al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno
dei seguenti provvedimenti:
a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'art. 11
della legge 26 luglio 1975, n. 354;
b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio,
alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo
sulla corrispondenza, previsti dall'art. 18, della legge 26
luglio 1975, n. 354;
c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti
dall'art. 30, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
d) il provvedimento di restituzione nel termine di
cui all'art. 175;
e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma
dell'art. 296.
2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si
applicano inoltre al giudice che abbia provveduto
all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque
adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del
libro quinto.
3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o
ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio
di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una
parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha
proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha
deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a
procedere non puo' esercitare nel medesimo procedimento
l'ufficio di giudice.
- Si riporta il titolo VII del libro quinto del codice
di procedura penale : "Incidente probatorio".
Art. 2-quinquies. (( 1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, dopo le parole: "pubblico ministero" sono aggiunte le seguenti: "e con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia" )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 419 del codice di
procedura penale come modificato dal citato decreto-legge
7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2000, n. 144:
"Art. 419 (Atti introduttivi). - 1. Il giudice fa
notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale
risulti agli atti l'identita' e il domicilio, l'avviso del
giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta
di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con
l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara'
giudicato in contumacia.
2. L'avviso e' altresi' comunicato al pubblico
ministero e notificato al difensore dell'imputato con
l'avvertimento della facolta' di prendere visione degli
atti e delle cose trasmessi a norma dell'art. 416, comma 2,
e di presentare memorie e produrre documenti.
3. L'avviso comunicato al pubblico ministero contiene
inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa
alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di
rinvio a giudizio.
4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci
giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso
termine e' notificata la citazione del responsabile civile
e della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria.
5. L'imputato puo' rinunciare all'udienza preliminare e
richiedere il giudizio immediato con dichiarazione
presentata in cancelleria, personalmente o a meno di
procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data
dell'udienza. L'atto di rinuncia e' notificato al pubblico
ministero e alla persona offesa dal reato a cura
dell'imputato.
6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette
decreto di giudizio immediato.
7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena
di nullita'.
Art. 2-sexies. (( 1. Al comma 4 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: "l'applicazione di una misura di sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "diversa dalla confisca" )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 425 del codice di
procedura penale come modificato dal citato decreto-legge
7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2000, n. 144:
"Art. 425 (Sentenza di non luogo a procedere). - 1. Se
sussiste una causa che estingue il reato o per la quale
l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve
essere proseguita, se il fatto non e' previsto dalla legge
come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste
o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o che si tratta di persona non punibile
per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non
luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.
2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al
comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze
attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'art. 69 del
codice penale.
3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a
procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano
insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a
sostenere l'accusa in giudizio.
4. Il giudice non puo' pronunciare sentenza di non
luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento
dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di
sicurezza diversa dalla confisca.
5. Si applicano le disposizioni dell'art. 537".
Art. 2-septies. (( 1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace nonche' all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio" ))
.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 429 del codice di
procedura penale come modificato dal citato decreto-legge
7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2000, n. 144:
"Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio). - 1. Il
decreto che di-spone il giudizio contiene:
a) le generalita' dell'imputato e le altre
indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche'
le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione
dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa dal reato
qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del
fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono
comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con
l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei
fatti cui esse si riferiscono;
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice
competente per il giudizio;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non
comparendo sara' giudicato in contumacia;
g) la data e la sottoscrizione del giudice e
dell'ausiliario che l'assiste.
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e'
identificato in modo certo ovvero se manca o e'
insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti
dal comma 1, lettere c) e f).
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il
giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti
giorni.
4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace
nonche' all'imputato e alla persona offesa comunque non
presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1
dell'art. 424 almeno venti giorni prima della data fissata
per il giudizio.
- Si riporta il testo dell'art. 424 del codice di
procedura penale:
"424. (Provvedimenti del giudice). - 1. Subito dopo che
e' stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice
procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non
luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio.
2. Il giudice da' immediata lettura del provvedimento.
La lettura equivale a notificazione per le parti presenti.
3. Il provvedimento e' immediatamente depositato in
cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.
4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione
immediata dei motivi della sentenza di non luogo a
procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo
giorno da quello della pronuncia.".
Art. 2-octies. (( 1. Dopo l'articolo 441 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 441-bis. (Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato). - 1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato puo' chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
2. La volonta' dell'imputato e' espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.
3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.
4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non puo' essere riproposta.
5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato puo' chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero puo' chiedere l'ammissione di prova contraria" ))
.
Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 438 del codice di procedura
penale si veda in note all'art. 1.
Si riporta il testo dell'art. 441, comma 5, del codice
di procedura penale:
"5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere
allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi
necessari ai fini della decisione. Resta salva in tal caso
l'applicabilita' dell'art. 423.".
Si riporta il testo dell'art. 423 del codice di
procedura penale:
"423 (Modificazione dell'imputazione). - 1. Se nel
corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come e'
descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso
a norma dell'art. 12, comma 1, lettera b), o una
circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica
l'imputazione e la contesta all'imputato presente. Se
l'imputato non e' presente, la modificazione della
imputazione e' comunicata al difensore, che rappresenta
l'imputato ai fini della contestazione.
2. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non
enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il
quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne
autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa
richiesta e vi e' il consenso dell'imputato.".
Si riporta il testo dell'art. 422 del codice di
procedura penale:
"422 (Attivita' di integrazione probatoria del
giudice). - 1. Quando non provvede a norma del comma 4
dell'art. 421, ovvero a norma dell'art. 421-bis, il giudice
puo' disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove
delle quali appare evidente la decisivita' ai fini della
sentenza di non luogo a procedere.
2. Il giudice, se non e' possibile procedere
immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data
della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni,
dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate
nell'art. 210 di cui sono stati ammessi l'audizione o
l'interrogatorio.
3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone
indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico
ministeo e i difensori possono porre domande, a mezzo del
giudice, nell'ordine previsto dall'art. 421, comma 2.
Successivamente, il pubblico ministero e i difensori
formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
4. In ogni caso l'imputato puo' chiedere di essere
sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le
disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte,
il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle
forme previste dagli articoli 498 e 499.
Art. 2-nonies. (( 1. All'articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo".
2. All'articolo 458, comma 2, del codice di procedura penale, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato".
3. All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, al secondo periodo, le parole da: "al giudizio" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione".
4. All'articolo 556, comma 2, del codice di procedura penale, e' aggiunto il seguente periodo: "Si osserva altresi', in quanto applicabile la disposizione dell'articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio" ))
.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 452 del codice di
procedura penale come modificato dal citato decreto-legge
7 aprile 2000, n. 82 convertito con modificazioni dalla
legge 5 giugno 2000, n. 144:
"Art. 452 (Trasformazione del rito). - 1. Se il
giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi
previsti dall'art. 449, il giudice dispone con ordinanza la
restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il
giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento,
dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il
rito abbreviato. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis,
442 e 443; nel caso di cui all'art. 441-bis, comma 4, il
giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il
giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio
direttissimo.".
- Per il testo dell'art. 438 del codice di procedura
penale si veda in note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 441 del codice di procedura
penale si veda in note all'articolo 2-octies.
- Si riporta il testo dell'art. 442 del codice di
procedura penale:
"442 (Decisione). - 1. Terminata la discussione, il
giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza
gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma
2, la documentazione di cui all'art. 419, comma 3, e le
prove assunte nell'udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice
determina tenendo conto di tutte le circostanze e'
diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo e'
sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla
pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione
di anni trenta.
3. La sentenza e' notificata all'imputato che non sia
comparso.
4. Si applica la disposizione dell'art. 426, comma 2.".
- Si riporta il testo dell'art. 443 del codice di
procedura penale:
"443 (Limiti all'appello). - 1. L'imputato e il
pubblico ministero non possono proporre appello contro le
sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende a
ottenere una diversa formula;
2. (Abrogato).
3. Il pubblico ministero non puo' proporre appello
contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di
sentenza che modifica il titolo del reato.
4. Il giudizio di appello si svolge con le forme
previste dall'art. 599.".
- Si riporta il testo dell'art. 458 del codice di
procedura penale come modificato dal citato decreto-legge
7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla
legge 5 giugno 2000, n. 144:
"Art. 458 (Richiesta di giudizio abbreviato). - 1.
L'imputato, a pena di decadenza, puo' chiedere il giudizio
abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le
indagini preliminari la richiesta, con la prova della
avvenuta notifica al pubblico ministero, entro sette giorni
dalla notificazione del decreto di giudizio immediato.
2. Se la richiesta e' ammissibile, il giudice fissa con
decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima
al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla
persona offesa. Nel giudizio si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e
5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo
441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui
era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza
per il giudizio immediato.
3. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano quando il giudizio immediato e' stato richiesto
dall'imputato a norma dell'art. 419, comma 5.".
- Si riporta il testo dell'art. 464 del codice di
procedura penale come modificato dal citato decreto-legge
7 aprile 2000, n. 82 convertito con modificazioni dalla
legge 5 giugno 2000, n. 144:
"Art. 464 (Giudizio conseguente all'opposizione). - 1.
Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice
emette decreto a norma dell'art. 456, commi 1, 3 e 5. Se
l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice
fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque
giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al
difensore e alla persona offesa; nel giudizio si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438,
commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui
all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata
l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio
abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente
all'opposizione. Se l'opponente ha chiesto l'applicazione
della pena a norma dell'articolo 444, il giudice fissa con
decreto un termine entro il quale il pubblico ministero
deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e
il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura
dell'opponente. Ove il pubblico ministero non abbia
espresso il consenso nel termine stabilito ovvero
l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione
alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio
immediato.
2. Il giudice, se e' presentata domanda di oblazione
contestuale all'opposizione, decide sulla domanda stessa
prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1.
3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato
non puo' chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione
della pena su richiesta, ne' presentare domanda di
oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto
penale di condanna.
4. Il giudice puo' applicare in ogni caso una pena
anche diversa e piu' grave di quella fissata nel decreto di
condanna e revocare i benefici gia' concessi.
5. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perche'
il fatto non sussiste, non e' previsto dalla legge come
reato ovvero e' commesso in presenza di una causa di
giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna
anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che
non hanno proposto opposizione.".
- Si riporta il testo dell'art. 556 del codice di
procedura penale come modificato dal citato decreto-legge
7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla
legge 5 giugno 2000, n. 144:
"Art. 556 (Giudizio abbreviato e applicazione della
pena su richiesta). - 1. Per il giudizio abbreviato e per
l'applicazione della pena su richiesta si osservano,
rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del
libro sesto, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano,
secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma
2, 557 e 558, comma 8. Si osserva, altresi' in quanto
applicabile, la disposizione dell'art. 441-bis; nel caso di
cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata
l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio
abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio.".
Art. 2-decies. (( 1. Al comma 2 dell'articolo 460 del codice di procedura penale, la parole: "e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati" sono soppresse )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 460 del codice di
procedura penale come modificato dal citato decreto-legge
7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla
legge 5 giugno 2000, n. 144:
"Art. 460 (Requisiti del decreto di condanna). - 1. Il
decreto di condanna contiene:
a) le generalita' dell'imputato o le altre
indicazioni personali che valgano a identificarlo nonche',
quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria;
b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e
delle disposizioni di legge violate;
c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di
diritto su cui la decisione e' fondata, comprese le ragioni
dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del
minimo edittale;
d) il dispositivo;
e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria possono proporre
opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del
decreto e che l'imputato puo' chiedere mediante
l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio
abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art.
444;
f) l'avvertimento all'imputato e alla persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di
mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria hanno la facolta' di
nominare un difensore;
h) la data e la sottoscrizione del giudice e
dell'ausiliario che lo assiste.
2. Con il decreto di condanna il giudice applica la
pena nella misura richiesta dal pubblico ministero
indicando l'entita' dell'eventuale diminuzione della pena
stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca,
nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, del codice
penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede
la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti
dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara
altresi' la responsabilita' della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria.
3. Copia del decreto e' comunicata al pubblico
ministero ed e' notificata con il precetto al condannato e,
se del caso, alla persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria.
4. Se non e' possibile eseguire la notificazione per
irreperibilita' dell'imputato, il giudice revoca il decreto
penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico
ministero.
5. Il decreto penale di condanna non comporta la
condanna al pagamento delle spese del procedimento, ne'
l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto
esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile
o amministrativo. Il reato e' estinto se nel termine di
cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero
di due anni, quando il decreto concerne una
contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero
una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si
estingue ogni effetto penale e la condanna non e' comunque
di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione
condizionale della pena.".
Art. 2-undecies. (( 1. Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale, le parole: "ovvero non risulti tra quelli per i quali e' prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta" sono soppresse )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 521 del codice di
procedura penale come modificato dal citato decreto-legge
7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla
legge 5 giugno 2000, n. 144:
"Art. 521 (Correlazione tra l'imputazione contestata e
la sentenza). - 1. Nella sentenza il giudice puo' dare al
fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata
nell'imputazione, purche' il reato non ecceda la sua
competenza ne' risulti attribuito alla cognizione del
tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica.
2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione
degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto e'
diverso da come descritto nel decreto che dispone il
giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma
degli articoli 516, 517 e 518, comma 2.
3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico
ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei
casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518, comma 2.".
Art. 2-duodecies. (( 1. Al comma 1 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, la parole: ", anche congiunta a pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva" )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 550 del codice di
procedura penale come modificato dal citato decreto-legge
7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla
legge 5 giugno 2000, n. 144:
"Art. 550 (Casi di citazione diretta a giudizio). - 1.
Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la
citazione diretta a giudizio quando si tratta di
contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della
reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con
la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si
osservano le disposizioni dell'articolo 4.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando
si procede per uno dei seguenti reati:
a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
prevista dall'art. 336 del codice penale;
b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista
dall'art. 337 del codice penale;
c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a
norma dell'art. 343, secondo comma, del codice penale;
d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'art.
349, secondo comma, del codice penale;
e) rissa aggravata a norma dell'art. 588, secondo
comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in
cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato
lesioni gravi o gravissime;
f) furto aggravato a norma dell'art. 625 del codice
penale;
g) ricettazione prevista dall'art. 648 del codice
penale.
3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione
penale con citazione diretta per un reato per il quale e'
prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione e'
proposta entro il termine indicato dall'art. 491, comma 1,
il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti
al pubblico ministero.
Art. 2-terdecies. (( 1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale" )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge
16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica e altre modifiche al codice di procedura
penale. Modifiche al codice di procedura penale e
all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di
contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al
giudice di pace e di esercizio della professione forense)
come modificato dal citato decreto-legge 7 aprile 2000, n.
82, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2000,
n. 144:
"1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento
dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare
l'attivita' professionale ai sensi dell'art. 8 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
successive modificazioni, nelle cause di competenza del
giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione
monocratica, limitatamente:
a) negli affari civili:
1) alle cause, anche se relative a beni immobili,
di valore non superiore a lire cinquanta milioni;
2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il
disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile,
e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il
disposto dell'articolo 688, secondo comma, del codice di
procedura civile;
3) alle cause relative a rapporti di locazione e di
comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di
azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni
specializzate agrarie;
b) negli affari penali, alle cause per i reati
previsti dall'articolo 550 del codice di procedura
penale.".
- Per il testo dell'articolo 550 del codice di
procedura penale, vedasi in nota all'art. 2-duodecies.
Art. 2-quattuordecies. (( 1. Il settimo comma dell'articolo 162-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e' abrogato )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 162-bis del codice
penale introdotto dall'art. 9 della legge 16 dicembre 1999,
n. 479, come modificato dal citato decreto-legge 7 aprile
2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge
5 giugno 2000, n. 144:
"Art. 162-bis (Oblazione nelle contravvenzioni punite
con pene alternative). - 1. Nelle contravvenzioni per le
quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto
o dell'ammenda, il contravventore puo' essere ammesso a
pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima
del decreto di condanna, una somma corrispondente alla
meta' del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la
contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento
ivi incluse quelle sostenute dalla parte civile
2. Con la domanda di oblazione il contravventore deve
depositare la somma corrispondente alla meta' del massimo
dell'ammenda.
3. L'oblazione non e' ammessa quando ricorrono i casi
previsti dal terzo capoverso dell'art. 99, dall'art. 104 o
dall'art. 105, ne' quando permangono conseguenze dannose o
pericolose del reato eliminabili da parte del
contravventore.
4. In ogni altro caso il giudice puo' respingere con
ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla
gravita' del fatto.
5. La domanda puo' essere riproposta sino all'inizio
della discussione finale del dibattimento di primo grado.
6. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte
del presente articolo estingue il reato.
7. (Abrogato).".
Art. 3.
1. Nel comma 4 dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalla seguenti: "di cui al comma 3".
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 13 della
legge 16 dicembre 1999, n. 479, come modificato dal citato
decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito con
modificazioni dalla legge 5 giugno 2000, n. 144:
"4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche
alle procure conferite prima della data di entrata in
vigore della presente legge.".
Art. 3-bis. (( 1. Al terzo comma dell'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonche' la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale" )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 43-bis del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),
come modificato dal citato decreto-legge 7 aprile 2000, n.
82, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2000,
n. 144:
"Art. 43-bis (Funzioni dei giudici ordinari ed onorari
addetti al tribunale ordinario). - I giudici ordinari ed
onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro
giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o,
se il tribunale e' costituito in sezioni, dal presidente o
altro magistrato che dirige la sezione.
I giudici onorari di tribunale non possono tenere
udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei
giudici ordinari.
Nell'assegnazione prevista dal primo comma, e' seguito
il criterio di non affidare ai giudici onorari:
a) nella materia civile, la trattazione di
procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le
domande proposte nel corso della causa di merito o del
giudizio petitorio;
b) nella materia penale, le funzioni di giudice per
le indagini preliminari e di giudice dell'udienza
preliminare, nonche' la trattazione di procedimenti diversi
da quelli previsti dall'art. 550 del codice di procedura
penale.".
- Per il testo dell'art. 550 del codice di procedura
penale, vedasi in nota all'art. 2-duodecies.
Art. 4.
1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 si applicano anche ai giudizi abbreviati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che la custodia cautelare non abbia gia' perso efficacia.
2. Nei casi previsti dal comma 1, i termini stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), decorrono dalla data dell'emissione dell'ordinanza con cui il giudice ha disposto il giudizio abbreviato o dalla data in cui ha avuto esecuzione la custodia cautelare, se successiva alla medesima ordinanza.
Art. 4-bis. (( 1. La disposizione dell'articolo 328, comma 1-bis, del codice di procedura penale deve essere interpretata nel senso che quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, anche le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 328, comma 1-bis, del
codice di procedura penale:
"1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti
indicati nell'art. 51, comma 3-bis, le funzioni di giudice
per le indagini preliminari sono esercitate, salve
specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente.".
- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale:
"3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis
e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti
previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.".
Art. 4-ter. (( 1. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni di cui agli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale come modificate o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, si applicano ai processi nei quali, ancorche' sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei quali prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' chiedere che il processo, ai fini di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del medesimo codice.
3. La richiesta di cui al comma 2 e' ammessa se e' presentata:
a) nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale;
b) nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'articolo 603 del codice di procedura penale, prima della conclusione della istruzione stessa;
c) nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b).
4. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, del codice di procedura penale.
5. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, disponendo l'acquisizione del fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale.
6. Ai fini della deliberazione, il giudice utilizza, oltre agli atti contenuti nel fascicolo di cui al comma 5, le prove assunte in precedenza.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 441, escluso il comma 3, e 442 del codice di procedura penale, nonche' l'articolo 443 del medesimo codice se la sentenza e' pronunciata nel giudizio di primo grado ))
.
Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 438 del codice di procedura
penale si veda in note all'art. 1.
- Per l'argomento della legge 16 dicembre 1999, n. 479,
si veda in note all'art. 2-terdecies.
- Per il testo dell'art. 441 del codice di procedura
penale si veda in note all'art. 2-octies.
- Per il testo dell'art. 442 del codice di procedura
penale si veda in note all'art. 2-nonies.
- Per il testo dell'art. 443 del codice di procedura
penale si veda in note all'art. 2-nonies.
- Si riporta il testo dell'art. 416, comma 2, del
codice di procedura penale:
"2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo
contenente la notizia di reato, la documentazione relativa
alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti
davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo
del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al
fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.".
- Si riporta il testo dell'art. 603 del codice di
procedura penale:
"603 (Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale). -
1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi
presentati a norma dell'art. 585, comma 4, ha chiesto la
riassunzione di prove gia' acquisite nel dibattimento di
primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice se
ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli
atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale.
2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo
il giudizio di primo grado, il giudice dispone la
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti
previsti dall'art. 495, comma 1.
3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e'
disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente
necessaria.
4. Il giudice dispone, altresi', la rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, contumace
in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere
potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per
non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre
che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa,
ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo
grado e' stato notificato mediante consegna al difensore
nei casi previsti dagli articoli 159, 161, comma 4 e 169,
non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli
atti del procedimento.
5. Il giudice provvede con ordinanza, nel
contraddittorio delle parti.
6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale,
disposta a norma dei commi precedenti, si procede
immediatamente.
In caso di impossibilita', il dibattimento e' sospeso
per un termine non superiore a dieci giorni.".
- Si riporta il testo dell'art. 583, comma 3, del
codice di procedura penale:
"3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione
dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra
persona autorizzata o dal difensore.".
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.