Gazzetta n. 148 del 2000-06-27
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 21 giugno 2000
Modalita' e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nel quale si dispone che per lo svolgimento di attivita' di realizzazione di lavori disciplinati dalla legge medesima:
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
gli enti pubblici, compresi quelli economici;
gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi;
gli organismi di diritto pubblico, sono tenuti, preventivamente, a predisporre ed approvare, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, un "programma triennale" ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all'"elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso";
Considerato che il comma 11 del medesimo articolo impegna il Ministro dei lavori pubblici a definire, con proprio decreto, gli "schemi-tipo" sulla base dei quali i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della legge sopra individuati, redigono ed adottano il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori;
Visto il titolo III, capo I, del regolamento di esecuzione della legge-quadro in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali";
Considerato che i suddetti "schemi-tipo" debbono conformarsi (precisandole ove necessario), alle disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti negli articoli 14 e 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonche', agli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato regolamento;
Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, i programmi triennali, gli aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori, dopo l'adozione, debbono essere trasmessi all'osservatorio dei lavori pubblici;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'art. 4 la cui rubrica reca "studi di fattibilita' delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali";
Sentiti i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM e del CINSEDO appositamente convocati;
Tutto quanto sopra premesso e considerato, in esecuzione dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
Redazione del programma triennale,
dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori
1. I soggetti individuati dall'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attivita' di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale dei lavori pubblici e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto e delle relative note esplicative.
Art. 2.
Redazione ed approvazione del programma triennale,
dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori
1. Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno. Ciascuna amministrazione individua, ai sensi delle disposizioni attuative della legge n. 241/1990, e successive modificazioni e del proprio ordinamento, il dirigente ovvero il responsabile della struttura competente cui e' affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell'elenco annuale. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, formula proposte e fornisce dati ed informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali.
2. Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, prima della pubblicazione di cui al successivo art. 10 del presente decreto, sono adottati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
3. Entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione del programma stesso, denominato elenco annuale (art. 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999). Gli altri soggetti di cui al precedente art. 1 deliberano i medesimi documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante (art. 14, comma 9, della legge n. 109/1994 e art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).
4. Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare sono inviati, dopo la loro approvazione, all'Osservatorio dei lavori pubblici sulla base delle schede tipo allegate al presente decreto (art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999). Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale inviano entro il 30 aprile di ciascun anno i programmi approvati al C.I.P.E. (art. 14, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).
Art. 3.
Attivita' preliminari alla redazione del programma
1. Per la predisposizione del programma i soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto analizzano, identificano e quantificano il quadro dei propri bisogni e delle relative esigenze, individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento (art. 11, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).
Tale analisi e' schematizzata in quadri di sintesi predisposti secondo la scheda 1, nella quale sono indicate, per le tipologie di intervento e le categorie di opere di cui alle tabelle 1 e 2, le finalita' degli interventi ed i risultati attesi dalla loro realizzazione, il fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le esigenze prioritarie, la quota di stanziamento assegnata, il grado stimato di soddisfacimento della domanda, indicato in valori percentuali.
2. In relazione alle disponibilita' finanziarie previste nei documenti di programmazione, dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica (art. 14, comma 2, legge n. 109/1994), e dei beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione (art. 19, comma 5-ter, legge n. 109/1994), il quadro delle disponibilita' finanziarie e' riportato secondo lo schema della scheda 2, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma nonche' gli accantonamenti obbligatori e quelli derivanti da circostanziate previsioni.Nella scheda 2, sezione B, sono riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, comma 4, della legge n. 109/1994.
3. Per l'inserimento nel programma di ciascun intervento di importo inferiore a 20 miliardi di lire i soggetti di cui al precedente art. 1 provvedono a redigere sintetici studi (art. 11, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) nei quali sono indicate le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie, dell'intervento stesso, corredati dall'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storicoartistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilita' ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche (art. 14, comma 2, legge n. 109/1994), salvo gli interventi di manutenzione per i quali si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 4. Gli studi approfondiscono gli aspetti considerati, in rapporto alla effettiva natura dell'intervento di cui si prevede la realizzazione.
4. Per gli interventi di importo superiore a lire 20 miliardi i soggetti di cui al precedente art. 1 provvedono alla redazione di studi di fattibilita', secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 17 marzo 1999, n. 144.
5. I soggetti di cui al precedente art. 1 possono comunque inserire nel programma triennale i relativi interventi, ove dispongano della progettazione preliminare redatta ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 109/1994.
Art. 4.
Interventi di manutenzione
1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono indicati in maniera aggregata nel programma triennale per ciascuna categoria di lavori di cui alla tabella 2. In relazione all'entita' del programma ed agli impegni finanziari connessi, gli interventi di manutenzione sono anche riepilogati in un apposito piano. Nell'elenco annuale gli interventi di importo superiore a 150.000 euro sono indicati singolarmente, mentre vengono aggregati quelli di importo inferiore. In entrambi i casi viene indicata la stima sommaria dei costi (art. 14, comma 6, legge n. 109/1994).
2. In fase di prima applicazione del presente decreto, nell'ambito dell'aggiornamento per il 2002 del piano di cui al comma 1 i soggetti di cui al precedente art. 1 riepilogano e classificano gli interventi di manutenzione ordinaria di maggior rilievo eseguiti nel corso dell'anno e avviano la programmazione di quelli da eseguire su fondi per spese di investimento.
Art. 5.
Modalita' di redazione del programma triennale,
dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori
1. Il programma triennale ovvero i suoi aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori sono redatti sulla base:
dei documenti di programmazione finanziaria che sono negli obblighi dell'amministrazione, quali ad esempio: il bilancio di previsione e il bilancio pluriennale;
degli strumenti di pianificazione di settore esistenti.
2. Nella redazione del programma triennale e' indicato l'ordine di priorita', in conformita' dell'art. 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:
per categoria di lavori (attribuendo specifiche quote delle risorse complessivamente disponibili alle singole categorie);
per tipologia di intervento, all'interno di ogni categoria, tenuto presente che, ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 109/1994, sono prioritarie ope legis le seguenti tipologie: manutenzione, recupero del patrimonio esistente, completamento dei lavori gia' iniziati, interventi per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale privato maggioritario.
Art. 6.
Contenuti del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco
annuale dei lavori
1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti vengono indicati gli elementi richiesti nelle schede 3, 4, 5 e 6. In particolare nella scheda 5 sono sinteticamente indicate, con riferimento agli interventi programmati, le azioni da intraprendere con riguardo agli aspetti territoriali, ambientali e paesistici nonche' le relazioni con le indicazioni legislative ed attuative della pianificazione di settore.
Nelle schede sono anche indicati:
la localizzazione degli interventi;
l'ordine di priorita' come definito dall'art. 14, comma 3, della legge n. 109/1994;
la codifica dell'intervento, secondo lo schema riportato nella scheda 3A, che comprende anche la classificazione dei soggetti (utilizzata ai fini del presente decreto per l'individuazione della stazione appaltante), recata nelle tabelle 1a/1b/1c della comunicazione dell'autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2000 - supplemento ordinario n. 33;
stima del costo complessivo, per ciascun intervento, e relativa copertura finanziaria, nonche' dell'andamento della spesa nell'arco del triennio;
stime dei tempi, della durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere, del collaudo;
2. Nell'elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda 7 e' contenuta la distinta dei lavori da realizzare nell'anno cui l'elenco si riferisce.
Sono inoltre indicati:
il responsabile del procedimento, l'ammontare delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori, il trimestre e l'anno dell'effettivo utilizzo dell'opera;
3. Gli oneri indicati nell'art. 16, comma 7 della legge n. 109/1994 rientrano nelle somme a disposizione della stazione appaltante.
Art. 7.
Accantonamenti
1. Il quadro delle disponibilita' finanziarie del programma tiene conto degli accantonamenti per far fronte alle seguenti esigenze finanziarie:
per accordi bonari di cui all'art. 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
per l'esecuzione dei lavori urgenti di cui agli articoli 146 e 147 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ove non sia prevista una riserva da altre poste di bilancio;
per l'esecuzione delle indagini e degli studi necessari a predisporre l'aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale.
Art. 8.
Adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa
1. Ove necessario l'elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.
2. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilita' sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale.
3. Le operazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie amministrazioni.
Art. 9.
Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno
1. Salvo quanto previsto al precedente art. 4, l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e' subordinata alla preventiva approvazione della progettazione preliminare.
2. La formulazione dell'elenco annuale e' riepilogata nella scheda 7, avendo cura che:
un lavoro o un tronco di lavoro a rete sia inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o piu' lotti, purche', con riferimento all'intero lavoro, sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In questo caso l'amministrazione deve nominare, nell'ambito del proprio personale, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto (art. 14, comma 7, della legge n. 109/1994);
i progetti dei lavori degli enti locali siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati (art. 14, comma 8, della legge n. 109/1994);
l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici contenga l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonche' acquisibili mediante alienazione di beni immobili (art. 14, comma 9, della legge n. 109/1994);
siano inseriti nell'elenco annuale tutti i lavori che l'amministrazione ritiene di dover realizzare nel primo anno di riferimento del programma triennale, poiche', ai sensi dell'art. 14, comma 9, delle legge n. 109/1994 un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia' previste disponibili tra i mezzi finanziari dell'amministrazione stessa al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.
Art. 10.
Pubblicita' del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale
dei lavori da realizzare nell'anno stesso
1. Ai fini della loro pubblicita' e della trasparenza amministrativa gli schemi dei programmi ed i relativi aggiornamenti annuali, prima dell'approvazione, sono affissi, per almeno 60 giorni consecutivi, nella sede dell'amministrazione procedente, che puo' adottare ulteriori forme di informazione nei confronti dei soggetti comunque interessati al programma purche' queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui al precedente art. 2, comma 2.
2. Quando il programma dell'amministrazione e' redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicita' va effettuata anche presso le sedi dei medesimi uffici.
3. Gli schemi dei programmi ed i relativi aggiornamenti annuali, successivamente alla loro adozione, sono trasmessi all'osservatorio dei lavori pubblici nelle sue articolazioni organizzative (art. 4, comma 14 legge n. 109/1994).
Art. 11.
Pubblicita'
1. Dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il presente decreto e' reso accessibile a chiunque ne abbia interesse sul sito web del Ministero dei lavori pubblici www.llpp.it avendo cura che il relativo file possa essere utilizzato dagli utenti del sito.
Art. 12.
Applicazione semplificata e aggiornamento
1. In sede di prima applicazione della normativa in parola, la programmazione triennale e l'elenco annuale per il 2001 possono essere elaborati in via semplificata, compilando solo le schede n. 3, 4, 5 e 7.
2. Sulla base della concreta esperienza applicativa i soggetti di cui al precedente art. 1 inviano, entro il 30 marzo di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici-ispettorato contratti, eventuali proposte di integrazione e modifica al presente decreto. Il Ministro dei lavori pubblici, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a redigere i programmi triennali, i loro aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori, a partire dai documenti da approvarsi per il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2001. Per le amministrazioni dello Stato tale obbligo va rispettato in sede di predisposizione dei documenti allegati alla legge di bilancio per il medesimo esercizio finanziario da approvarsi dal Parlamento.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 21 giugno 2000
Il Ministro: Nesi Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2000 Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 237
----> Vedere TABELLE da Pag. 37 a Pag. 46 della G.U. <----